Il contratto di rete – indice:
- Cos’è
- La forma
- Il contenuto
- Il fondo patrimoniale
- L’organo comune
- Rete contratto e soggetto
- La durata
- Il personale dipendente
Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto legge n. 5/2009 definisce il contratto di rete come il contratto con cui:
“più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
La normativa di riferimento per la disciplina del contratto di rete è il decreto legge n. 5/2009 che è stato poi convertito nella legge n. 33/2009. Si sono succeduti nel tempo, tuttavia, vari interventi legislativi che ne hanno modificato la disciplina: i decreti legge nn. 78/2010, 83/2012, 179/2012, poi convertiti in legge e infine la legge n. 154/2016.
Il contratto di rete può assumere due forme diverse. Può essere una “rete contratto” senza soggettività giuridica oppure una “rete soggetto” e acquistare soggettività giuridica.
Cos’è il contratto di rete
Si tratta di una tipologia contrattuale introdotta ormai nel lontano 2009 e che è andata diffondendosi nel territorio italiano a partire dal 2014. Lo scopo per cui fu introdotta era quello di consentire alle imprese del territorio di collaborare e raggiungere una serie di obbiettivi comuni accrescendo la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato.
È un contratto che può essere stipulato tra almeno due imprenditori che possono agire sotto diverse forme giuridiche e con diverse dimensioni. Possono infatti essere società di capitali o di persone ovvero imprese individuali, consorzi, società cooperative ed altre. Non rilevano inoltre:
- le dimensioni dell’impresa ai fini della rete che può essere piccola, media o grande;
- l’attività svolta che può riguardare settori diversi;
- il luogo dove l’attività viene svolta che può essere in tutto il territorio italiano. Possono inoltre fare parte della rete anche imprese estere che operano in Italia.
Al contratto dev’essere allegato un programma di rete che individui gli obbiettivi comuni e le attività economiche da svolgersi in comune tra le imprese. Tale programma è propedeutico all’esercizio delle attività in esso previste.
Forma e pubblicità del contratto di rete
Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto legge n. 5/2009 definisce la forma adottabile per la stipula del contratto di rete. Le forme ammesse sono tre:
- atto pubblico, che richiede l’intervento di un notaio per la redazione;
- scrittura privata autenticata che anch’essa richiede la presenza del notaio ma solo per l’autenticazione delle firme dei partecipanti al contratto;
- atto scritto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti secondo un modello standard tipizzato con decreto ministeriale. In tal caso il contratto viene registrato all’agenzia delle entrate.
Il contratto di rete è soggetto alla pubblicità presso il Registro delle imprese. Il comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto legge n. 5/2009 infatti stabilisce che “Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e’ stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”. L’iscrizione del contratto presso il registro delle imprese non comporta l’acquisto della soggettività giuridica da parte della rete.
La legge 134/2012 inoltre ha previsto che anche le modifiche al contratto di rete vadano registrate nel registro delle imprese a cura dell’impresa coinvolta nell’atto modificativo e presso l’ufficio in cui tale impresa è iscritta.
Il contenuto
Per quanto concerne il contenuto sono necessarie le seguenti informazioni:
- il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune;
- l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
- la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
- la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto;
- il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
- le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e’ stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
Il fondo patrimoniale
I partecipanti al contratto di rete possono scegliere di gestire il proprio patrimonio istituendo un fondo comune cui contribuire personalmente. La costituzione del fondo non è obbligatoria salvo i partecipanti al contratto vogliano costituire una rete soggetto. In alternativa alla contribuzione il fondo può essere costituito “mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile”. Questa seconda ipotesi dev’essere tuttavia consentita dal programma.
A tale fondo si devono applicare, salvo incompatibilità, la disciplina sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile. Come previsto per tale disciplina infatti secondo cui “Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile” così per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. Così stabilisce il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto legge n. 5/2009.
Come già detto nel paragrafo precedente, se viene costituito tale fondo di esso vanno indicati nel contratto:
- in che misura verranno eseguiti i conferimenti iniziali e quelli successivi se previsti e con che criteri di valutazione sono stati determinati;
- le regole di gestione del fondo.
Il carattere di eventualità del fondo comune è in realtà solo apparente nel senso che la normativa fiscale concede l’accesso a determinate agevolazioni fiscali soltanto ai contratti di rete aventi un fondo comune. La costituzione del fondo diventa pertanto utile alla fruizione di tali agevolazioni.
L’organo comune
Ulteriore elemento facoltativo del contratto di rete ovvero necessario in caso di rete soggetto è l’organo comune. In via generale la norma lo definisce come “un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.
Tale figura può essere organizzata secondo modello libero, ovvero monocratico o collegiale. Può essere costituito da soggetti interni o esterni al contratto di rete e i suoi dati identificativi, i poteri ad esso attribuiti nonché le regole sulla sua sostituzione durante la vigenza del contratto devono essere indicati nel contratto.
L’organo comune agisce, salvo non sia diversamente previsto nel contratto:
- in rappresentanza della rete se questa ha acquistato soggettività giuridica oppure
- in rappresentanza delle singole imprese partecipanti alla rete in mancanza di soggettività giuridica.
L’azione dell’organo è competente nelle seguenti procedure:
- programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni;
- interventi di garanzia per l’accesso al credito;
- sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento;
- utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.
Se la rete ha acquistato soggettività giuridica l’organo comune ha l’obbligo entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale di redigere una situazione patrimoniale nelle modalità previste dal codice civile per la redazione del bilancio delle società per azioni in quanto compatibili. Deve inoltre provvedere al deposito della stessa presso l’ufficio del registro delle imprese competente.
Rete contratto e rete soggetto
Si distingue la rete contratto dalla rete soggetto per indicare due diversi effetti del contratto di rete.
Nel primo caso si parla di un semplice strumento contrattuale che lascia in completa autonomia i contraenti che lo hanno sottoscritto.
Nel secondo caso si viene a creare un nuovo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive distinto dai singoli partecipanti alla rete. Ciascuno di essi è come se diventasse “socio” di un nuovo soggetto che assume tutte le caratteristiche per:
- essere soggetto alla normativa fiscale;
- poter essere soggetto a fallimento;
- rientrare nel campo di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex decreto legislativo 231/2001.
Il comma 4-quater ultimo periodo della norma in esame stabilisce che per acquistare la soggettività giuridica “il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
La durata del contratto di rete
La normativa sul contratto di rete non si esprime in merito alla durata del contratto se non affermare che esso ne abbia una (quella da indicare nel contratto stesso).
Si ritiene pertanto in linea di massima che la durata di tale contratto sia commisurata al tempo necessario per raggiungere gli obbiettivi e gli scopi comuni fissati nel programma di rete.
L’unico limite temporale che può indirettamente incidere sul contratto di rete può essere un eventuale patto di non concorrenza stipulato tra imprese partecipanti alla rete ed esercitanti un’attività nel medesimo ambito produttivo.
Contratto di rete e dipendenti
La gestione dei rapporti di lavoro nelle imprese facenti parte di una rete avviene secondo le regole della cosiddetta codatorialità. Significa cioè che il singolo rapporto di lavoro è in capo a tutte le aziende partecipanti alla rete e viene gestito secondo le regole previste dall’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 276/2003.
Il contratto di rete deve contenere le regole di ingaggio dei lavoratori ai fini della codatorialità. Le singole imprese sono di norma obbligate in solido per la responsabilità civile, penale e amministrativa nei confronti dei lavoratori. È tuttavia il contratto di rete a disciplinare tale aspetto.