Tributo, imposta e contributo: cosa sono – indice:
Spesso superficialmente utilizzati come sinonimi, i termini di tributo, imposta, tassa e contributo celano significati evidentemente molto diversi per forma e per natura.
Introduciamo pertanto un tema – quello del diritto tributario – di cui ci occuperemo a lungo nel corso delle prossime settimane, attraverso uno sguardo preliminare al senso di tali prestazioni.
Cos’è il tributo
Cominciamo dal tributo, una prestazione che ha tra i suoi termini distintivi il fatto che consiste in un’obbligazione che ha per oggetto una prestazione pecuniaria a titolo definitivo, che nasce direttamente o indirettamente da una legge, e che sorge solamente in presenza di un presupposto di un fatto, e non di un illecito.
Ricondurre un’entrata all’interno del recinto “tributario” è estremamente importante. La connotazione del carattere di un tributo conduce – tra gli altri – ad attribuire all’entrata in questione i termini di impignorabilità, non assoggettabilità ad altre forme di imposizione, competenza esclusiva del Tribunale nelle ipotesi di controversie e legittimità ad autorizzare ispezioni per l’accertamento di atti di evasione, in deroga al principio di inviolabilità del domicilio.
In altri termini, il tributo è una prestazione obbligatoria, generalmente richiesta dallo Stato, da ente pubblico o da pubblica amministrazione, esercizio della potestà di un ente sovrano.
All’interno dei tributi si possono distinguere imposte, tasse e contributi. Ma cosa sono?
Cos’è l’imposta: differenza con il tributo
L’imposta è un’obbligazione pubblicistica, indisponibile, di solito pecuniaria, a titolo definitivo, che ha origine diretta o indiretta dalla legge. Il nobile obiettivo dell’imposta è quello di effettuare dei prelievi di ricchezza sui contribuenti, al fine di poter far fronte a fini di interesse generale. In altri termini, con le imposte lo Stato induce i cittadini a partecipare al finanziamento della spesa pubblica che risulta essere destinata a servizi indivisibili, quali possono essere la difesa, la giustizia, l’ordine pubblico.
Di qui, è possibile trarre diverse considerazioni di rilievo. In primo luogo, l’imposta è un tributo che contrariamente alle altre figure che avremo modo di esaminare si contraddistingue per la sua funzione tipica, ovvero attuare il concorso alla spesa pubblica. Il contribuente risulterà pertanto essere tenuto al pagamento dell’imposta per il solo fatto che esiste una spesa pubblica da distribuire.
A sua volta, per questo motivo l’imposta è definibile come una obbligazione di riparto di oneri economici pubblici, tale per cui ogni contribuente sarà “debitore” di una quota di tale tributo, unitamente alla platea di tutti gli altri contribuenti.
Considerato che l’art. 23 della nostra Costituzione prevede che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, ne discenderà che sarà ogni legge d’imposta a dover determinare chi siano i soggetti passivi della contribuzione, e in che modo debba essere ripartita l’imposta, o ancora quali siano i fatti o le situazioni dai e dalle quali si fa dipendere la determinazione della quota di contribuzione per ciascun soggetto.
Anche l’imposta è peraltro indisponibile sotto il profilo della sua obbligazione: mentre infatti in diritto privato il creditore può sempre rinunciare al credito vantato, il creditore tributario non può farlo poiché il suo credito non è a sé stante, ma è una quota dell’imposta totale.
Cos’è la tassa
Arriviamo dunque a occuparci della tassa, un prelievo che viene operato nei confronti di tutti coloro i quali domandano e ottengono un servizio pubblico divisibile, come l’istruzione, i concorsi, e così via. Di norma, il servizio pubblico è fornito su richiesta del soggetto e può produce un beneficio in capo a quest’ultimo, ma non è affatto detto che sia così: alcune tasse vengono infatti versate a fronte di un’attività pubblica provocata ma non richiesta dal soggetto obbligato, come avviene per il pagamento di una tassa giudiziaria dovuta da chi ha subito un processo penale.
Pertanto, per poter definire correttamente la tassa concorrono almeno due punti: l’esistenza di tasse volontarie, e il dubbio sull’appartenenza o meno alla categoria delle tasse di molti corrispettivi di pubblici servizi.
In primo luogo, può esser utile rammentare come l’appartenenza alla categoria di tassa di un dato corrispettivo è generalmente riconducibile alla sua manifestazione originaria. Se in altri termini la fonte della tassa è un contratto, occorrerà comprendere se la normativa applicabile a tale rapporto sia o meno quella di diritto privato: se tale normativa risulta applicabile, la contropartita economica del servizio sarà un corrispettivo di diritto privato, altrimenti si tratterà di una tassa.
Se invece l’origine del rapporto non è un contratto, e l’atto “fonte” non è previsto o disciplinato contrattualmente, l’aspetto rilevante per poter qualificare la tassa è la disciplina dell’adempimento dell’obbligazione e dell’acquisizione dell’entrata. In termini più concreti, la tassa richiederà in questo caso i caratteri di un’entrata coattiva e, pertanto, il procedimento acquisitivo dovrà prevedere l’utilizzo di strumenti come, ad esempio, l’atto di imposizione o l’autotutela esecutiva. In caso contrario si parlerà più semplice di corrispettivo.
Traendo le conclusioni, la tassa si distingue da imposte e corrispettivi dal fatto che risulta essere dovuta in relazione alla fruizione di un servizio pubblico o di un’attività che viene resa dall’ente pubblico all’obbligato. Ne consegue altresì che la tassa non è dovuta o, se è pagata, deve essere restituita, qualora il servizio non sia stato reso per fatto imputabile all’ente pubblico erogatore. Ancora, è noto che l’ammontare della tassa non potrà superare il costo del servizio reso e che per i servizi relativi ai bisogni essenziali o irrinunciabili della vita (come l’istruzione) dovrà essere sempre rispettato il canone della capacità contributiva.
Cos’è il contributo
Concludiamo infine con il contributo, un prelievo coattivo di ricchezza effettuato nei confronti di coloro che traggono un beneficio individuale da opere o servizi di rilevanza generale.
Per certi versi, non è certo inidoneo affermare che il contributo è inquadrabile come una prestazione riconducibile sia all’istituto dell’imposta, sia a quello della tassa.
In particolar modo, in maniera simile a quanto avviene con le tasse, anche il contributo nasce con lo scopo di far gravare una parte del costo del servizio o dell’opera su coloro che se ne avvantaggiano in maniera specifica.
Si parla in particolar modo di contributi di natura fiscale, richiesti a coloro che si avvantaggiano dall’utilizzo di opere pubbliche, oppure sociali, determinati accantonamenti di reddito per far fronte ad esigenze future, prevalentemente di natura previdenziale.