La liquidazione della quota del socio in caso di recesso – indice:
- Il recesso del socio
- La liquidazione della quota
- Nelle società di persone
- Nelle società di capitali
- Determinazione del valore delle azioni
- Liquidazione del valore delle azioni
- Disciplina per le S.p.a quotate
- Nelle società a responsabilità limitata
Dopo aver affrontato in approfondimenti precedenti il tema del recesso del socio nelle S.r.l e nelle S.p.a si vuole dare maggiore completezza all’argomento illustrando la disciplina della liquidazione della quota del socio in caso di recesso. Si tratta infatti di un’operazione che è diretta conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del socio. Una disciplina, meno complessa, della liquidazione della quota del socio receduto è prevista anche per le società di persone. Da quanto appena detto si deduce che il codice civile prevede due distinte disciplina e le colloca rispettivamente nelle norme dedicate a ciascuna forma sociale. Ci si riferisce in particolare per le società di persone all’articolo 2289 del codice civile e agli articoli 2437-ter, 2437-quater e 2473 del codice civile per la liquidazione della quota del socio receduto nelle società di capitali.
Prima di approfondire tale aspetto della disciplina delle società tuttavia si ricorda velocemente come funziona il recesso nelle società di persone e in quelle di capitali.
Il recesso del socio nelle società di persone e in quelle di capitali
Il rapporto tra la società e il singolo socio costituitosi tramite il contratto sociale può interrompersi in tre casi. Tralasciando le ipotesi di esclusione o di morte del socio, ciò può verificarsi quando, a determinate condizioni, un socio esercita il diritto di recesso riconosciutogli dalla legge.
Nelle società di persone tale diritto è riconosciuto dall’articolo 2285 del codice civile che individua tre ipotesi di recesso:
- quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (recesso ad nutum);
- secondo quanto previsto nel contratto sociale (trattasi in tal caso di recesso convenzionale);
- quando sussiste una giusta causa.
Per quanto riguarda le società di capitali, stante la diversa disciplina delle S.r.l e delle S.p.a, il codice civile individua due discipline di recesso diverse.
Nelle società a responsabilità limitata le cause di recesso trovano fonte non solo nel codice civile ma anche in altre leggi speciali e nello statuto. Avendo dedicato apposito approfondimento al tema non ci si sofferma sull’esposizione di tutte le cause di recesso: basti ricordare quali sono le fonti di tali cause. Anche nelle società per azioni sono la legge o lo statuto a determinare le ipotesi di recesso del socio con la differenza che nelle S.p.a esistono cause derogabili e inderogabili previste dalla legge mentre nelle S.r.l sono tutte inderogabili.
La liquidazione della quota del socio in caso di recesso
Diretta conseguenza del recesso è il diritto del socio al rimborso della quota o delle quote per le quali ha esercitato il recesso. La disciplina della liquidazione è diversa a seconda che si tratti di società di persone e di capitali ovvero di S.r.l e di S.p.a. Chi è tenuto a rimborsare la quota? E con che modalità?
Codice civile e giurisprudenza insieme rispondono a tali domande.
Nelle società di persone: l’articolo 2289 del codice civile
Ai sensi dell’articolo 2289 del codice civile:
“Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo quanto è disposto nell’articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.”
La norma si rivolge a tutte le cause che determinano lo scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio. Non solo dunque a quella di recesso. Lo scioglimento del rapporto sociale, nel caso in esame nell’ipotesi di recesso, fa sorgere in capo al socio receduto un diritto di credito ovvero ad una somma di denaro rappresentativa del valore della stessa. Bisogna pertanto procedere al calcolo della quota e al suo rimborso che comprenderà somme già maturate e somme che vanno maturando.
La conservazione dei valori produttivi dell’impresa sociale
Dal momento che la norma attribuisce al socio recedente soltanto una somma di denaro e dunque un credito di valuta il socio che ha eseguito il proprio conferimento in beni non può avere indietro tali beni fintanto che la società no viene sciolta. Il credito di valuta infatti soggiace al principio nominalistico di cui all’articolo 1277 del codice civile. Il socio non può riavere indietro i beni sia se li aveva conferiti in proprietà che in godimento, anche se ancora presenti nel patrimonio sociale. Tutta la disciplina dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio è permeata infatti dal principio di conservazione dei valori produttivi dell’impresa sociale.
Per quanto riguarda la situazione patrimoniale nel momento in cui si verifica lo scioglimento:
- bisogna guardare la situazione patrimoniale nel momento in cui il socio esercita il recesso;
- la situazione va valutata con riguardo all’effettivo valore del patrimonio e non da quello risultante dal bilancio di esercizio. È fatto salvo il caso in cui lo statuto preveda diversamente. Nel primo caso va ricompreso il valore dell’avviamento e si ritiene opportuno redigere un bilancio apposito per l’evento;
- deve essere aggiornata sui risultati delle eventuali operazioni in corso di cui al terzo comma.
Il rimborso della quota
La quota dev’essere rimborsata al socio entro sei mesi dall’esercizio del diritto di recesso ma nulla impedisce un pagamento anteriore. L’obbligazione del pagamento nasce in capo alla società e non agli altri soci. Lo hanno confermato anche le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 291/2000 in cui si legge che “la domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte dei socio receduto od escluso, ovvero degli eredi dei socio defunto, fa valere un’obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell’art. 2266 cod. civ., va proposta noi confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche dotti altri soci”.
Il rimborso della quota può aver luogo:
- tramite l’utilizzo di riserve accantonate;
- oppure tramite la riduzione del patrimonio sociale e la conseguente riduzione del capitale.
Nelle società di capitali
La disciplina della liquidazione della quota nelle società di capitali è contenuta nella disciplina del recesso del singolo socio e rispettivamente agli articoli 2437-ter e seguenti del codice civile per le società per azioni e all’articolo 2473 del codice civile per le società a responsabilità limitata.
Come nelle società di persone anche in quelle di capitali il debitore della quota del socio receduto è la società.
L’articolo 2437-ter del codice civile: i criteri di determinazione del valore delle azioni
Tralasciando le regole sulle S.p.a quotate di cui si tratterà in apposito paragrafo, ai sensi dell’articolo 2473-ter, primo, secondo, quarto e quinto comma, del codice civile:
“Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.
Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese”.
Tale norma è chiara nel dettare i criteri che devono essere adottati per la determinazione del valore delle azioni per le quali il socio ha esercitato il recesso. In particolare:
- è attribuito agli amministratori, insieme ad altri organi, la determinazione del valore delle azioni;
- in base a determinati parametri quali la consistenza patrimoniale della società, le prospettive reddittuali e il valore di mercato delle azioni, salvo lo statuto non preveda altri criteri;
- i soci hanno il diritto di venire a conoscenza del valore delle azioni come determinato dagli amministratori i quali presenteranno uno scritto analitico con dei calcoli e i criteri utilizzati.
La liquidazione delle azioni del socio in caso di recesso
Il procedimento di liquidazione delle azioni è regolato all’articolo 2437-quater del codice civile. Gli amministratori procedono alla liquidazione del valore delle azioni per le quali il socio ha esercitato il recesso sulla base delle risultanze derivanti dall’adozione dei criteri previsti dall’articolo 2437-ter.
La liquidazione può avvenire alternativamente nei seguenti modi:
- offrendo in opzione agli altri soci le azioni del socio receduto, in proporzione al numero delle azioni possedute. L’offerta in opzione delle azioni dev’essere depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni. Dal deposito decorrono 30 giorni per l’esercizio del diritto di opzione da parte dei soci. Il terzo comma dell’articolo 2437-quater infine stabilisce che “Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste non optate”.
- collocando presso terzi quelle non acquistate in tutto o in parte;
- rimborsandole al socio tramite l’acquisto delle azioni non piazzate in nessuno dei precedenti due modi da parte della società anche utilizzando riserve di utili;
- adottando una delibera di riduzione del capitale sociale da eseguire ai sensi dell’articolo 2445 del codice civile se non ci sono sono utili o riserve disponibili e rimborsando le azioni al socio receduto;
- sciogliendo la società dopo aver adottato in sede assembleare la relativa delibera.
La disciplina della liquidazione delle azioni del socio in caso di recesso nelle S.p.a quotate
Nelle società per azioni quotate in mercati regolamentati la disciplina dei criteri di valutazione del valore delle azioni ovvero la procedura di liquidazione differisce da quelle delle società non quotate.
Sebbene spetti sempre agli amministratori la determinazione del valore della quota la valutazione avviene in base a quanto dettato dal terzo comma dell’articolo 2437-ter. “l valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso”. La norma tuttavia riconosce allo statuto della società con azioni quotate in mercati regolamentati la possibilità di prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri previsti per le azioni delle società non quotate. Precisa tuttavia che in ogni caso il valore da determinarsi non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio appositamente previsto dalla norma stessa per le società quotate.
Per quanto riguarda il procedimento di liquidazione invece si applica l’articolo 2437-quater il quale, nel caso in cui le azioni non vengano in tutto o in parte acquistate dagli altri soci, stabilisce che le azioni sono offerte nei mercati regolamentati.
Nelle società a responsabilità limitata
La disciplina della liquidazione della quota del socio in caso di recesso dalla S.r.l è regolata dall’articolo 2473 del codice civile. Ai sensi del secondo comma della norma: “I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349″.
Secondo pareri autorevoli non sembra essere possibile inserire clausole nello statuto che prevedano la determinazione del valore della quota pari ad un importo che non tenga conto del suo valore di mercato. Diversamente lo statuto può prevedere dei criteri che portino alla determinazione oggettiva del valore di mercato della quota.
Il socio recedente inoltre può condizionare la risoluzione del proprio vincolo sociale alla conferma della possibilità di poter ottenere una valutazione della propria quota. In pratica il socio esercita il suo diritto di recesso con una dichiarazione in tal senso la cui efficacia può essere condizionata risolutivamente alla possibilità di determinare il valore di liquidazione della quota.
Il procedimento di liquidazione della quota del socio in caso di recesso dalla S.r.l.
Ai sensi del quarto comma dell’articolo 2473 del codice civile: “Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione”.
Stante l’imperatività e inderogabilità del rimborso nei 180 giorni successivi alla comunicazione del recesso, la norma ne individua diverse modalità:
- tramite un contratto di cessione di quota ai sensi degli articoli 2470 del codice civile quando si tratta di acquisto da parte degli altri soci o di un terzo dagli stessi individuato. Secondo la dottrina prevalente è autorizzato alla vendita il proprietario della quota e non gli amministratori come avviene nelle S.p.a;
- utilizzando riserve disponibili ed accrescendo la quota del socio receduto nella misura corrispondente in capo agli altri soci e in relazione alle loro partecipazioni;
- riducendo il capitale sociale;
- sciogliendo la società se nemmeno la riduzione del capitale sociale è sufficiente a rimborsare la quota.