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Home » Tributario e previdenziale » Conto Termico 3.0: trattamento differenziato tra imprese e privati

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Conto Termico 3.0: trattamento differenziato tra imprese e privati

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Conto Termico 3.0: trattamento differenziato tra imprese e privati
conto termico
Avv. Beatrice Bellato

L’aggiornamento del Conto Termico, introdotto con decreto ministeriale del 7 agosto 2025, ha consolidato una significativa distinzione nel trattamento delle spese ammissibili a seconda della natura del beneficiario. Mentre per i soggetti privati l’incentivo continua a coprire l’intervento nella sua globalità, per le imprese il perimetro dei costi riconoscibili risulta sensibilmente più limitato. La divergenza emerge chiaramente dalla lettura coordinata del nuovo decreto e della relativa Relazione illustrativa, che delineano un sistema sostanzialmente biforcato.

La differenziazione non costituisce una scelta casuale, ma riflette l’inquadramento giuridico dell’agevolazione: per le imprese, il Conto Termico rientra espressamente nella disciplina degli aiuti di Stato, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di criteri selettivi e vincoli applicativi.

Per i soggetti privati, invece, lo strumento mantiene una connotazione più ampia, finalizzata a sostenere la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico senza le restrizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti pubblici alle imprese.

La disciplina generale delle spese ammissibili

Il decreto stabilisce, a livello di disciplina generale, un elenco articolato di costi ammissibili all’incentivo. Oltre alla fornitura e all’installazione delle tecnologie oggetto dell’agevolazione, sono inclusi anche i lavori edili e impiantistici necessari, nonché le prestazioni professionali strumentali alla corretta esecuzione dell’intervento.

Rientrano in tale ambito, ad esempio, le diagnosi energetiche preliminari, gli attestati di prestazione energetica e le altre attività tecniche connesse alla progettazione e al collaudo.

L’impostazione risponde a una logica di sistema: l’incentivo non si limita a premiare l’acquisto di un componente tecnologico, ma valorizza l’insieme delle attività necessarie per garantire che l’intervento sia tecnicamente adeguato e produca gli effetti attesi in termini di efficienza energetica. Si tratta di un approccio coerente con la finalità della misura, che è quella di favorire concretamente la transizione energetica attraverso interventi effettivamente realizzati e funzionanti.

La norma speciale per le imprese: l’articolo 26 del decreto

Il quadro appena descritto subisce tuttavia una rilevante compressione quando il beneficiario è un’impresa. Il Titolo V del decreto, e in particolare l’articolo 26, introduce una disciplina speciale che opera come filtro ulteriore rispetto all’elenco generale delle spese. La disposizione stabilisce espressamente che non possono essere incentivati i costi che non risultano direttamente collegati al miglioramento delle prestazioni energetiche o ambientali dell’edificio o dell’impianto oggetto di intervento.

La Relazione illustrativa chiarisce ulteriormente il senso di questa limitazione: per le imprese, l’incentivo deve essere circoscritto ai soli costi che presentano un nesso causale immediato e dimostrabile con il risultato energetico conseguito. Non si tratta quindi di una mera verifica della congruità economica della spesa, ma di un vero e proprio vaglio qualitativo sulla sua funzionalità rispetto all’obiettivo specifico dell’agevolazione.

Un rapporto di specialità, non di contraddizione

È importante sottolineare che l’articolo 26 non contraddice né abroga la disciplina generale sulle spese ammissibili contenuta nelle disposizioni comuni del decreto. Si configura piuttosto come una norma di carattere speciale, destinata a operare esclusivamente nei confronti delle imprese. Le tipologie di costo restano quindi formalmente individuate in modo uniforme per tutti i beneficiari, ma la loro effettiva riconoscibilità viene sottoposta, nel caso delle imprese, a un criterio di valutazione più rigoroso.

Il meccanismo comporta che una medesima voce di spesa possa risultare ammissibile per un soggetto privato e non ammissibile per un’impresa, pur essendo entrambi i beneficiari ammessi al medesimo incentivo e pur avendo realizzato interventi tecnicamente identici. La discriminante non risiede nella natura tecnica della spesa, ma nella qualificazione giuridica del beneficiario e nel conseguente regime applicabile.

Conseguenze pratiche e oneri dimostrativi

Sul piano operativo, la distinzione ha ricadute concrete nella fase istruttoria della domanda di incentivo. Per i soggetti privati, il criterio guida rimane quello della funzionalità tecnica: se una determinata spesa risulta necessaria per progettare correttamente l’intervento, realizzarlo a regola d’arte e metterlo in funzione, essa può concorrere alla formazione della base di calcolo dell’incentivo, a condizione naturalmente che sia documentata e congrua.

Per le imprese, invece, ogni singola voce di costo deve superare un vaglio più penetrante. Non è sufficiente dimostrare che la spesa è stata sostenuta e che è funzionalmente collegata all’intervento: occorre provare che essa incide direttamente sul miglioramento della prestazione energetica o ambientale. Tale distinzione può comportare l’esclusione, in sede istruttoria, di costi che per un privato sarebbero stati senz’altro riconosciuti, con evidenti conseguenze sulla convenienza economica complessiva dell’operazione.

Una novità rispetto alla disciplina precedente

La disposizione contenuta nell’articolo 26 rappresenta un elemento di discontinuità rispetto alla versione del Conto Termico vigente dal 2016. Nella precedente disciplina, infatti, non era prevista una norma analoga che operasse una selezione preventiva delle spese accessorie riconoscibili alle imprese. Il controllo sulla compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato si concentrava principalmente sull’intensità massima dell’incentivo concedibile, piuttosto che sulla riconoscibilità analitica delle singole componenti di costo.

Con il Conto Termico 3.0, invece, il vaglio si fa più penetrante e si sposta a monte, richiedendo alle imprese di dimostrare non solo che le spese sono state sostenute, ma anche che esse contribuiscono in modo diretto e misurabile al risultato energetico dell’intervento. Tale impostazione riflette un’applicazione più rigorosa dei criteri europei sugli aiuti di Stato e impone agli operatori economici una maggiore attenzione nella pianificazione e nella rendicontazione degli interventi.

Pianificazione e assistenza professionale: elementi decisivi

Alla luce di questo quadro normativo, la pianificazione accurata dell’intervento e la corretta impostazione della documentazione assumono un’importanza determinante, soprattutto per le imprese. La distinzione tra costi direttamente collegati al miglioramento energetico e costi meramente accessori non è sempre agevole e richiede una valutazione tecnico-giuridica che tenga conto sia della disciplina generale del decreto sia delle specificità del caso concreto.

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