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Deducibilità della retta di degenza in RSA – guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Deducibilità della retta di degenza in RSA – guida rapida
retta di degenza
Avv. Beatrice Bellato

Deducibilità della retta di degenza in RSA – guida rapida

  • Le spese di degenza presso la RSA
  • L’appello è fondato: le motivazioni
  • Le forme di assistenza sanitaria
  • Come richiedere il rimborso IRPEF
  • Assistenza legale a Padova e in tutta Italia
  • Domande frequenti

Secondo quanto afferma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con la sentenza n. 405/7 del 7 maggio 2024, le spese di degenza presso la RSA sono deducibili, ai fini IRPEF, se queste sono connesse a quelle di natura sanitaria e, in particolare, se il legame di strumentalità esistente tra esse sia tale da non consentire di erogarle separatamente. Si tratta di una pronuncia rilevante per tutte le famiglie che sostengono i costi di ricovero di un congiunto non autosufficiente, poiché chiarisce quando è possibile dedurre l’intera retta e non solo la quota “sanitaria” indicata nella ricevuta della struttura.

Nella fattispecie che ricostruiremo nelle prossime righe, i giudici hanno accolto l’appello del contribuente che aveva sostenuto spese sanitarie in favore della coniuge, la quale necessitava di “forme di assistenza sanitaria continua e ininterrotta”.

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Le spese della retta di degenza presso la RSA

Il caso ha come protagonista un uomo, T, sposato con la signora C, affetta dal 2012 dal morbo di Alzheimer in stato avanzato e con demenza grave. La signora C era stata dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e dall’anno 2014 era stata ricoverata, permanentemente, presso la Residenza Z, che certificava le gravissime condizioni della paziente.

Ebbene, T aveva sostenuto per gli anni 2015-2019 le spese di ricovero e della retta di degenza pari a € 94.020 e sostiene che tali importi potevano essere dedotti dalle imposte come previsto dall’art. 10 del TUIR.

La deduzione errata della retta di degenza

Erroneamente, però, il contribuente nei modelli unico per gli anni 2016-2017-2018-2019-2020 aveva dedotto solo una parte della somma pagata (pari a € 14.433). Era dunque stata versata una maggiore IRPEF pari a € 35.882. Presentava così delle relative istanze di rimborso. Contro il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, presentava ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Padova, sostenendo che lo stato di malattia della moglie richiedeva assistenza per tutto l’arco della giornata, per cui le spese sostenute rientravano nella previsione di cui all’art. 10 TUIR.

La commissione tributaria provinciale di Padova, con sentenza 196/2022 del 05/04/2022, respingeva però il ricorso. Sosteneva in particolare, la commissione, che come stabilito dalle stesse istruzioni predisposte per le dichiarazioni annuali, in ipotesi di ricovero del soggetto disabile in istituto di assistenza non era possibile dedurre l’intera spesa ma solo la parte riguardante le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, come, peraltro, aveva fatto il contribuente.

Dinanzi a tale posizione il contribuente presenta appello e contesta l’interpretazione data dal giudice di primo grado all’art. 10 del DPR 917/1986. Sostiene, infatti, che lo stato di infermità della signora C è di tale gravità da richiedere assistenza specifica per tutta la giornata e non solo per quattro ore, come sostenuto dal giudice di primo grado.

Il richiamo di una precedente sentenza di Cassazione

A tal fine, il ricorrente richiama una sentenza della Corte di Cassazione, relativa a un caso di Alzheimer, che ha stabilito come pazienti nelle condizioni di salute assimilabili a quelli della signora C. siano soggetti ad assistenza medica specifica per tutto l’arco della giornata (Cass. 27766/2016).

In particolare, le condizioni di immobilizzazione, di incapacità di critica e giudizio, di incapacità di alimentarsi autonomamente, di dipendenza per qualsiasi necessità di vita determinano la necessità di assistenza medica specifica per tutto l’arco della giornata.

Non la pensa allo stesso modo l’Agenzia delle Entrate, secondo cui le deduzioni possono riguardare solo le spese mediche e paramediche di assistenza specifica e che la risoluzione 7E del 16/01/2018 ha precisato che “nell’ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche, non anche per quelle relative alla retta di ricovero”.

Nelle controdeduzioni il ricorrente richiama allora la sentenza della Corte di Cassazione n. 13714 del 18/05/2023, in tema di addebitabilità in via integrale al Servizio Sanitario Nazionale del costo del servizio sanitario-assistenziale per i pazienti affetti da Alzheimer in stato avanzato di demenza grave. La pronuncia ha infatti stabilito che tali pazienti ricevono dalle RSA un’assistenza in toto di natura sanitaria e che non è possibile stabilire le quote di natura sanitaria e distinguerle da quelle assistenziali “… con netta prevalenza delle prime sulle seconde in quanto, comunque, dirette alla tutela della salute del cittadino”.

Ad avviso del contribuente, quindi, quanto pagato dal contribuente, indipendentemente da quanto indicato nella ricevuta della RSA, rappresenta un corrispettivo per spese mediche ed assistenza specifica.

L’appello è fondato: le motivazioni

Per la corte regionale l’appello è fondato e meritevole di accoglimento.

In particolare, i giudici tributari ricordano come la Corte di Cassazione, con le sentenze correttamente indicate dal contribuente e, da ultimo, con le sentenze n. 26660/2023 e n. 4752/2024 del 22/02/2024, abbia affermato che, seppure in riferimento a tema diverso rispetto a quello della deducibilità ex art. 10 DPR 917/1986 delle spese oggetto della presente controversia, “… le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse tra quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale se, ed in tutti i casi in cui, per garantire il diritto alla salute e alle cure del paziente, occorre che le prestazioni di natura sanitaria siano erogate congiuntamente all’attività socio-assistenziale”.

In altri termini, i giudici di legittimità hanno affermato che vi sarebbe un nesso di strumentalità, necessaria e inscindibile, tra le due tipologie di prestazioni, tale per cui non è possibile erogare le une in assenza delle altre.

Valutazione in concreto

Per la Corte di Cassazione vi è dunque la necessità di valutare in concreto, in riferimento cioè al singolo paziente, alla patologia da cui è affetto, al suo stato di evoluzione al momento del ricovero e a quello prevedibile all’esito della malattia, “se le prestazioni socioassistenziali offerte siano legate a quelle di natura sanitaria e, in particolare, se il legame di strumentalità esistente tra esse sia di tale intensità e pervasività da non consentire di erogarle separatamente, salvo pregiudicare il diritto soggettivo del paziente alla salute e alle cure”.

Ora, nel caso in cui esista questo nesso di strumentalità necessaria, diventa così del tutto irrilevante stabilire la prevalenza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle socioassistenziali o viceversa, ed entrambe sono poste a carico del SSN, proprio in virtù del vincolo di strumentalità che le lega.

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Le forme di assistenza sanitaria e la retta di degenza

Calandoci nella fattispecie oggetto di discussione, la condizione di grave malattia della signora C, che non costituisce oggetto di contestazione, risulta essere di tale gravità da prevedere forme di assistenza sanitaria che prevalgono e assorbono la residuale eventuale spesa “alberghiera”, quali demenza avanzata, disfagia totale, sindrome da allettamento, totale dipendenza per le A.D.L. Condizioni che, ad avviso del collegio, determinano la necessità di forme di assistenza sanitaria continua e ininterrotta che assorbono ogni eventuale segmento accessorio e residuale, così da precludere la possibilità di escludere dalla deduzione la quota parte di spesa riferibile, complessivamente, alla retta di ricovero.

In conclusione, i giudici tributari ritengono che le spese mediche di assistenza specifica deducibili, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR, debbano essere qualificate in relazione alla funzione di tutela del diritto alla salute della paziente e che, nel caso della signora C, l’assistenza specifica necessaria si estenda all’intera prestazione fornita dalla RSA.

Ne deriva, in ultimo commento, che l’intera spesa è deducibile e che il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione non è legittimo. Per tali motivi, il ricorso è accolto.

Come richiedere il rimborso IRPEF sulla retta RSA non dedotta

Chi si trova nella stessa situazione della famiglia protagonista della vicenda esaminata — e cioè chi ha dedotto solo la quota “sanitaria” della retta RSA indicata in fattura, pur trovandosi di fronte a un familiare non autosufficiente bisognoso di assistenza continua — può valutare di richiedere il rimborso della maggiore IRPEF versata negli anni non ancora prescritti. In sintesi, i passaggi da seguire sono:

  • Verificare la documentazione: certificazione di invalidità/handicap ex L. 104/1992, certificazioni mediche sullo stato di non autosufficienza, ricevute e fatture della RSA con il dettaglio delle voci di spesa;
  • Valutare il nesso di strumentalità tra assistenza sanitaria e socio-assistenziale, ossia se le due componenti siano di fatto inscindibili per garantire la cura del paziente;
  • Predisporre l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate per gli anni d’imposta ancora nei termini, oppure la dichiarazione integrativa se ancora presentabile;
  • Impugnare l’eventuale silenzio-rifiuto o il diniego davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente, portando a supporto la giurisprudenza di legittimità più recente in materia.

Va sottolineato che la valutazione va condotta caso per caso, in base alla patologia specifica e al livello di non autosufficienza del paziente. Non tutte le rette di degenza in RSA sono automaticamente deducibili per intero. Lo sono solo quelle per cui è dimostrabile che l’assistenza sanitaria e quella socio-assistenziale non possano essere scisse senza pregiudicare il diritto alla salute del paziente.

Assistenza legale a Padova e in tutta Italia

Il nostro studio, con sede a Padova, assiste privati e familiari nella verifica della corretta deducibilità delle spese di ricovero in RSA e nella predisposizione delle istanze di rimborso IRPEF. Oltre che nell’eventuale contenzioso tributario davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, anche alla luce della più recente giurisprudenza di Cassazione in materia di prestazioni socio-sanitarie.

Pur avendo sede a Padova, lo studio assiste clienti in tutta Italia, tramite consulenze in videochiamata, esame da remoto della documentazione sanitaria e delle fatture della RSA. Eroga assistenza nei procedimenti davanti alle Corti di giustizia tributaria competenti per territorio. È possibile richiedere una prima valutazione della propria posizione indipendentemente dalla città di residenza o dalla struttura presso cui è avvenuto il ricovero.

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Domande frequenti sulla deducibilità della retta RSA

La retta di degenza in RSA è sempre interamente deducibile?

No. È deducibile per intero solo quando le prestazioni sanitarie e quelle socio-assistenziali sono legate da un nesso di strumentalità così stretto da non poter essere erogate separatamente senza pregiudicare il diritto alla salute del paziente. In caso contrario, resta deducibile solo la quota riferibile alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica.

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate sulla deducibilità della retta RSA?

Secondo la risoluzione n. 7/E del 2018, in caso di ricovero in istituto di assistenza la detrazione o deduzione spetterebbe solo per le spese mediche, non per la retta di ricovero. La giurisprudenza più recente, tuttavia, ha superato questa impostazione nei casi di grave non autosufficienza, riconoscendo la deducibilità dell’intera retta.

Cosa deve dimostrare il contribuente per ottenere la deduzione integrale?

Deve dimostrare, con riferimento al singolo paziente e alla sua patologia, che le prestazioni socio-assistenziali offerte dalla RSA siano così strettamente legate a quelle sanitarie da non poter essere scisse. Ad esempio, in presenza di demenza avanzata, disfagia, sindrome da allettamento o totale dipendenza nelle attività quotidiane.

È possibile chiedere il rimborso per gli anni passati?

Sì, presentando istanza di rimborso per gli anni d’imposta ancora nei termini di legge. In caso di silenzio-rifiuto o diniego dell’Agenzia delle Entrate, proponendo ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente.

La deduzione riguarda solo i pazienti con Alzheimer?

No, il principio del nesso di strumentalità può applicarsi a ogni patologia che comporti una condizione di non autosufficienza grave e la necessità di assistenza sanitaria continua e ininterrotta. Da valutare comunque caso per caso in base alla situazione clinica specifica.

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Article by Avv. Beatrice Bellato

Esercita la professione di avvocato a Padova e nel Nord Italia, con riferimento al diritto civile e matrimoniale (separazione e divorzio) e di famiglia, questioni relative a diritto condominiale, casi inerenti a responsabilità contrattuale – professionale e medica (malasanità) – ed extracontrattuale, diritto delle successioni.

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