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Home » Commerciale » Societario » Il diritto di recesso dei soci nelle s.p.a.: guida rapida

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Il diritto di recesso dei soci nelle s.p.a.: guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Il diritto di recesso dei soci nelle s.p.a.: guida rapida
Recesso
Avv. Beatrice Bellato

Il diritto di recesso nelle spa – indice

  • Nel Codice civile
  • Cos’è il recesso
  • Le cause
  • Chi può recedere
  • I patti limitativi
  • I tempi e i modi
  • L’inefficacia

L’art. 2437 c.c. disciplina il diritto di recesso dei soci dalle società per azioni.

Cerchiamo di comprendere che cosa preveda l’attuale formulazione dell’articolo del Codice civile e, successivamente, effettuiamo un commento sul dispositivo, riassumendo che cosa intende il legislatore per recesso, e quali sono le modalità di esercizio dello stesso.

Il diritto di recesso nel Codice civile

Come anticipato, l’art. 2437 c.c., rubricato “Diritto di recesso”, disciplina il diritto del socio, stabilendo che:

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all’estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

Insomma, tante nozioni che sarebbe opportuno cercare di approfondire e schematizzare. Lo faremo nei prossimi paragrafi.

Cos’è il recesso

Cominciamo dalle basi. Il recesso è un negozio giuridico, unilaterale, perfezionato dal socio. Il suo obiettivo è quello di consentire lo scioglimento del rapporto sociale, ma limitatamente al solo socio.

Il legislatore ha introdotto diverse ipotesi per le società per azioni, intendendole quali forme di tutela della “minoranza”.

Non sfugge, fin da questa sede introduttiva, che le società per azioni siano essenzialmente gestite con il principio della maggioranza, pur con alcuni limiti (il perseguimento dell’interesse sociale, ad esempio), e che alla minoranza dissenziente con il governo della maggioranza è tuttavia riconosciuta la possibilità di recedere dalla compagine.

Le cause del recesso

Le cause del recesso possono distinguersi in inderogabili, derogabili e statutarie.

Cause inderogabili

Le cause inderogabili sono quelle che vengono disciplinate dal primo comma della norma, ovvero:

  • modifica dell’oggetto sociale se questo comporta una variazione significativa dell’attività societaria;
  • trasferimento della sede sociale all’estero;
  • revoca dello stato di liquidazione;
  • eliminazione di una o più cause di recesso;
  • modifica dei criteri con cui determinare il valore dell’azione in caso di recesso;
  • modifica dello statuto sui diritti di voto o di partecipazione.

Tutti i soci che sono dissenzienti, assenti, astenuti o privi del diritto di voto possono procedere a recedere dalla società.

Costituiscono altresì ulteriori cause inderogabili di recesso le altre previste dalla stessa norma, ovvero:

se la società è costituita a tempo indeterminato e la società non è quotata in Borsa, il socio può sempre recedere con un preavviso di almeno 180 giorni. Lo statuto può pur sempre prevedere un periodo maggiore, a patto che non sia superiore a un anno;

  • revisione di stima ex art. 2343 c.c.;
  • introduzione o soppressione di clausole compromissorie;
  • se le azioni sono quotate in Borsa, i soci che non hanno concorso alla eliberazione di esclusione dalla quotazione possono recedere.

Cause derogabili

Passando poi alle cause derogabili, tali sono quelle previste dal secondo comma della norma, ovvero:

  • proroga a tempo determinato del termine;
  • introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Cause statutarie di recesso

Infine, costituiscono le cause statutarie di recesso tutte quelle che vengono previste dallo statuto della società.

Per esempio, lo statuto sociale può prevedere un recesso per giusta causa, per volere del socio ad nutum, con preavviso di almeno 180 giorni.

A margine di ciò, rileviamo altresì che sussistono delle cause di recesso previste da norme speciali, e fattispecie aggiuntive per le società che sono soggette a direzione e a coordinamento.

Chi può recedere

Per esercitare il diritto di recesso occorre fondamentalmente essere soci. Più nel dettaglio, l’art. 2437 c.c. riconosce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni, e ai soci privi del diritto di voto.

Un caso particolare è rappresentato dall’ipotesi di costituzione di pegno o di usufrutto sulle azioni. In questo caso la dottrina prevalente ritiene che la titolarità del diritto di recesso rimane in capo al socio, che non può esercitarlo se il creditore pignoratizio o l’usufruttuario abbia votato in favore della delibera che andrebbe a legittimarlo.

Diverse pronunce giurisprudenziali hanno poi sostenuto che il creditore pignoratizio non sia titolare del diritto di recesso, e che non sia legittimato all’esercizio dello stesso.

Il diritto di recesso rimane in capo al socio anche nell’ipotesi di sottoposizione della partecipazione al sequestro conservativo.

Patti limitativi del diritto

Tornando al dispositivo, si noti come l’ultimo comma del succitato articolo stabilisca la nullità di ogni patto che ha come finalità principale o meno quello di escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso.

Per esempio, lo statuto non può escludere o rendere più onerosa la possibilità di recesso. E, peraltro, non può limitare la portata del diritto di recesso, magari stabilendo che spetti solo per la modifica di alcuni diritti partecipativi, ma non di altri.

Non sono invece patti limitativi del diritto di recesso gli atti di rinuncia preventiva all’esercizio del diritto stesso, circoscritti a una specifica deliberazione.

Tempi e modi di esercizio del diritto di recesso

Il recesso consiste in una dichiarazione unilaterale del socio e, come tale, non richiede accettazione da parte della società. La sua efficacia discende dunque non da un “accordo” con la società, bensì con la semplice ricezione della comunicazione da parte degli amministratori.

In tale contesto, si noti come l’art. 2437 bis c.c. abbia stabilito che il recesso debba essere esercitato – a pena di decadenza – con invio di lettera raccomandata entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della delibera societaria da parte del socio, presente o assente in assemblea.

Se invece la causa di recesso è consistente in un fatto differente dalla deliberazione, allora il termine sale a 30 giorni, che partono dalla conoscenza del fatto da parte del socio recedente. Per le ipotesi di recesso con causa statutaria, dovrà invece farsi riferimento alle stesse previsioni per l’individuazione dei termini di decorrenza.

Infine, nel caso in cui la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, nell’ipotesi in cui l’uscita del socio sia determinata dalla modifica dell’atto costitutivo (per introduzione o sospensione di clausole compromissorie), i termini per poter esercitare il recesso sono di 90 giorni.

Onde evitare qualsiasi tipo di pregiudizio, o ritardi nella procedura, è bene che nella raccomandata da trasmettere alla società, siano indicati tutti i più importanti aspetti di riferimento. Dunque, è bene indicare in modo esplicito e chiaro la volontà di recedere, e tutti i dati che sono indicati dal comma 1 dell’art. 2437 bis c.c., e in particolare il dettaglio sul numero e sulla categoria di azioni per le quali viene esercitato il diritto.

Come già rammentato, la raccomandata dovrà essere indirizzata all’amministrazione della società, a cui spetta il potere di avviare la procedura che ne consegue.

In sostituzione della raccomandata, è ammesso l’utilizzo di strumenti che diano la certezza della ricezione da parte degli amministratori della stessa comunicazione.

L’inefficacia del recesso

Il comma 3 dell’art. 2437  bis c.c. stabilisce l’inefficacia del recesso se entro il termine di 90 giorni la società revoca la delibera che legittima tale decisione, o se viene deliberato lo scioglimento societario, indicando un termine oltre il quale divengono intangibili gli effetti della dichiarazione.

Si noti infine che l’efficacia del recesso è sottoposta a condizione risolutiva per il periodo di 90 giorni di cui sopra.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

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