L’invalidità delle delibere assembleari – indice
Parliamo oggi di invalidità delle delibere assembleari, e delle modalità per impugnarle. Un fenomeno non raro nelle società per azioni, che merita di essere affrontato schematicamente, cominciando dall’annullamento.
Annullamento delle delibere assembleari
Iniziamo dall’ipotesi di annullamento delle delibere assembleari. Le cause di annullamento risiedono principalmente nella non conformità alla legge e/o allo statuto ex art. 2377 c.c., e ne costituiscono una buona parte le seguenti ipotesi:
- la partecipazione di soggetti non legittimati, se non è stata determinante per il raggiungimento di quorum costitutivi;
- l’invalidità o l’errato conteggio dei singoli voti, non determinanti per il quorum deliberativo;
- l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, a patto che siano certi il suo contenuto, gli effetti e la validità della deliberazione.
Ancora, ex art 2373 c.c., è causa di annullamento il voto determinante di coloro che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, qualora la deliberazione possa arrecarle danno.
Ulteriormente, ex art. 2341 ter c.c., è causa di annullamento della delibera nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il voto determinante dei possessori delle azioni cui si riferisce un patto parasociale che non è stato dichiarato al momento dell’apertura dell’assemblea.
Chi può impugnare
I soggetti legittimati all’impugnazione sono:
- gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il collegio sindacale;
- i soci assenti, dissenzienti o astenuti.
In questo ultimo caso, è però necessario che tali soci abbiano, anche congiuntamente, tante azioni con diritto di voto nella deliberazione da impugnare, tali da rappresentare il 5 per cento del capitale sociale o l’1 per mille nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
E i soci che non rappresentano una quota di capitale sociale superiore a quanto sopra? O i soci che non hanno diritto di voto?
Per costoro, considerato che non hanno la legittimazione a proporre l’impugnativa, rimane la strada del risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della delibera alla legge o allo statuto.
Come si impugna la delibera
Il procedimento di impugnazione della delibera deve essere avviato entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data della delibera stessa, o dall’iscrizione o dal deposito presso l’Ufficio nel registro delle imprese, se soggetta a questi adempimenti.
Formalmente, l’impugnazione viene proposta mediante atto di citazione dinanzi al Tribunale del luogo in cui la società ha sede.
Il Tribunale sentirà gli amministratori e i sindaci, valutando l’opportunità di sospendere la delibera comparando il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione della delibera, o quello che subirebbe la società dalla sospensione della delibera.
Si tenga in tal senso conto che tutte le impugnazioni sulla stessa delibera, anche se proposte separatamente, devono comunque essere trattate insieme, e saranno oggetto di un’unica sentenza.
Chiarito quanto sopra, nel caso in cui il Tribunale disponga l’annullamento della delibera, avrà effetto verso tutti i soci. La conseguenza principale è l’obbligo, per gli amministratori, per il consiglio di sorveglianza e per il consiglio di gestione, ad assumere i necessari provvedimenti.
Rimangono salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede, sulla base di atti di esecuzione della deliberazione.
Nullità delle delibere assembleari
Ipotesi diversa è rappresentata dalla nullità delle delibere assembleari, che:
- non può essere dichiarata se la delibera viene sostituita con altra assunta in conformità di legge e statuto;
- agisce nei confronti di tutti i soci;
- obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i necessari provvedimenti.
Cause di nullità
Chiarito quanto sopra, è importante rammentare che le cause di nullità sono esplicitate dall’art. 2379 c.c. nelle seguenti:
- mancata convocazione dell’assemblea non sanata da successivo assenso allo svolgimento dell’assemblea da parte di chi è legittimato;
- mancanza del verbale se non sanata dalla verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. Non ricorre nullità se il verbale contiene la data della deliberazione e il suo oggetto è sottoscritto dal presidente dell’assemblea o del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, e dal segretario o dal notaio;
- impossibilità o illiceità dell’oggetto;
- cambiamento dell’oggetto sociale con previsione di attività illecite o impossibili. Si tenga conto che queste delibere possono essere impugnate senza alcun limite di tempo.
La legittimazione
Sempre ex art. 2379 c.c., sono legittimati a impugnare la delibera potenzialmente nulla tutti coloro che ne hanno interesse.
È tuttavia importante che per impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi occorre che i soci rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.
L’invalidità può altresì essere rilevata d’ufficio.
Entro quanto impugnare
L’art. 2379 c.c. afferma che l’impugnazione deve essere proposta entro 3 anni dall’iscrizione o dal deposito nel Registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta. Se invece la deliberazione non è soggetta a iscrizione, i termini decorrono dalla trascrizione nel libro delle adunanze o dell’assemblea.
Eccezione a quanto sopra, come già rammentato, sono le delibere che comportano modifiche dell’oggetto sociale, prevedendo attività illecite o impossibili. In questo caso, infatti, le delibere sono impugnabili senza alcun limite di tempo.
Altra eccezione è costituita dalle delibere che riguardano l’aumento di capitale, la riduzione volontaria del capitale o l’emissione di obbligazioni. I termini per l’impugnazione “scadono” in tali ipotesi entro 180 giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle imprese. In caso di mancata convocazione, i termini sono entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio nel corso del quale la delibera è stata eseguita, anche parzialmente.
Nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l’invalidità della delibera di aumento di capitale sociale, di riduzione volontaria del capitale o dell’emissione di obbligazioni, non può essere pronunciata dopo che è stata iscritta nel Registro dell’imprese l’attestazione di esecuzione, anche parziale, dell’aumento.
La delibera di approvazione del bilancio non può essere impugnata dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.