Il registro delle imprese – indice
- Chi è obbligato all’iscrizione
- Efficacia dell’iscrizione
- Segnalazione certificata di inizio attività
- Esclusioni dalla SCIA
Il registro delle imprese è lo strumento nel quale alcune categorie di imprenditori hanno l’obbligo di registrarsi. Si tratta di un elemento importante, a cui il legislatore ha attribuito funzione di pubblicità legale, permettendo pertanto a chiunque fosse interessato di poter disporre di informazioni su dati e fatti salienti delle imprese e di quanti vengono in contatto con esse, a vario titolo.
Ricordiamo infatti fin da questa sede introduttiva che il registro delle imprese è un registro pubblico, istituito presso la Camera di Commercio.
Chi è obbligato all’iscrizione
Il codice civile impone in maniera chiara quali siano i soggetti obbligati all’iscrizione, intendendo per tali:
- l’imprenditore commerciale;
- le società anche se non hanno ad oggetto un’impresa commerciale;
- gli enti pubblici che hanno come oggetto almeno principale un’attività commerciale;
- i consorzi che hanno un’attività esterna.
Si tenga anche in considerazione che la legge non prevede l’iscrizione della sola costituzione d’impresa. Sono infatti soggetti all’iscrizione anche tutti gli atti e i fatti che riguardano i momenti più importanti della vita dell’impresa.
Dunque, oltre alla nascita della stessa, troveranno spazio anche le iscrizioni legate alle modificazioni e alle trasformazioni. Evidentemente, verrà iscritto nel registro delle imprese anche il provvedimento di estinzione.
La legge prevede che a provvedere all’iscrizione sul registro delle imprese sia il soggetto “interessato”. Tuttavia, trattandosi di una iscrizione obbligatoria, è pur sempre possibile che la stessa sia effettuata di ufficio. In ogni caso, la domanda di iscrizione sarà sottoposta al sindacato di legittimità da parte del giudice, diretto ad accertare l’esistenza delle condizioni richieste dalla legge.
Efficacia dell’iscrizione nel registro
Ricordiamo che secondo il legislatore, e quanto commentato in maniera consolidata dalla dottrina, l’iscrizione ha una doppia efficacia:
- positiva, perché i terzi non possono opporre l’ignorata dei fatti iscritti, che si presumeranno ad essi noti;
- negativa, perché i fatti non iscritti non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che i terzi stessi ne fossero a conoscenza.
Insomma, una volta che un atto o un fatto viene iscritto nel registro, opera una presunzione di conoscenza assoluta. Di contro, nel caso di mancata iscrizione, la presunzione di ignoranza è relativa. Viene dunque ammessa, in sintesi, la prova contraria.
Rileviamo altresì come autorevole dottrina abbia precisato come l’efficacia dell’iscrizione è:
- dichiarativa, perché si esaurisce nel campo dell’opponibilità ai terzi degli atti e dei fatti iscritti, che diventano opponibili ai terzi anche nell’ipotesi in ci essi diano prova di non conoscenza;
- costitutiva, ma solo in alcuni casi: è questa l’ipotesi delle società di capitali e delle società cooperative, che solamente con l’iscrizione nel registro delle imprese acquistano personalità giuridica ex art. 2331 c.c. Per le società semplici, per i piccoli imprenditori, per l’imprenditore agricolo, la funzione è di merca pubblicità – notizia. Ovvero, ha lo scopo di rendere determinati fatti conoscibili ai terzi, senza però che la sua omissione incida sulla loro validità e opponibilità.
Segnalazione certificata di inizio attività
Nel corso degli anni sono intervenute diverse norme a regolare il funzionamento del registro delle imprese. Si può ad esempio rammentare l’istituzione delle sezioni speciali alle quali sono iscritti i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e le società semplici (e l’annotazione delle imprese artigiane). Oppure, si può fare riferimento all’automazione del registro secondo tecniche informatiche e telematiche. Più recente, e risalente al 2010, è invece l’entrata in vigore della comunicazione unica per la nascita e per l’avvio di un’impresa.
Sicuramente, una delle misure più importanti di semplificazione in vista dell’avvio di un’attività economica è quanto previsto dal d.lgs. 78/2010 in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
In sintesi, le nuove regole introdotte con il decreto di cui sopra, prevedono che:
- ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta è sostituito da una segnalazione dell’interessato (appunto, la SCIA);
- la segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà;
- l’attività può iniziare subito dopo la presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;
- nell’ipotesi di carenza dei requisiti necessari, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l’amministrazione dispone il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. All’interessato è comunque riconosciuta la possibilità di evitare tali provvedimenti conformandosi alla normativa vigente entro un termine fissato dall’amministrazione, non inferiore a 30 giorni;
- dopo i 60 giorni dalla SCIA, l’amministrazione può intervenire solo in presenza di pericolo di danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, ambiente, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale, e dopo aver accertata l’impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
Esclusioni dalla SCIA
Non tutte le comunicazioni di avvio attività sono però regolate dalla SCIA. Risultano infatti escluse dalla disciplina sulla SCIA alcune ipotesi, come quelle in cui sussistano vincoli:
- ambientali;
- paesaggistici o culturali.
Ancora, sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA gli atti rilasciati dalle amministrazioni che sono preposte alla:
- difesa nazionale;
- pubblica sicurezza;
- immigrazione;
- asilo;
- cittadinanza;
- amministrazione della giustizia;
- amministrazione delle finanze.