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Consulenza Legale Italia » Commerciale » Societario » Società semplice: amministrazione e rappresentanza

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Società semplice: amministrazione e rappresentanza

Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia consulenzalegaleitalia.it Società semplice: amministrazione e rappresentanza
amministrazione
Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia

L’amministrazione della società semplice – indice

  • L’amministrazione
  • I diritti e gli obblighi
  • La rappresentanza

L’amministrazione della società semplice è, come molti altri aspetti di questa forma societaria, relativamente facile da interpretare.

Il legislatore ha infatti previsto come principio generale l’amministrazione disgiuntiva, lasciando però ai soci la possibilità di stabilire delle forme di amministrazione congiuntiva, o ancora affidata a uno o più soci.

Cerchiamo dunque di fare chiarezza su questo tema, approfondendo in maniera più ordinata come funziona l’amministrazione e la rappresentanza nelle società semplici.

L’amministrazione nella società semplice

Come anticipato, il legislatore ha previsto per le società semplici il principio generale dell’amministrazione disgiuntiva.

Amministrazione disgiuntiva

All’art. 2257 c.c. viene infatti previsto che

La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione.

Dunque, fissiamo un primo concetto fondamentale per comprendere come si amministra una società semplice. L’amministrazione in tale forma societaria è di tipo disgiunto, tranne che i soci non stabiliscano in altro modo.

Più nel dettaglio, possiamo ricordare che:

  • il potere di amministrazione della società semplice spetta a ogni socio illimitatamente responsabile, in modo disgiunto dagli altri soci;
  • tale potere risulta essere limitato solamente dal diritto di veto;
  • il  diritto di veto prevede che ogni socio amministratore può opporsi all’operazione che altro socio amministratore voglia porre in essere, prima che sia compiuta;
  • la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione.

Amministrazione congiuntiva

Occupiamoci dunque dell’amministrazione congiuntiva che, come abbiamo già visto, può essere prevista nel contratto sociale per volontà delle parti.

Di ciò si parla nell’art. 2258 c.c., secondo cui

Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Anche in questo caso, val la pena riassumere i principali concetti dell’amministrazione congiuntiva nelle società semplici. Possiamo pertanto affermare che:

  • per compiere le operazioni sociali non è necessario il consenso di tutti i soci:
  • se però nel contratto sociale è previsto diversamente, è ammessa la previsione di un’amministrazione congiuntiva;
  • in questo caso per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori;
  • ai singoli soci amministratori è concesso solamente il compimento di atti urgenti che sono finalizzati a evitare un danno per la società.

Ne deriva che, pertanto, nel caso in cui l’atto costitutivo preveda l’amministrazione congiuntiva, il potere dei singoli soci amministratori è quasi inesistente. Le loro azioni potranno infatti essere connotate solo da un carattere di urgenza, ed esclusivamente nel modo in cui riescano ad evitare un pregiudizio alla società.

Si tenga altresì in considerazione che nel contratto sociale, o con atto separato, è possibile affidare l’amministrazione a uno o più soci:

  • disgiuntamente;
  • congiuntamente;
  • alla maggioranza dei soci;
  • a più soci secondo principio di maggioranza;
  • a un solo socio.

Amministrazione a non soci

Ma è possibile affidare l’amministrazione della società semplice a persone estranee alla società? Ovvero,  a non soci?

In realtà, si continua a discutere in dottrina se una simile ipotesi sia verificabile o meno. Alcuni autorevoli autori affermano che è ammissibile la presenza di amministratori estranei, a patto che non siano anche rappresentanti della società.

Altri invece propendono per una soluzione affermativa più ampia. In tal caso, però viene escluso che possa pattuirsi anche l’esenzione, per tutti i soci, della responsabilità limitata e solidale. Se infatti ciò avvenisse, la società semplice si trasformerebbe in una vera e propria società a responsabilità limitata.

I diritti e gli obblighi degli amministratori nella società semplice

Nella società semplice i diritti e gli obblighi degli amministratori si basano sulle norme sul mandato. Dunque, gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi che sono ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. La responsabilità sono si estende però agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa.

Ricordiamo inoltre che la responsabilità degli amministratori è sempre solidale. E ciò vale anche nel caso di gestione disgiunta della società. In capo a ciascuno di essi è insomma configurabile una sorta di obbligo di controllo dell’operato degli altri amministratori, che può essere esercitato anche mediante il potere di veto, di cui abbiamo già parlato. In altri termini, se l’amministratore ritiene che un altro amministratore stia per porre in essere dei comportamenti che potrebbero arrecare dei pregiudizi alla società, ha il potere di opporsi, naturalmente prima che questi sino compiuti.

Per liberarsi della sua responsabilità, l’unica cosa che possono fare gli amministratore è fornire la prova di aver vigilato e di aver gestito l’impresa in modo corretto e in modo diligente.

La rappresentanza

Concludiamo poi occupandoci della rappresentanza nelle società semplici. Il rappresentante della società è colui che ha il potere di esprimere la volontà sociale all’esterno, agendo così in nome della società.

Nelle società semplici la rappresentanza spetta a ogni amministratore, salvo che sia diversamente previsto nel contratto sociale.

Per quanto invece concerne le modalità di esercizio del potere di rappresentanza, si intende per tale la medesima regola che vige per l’amministrazione. Se dunque il contratto sociale non dice nulla al riguardo, la rappresentanza sarà disgiuntiva se l’amministrazione è disgiuntiva. Sarà invece congiuntiva nel caso di cui anche l’amministrazione sia congiuntiva.

Come anticipato, però, il contratto sociale può prevedere diversamente. È dunque possibile che si possa stimare l’esistenza di un’amministrazione congiunta ma con rappresentanza disgiunta.

Differenze con il potere di gestione

Il potere di rappresentanza si distingue facilmente da quello di gestione.

Il potere di gestione consiste infatti nel diritto ad amministrare l’impresa e a compiere tutti gli atti volti al perseguimento dello scopo sociale.

Di contro, il potere di rappresentanza consiste nella facoltà di agire, nei confronti di terzi, in nome della società. Si tratta di una caratteristica naturale (ma non essenziale!) della qualità di amministratore. Dunque, se il contratto non contiene particolari disposizioni in tema di amministrazione, la gestione e la rappresentanza spettano a tutti i soci in via disgiuntiva. Se invece la direzione è affidata in via congiuntiva a tutti o più soci, anche il potere di rappresentanza sarà esercitato congiuntamente.

Per quanto infine attiene la rappresentanza processuale, tale risulta essere connessa in modo stretto a quella negoziale. Come conseguenza, ogni amministratore che risulta essere dotato di rappresentanza, può agire ed essere convenuto in giudizio per la società.

Avv. Tassitani Farfaglia – diritto civile e commerciale

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