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Home » Commerciale » Societario » Voto e rappresentanza in assemblea: una guida rapida

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Voto e rappresentanza in assemblea: una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Voto e rappresentanza in assemblea: una guida rapida
assemblea
Avv. Beatrice Bellato

Il voto e la rappresentanza in assemblea – indice

  • La costituzione dell’assemblea
  • L’intervento e la rappresentanza
  • La votazione

Come abbiamo avuto modo recentemente di osservare, l’assemblea delle società per azioni è il luogo in cui si forma la volontà dei soci. Le delibere all’interno di questo organo societario sono in grado di impattare in misura fondamentale sulla vita della compagine e, proprio per questo motivo, è opportuno apprendere ciò che tratteremo nel presente approfondimento, ovvero:

  • come si costituisce;
  • come si interviene;
  • in che modo si vota;
  • come funziona la rappresentanza.

Costituzione assemblea

Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea e della validità delle relative deliberazioni, occorre rispettare determinati quorum.

Per capire di cosa parliamo, compiamo subito una prima distinzione tra quorum costitutivo, e quorum deliberativo:

  • quorum costitutivo: è la quota di capitale sociale che deve essere rappresentato in assemblea affinché questa possa ritenersi validamente costituita. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum costitutivo in prima convocazione, si procederà a seconda convocazione, entro 30 giorni dalla data della prima;
  • quorum deliberativo: è la percentuale di voti favorevoli che devono emergere in assemblea per poter ritenere validamente approvate le delibere.

Chiarito ciò esistono diversi quorum a seconda della tipologia di assemblea e della prima o seconda convocazione.

I quorum

Più in particolare, per l’assemblea ordinaria:

  • in prima convocazione il quorum costitutivo è di almeno metà  del capitale sociale, mentre il quorum deliberativo sarà la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di volto intervenute in assemblea (numero di voti superiore alla metà), salvo che l’atto costitutivo non stabilisca diversamente;
  • in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum costitutivo, per cui si potrà procedere a deliberare qualunque sia la quota di capitale intervenuto; il quorum deliberativo sarà invece la maggioranza assoluta delle azioni intervenute.

Per l’assemblea straordinaria, invece:

  • in prima convocazione non è richiesto un quorum costitutivo, ma si può comunque ricavare indirettamente dal punto successivo, ovvero dal quorum deliberativo, essendo questo rappresentato da quote dell’intero capitale con diritto di voto, e non dunque dal solo capitale intervenuto. Il quorum deliberativo è il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo che l’atto costitutivo non stabilisca diversamente;
  • in seconda convocazione il quorum costitutivo è quando è rappresentato oltre 1/3 del capitale sociale. Il quorum deliberativo è il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.

Alla società è comunque lasciata la libertà di prevedere, in statuto, maggioranze più elevate. Tale previsione non può valere per le delibere di approvazione del bilancio, o quelle di nomina e di revoca delle cariche sociali.

Inoltre, in deroga alla regola generale, anche in seconda convocazione è richiesto il voto favorevole di più di 1/3 del capitale sociale per le delibere riguardanti:

  • cambiamento dell’oggetto sociale;
  • trasformazione della società;
  • scioglimento anticipato della società;
  • proroga della società;
  • revoca dello stato di liquidazione;
  • trasferimento  della sede sociale all’estero;
  • emissione di azioni ex art. 2351 c.c. secondo comma.

Intervento e rappresentanza

Chiarito a quanto sopra, rammentiamo che l’art. 2370 c.c. preveda che possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, oltre ad amministratori e sindaci. L’art. 2372 c.c. precisa invece che coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, però, lo statuto può disporre diversamente. In ogni caso la rappresentanza deve essere conferita per iscritto, e alla società spetterà la cura di conservare i relativi documenti.

Cosa avviene nelle società quotate

Pur non essendo il focus dell’odierna trattazione, a completamento di tale argomento possiamo citare brevemente che cosa abbia previsto il legislatore per le società con azioni quotate.

Trattandosi di società spesso molto grandi, partecipate da una miriade di soci, il legislatore ha stabilito che per poter stimolare e facilitare la partecipazione in assemblea vi sia una esemplificata disciplina della rappresentanza e della sollecitazione delle deleghe.

Prendendo spunto dalle sole novità dal d. lgs. 91/2012, evidenziamo ad esempio come:

  • ora gli amministratori e gli organi di controllo possono rappresentare i soci in assemblea. Dovranno tuttavia rendere espliciti i loro conflitti di interesse, e devono esercitare la rappresentanza solo se hanno ricevuto specifiche indicazioni di voto per ogni delibera;
  • è stato abolito il divieto, per il delegato, di farsi portatore di un numero di deleghe che sia superiore a determinate soglie minime, stabilite in relazione al capitale sociale;
  • chi ha il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ogni assemblea, o un rappresentante diverso per ognuno dei conti allo stesso intestati;
  • salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ogni assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, in prima o unica convocazione, una delega con istruzione di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno.

Ricordiamo che lo statuto può permettere l’intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione. Si stimola in tal modo l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Votazione

Nel caso in cui l’assemblea sia regolarmente costituita (cfr. quanto sopra evidenziato), si procederà con la discussione dell’ordine del giorno. È in questo momento che i soci che riuniscono almeno 1/3 del capitale rappresentato in assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono domandare il rinvio dell’assemblea a non oltre 5 giorni.

Al di là di tale ipotesi, dopo la discussione si procederà alla votazione. I risultati della stessa sono proclamati dal presidente. Le delibere dell’assemblea sono immediatamente efficaci ed eseguibili, tranne il caso in cui non siano subordinate al verificarsi di determinate condizioni.

Si tratta comunque di ipotesi ristrette, di seguito elencate nelle delibere che:

  • pregiudicano i diritti di una categoria di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi. Tali delibere devono essere approvate anche dall’assemblea speciale dei soci della categoria interessata;
  • riducono il capitale sociale. Possono essere eseguite solo dopo 90 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese, se entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione ha fatto opposizione;
  • revocano i sindaci e i membri del consiglio di sorveglianza. In questo caso, occorre il decreto del Tribunale per approvazione;
  • revocano lo stato di liquidazione. L’effetto parte dopo 60 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, se entro tale termine i creditori anteriori all’iscrizione non hanno fatto opposizione, e salvo che consti il consenso della società o il pagamento di quei creditori che non hanno espresso consenso;
  • trasformano la società. L’effetto decorre dall’ultimo degli adempimenti di pubblicità previsti (60 giorni per la trasformazione eterogenea);
  • decidono una fusione o una scissione. L’attuazione deve essere effettuata solo dopo 60 giorni dall’iscrizione nell’ufficio del Registro delle Imprese.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

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