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Home » Commerciale » Societario » Gli amministratori delle spa: dalla nomina alla revoca – una guida rapida

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Gli amministratori delle spa: dalla nomina alla revoca – una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Gli amministratori delle spa: dalla nomina alla revoca – una guida rapida
amministratori
Avv. Beatrice Bellato

Gli amministratori della spa – indice

  • L’amministrazione
  • Il consiglio
  • L’ineleggibilità
  • La nomina
  • La cessazione
  • La sostituzione

Gli amministratori delle spa costituiscono l’organo cui è affidata in via esclusiva la gestione dell’impresa, e la rappresentanza generale per ogni atto compiuto in nome della società.

Amministrazione della società

Chiarito che la gestione dell’impresa si svolge ex art. 2086 c.c., il legislatore civilistico ci rammenta come la stessa spetti in via esclusiva agli amministratori, i quali porranno in essere ogni operazione utile per poter perseguire l’oggetto sociale.

Si tenga conto che l’amministrazione:

  • può essere affidata anche a non soci;
  • se è affidata a più persone, queste si riuniscono in un consiglio di amministrazione;
  • se non viene stabilito diversamente dallo statuto, che si limita a indicarne numero minimo e massimo, la determinazione del numero spetta all’assemblea;
  • nel caso in cui vi sia un consiglio di amministrazione, lo stesso nominerà il presidente, se non è indicato dall’assemblea.

Il consiglio di amministrazione

Se non viene previsto diversamente dallo statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione fissandone l’ordine del giorno, coordinandone i lavori e provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai consiglieri.

Sempre nel caso in cui non sia impedito da statuto o assemblea, il consiglio di amministrazione ha la facoltà di delegare alcune attribuzioni. La delega verrà effettuata in favore di un comitato esecutivo o, più frequentemente, a uno o più componenti del consiglio.

Trattandosi di delega, naturalmente, il consiglio ha la facoltà di determinarne limiti, contenuto e modalità di esercizio. Può anche sempre avocare a sé le operazioni rientranti nella delega. Non è comunque possibile procedere a delegare le attribuzioni indicate negli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis.

L’art. 2381 c.c. disciplina poi gli obblighi informativi degli organi delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacali, su operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche. gli amministratori devono comunque pur sempre agire in modo informato, e conservano un diritto individuale all’informazione cui gli organi delegati devono far fronte, riferendo dinanzi al consiglio.

La norma codicistica attribuisce insomma al presidente la funzione ordinatoria di regolare il consiglio di amministrazione, con la finalità che le riunioni risultino ordinate e adottino decisioni espressione della volontà collegiale.

Ineleggibilità degli amministratori

L’art. 2382 c.c. stabilisce che non può essere nominato amministratore (e nel caso di nomina, decade dal proprio ufficio):

  • l’interdetto;
  • l’inabilitato;
  • il fallito;
  • chi è stato condannato a pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Si noti come tali situazioni siano tassative e inderogabili, e che la nomina di chi non può essere amministratore non coinvolge comunque gli altri membri del consiglio di amministratore.

Le società per azioni possono comunque prevedere dei requisiti di eleggibilità diversi rispetto a quelli indicati nella norma.

La nomina degli amministratori

I “primi amministratori” sono nominati nell’atto costitutivo. I successivi sono nominati dall’assemblea per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

In ogni caso, gli amministratori sono rieleggibili se lo statuto non dispone diversamente, e possono essere revocati dall’assemblea in qualsiasi momento, anche se sono nominati nell’atto costitutivo. L’amministratore potrà esercitare il proprio diritto al risarcimento dei danni, qualora la revoca avvenga senza una giusta causa.

Entro 30 giorni dalla notizia della nomina, gli amministratori devono chiedere l’iscrizione di tale atto nel registro delle imprese. Dovranno essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, forma di amministrazione disgiunta o congiunta.

La cessazione dell’amministratore

L’amministratore che intende rinunciare al proprio ruolo deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale.

La rinuncia avrà effetto immediato nel caso in cui rimanga in carica la maggioranza del consiglio. In caso contrario la rinuncia avrà effetto dal momento in cui la maggioranza viene ricostituita grazie ai nuovi amministratori.

La cessazione dell’amministratore per sopraggiunta scadenza del termine avrà effetto dal momento in cui il consiglio viene ricostituito. Occorrerà in ogni caso procedere all’iscrizione della cessazione nel registro delle imprese entro 30 giorni, a cura del collegio sindacale.

Dunque, il legislatore introduce nel nostro ordinamento il principio della continuità dell’organo di gestione. È infatti disposta la prorogatio della funzione amministrativa per il periodo compreso tra il termine naturale del mandato e l’accettazione dell’incarico da parte dei nuovi amministratori. Gli amministratori che “scadono” conserveranno i poteri anteriori alla scadenza fino a tale evento di sostituzione.

Oltre a quelle sopra riassunte, costituiscono altre cause di cessazione del ruolo di amministratore:

  • la morte dell’amministratore, che rimane pur sempre soggetta alla disciplina pubblicitaria prevista per le cause di cui sopra. In caso di morte, gli eredi non subentrano nel rapporto gestorio;
  • l’estinzione della società per raggiungimento dell’oggetto sociale o per altra motivazione;
  • le particolari cause che possono essere previste dallo statuto;
  • la liquidazione della società.

Non viene invece meno il ruolo degli amministratori in caso di fallimento della società che, anzi, richiede il compimento specifico di alcune operazioni proprio da parte degli amministratori.

La sostituzione degli amministratori

Chiudiamo questo breve approfondimento sugli amministratori con un richiamo all’art. 2386 c.c., dedicato alla sostituzione.

Se infatti nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli con delibera approvata dal collegio sindacale, a patto che la maggioranza sia sempre costituita da amministratori che sono nominati dall’assemblea. Coloro che sono così nominati rimangono in carica fino all’assemblea successiva.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli che rimangono in carica devono convocare l’assemblea per poter procedere alla sostituzione di quelli mancanti. Gli amministratori in questo modo nominati, scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Vi è poi il particolare caso di applicazione del principio simul stabunt aut simul cadent (“insieme staranno o insieme cadranno”). Si tratta di un principio che può essere introdotto nello statuto, sulla base del quale la cessazione di alcuni amministratori coinciderà con la cessazione dell’intero consiglio. Nell’ipotesi di cui sopra, l’assemblea dovrà nominare il nuovo consiglio con convocazione d’urgenza della riunione, dagli amministratori rimasti in carica.

Infine, nel caso in cui vengano a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, che nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

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