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Società semplice: una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Società semplice: una guida rapida
Società Semplice
Avv. Beatrice Bellato

La società semplice – indice:

  • Cos’è
  • Costituzione
  • Autonomia patrimoniale
  • Amministrazione
  • Partecipazione agli utili
  • Scioglimento

Indice:

  • 1 Cos’è
  • 2 Costituzione della società semplice
  • 3 Autonomia patrimoniale
  • 4 Amministrazione della società semplice
  • 5 Partecipazione a utili e perdite della società semplice
  • 6 Scioglimento della società semplice

Cos’è

La società semplice è una forma societaria in grado di rappresentare il modello “base” delle società di persone: il suo quadro normativo di riferimento disciplinare consiste infatti in norme che risultano essere comuni a tutti i tipi societari personali (tranne differente specifica regolamentazione) e per la– appunto – semplicità che interessa i principali aspetti della vita societaria, è altresì, didatticamente, la prima forma societaria che si è soliti studiare.

Costituzione della società semplice

Chiarito quanto in sede di introduzione, ricordiamo fin da queste poche righe che il contratto di società semplice prevede per legge alcuni limiti che potrebbero far risultare inadeguata tale forma societaria. Ad esempio, il contratto non può avere come oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, potendosi annoverare tra le attività esercitabili quelle prevalentemente dirette all’esercizio di un’attività agricola o di un’attività professionale in forma associata.

Per quanto attiene la sua costituzione, con tale atto i soci devono provvedere a dotare la società dei beni e dei servizi necessari per l’esercizio dell’attività comune: si procede pertanto ad effettuare quei conferimenti che risulteranno essenziali per la conduzione delle attività societarie, e che potranno consistere in denaro, in crediti, in beni mobili o immobili, o ancora in attività lavorativa.

In tal merito, si tenga conto come la formazione di un fondo comune per poter favorire l’esercizio di un’attività economica con lo scopo di dividerne successivamente gli utili tra le parti, rappresenta di fatto l’unico requisito che viene richiesto per la costituzione di una società semplice. In altre parole, non vi sono formalità obbligatorie per la nascita della società semplice, potendo la stessa sorgere anche in seguito a forme non scritte, come un accordo verbale o la conduzione di comportamenti concludenti. Così come non risulta essere necessario formulare un contratto scritto per la nascita della società semplice, non risulta nemmeno necessario dotare la stessa di un capitale sociale minimo per il suo avvio.

Chiarito ciò, una volta che i soci abbiano espresso la volontà di avviare la società, entro 30 giorni devono procedere alla sua iscrizione presso il registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio che risulta essere territorialmente competente (quella nella cui circoscrizione di competenza ha sede la neonata società).

Autonomia patrimoniale

Essendo una società di persone, la società semplice non potrà che disporre di un’autonomia patrimoniale imperfetta. In altri termini, pur la legge riconoscendo a questa forma societaria un’autonomia patrimoniale (il suo patrimonio, quello che è destinato al raggiungimento dell’oggetto sociale, è da intendersi separato rispetto al patrimonio personale dei singoli soci), l’autonomia sarà imperfetta poiché il creditore sociale potrà pur sempre aggredire anche il patrimonio personale del socio per poter soddisfare le proprie cretese di credito (pur in via sussidiaria, considerato che prima il creditore sociale dovrà cercare di escutere il patrimonio sociale e, solo in caso di insufficienza di quest’ultimo, passare a quello dei singoli soci).

Di contro, è naturalmente previsto che il creditore personale del singolo socio non possa aggredire il patrimonio della società semplice per poter soddisfare le proprie pretese, anche se potrà pur sempre soddisfarsi sulla quota di utili che spettano al socio debitore, e compiere degli atti di natura conservativa sulla quota che a questi spetta nella liquidazione. Il creditore personale del singolo socio potrà altresì domandare che venga liquidata la quota del socio debitore, se gli altri beni del debitore non siano adeguati per poter soddisfare il suo credito.

Amministrazione della società semplice

Di norma la società semplice è amministrata in via disgiunta dai singoli soci amministratori. Nulla comunque impedisce che si prevede una amministrazione congiunta (eventualmente limitata a una determinata categoria di atti, lasciando invece la generalità dei provvedimenti a decisione disgiunta), in cui – cioè – le decisioni societarie risultano essere vincolate al consenso unanime di tutti i soci amministratori. E’ altresì possibile che non vi sia un consiglio di amministrazione con più amministratori, e che dunque la società semplice sia gestita da un amministratore unico.

Partecipazione a utili e perdite della società semplice

L’approvazione del rendiconto è l’atto che fa scaturire il diritto del singolo socio a partecipare agli utili della società. Dunque, contrariamente a quanto invece avviene con le società di capitali, non vi è necessità di una specifica delibera assembleare in questo senso.

Per quanto attiene la ripartizione degli utili, si seguirà quanto previsto all’interno dei patti sociali. Tuttavia, nella non infrequente ipotesi che i patti sociali non si esprimano al riguardo, si procederà con i criteri ispirati dall’art. 2263 c.c., secondo cui vi dovrà essere proporzionalità tra i conferimenti che sono eseguiti da ciascuno dei soci e la parte a loro spettante nei guadagni e nelle perdite. Nell’ipotesi in cui non si riesca a valutare il “peso” dei conferimenti, o lo stesso sia indeterminabile, la partecipazione dei soci sarà considerata egualitaria. In alternativa, potrà essere il giudice a fissare i criteri di partecipazione dei soci agli utili e alle perdite secondo principi di equità.

È ovviamente nullo il patto leonino, con il quale si esclude uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite.

Scioglimento della società semplice

La società semplice si scioglie quando è decorso il termine che era stato fissato nell’atto costitutivo e i soci non abbiano posto in essere comportamenti utili per prorogarlo. Inoltre, si scioglie se è da ritenersi conseguito l’oggetto sociale o se diviene impossibile conseguirlo. Ulteriormente, la società semplice si scioglie se vi è la volontà di tutti i soci, o quando la pluralità dei soci viene meno e non è ricostituita nel termine di sei mesi. Le altre cause di scioglimento sono essere previste dal contratto sociale.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

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