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Home » Commerciale » Societario » Cancellazione di società dal registro delle imprese ed estinzione

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Cancellazione di società dal registro delle imprese ed estinzione

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Cancellazione di società dal registro delle imprese ed estinzione
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Avv. Beatrice Bellato

La cancellazione dal registro delle imprese della società – indice:

  • Il registro delle imprese
  • L’estinzione della società di capitali
  • Le conseguenze della cancellazione
  • La cancellazione delle società di persone
  • Cancellazione e fallimento

A seguito della procedura di liquidazione di una società di persone o di capitali affinché vi possa essere l’estinzione della società dev’essere effettuata la cancellazione della stessa dal registro delle imprese. La cancellazione è una sorta di passaggio obbligatorio imposto dalla legge in maniera esplicita per le società di capitali. Parecchio discussa invece è stata dalla dottrina e dalla giurisprudenza la cancellazione dal registro delle società di persone.

In particolare a quelle in nome collettivo e a quelle semplici, il cui obbligo di pubblicità legale (di quelle semplici) è stato introdotto nel 2001. Per quest’ultime infatti, a differenza della certezza conferita dall’art. 2495 del codice civile per le società di capitali, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla corrispondenza del momento estintivo della società con quello di cancellazione dal registro. Tale visione è stata confermata a seguito di alcune sentenza della Cassazione. Alcune riguardanti il soddisfacimento dei creditori dopo la cancellazione della società ovvero dall’articolo 2312, secondo comma, codice civile.

Indice:

  • 1 Cos’è il registro delle imprese
  • 2 L’estinzione della società e la cancellazione dal registro delle imprese nelle società di capitali
  • 3 Le conseguenze in riferimento a debiti, crediti e processi pendenti
    • 3.1 Successione processuale
  • 4 La cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone
    • 4.1 La sorte dei crediti e debiti sopravvenuti alla cancellazione
  • 5 Cancellazione dal registro delle imprese e fallimento

Cos’è il registro delle imprese

Il registro imprese è un registro pubblico, un’anagrafe delle imprese, al cui interno si trovano i dati relativi alle imprese regolarmente iscritte. È previsto dall’art 2188 del codice civile. La normativa di riferimento di tale registro è il regolamento 581/1995 ovvero il suo regolamento attuativo. La legge che lo ha istituito invece è la n. 580/1993. L’articolo 7 di tale regolamento individua i soggetti e gli atti che devono essere iscritti nel registro.Questi sono rimasti tali nel tempo salvo l’aggiunta di qualche soggetto. Il registro è diviso in due sezioni. La prima denominata ordinaria, riguarda la maggior parte delle società: qui si iscrivono le società di capitali (a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni) e le società di persone (in nome collettivo, in accomandita semplice). La seconda sezione invece, denominata speciale, riguarda imprenditori agricoli (articolo 2135 c.c.), piccoli imprenditori (articolo 2083 c.c.) e le società semplici.

Fatta questa necessaria premessa sul registro delle imprese, approfondiamo ora gli esiti della cancellazione da tale registro secondo quanto stabilito dagli articoli 2495 e 2312 del codice civile.  Ecco quando la società può definirsi estinta ed alcuni brevi cenni sulla fase di liquidazione.

L’estinzione della società e la cancellazione dal registro delle imprese nelle società di capitali

Non vi è dubbio in seguito ai più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, che con la cancellazione della società dal registro delle imprese si pervenga in modo definitivo all’estinzione della corrispondente persona giuridica. Il primo comma dell’articolo 2495 del codice civile lo conferma: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l’estinzione della società…”.

Le società di capitali inoltre possono essere cancellate d’ufficio dal registro delle imprese, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2490 del codice civile. Ciò accade quando per tre anni consecutivi non depositano il bilancio di liquidazione.

Secondo quanto stabilito dal codice civile, all’articolo 2495, secondo comma, inoltre dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Si possono far valere anche i crediti nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Sulla base di questo articolo prima della riforma del 2003 era consolidata per la giurisprudenza la prassi interpretativa secondo cui, la cancellazione non era strumento sufficiente per l’ estinzione dell’ impresa, che invece si perfezionava non prima dell’esaurirsi di tutti i rapporti giuridici (attivi passivi e processuali). Si perveniva dunque a ritenere, di fatto, una sorta di proroga dell’esistenza dell’impresa societaria stessa.

Trascurando il percorso storico, si vedrà come è cambiato il quadro giuridico, e le conseguenze connesse in seguito alle rilevanti sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, datate 12 marzo 2013 e con numeri 6070, 6071, 6072. Ora infatti l’atto di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese costituisce l’estinzione della stessa anche se vi sono in essere posizioni creditorie e debitorie non regolate in fase di liquidazione.

Le conseguenze in riferimento a debiti, crediti e processi pendenti

In primo luogo, con riguardo ai debiti sociali, si evidenzia come l’estinzione della società non comporti l’estinzione del debito; i debiti si trasferiscono dunque in capo ai soci, alla stregua di un rapporto successorio. Si riveda il secondo comma dell’articolo 2495 del codice civile sopra esposto.

Per quanto attiene ai rapporti attivi, con riguardo ai crediti sociali, la giurisprudenza individua ora due fattispecie.

In origine, se vi erano beni non assegnati al momento della cancellazione della società si utilizzavano due tecniche  per risolvere il problema. La prima era riaprire la fase di liquidazione ed assegnare i beni vacanti ai soci o ad un terzo. La secondo, nominare un liquidatore e far assegnare tali beni ai soci. È stato tuttavia ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la società dopo la cancellazione dal registro delle imprese non esiste più. Non è pertanto possibile riaprire la fase di liquidazione o costituire un liquidatore.

Riprendendo alle fattispecie suddette la prima è inerente alle “mere pretese” non dotate di univoca certezza,  individuando la cancellazione in corso di causa quale volontà abdicativa da parte del creditore-società. La seconda fattispecie consiste invece in beni e diritti certi. Questi vengono trasferiti per via successoria, seppur sotto il regime di comunione, fra gli ex soci. Allo stesso modo avviene, come si vedrà, nelle società di persone. La disposizione dei beni da parte dei soci tuttavia richiede che la società trascriva il trasferimento in loro favore del bene.

Successione processuale

L’ultimo aspetto, di rilevanza processuale, sottolinea come la successione nei processi si abbia da e nei confronti degli ex soci. Il processo pendente può venir meno solo con la perdita delle capacità di stare in giudizio (articolo 299 del codice di procedura civile). Si esclude però dall’ambito di tale applicazione la dichiarazione di fallimento.

Sebbene in materia di liquidazione l’articolo 2495 del codice civile sia rimasto invariato, queste nuove sentenze interpretative aprono indubbiamente nuove strade di riflessione. In riferimento ai rapporti con i terzi, la fase successiva a quella liquidativa, culminante con la cancellazione della società dal registro delle Imprese, si avvicina ad una sorta di rapporto successorio con gli ex soci, da approfondire nei suoi riscoperti aspetti.

La cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone

Le società di persone iscritte regolarmente al registro delle imprese possono essere cancellate dallo stesso ai fini dell’estinzione della società oppure d’ufficio. Partendo dal secondo caso, più lineare, l’articolo 3 del d.p.r. n. 247/2004 stabilisce che la cancellazione dal registro delle imprese delle società in nome collettivo, delle società semplici e delle società in accomandita semplice può essere disposta d’ufficio nei casi di seguito elencati. Quando:

  • la società non è reperibile presso la propria sede legale;
  • se non ha compiuto atti di gestione per tre anni consecutivi;
  • se manca il codice fiscale;
  • quando, rimasto un unico socio, non ha provveduto a ricostituirne la pluralità entro sei mesi;
  • se è scaduto il termine di durata della società ma non è stata fatta una proroga tacita.

Per quanto riguarda il primo caso invece l’articolo 2312, primo comma, del codice civile, stabilisce che “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese“. Come si accennava in precedenza, la dottrina e la giurisprudenza, dopo vari orientamenti, sono ora unanimi nel ritenere che il momento di cancellazione della società dal registro delle imprese coincide con il momento in cui la società si estingue. La disciplina sull’estinzione delle società di persone coincide pertanto con quella delle società di capitali.

La sorte dei crediti e debiti sopravvenuti alla cancellazione

Ciò che faceva dubitare la dottrina e la giurisprudenza circa l’estinzione della società in corrispondenza della cancellazione della stessa dal registro delle imprese erano le pretese dei creditori non ancora soddisfatti ovvero dei beni sociali non ancora assegnati.

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 2312 del codice civile da quando la società è stata cancellata dal registro delle imprese “i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi”. Le pretese creditorie possono essere fatte valere illimitatamente nei confronti dei soci delle società in nome collettivo e dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice.

Se ci sono beni immobili non assegnati durante la procedura di liquidazione e pertanto rimasti “vacanti” a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, la dottrina ritiene si apra una sorta di successione mortis causa fra i soci. Il bene immobile dunque diventerebbe di comune proprietà dei soci i quali potrebbero:

  • dividerselo;
  • alienarlo.

In ogni caso non sfugga che il trasferimento per successione dalla società ai soci è soggetto al regime di pubblicità della trascrizione.

Cancellazione dal registro delle imprese e fallimento

L’articolo 10 della legge fallimentare stabilisce che “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”.

La norma fa così sopravvivere la società anche dopo la sua estinzione limitatamente all’applicazione della disciplina del fallimento. La società estinta non perde pertanto la sua capacità processuale nelle fasi che concernono la procedura fallimentare. La sentenza che dichiara il fallimento infatti può essere notificata alla sede della società estinta come stabilito all’articolo 145 del codice di procedura civile. Nel contraddittorio sarà parte attiva il liquidatore della società cancellata il quale è anche legittimato ad impugnare la sentenza di fallimento.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

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