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Home » Commerciale » Societario » Scioglimento società semplice: una guida rapida

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Scioglimento società semplice: una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Scioglimento società semplice: una guida rapida
scioglimento
Avv. Beatrice Bellato

Scioglimento della società semplice – indice

  • Lo scioglimento del rapporto sociale
  • Lo scioglimento della società
  • La liquidazione

Lo scioglimento della società semplice, e lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, sono disciplinate dal codice civile.

Cerchiamo di esaminare tutti i principali casi previsti dal legislatore, cominciando dalle ipotesi di scioglimento che lega il rapporto sociale con un socio.

Indice:

  • 1 Scioglimento del rapporto sociale nella società semplice
    • 1.1 Morte del socio
    • 1.2 Recesso del socio
    • 1.3 Esclusione del socio
  • 2 Scioglimento della società semplice
  • 3 Liquidazione della società semplice
    • 3.1 Procedimento di liquidazione
    • 3.2 Divieti dei liquidatori

Scioglimento del rapporto sociale nella società semplice

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio può avvenire in tre distinte ipotesi:

  • morte del socio;
  • recesso del socio;
  • esclusione del socio.

Morte del socio

Il caso della morte del socio è disciplinato dall’art. 2284 c.c., secondo cui

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Così affermando, appare chiaro che il rapporto non si trasmette agli eredi. Pertanto, la società non potrà far altro che procedere alla liquidazione della quota del socio defunto. L’eccezione è rappresentata dal fatto che la società non deliberi il suo scioglimento, o la sua continuazione con gli eredi del socio defunto.

Si noti come nel caso in cui gli eredi entrino in società, l’ingresso non avverrà in forza di successione ereditaria, bensì di nuovo contratto di partecipazione sociale tra gli eredi e i soci superstiti. Al di là di tale aspetto giuridico, gli eredi subentreranno comunque nella posizione che era del socio defunto, assumendo responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, anche anteriori al loro ingresso in società.

Recesso del socio

Un altro caso di scioglimento del rapporto sociale, limitatamente a un socio, è quello del recesso ex art. 2285 c.c., secondo cui:

Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Nei casi previsi nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Chiarito quanto sopra, possiamo cercare di fornire qualche utile spunto su questo istituto.

Ricordiamo innanzitutto come il recesso sia il diritto soggettivo in base al quale una parte si scioglie da un vincolo contrattuali, con effetti ex nunc.

Nell’ipotesi di recesso dalla società semplice, tale diritto può essere esercitato liberamente. Tuttavia, è necessario un preavviso di almeno 3 mesi se la società è a tempo indeterminato, o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, con efficacia subordinata.

Se invece la società è costituita a tempo determinato, il recesso potrà avvenire solo per giusta causa. Ma cosa si intende per giusta causa?

Sinteticamente, possiamo definire come “giusta causa” qualsiasi evento che non permette la normale prosecuzione del rapporto sociale, e che non sia attribuibile al socio che intende recedere. Le casistiche sono evidentemente numerose, ma una di queste è un dissenso insanabile tra i soci che compongono la società semplice.

Concludiamo rammentando che è possibile esercitare il diritto di recesso anche quando ricorrono altre cause, eventualmente previste dal contratto.

Esclusione del socio

Un altro modo per poter rompere il rapporto sociale limitatamente a un singolo socio è la sua esclusione.

A sua volta, l’esclusione del socio può avvenire per volontà degli altri soci, o diritto.

Nel primo caso, ovvero l’esclusione per volontà degli altri soci, ci possiamo riferire a quanto affermato dall’art. 2286 c.c., secondo cui:

L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonchè per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.

Insomma, riassumendo, la volontà degli altri soci di escludere un socio dalla compagine sociale si può verificare quando c’è:

  • inadempienza agli obblighi di legge;
  • inadempienza agli obblighi contrattuali;
  • interdizione, inabilitazione o condanna a una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici;
  • impossibilità sopravvenuta di esecuzione del conferimento.

Il procedimento di esclusione prevede una delibera a maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione, al socio escluso. Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, che può sospendere l’esecuzione. Nel caso in cui la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.

Nel secondo caso, ovvero nell’ipotesi di esclusione di diritto, ci si può riferire invece all’art. 2288 c.c., stando al quale è escluso di diritto il socio fallito, o nel caso di liquidazione della quota del socio ad istanza di un suo creditore particolare.

Scioglimento della società semplice

Naturalmente, diverso è il caso di scioglimento della società. In questo caso, le ipotesi possono essere principalmente cinque.

In sintesi, le ricordiamo tutte brevemente:

  • se la società è costituita a tempo determinato, il decorso del termine;
  • l’oggetto sociale è stato conseguito, o è divenuto impossibile conseguirlo;
  • vi è la volontà unanime di tutti i soci per sciogliere la società;
  • vi è la mancanza di pluralità di soci per più di 6 mesi;
  • altre cause che sono state previste all’interno del contratto sociale.

Liquidazione della società semplice

La liquidazione della società è la fase successiva a quella dello scioglimento.

Di fatti, una volta che si verifica una delle cause di scioglimento di cui si è anticipatamente detto, la società deve aprire la fase di liquidazione.

Si tenga conto che l’apertura della fase di liquidazione non coincide con la fine della società. La compagine continuerà ad esistere, ma il suo scopo sarà evidentemente cambiato. Con la liquidazione, l’obiettivo societario è quello di convertire il patrimonio sociale in denaro, estinguendo i debiti sociali e ripartendo fra i soci l’eventuale residuo attivo.

Ma in che cosa consiste procedimento di liquidazione?

Procedimento di liquidazione

Proviamo a schematizzare quali sono i passaggi del procedimento di liquidazione della società semplice, nei seguenti quattro punti:

  1. i soci nominano i liquidatori. Se non trovano un accordo, la nomina avverrà da parte del presidente del Tribunale;
  2. il liquidatore accetta la nomina. La nomina viene iscritta nel registro delle imprese;
  3. gli amministratori consegnano al liquidatore i beni sociali e i documenti. Viene redatto l’inventario;
  4. i liquidatori compiono ogni atto necessario per la liquidazione. I beni patrimoniali societari vengono così convertiti in denaro, con il quale si pagheranno i creditori. L’eventuale residuo attivo viene ripartito ai soci.

Nel caso in cui il patrimonio sociale si dovesse rivelare insufficiente per poter fronteggiare i debiti della società, i liquidatori possono costringere i soci che non abbiano del tutto conferito il conferimento a versare quanto da essi promesso e dovuto.

Se nonostante questa operazione i beni sociali risultano ancora insufficienti per poter ripagare i debiti, allora i soci saranno obbligati a versare ai liquidatori ulteriori somme che si rendessero necessarie. Il versamento sarà effettuato in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite.

Divieti dei liquidatori

Concludiamo sottolineando come i liquidatori, nello svolgimento delle loro attività, non possano intraprendere nuove operazioni, ex art. 2279 c.c.

In aggiunta a ciò, vi è il divieto di ripartire fra i soci, anche parzialmente, i beni sociali, fino a quando tutti i creditori sociali non sono stati pagati o non sono state accantonate le somme necessarie per pagarli, ex art. 2280 c.c.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

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