L’autonomia patrimoniale – indice:
Quando si studia il diritto commerciale e, ancor di più, il diritto societario, il concetto di autonomia patrimoniale ricorre in maniera frequente tra le pagine dei libri.
Ma che cosa si intende per autonomia patrimoniale? Che differenze ci sono tra autonomia patrimoniale perfetta e quella imperfetta? Quali società sono caratterizzate dalla prima, e quali dalla seconda?
Cos’è l’autonomia patrimoniale
Iniziamo con il rammentare che generalmente questo argomento è ricollegato all’esistenza di una domanda principale, che i diretti interessati – o gli studiosi della materia – finiscono per farsi. Ovvero, chi paga i debiti della società? Delle obbligazioni societarie risponde il solo patrimonio della stessa società? Oppure anche quello personale dei singoli soci?
Per rispondere a tali quesiti giova introdurre il concetto di autonomia patrimoniale. Un termine con il quale, di norma, si suole indicare il grado di separazione che esiste tra il patrimonio di una persona e quello di un’altra persona, fisica o giuridica.
Calando il tutto all’interno del contesto societario, emerge come il grado di separazione determinato dall’autonomia patrimoniale nelle società permetterà di evidenziare quanto profonda la divergenza tra il patrimonio personale del socio e quello della società.
Sebbene non costituisca un criterio sempre verificabile, di norma l’autonomia patrimoniale è tanto più ampia quanto più complessa è l’organizzazione della società. Non è questo, però, l’elemento discriminante che il legislatore ha voluto introdurre. Vediamolo insieme occupandoci nel dettaglio dell’autonomia patrimoniale imperfetta prima, e di quella perfetta poi.
Autonomia patrimoniale imperfetta
L’autonomia patrimoniale imperfetta è l’autonomia riconosciuta alle società di persone, ovvero:
- Società in accomandita semplice (S.a.s.).
- Società in nome collettivo (S.n.c.).
- la Società semplice (S.s.).
Come probabilmente noto, in queste forme societarie i soci rispondono alle obbligazioni societarie con il proprio patrimonio. Dunque, i debiti che la società ha contratto in nome proprio espongono comunque il socio alla necessità di dover far fronte alla loro estinzione con le loro risorse.
Attenzione, però. La regola generale che abbiamo sopra esplicitato per le società di persone non “vale” per le società in accomandita semplice. O, per lo meno, non vale nella sua “interezza”.
Nella società in accomandita semplice, infatti, a rispondere con il proprio patrimonio saranno i soci accomandatari, ma non gli accomandanti. In altri termini, ex art. 2313 c.c., i soci accomandatari saranno tenuti a far fronte alle passività sociali personalmente, illimitatamente e in via solidale. Diversa è invece la situazione dei soci accomandanti, che risponderanno solo con la quota conferita.
Il patrimonio societario
Per quanto intuibile, quanto sopra non sta certamente a significare che il patrimonio della società di persone “non esista”. Esiste eccome, anche (e soprattutto) per far fronte alle obbligazioni societarie. Tant’è che a disporne non saranno tutti i soci, ma solamente coloro che sono rivestiti di incarico di amministrazione.
Chiarito ciò, giova dunque introdurre un altro concetto, che è quello della “preventiva escussione”. Il creditore della società di persona avrà infatti come prima garanzia sempre il patrimonio della società che ha contratto il debito. Solamente nel caso in cui il patrimonio della società sia insufficiente, potrà agire esecutivamente contro il singolo socio e il suo patrimonio personale.
Peraltro, a proposito di introduzioni di nuovi concetti, val la pena rammentare come i soci delle società di persone rispondano alle obbligazioni in via solidale. Ovvero, ogni creditore può indifferentemente domandare a chiunque dei soci delle società di persone il pagamento dell’intero importo del credito che vanta. Al socio che ha pagato il debito per conto della società, rimarrà il diritto all’azione di regresso verso gli altri, in maniera tale che gli venga rimborsata la quota che ha versato.
Per quanto poi attiene il fallimento, quello della società “trascina” anche quello dei soci che sono illimitatamente responsabili. Pertanto, il fallimento di una snc comporta anche il fallimento dei soci. Cosa che, di norma, non avviene invece nelle società che hanno un’autonomia patrimoniale perfetta.
Quando è perfetta
Passiamo dunque a occuparci dell’autonomia patrimoniale perfetta che, come dovrebbe essere intuibile giunti a questo punto della trattazione, riguarda le società di capitali, ovvero:
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.).
- la Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.).
- Società per azioni (S.p.a.).
- Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).
In tutte queste forme societarie il singolo socio non può essere chiamato per poter rispondere con il proprio patrimonio personale alle obbligazioni della società. Ne deriva che i creditori possono far valere i propri diritti esclusivamente sul patrimonio sociale.
Evidentemente, questa separazione patrimoniale tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci non esula gli amministratori da porre in essere i comportamenti più opportuni per la tutela delle parti. Non è un caso che essi siano esposti a responsabilità – anche penali – nel caso in cui pongano in essere comportamenti in danno ai creditori.
Ai fini del presente approfondimento, giova dunque riepilogare che:
- le società di persone sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta e, dunque, il patrimonio dei singoli soci – previa escussione preventiva del patrimonio societario – può essere chiamato in causa per rispondere ai debiti della società;
- le società di capitali sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale perfetta e, dunque, il patrimonio dei singoli soci non può essere chiamato in causa dai creditori per poter rispondere ai debiti contratti dalla società.
E le ditte individuali? Considerando che vi è una piena coincidenza tra la persona fisica e il titolare della ditta individuale, in questo caso si parlerà a maggior ragione di un’autonomia patrimoniale imperfetta e, pertanto, il patrimonio della persona fisica sarà evidentemente soggetto a rispondere dei debiti contratti dalla ditta individuale.