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Home » Commerciale » Societario » Potere di controllo dei soci nella srl

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Potere di controllo dei soci nella srl

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Potere di controllo dei soci nella srl
Poteri di controllo nella srl
Avv. Beatrice Bellato

Il potere di controllo dei soci nella s.r.l. – indice:

  • I diritti di controllo
  • I poteri di controllo
  • Soci non amministratori

Cominciamo oggi un breve approfondimento sulle modalità e i limiti di esercizio del potere di controllo da parte dei soci nella srl, una delle forme giuridiche in cui più ricorrentemente i soci si trovano a poter esercitare delle influenze significative in termini di controllo e di verifica dell’operato degli amministratori.

Ma quali sono e da dove discendono i diritti di controllo dei soci nelle srl? Quali sono i limiti e le forme con cui è possibile esercitare tali diritti?

Indice:

  • 1 Diritti di controllo dei soci nelle srl: l’art. 2476 c.c.
  • 2 Il potere di controllo dei soci nelle srl
  • 3 I diritti di controllo dei soci non amministratori
    • 3.1 In caso di amministrazione disgiunta

Diritti di controllo dei soci nelle srl: l’art. 2476 c.c.

La “base” normativa dei diritti di controllo dei soci nelle srl è rappresentato dall’art. 2476 c.c., che non a caso assume un ruolo fondamentale per poter definire alcuni meccanismi in grado di caratterizzare la società a responsabilità limitata e la responsabilità dei suoi amministratori.

Più ampiamente, la norma in questione è il principio fondante del sistema di tutela dei diritti della minoranza dei soci, in grado di riconoscere a coloro che non sono amministratori e partecipano al capitale sociale della srl un potere di controllo sull’andamento della gestione e sull’operato degli amministratori, in qualità di strumento “propedeutico” alla tutela del socio, da esercitarsi sia verso gli amministratori sia per il risarcimento di un danno subito. Nel primo caso, intuibilmente, bisognerà accertare la responsabilità degli amministratori verso la società (ne parleremo in un separato approfondimento), mentre nel secondo caso si tratterà di agire per poter ottenere un risarcimento di un pregiudizio subito in via diretta, attraverso un’azione individuale.

Peraltro, estendendo per un attimo il discorso relativo alla tutela che il legislatore ha riconosciuto ai soci di minoranza, possiamo ben ricordare come per poter sostanzialmente compensare il potere attribuito alla maggioranza dei soci, il nostro ordinamento riconosca comunque ai soci di minoranza sia il potere di incidere sulle scelte della società e su coloro che le adottano, sia l’esercizio del diritto di recesso, potendosi così liberare dal vincolo sociale.

Intuibilmente, i poteri di controllo non possono che costituire una parte di questo panorama normativo, che andremo nelle prossime settimane ad affrontare con maggiore specificità.

Il potere di controllo dei soci nelle srl

Introdotto quanto sopra, possiamo certamente evidenziare come nell’ambito dei poteri di controllo dei soci si possano distinguere almeno due tipologie distinte (ma integrabili) di diritto: il primo è il c.d. “diritto all’informazione”, che consente loro di poter ottenere delle informazioni sull’andamento della gestione; il secondo è il c.d. “diritto di consultazione”, che invece permette di ottenere la consultazione di specifici documenti relativi alla società. Attraverso l’utilizzo sinergico di tali diritti, il socio ha dunque il potere di rilevare alcune informazioni fondamentali per poter valutare lo stato gestionale societario, e altresì valutare l’attivazione di quegli opportuni meccanismi sanzionatori nella ipotesi di uno scorretto svolgimento della gestione d’impresa.

In tal senso, non è nemmeno un caso che i principi ispiratori dei diritti di controllo dei soci si posizionino in una norma che si occupa, fin dalla rubricazione, della disciplina sulla responsabilità degli amministratori, definendo sia i presupposti su cui si essa si fonda, sia il riconoscimento della legittimazione di ogni socio di esercitare l’azione sociale di responsabilità, o di richiedere un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori, nel caso di “gravi irregolarità”.

Appare evidente come l’azione esercitabile nei confronti degli amministratori possa esplicarsi esclusivamente dopo una precedente attività di preventiva e di adeguata attività di informazione sull’andamento della gestione e sulle operazioni compiute dagli amministratori: una sorta di base informativa su cui il socio potrà dunque valutare adeguatamente l’opportunità di agire o meno nei confronti di quei soggetti che amministrano la compagine societaria. Senza i già rammentati diritti di informazione e di consultazione, ben difficile sarebbe cercare di avanzare delle azioni in maniera consapevole, poiché il socio di troverebbe sempre in una posizione di svantaggio informativo, rispetto alla figura degli amministratori, che invece dispongono di tutte le informazioni.

I diritti di controllo dei soci non amministratori

Compiamo ora un passo in avanti cercando di comprendere quali siano i poteri di controllo che la legge riconosce ai soci non amministratori. Come anticipato, il quadro normativo è piuttosto ampio, e permette così ai soci non amministratori di poter seguire direttamente lo svolgimento degli affari sociali, tutelando il proprio interesse al buon funzionamento della gestione dell’impresa.

Per quanto ovvio, il diritto di controllo dei soci nella società a responsabilità limitata è collegabile a un potere facoltativo. Il diritto è infatti posto nel loro esclusivo interesse, e potrà dunque essere o meno esercitato, sulla base delle proprie valutazioni. Diversa è invece la natura di tale controllo da parte degli amministratori, che non solo avranno il potere di informarsi sull’andamento dell’attività di gestione e prendere visione dei documenti societari, ma avranno altresì un contemporaneo dovere ad esercitare simili iniziative.

In caso di amministrazione disgiunta

Più nel dettaglio, in tutte quelle ipotesi in cui vige il sistema dell’amministrazione disgiunta, con ogni amministratore che potrà porre singolarmente in essere delle azioni più o meno ampie, ciascun amministratore potrà informarsi sulle operazioni che gli altri stanno per compiere anche da solo, potendo in tal modo riservarsi il diritto di l’opposizione che gli spetta. Nell’ipotesi di amministrazione congiunta (che per l’esercizio di alcune o tutte le azioni contempla il consenso di più amministratori), l’amministratore dovrà invece informarsi dei progetti degli altri in modo preventivo, per scegliere poi se prestare o meno il proprio consenso.

Si tenga infine conto che contrariamente a quanto avveniva in passato, oggi nella srl il controllo diretto dei soci sull’amministrazione non è più subordinato all’assenza dell’organo di controllo interno, ma è previsto in ogni caso.

Ne consegue così che in presenza dell’organo di controllo, il potere esercitato dai soci andrà ad affiancarsi a quello dei sindaci, pur senza sovrapporsi. D’altronde, il collegio sindacale ha degli obblighi di controllo disposti per legge, e finalizzati a verificare il buon andamento della gestione nell’interesse generale della società, dei soci e dei terzi, mentre i soci potranno o meno esercitare il proprio diritto di controllo, nell’interesse personale ed egoistico.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

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