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Home » Commerciale » Societario » Organi sociali della srl: assemblea, amministratori, organo di controllo

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Organi sociali della srl: assemblea, amministratori, organo di controllo

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Organi sociali della srl: assemblea, amministratori, organo di controllo
Organi sociali
Avv. Beatrice Bellato

Gli organi sociali della srl – indice:

  • Assemblea
  • Amministratori
  • Organi di controllo

Gli organi sociali della società a responsabilità limitata (srl) sono tre: l’assemblea, gli amministratori e – se previsto – l’organo di controllo.

Ma quali sono i compiti e le funzioni di ciascuno di essi? Quali sono le caratteristiche di questa ripartizione di poteri in seno alla srl?

Cerchiamo di introdurlo in questa panoramica visione degli organi sociali della srl,, che approfondiremo più dettagliatamente in successivi focus.

Assemblea della S.R.L.

Nell’analisi degli organi sociali srl non possiamo non cominciare dall’assemblea, il “cuore” della società e, spesso, sede delle più importanti decisioni sulla vita della compagine. Il contratto sociale individua infatti quali sono le materie di competenza degli amministratori, ma il legislatore indica chiaramente che qualsiasi materia può essere rimessa alla valutazione dei soci se lo richiedono uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso, sono comunque riservate alla competenza dei soci alcune decisioni fondamentali come:

  • approvare il bilancio d’esercizio;
  • distribuire gli utili;
  • nomina degli amministratori (se prevista dall’atto costitutivo);
  • modificazioni dell’atto costitutivo;
  • compimento  di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni sociali

La sede in cui vengono assunte le decisioni è di norma quella dell’assemblea collegiale, a meno che l’atto costitutivo non preveda un’altra modalità di formazione della volontà assembleare, che è quella progressiva. In ogni caso, il modello assembleare collegiale risulta essere sempre riservato alle decisioni che sono ritenute maggiormente rilevanti, come ad esempio i cambiamenti dell’atto costitutivo o le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci.

Rammentiamo in tale occasione che stando a quanto sancito dall’art. 2479bis, l’assemblea è regolarmente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dall’art. 2479, comma 2, n. 4  e n. 5, invece, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Come anticipato, l’altro modello decisionale in assemblea è quello del procedimento di formazione della volontà sociale non collegiale, bensì con un procedimento a formazione progressiva, che si realizza per effetto della scelta operata dai soci attraverso una consultazione scritta o un consenso espresso per iscritto, che non richiede una preventiva convocazione o la contestuale presenza dei soci presso la sede sociale.

Amministratori della S.R.L.

L’amministrazione nella srl è in via generale affidata a uno o più soci, anche se nulla vieta che i soci nell’atto costitutivo prevedano che gli amministratori siano scelti tra soggetti esterni alla società.

In ogni caso, la nomina degli amministratori viene effettuata attraverso decisione dei soci, assunta ex art. 2479 c.c. e, dunque, con delibera adottata con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso in cui l’amministrazione sia affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione: l’atto costitutivo può prevedere in questo caso che l’amministrazione sia affidata disgiuntamente a ogni amministratore, o congiuntamente. Evidentemente, la flessibilità di cui è contraddistinto l’atto costitutivo può prevedere che alcune decisioni possano essere prese in maniera congiunta, e altre in forma disgiunta.

È inoltre possibile prevedere che alcuni amministratori abbiano dei poteri più ampi, e altri abbiano invece poteri più contenuti, e che alcuni amministratori abbiano specifiche funzioni per alcuni argomenti, che non spettano invece ad altri.

Ad ogni modo, gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni che derivano dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. Sono inoltre tenuti a dare notizia dello svolgimento degli affari sociali ai soci che non partecipano all’amministrazione.

Organo di controllo

Contrariamente all’assemblea e agli amministratori, non sempre l’organo di controllo è obbligatorio all’interno delle società a responsabilità limitata. A chiarirlo è l’art. 2477 c.c., secondo cui l’atto costitutivo può prevedere – andando a determinare i relativi poteri e competenze – la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Nel caso in cui lo statuto non disponga diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Chiarito ciò, si tenga conto che la nomina dell’organo di controllo era obbligatoria solo se il capitale sociale non fosse stato inferiore a quello minimo stabilito per la società per azioni, mentre oggi a stabilire quando la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria è il comma 2 dello stesso art. 2477 c.c., che ricorda che tale ipotesi si concretizza se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • per due esercizi consecutivi supera due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435 bis c.c. (di contro, se non si raggiungono i limiti per due esercizi consecutivi, l’obbligo decade).

In merito al terzo punto del breve elenco di cui sopra, precisiamo che i limiti sono gli stessi che fanno scattare l’obbligo di redazione del bilancio NON in forma abbreviata, e dunque:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 4.400.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni di 8.800.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 50 unità.

Rammentato quanto precede, la l. 116/2014 ha altresì previsto che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore è giusta causa di revoca.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

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