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Home » Commerciale » Societario » La mancanza della delibera del finanziamento dei soci indica ricavi occulti

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La mancanza della delibera del finanziamento dei soci indica ricavi occulti

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it La mancanza della delibera del finanziamento dei soci indica ricavi occulti
Delibera del finanziamento dei soci
Avv. Beatrice Bellato

Finanziamento soci senza delibera assembleare: la Cassazione – indice:

  • Il finanziamento soci
  • La vicenda
  • I ricavi occulti
  • La delibera di assemblea
  • L’orientamento precedente
  • Conclusioni

“In altri termini, la legittimità di un finanziamento soci -opponibile al Fisco- richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo, diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti”.

Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24746 del 5 novembre 2020. La legge non impone che per la validità dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società sia necessaria una delibera dell’assemblea ordinaria. Nel codice civile infatti non c’è una disposizione in tal senso. Non c’è né nelle norme dedicate al finanziamento dei soci né a quelle sulla competenza dell’assemblea dei soci. Per opporre al fisco la legittimità di un finanziamento soci tuttavia si può ora affermare con certezza che il finanziamento debba risultare dalla delibera dell’assemblea dei soci. La Corte di Cassazione tuttavia non ha tenuto, come si vedrà, sempre questo orientamento.

Cos’è il finanziamento soci

Il finanziamento soci si verifica quando uno o più soci prestano alla società una quantità di denaro o, ma ci sono opinioni contrastanti, le cedono dei diritti di credito. A seconda che si tratti di società per azioni o di società a responsabilità limitata il codice civile prevede due norme distinte.

Nelle società a responsabilità limitata la definizione di finanziamento dei soci è contenuta nell’articolo 2467 del codice civile. La norma stabilisce che “s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. I finanziamenti dei soci nelle Srl dunque possono essere effettuati soltanto a due condizioni:

  • quando c’è un eccessivo squilibrio tra i debiti della società e il suo patrimonio netto;
  • oppure quando lo stato finanziario della società è tale da ammettere ragionevolmente l’effettuazione di un conferimento.

Nelle società per azioni il codice civile prevede si applichi la stessa disciplina prevista per le S.r.l quando i finanziamenti sono effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento della società stessa. Lo stabilisce l’articolo 2497-quinquies che è l’unica norma che fa espresso riferimento ai finanziamenti dei soci nelle S.p.a.

Si conclude il breve inciso sulla disciplina del finanziamento dei soci ricordando che:

  • i soci hanno diritto al rimborso di quanto prestato;
  • ci sono delle condizioni previste da una legge speciale affinché i soci possano eseguire il finanziamento. Si tratta di requisiti soggettivi del socio per la cui informativa si rimanda allo specifico approfondimento dedicato ai finanziamenti dei soci;
  • l’accordo di finanziamento può avvenire o meno in sede di assemblea ordinaria.

La S.r.l che ha ricevuto prestiti in denaro senza la delibera del finanziamento dei soci

La vicenda che ha interessato i giudici di legittimità riguarda una società a responsabilità limitata, operante nel settore del commercio di frutta e ortaggi, alla quale i pubblici ufficiali in servizio per l’attività di accertamento del Fisco contestavano l’omissione in bilancio di ricavi per 57.000 euro. Tale irregolarità non era l’unica riscontrata dal personale di vigilanza dell’Amministrazione finanziaria. Nel processo verbale di constatazione infatti venivano contestati oltre agli omessi ricavi desumibili dal conto debiti verso soci:

  • omessa compilazione di schede carburante;
  • altre spese non inerenti o non documentate.

A seguito di tali risultanze l’Agenzia delle entrate iniziava un tentativo di accertamento con adesione contro il quale la società proponeva ricorso in primo grado. La difesa non ha avuto esito positivo in quanto in primo grado la società ha visto rigettato il ricorso. Il tribunale infatti rigettava il ricorso ritenendolo tardivo. In secondo grado invece, la Commissione tributaria regionale, oltre a ritenere in termini il ricorso per sospensione del termine ad impugnare dato dall’intervenuta istanza di accertamento con adesione, ha riconosciuto la legittimità del finanziamento soci come avvenuto e nonostante l’ipotesi non rientrasse in nessuna delle due previste dall’articolo 2467 del codice civile.

La Commissione inoltre si soffermava sul fatto che la mancanza della delibera dell’assemblea dei soci in merito al finanziamento costituisse mera irregolarità e pertanto accoglieva il ricorso della società. Contro la CTR proponeva allora ricorso in Cassazione l’Avvocatura generale dello stato alla quale controresisteva il contribuente depositando memorie.

La mancanza della delibera del finanziamento dei soci è indice di ricavi occulti

I motivi sui quali l’Avvocatura dello stato ha fondato il proprio ricorso in cassazione sono stati i seguenti:

  • il riconoscimento dell’avvenuto finanziamento soci in maniera rituale nonostante fosse avvenuto in assenza di entrambe le ipotesi previste dall’articolo 2467 del codice civile;
  • “il vizio di motivazione rispetto sulla qualificazione finanziaria del socio di maggioranza”. Motivo secondo e assorbito dal primo.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato ed argomenta la propria decisione. Rileva l’errore della CTR nel ritenere legittimo un finanziamento avvenuto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge che comunuque non si sarebbero riscontrate nello stato in cui versava l’S.r.l. A tal proposito il giudice di legittimità, sottolineando la coduzione antieconomica della società, afferma nella sentenza che “Tali condizioni non sono state riscontrate dalla CTR che ha ritenuto ugualmente legittimo il prestito, teso invece a mantenere operativa un’attività in perdita, la cui conduzione antieconomica è indice di ricavi occulti, fatti rientrare in società attraverso il finanziamento soci appunto“.

La delibera del finanziamento dei soci è necessaria per qualificare come tale il prestisto di denaro

Nel proseguio della propria argomentazione inoltre la Corte si sofferma sui presupposti necessari alla qualificazione dell’entrata di denaro come finanziamento del socio fatta a favore della società.

Di fondamentale importanza è il seguente passaggio della sentenza: “in tema di società a responsabilità limitata, ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell’attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l’Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all’interno dell’ente (cfr. Cass. V, n. 6104/2019), sicché non poteva essere degradata a mera irregolarità formale l’assenza di verbali assembleari sul punto, che non potrebbe spostare la natura delle operazioni avvenute, quando invece ne costituisce elemento contabile fondamentale al fine della qualificazione quale prestito soci, secondo i principi sopra enunciati, nonché per i profili contabili riflessi, tra cui quelli fiscali”.

L’orientamento precedente

Il controllo sui finanziamenti dei soci da parte dell’agenzia delle entrate è molto frequente in occasione di accertamento fiscale. E non era la prima volta che si giungeva in Cassazione per la riqualificazione di un finanziamento soci come diversa posta del bilancio da parte dell’Agenzia delle entrate. La Corte di Cassazione tuttavia questa volta, rispetto a precendenti orientamenti, si è pronunciata in senso opposto. Ci si riferisce al caso giudicato nella ordinanza n. 6104 del 2019. In tale ordinanza la Cassazione respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate. L’amministrazione in tal caso contestava ad una S.r.l la mancanza del verbale di assemblea sul finanziamento dei soci. Lo riteneva necessario invece ai fini probatori.

In tale sentenza infatti la Corte rigettava il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che “può affermarsi che il bilancio, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese, è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un’entrata patrimoniale per la società. Invero la mancanza dei verbali assembleari di finanziamento non può essere considerata dirimente, posto che la rilevanza del relativo vizio è prevalentemente endosocietaria, ovvero riguarda in prima battuta i rapporti tra soci e società. La circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata in bilancio la rende opponibile ai terzi, ivi compreso l’Erario, mentre del tutto irrilevante per i suddetti terzi è la modalità di conferimento prescelta all’interno della società”.

Conclusioni

In definitiva, invertendo di rotta, la Corte di Cassazione nel suo ultimo orientamento ritiene insufficiente ai fini dell’opponibilità ai terzi la risultanza del finanziamento soci nel bilancio d’esercizio.  Sicché si rende necessaria a tal fine una delibera dell’assemblea dei soci. Se i finanziamenti non risultano dal verbale di assemblea pertanto l’Erario, come nel caso di specie, può qualificare diversamente tali entrate monetarie nella società. Nella sentenza in oggetto infatti l’Agenzia delle entrate, stante l’antieconomicità della conduzione imprenditoriale, non ha qualificato i finanziamenti come tali. Li ha ritenuti invece ricavi occulti e ha ritenuto che la società, non avendo deliberato il finanziamento tramite il verbale di assemblea, non avesse il documento probatorio necessario per l’opponibilità di tale conferimento.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

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