Lo stato di liquidazione nelle società di capitali – indice:
- Cos’è lo stato di liquidazione
- Scioglimento e liquidazione
- I liquidatori: nomina e revoca
- Poteri e obblighi dei liquidatori
- Responsabilità dei liquidatori
- Esercizio provvisorio dell’impresa
- Il bilancio d’esercizio
- La revoca dello stato di liquidazione
- La chiusura della liquidazione
Lo stato di liquidazione delle società di capitali è la fase della vita della società immediatamente precedente e strumentale alla sua estinzione. È un procedimento complesso che inizia in corrispondenza dell’accertamento di una causa di scioglimento della società. Al centro della procedura, quali figure di rilievo per la stessa se necessarie, il codice civile individua i liquidatori. Tali figure devono attuare la procedura di liquidazione allo scopo di convertire in denaro il patrimonio sociale per pagare i creditori sociali e liquidare a ciascun socio la propria quota con il residuo delle attività. A differenza della fase di scioglimento della società in cui la società può continuare lo svolgimento della sua attività, durante lo stato di liquidazione ciò non sempre è possibile. La disciplina della liquidazione delle società di capitali è contenuta agli articoli 2487 e seguenti del codice civile.
Cos’è lo stato di liquidazione
Si dice che la società si trova in stato di liquidazione quando, ai sensi del terzo comma dell’articolo 2484 del codice civile, gli amministratori hanno dichiarato la causa di scioglimento della società e ne hanno provveduto all’iscrizione presso il registro delle imprese. La società altrimenti entra in stato di liquidazione quando l’assemblea dei soci, riunitasi per deliberare lo scioglimento della società, delibera anche in ordine allo stato di liquidazione.
Lo stato di liquidazione dunque è l’effetto immediato dello scioglimento della società. La società entra in liquidazione infatti contestualmente allo scioglimento, momento dal quale si originano una serie di obblighi in capo agli amministratori tra i quali la nomina dei liquidatori.
Alla società in stato di liquidazione viene integrata la denominazione sociale con la locuzione “società in liquidazione” ai sensi dell’articolo 2487-bis, secondo comma, del codice civile.
All’entrata della società in stato di liquidazione segue una procedura complessa volta principalmente alla conversione del residuo patrimoniale attivo della società in denaro per il soddisfacimento, in via primaria, dei creditori e in via secondaria dei diritti dei soci (rimborso della propria quota ed eventuale ripartizione dell’attivo residuo).
Scioglimento della società e stato di liquidazione
Ai sensi dell’articolo 2487 del codice civili gli amministratori, se l’assemblea non ha già deliberato in ordine alla procedura di liquidazione contestualmente allo scioglimento e se lo statuto o l’atto costitutivo non prevedono già delle disposizioni sulla procedura, devono convocare l’assemblea dei soci per definire alcuni aspetti. La norma in particolare prevede che l’assemblea debba decidere sulle seguenti questioni:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Tali informazioni, come si diceva poco fa, possono già essere state stabilite nell’atto costitutivo o nello statuto oppure essere state affrontate durante l’assemblea che ha deliberato sullo scioglimento e sullo stato di liquidazione. Possono tuttavia essere sempre modificate dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto e dell’atto costitutivo.
Sarà necessario l’intervento del tribunale qualora gli amministratori omettano tale passaggio fondamentale. I soci, un singolo amministratore o i sindaci possono infatti rivolgersi ad un giudice affinché provveda alla determinazione del numero degli amministratori e alla loro nomina con decreto motivato.
I liquidatori: la nomina e la revoca
La nomina dei liquidatori dunque spetta all’assemblea dei soci. Sebbene il codice civile detti delle regole generali valevoli per tutte le società di capitali la nomina non è di competenza della stessa assemblea nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata. Nelle prime infatti la nomina avviene con l’assemblea straordinaria, nelle seconde tale distinzione non rileva.
In ogni caso la nomina viene deliberata con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo. Nelle società a responsabilità limitata tuttavia, rispetto a quanto obbligatorio per le altre società di capitali, la deliberazione può essere assunta anche senza la forma dell’atto pubblico.
Il codice civile all’articolo 2487-bis prevede inoltre obblighi pubblicitari della delibera che nomina i liquidatori e determina i loro poteri nonché di quelle successive che li modificano. L’iscrizione delle delibere deve avvenire presso il registro delle imprese
Per concludere i dettagli riguardanti la nomina degli amministratori, questa, come già accennato sopra, può avvenire anche per decreto motivato del tribunale quando gli amministratori rimangano inerti circa la convocazione dell’assemblea oppure questa non deliberi sulla nomina.
Per quanto riguarda la revoca dei liquidatori invece l’ultimo comma dell’articolo 2487 dispone che “I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero”. La revoca dei liquidatori pertanto può essere assembleare o giudiziale.
Gli amministratori e lo stato di liquidazione
Mentre durante lo scioglimento della società gli amministratori mantengono la loro carica seppur con poteri limitati, nella procedura di liquidazione il loro ruolo viene dismesso. Si tratta di un effetto immediato della nomina degli amministratori che diventa reale contestualmente all’adempimento degli obblighi pubblicitari.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2487-bis del codice civile infatti: “Avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale”.
Poteri e obblighi dei liquidatori
Iniziando a considera i poteri dei liquidatori si parte menzionando quanto disposto dall’articolo 2489 primo comma del codice civile. “Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società“. L’interpretazione dottrinale ha visto inoltre positivamente la possibilità per i liquidatori di decidere autonomamente, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non abbiano previsto diversamente, di continuare l’attività d’impresa se utile ad una migliore liquidazione della società.
I poteri dei liquidatori pertanto non incontrano particolari limiti purché pongano in essere atti che siano utili alla liquidazione e non siano contrari allo statuto e all’atto costitutivo. Sempre con riguardo ai poteri dei liquidatori è opportuno prendere in considerazione anche quanto disposto dall’articolo 2491, primo comma, del codice civile secondo cui “Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti “. Uno degli scopi principali della liquidazione delle società infatti è quello di soddisfacimento dei creditori sociali.
Altri poteri e obblighi in capo ai liquidatori si rinvengono nel secondo comma dell’articolo 2491 del codice civile che prevede il divieto per i liquidatori di ripartire “tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali”. Possono eventualmente “condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie”.
I liquidatori inoltre hanno il dovere di redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l’approvazione all’assemblea o ai soci in caso di società a responsabilità limitata.
Diligenza e professionalità nell’espletamento dell’incarico di liquidatore: la responsabilità
Di fondamentale importanza è il secondo comma dell’articolo 2489 del codice civile che impone ai liquidatori alcune regole di comportamento nell’espletamento delle loro funzioni.
La norma li mette sullo stesso piano degli amministratori di società in quanto a responsabilità affermando che “I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”.
A tale disposizione normativa va aggiunta l’ipotesi specifica di responsabilità prevista dal terzo comma dell’articolo 2491 del codice civile. Secondo tale norma “I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente”. Si tratta del caso specifico in cui gli amministratori ripartiscano illecitamente tra i soci acconti sul risultato della liquidazione violando il divieto loro imposto dalla legge.
Un’altra ipotesi specifica di responsabilità dei liquidatori è quella prevista all’articolo 2495 del codice civile. La norma determina la responsabilità dei liquidatori, oltre che dei soci, per il mancato pagamento dei creditori sociali i quali possono infatti anche dopo la cancellazione della società far valere i loro crediti nei confronti di entrambi e “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
L’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa della società in stato di liquidazione
L’articolo 2488 del codice civile recita che “Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione”. Tale previsione del codice civile fa presumere la possibilità della continuità dell’attività d’impresa anche durante lo stato di liquidazione. Circostanza che si era detto possibile essere assunta anche su decisione indipendente del liquidatore qualora utile ad una più proficua liquidazione. Dalla norma sembra peraltro dedursi anche una continuità dell’organo amministrativo. Si ricorda tuttavia che la legge prevede il passaggio di carica dagli amministratori ai liquidatori una volta iscritta la nomina al registro delle imprese. Le due disposizioni sarebbero pertanto incompatibili.
Con riguardo invece a quali decisioni sociali possano essere assunte nella fase di liquidazione si ritiene possibile, ad esempio, deliberare sulla fusione o sulla scissione della società. Ovvero su una trasformazione o su aumenti o riduzioni di capitale anche in pendenza della liquidazione. Tali deliberazioni tuttavia devono precedere l’inizio della distribuzione dell’attivo.
Il bilancio d’esercizio e lo stato di liquidazione
Anche durante la fase di liquidazione della società continua a vigere l’obbligo di redazione del bilancio di esercizio. Nei tempi e con le regole previsti dal codice civile. Tale adempimento è un dovere dei liquidatori che devono redigerlo nel rispetto degli articolo 2423 e seguenti del codice civile. In ogni caso compatibilmente con lo stato di liquidazione.
I liquidatori in particolare devono osservare i seguenti adempimenti con riguardo alla redazione del bilancio d’esercizio durante lo stato di liquidazione:
- illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla nella relazione al bilancio;
- indicare e motivare i criteri di valutazione adottati nella nota integrativa;
- illustrare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato. Indicare le ragioni e le conseguenze di tali variazioni quando si tratta del primo bilancio dello stato di liquidazione;
- allegare la documentazione consegnata dagli amministratori con eventuali osservazioni proprie;
- indicare separatamente le poste di bilancio relative alla continuità d’impresa. Indicare separatamente nella nota integrativa dei criteri adottati per le valutazioni qualora si sia deciso per la continuazione. I liquidatori devono altresì indicare nella relazione al bilancio perché si è deciso l’esercizio provvisorio dell’attività.
Il mancato deposito del bilancio per tre anni consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio della società dal registro delle imprese.
La revoca dello stato di liquidazione
L’articolo 2487-ter stabilisce che “La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Si applica l’articolo 2436″.
Con la revoca dello stato di liquidazione la società torna allo svolgimento dell’ordinaria attività. Il ripristino dell’ordinaria attività avviene soltanto dopo aver eliminato la causa che ne aveva determinato lo scioglimento e che aveva determinato l’apertura della liquidazione. In occasione della revoca dello stato di liquidazione e per la ripresa dell’ordinaria attività i soci devono verificare che ci sia il capitale minimo sufficiente. Si dovrà dunque provvedere alla redazione di un bilancio straordinario. I soci dissenzienti rispetto alla revoca dello stato di liquidazione hanno la facoltà di esercitare il diritto di recesso, che incontra delle differenze nelle S.r.l e nelle S.p.a.
La delibera di revoca dev’essere iscritta presso il registro delle imprese ed ha effetto, da quel momento, passati sessanta giorni. È fatto salvo il caso in cui “consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso”. I creditori trovano tutela infine nell’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 2487-ter del codice civile. Possono infatti aver fatto opposizione alla revoca dello stato di liquidazione. In tal caso il tribunale valuterà la fondatezza o l’infondatezza di un pregiudizio per i creditori. Nel caso in cui il pregiudizio non sussista dichiara efficace la revoca nonostante l’opposizione dei creditori.
Come si chiude la procedura di liquidazione
Conclusa la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione ai sensi dell’articolo 2492 del codice civile. Nel farlo devono rispettare le seguenti formalità:
- indicare la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo;
- devono sottoscriverlo e allegarvi la relazione dei sindaci e del revisore legale dei conti;
- depositare il bilancio presso l’ufficio del registro delle imprese.
Tale bilancio conserva la struttura del bilancio d’esercizio, allo stesso modo di quanto previsto per i bilanci della procedura di liquidazione, con alcune differenze. Il bilancio finale di chiusura della liquidazione infatti si divide in due parti:
- il bilancio finale in senso stretto, che sarà costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale, e
- il piano di riparto.
Dal deposito del bilancio presso il registro delle imprese i soci hanno tempo 90 giorni per effettuare reclamo al tribunale e nel contraddittorio con i liquidatori. Superato questo termine senza la proposizione di alcun reclamo il bilancio si ritiene approvato in maniera tacita ai sensi dell’articolo 2493 del codice civile. L’approvazione tacita del bilancio inoltre può dipendere dal rilascio della quietanza di pagamento da parte del socio che ha ricevuto l’ultima quota di riparto. Da tale momento “i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci”.
La cancellazione della società dal registro delle imprese
Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Lo stabilisce l’articolo 2495, primo comma, del codice civile. La cancellazione dal registro delle imprese viene operata decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dei reclami qualora appunto non ne siano stati presentati. Da tale momento i creditori rimasti insoddisfatti non potranno più agire nei confronti della società ma soltanto dei singoli soci o dei liquidatori eventualmente considerati responsabili della loro insoddisfazione.
Con la cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue. Le eventuali somme non riscosse dai soci entro 90 giorni dal deposito del bilancio vanno depositate presso una banca. Conclusa la liquidazione e ripartito l’attivo i libri sociali vanno consegnati al registro delle imprese. Ivi devono essere conservati per una durata pari a 10 anni con possibilità di chiunque di consultarli.