Il testamento pubblico – indice:
- Cos’è
- Formalità particolari
- Vizi eventuali
- Volontà testamentarie
- Diritti dei legittimari
- Diseredazione
Fra i testamenti ordinari, quello pubblico e quello segreto a differenza del testamento olografo richiedono l’intervento di un notaio. Mentre alla redazione del testamento pubblico partecipa attivamente il notaio, quello segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Per questo motivo il testamento pubblico è quello notarile per eccellenza.
È dunque un atto notarile. Per questo motivo le norme che lo disciplinano non sono rinvenibili interamente all’articolo 603 del codice civile. L’articolo 603 del codice civile in ordine al testamento pubblico dispone che:
“Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.”
Altra parte della disciplina del testamento pubblico si trova infatti nella Legge Notarile, la numero 89 del 16 febbraio 1913.
Cos’è il testamento pubblico
Il testamento pubblico, ai sensi dell’articolo 603 del codice civile, è quel testamento ricevuto dal notaio in presenza di due o di quattro testimoni. Il notaio deve dare lettura del testamento in presenza degli stessi testimoni e fare menzione di tale avvenuta lettura. L’atto notarile deve essere datato ed indicare il luogo e l’ora di ricevimento, essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio per ultimo. In caso il testatore non possa sottoscrivere dovrà indicare perché è impossibilitato a sottoscrivere e il notaio dovrà menzionare tale dichiarazione prima della lettura dell’atto.
Le formalità ulteriori se il testatore è muto o sordo
Nel caso in cui il testatore sia muto o sordo ed anche incapacitato a leggere sarà necessaria la presenza non di due ma di quattro testimoni. Si devono certamente osservare le altre disposizioni della legge notarile di cui agli articoli 56 e 57 (disciplinano la presenza dell’interprete e altre formalità). L’articolo 51 numero 8) della legge notarile stabilisce poi come il notaio non possa delegare ad altri la lettura del testamento pubblico anche qualora sia stato scritto di pugno del notaio.
I vizi del testamento pubblico
È il codice civile all’articolo 606 a stabilire le sanzioni per difetto dei requisiti di forma. Nel caso in cui manchi la redazione per iscritto da parte del notaio o la sottoscrizione del testatore o del notaio il testamento sarà nullo. Per quanto poi attiene a tutti i restanti difetti di forma la sanzione comminata dal legislatore sarà quella dell’annullabilità.
Tale disposizione del codice civile prevale sull’articolo 58 della legge notarile che, rinviando all’articolo 48 (in riferimento alla necessaria presenza dei testimoni) sanziona con la nullità l’atto notarile ricevuto senza la necessaria presenza dei testimoni. L’articolo 60 della legge notarile infatti sancisce la prevalenza delle norme del codice civile su quelle della legge notarile. Per questo motivo il testamento pubblico ricevuto dal notaio senza la necessaria presenza di due o quattro testimoni (quattro laddove il testatore muto o sordo non possa leggere), sarà annullabile e non nullo.
Le volontà del testatore e le disposizioni nel testamento pubblico
Il notaio ha il compito di indagare la volontà del testatore, così come è anche stabilito dall’articolo 67 del Regio Decreto n° 1326 del 1914 (il Regolamento Notarile). Sarà poi compito del notaio conformare le volontà del testatore alle inderogabili norme di legge. Il notaio avrà anche il compito di prevenire l’insorgere di controversie in sede successoria.
I diritti dei legittimari nel testamento pubblico
Il testatore, con l’aiuto del notaio dovrà inoltre tenere conto dei diritti dei legittimari nella successione. Sebbene infatti le disposizioni lesive dei diritti dei legittimari, fatto salvo il caso in cui si tratti di pesi o condizioni sulle quote dei legittimari (articolo 549 del codice civile), siano valide ed efficaci, sebbene riducibili, e dunque impugnabili, il notaio dovrà far valutare al testatore l’opportunità di fare sorgere controversie in sede successoria. Tali controversie potrebbero essere rappresentate, per esempio, dall’attivazione dell’azione di riduzione. L’azione di riduzione attivata dal legittimario leso avrebbe infatti l’effetto di rendere inefficaci o parzialmente inefficaci le disposizioni testamentarie lesive della legittima, anche se contenute in un testamento pubblico.
La diseredazione
La giurisprudenza più recente riconsce al testatore finanche la possibilità di arrivare ad una diseredazione di un proprio erede legittimo. Parte della dottrina ritiene addirittura possibile disporre la diseredazione di un legittimario. Ciò non toglie che nel caso di diseredazione di un legittimario o di violazione dei diritti di legittima si determini l’attivabilità dell’azione di riduzione a danno dei beneficiari di donazioni o di altre disposizioni testamentarie.
Per tali suindicati motivi anche nel caso si voglia disporre delle proprie sostanze per testamento pubblico, appare sicuramente opportuno, nel rivolgersi ad un notaio, avere una compiuta idea del valore dei cespiti patrimoniali dei quali si vuole disporre.