La messa in mora – indice:
La messa in mora è un istituto che trova la propria compiuta disciplina all’interno del codice civile, precisamente all’articolo 1219 ed ai seguenti. Attraverso la messa in mora il debitore viene formalmente costituito in mora: ciò non è privo di conseguenze, ma non è sempre necessario.
Cos’è la messa in mora: il significato e le conseguenze giuridiche
La messa in mora è una intimazione formale che ha delle precise conseguenze giuridiche. Le stesse sono ben individuate dagli articoli 1221 e 1223 del codice civile.
La prima conseguenza è che l’impossibilità sopravvenuta di adempiere graverà sul debitore (articolo 1221 del codice civile). Ciò significa che, ove adempiere alla prestazione sia diventato impossibile per causa non dipendente dal debitore, lo stesso sarà tenuto al risarcimento dei danni. Questo naturalmente non toglie che, ove l’impossibilità sia dipendente dal debitore, quest’ultimo sarà a maggior ragione tenuto a risarcire il danno. Per fare un esempio, ove sia stipulato un contratto di appalto e l’appaltatore sia stato validamente costituito in mora, non avrà alcun rilievo la circostanza che successivamente sia diventato per l’appaltatore impossibile adempiere a causa di una calamità naturale.
La seconda conseguenza è che il debitore sarà tenuto a risarcire i danni subiti dal creditore a causa del ritardo nell’adempimento o nell’inadempimento. La norma qui è davvero chiarissima, e precisa che i danni subiti dal creditore siano costituiti sia dal mancato guadagno (lucro cessante) che dalla perdita subita (danno emergente).
Quando la costituzione in mora non è necessaria
L’articolo 1219 stabilisce quando non è necessario costituire formalmente in mora il proprio debitore. Ciò avviene:
- Quando l’obbligazione è risarcitoria perché derivante da fatto illecito (responsabilità aquiliana: ad esempio un sinistro stadale).
- Se è stato dichiarato per iscritto da parte del debitore di non voler adempiere.
- Quando il termine è scaduto e l’obbligazione doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore.
Questo sta a significare che le conseguenze della messa in mora opereranno automaticamente, senza la necessità di alcuna attività specifica da parte del creditore.
Cosa deve contenere la lettera di messa in mora
Individuato di cosa si tratta è ora necessario capire come è possibile scrivere una lettera di messa in mora senza fare errori. La lettera in questione dovrà essere inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Individuiamone dunque il contenuto. La lettera dovrà dunque contenere:
- L’indicazione del titolo per richiedere l’adempimento, con una precisa descrizione dello stesso. Quando si tratti di un contratto si potrà fare riferimento allo stesso, alla data di sottoscrizione e così via. Importante a questo proposito è la precisione nella descrizione dei fatti e nella datazione.
- L’intimazione precisa all’adempimento dovuto. Il creditore dovrà precisare qual è l’oggetto della propria richiesta, meglio se facendo riferimento agli articoli 1219 e seguenti del codice civile.
- La fissazione di un termine. Sicuramente necessaria è la fissazione di un termine entro il quale il debitore dovrà adempiere. Lo stesso dovrà essere precisato nella lettera ed essere costituito da una data certa (ad esempio 15 giorni, una settimana e così via, a decorrere dalla notifica).
Un fac simile d’esempio di lettera (raccomandata o PEC) di messa in mora
“(Nome, cognome, luogo e data di nascita del mittente)
____________________
via ____________n.___
cap______Città_____
Città _________, data__________
(luogo e data di invio)
Raccomandata a/r
… e del destinatario:
Spett.
_______________
_______________
Attenzione in primo luogo ad essere precisi nell’individuare l’indirizzo del destinatario. Lo stesso sarà ben individuabile, ad esempio, nel contratto sottoscritto dalle parti in precedenza.
OGGETTO: Messa in mora ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e seguenti del codice civile.
Io sottoscritto ______________ nato il ______________, a ______________ e residente in ______________ (___), via ______________, costituisco formalmente in mora il Sig. ____ in riferimento a quanto meglio esposto nel prosieguo.
Premesso che:
1) in data _______ veniva stipulato il contratto relativo a __________ (breve descrizione del contratto);
2) ad oggi non risulta ancora da Voi adempiuto il contratto con la Vostra prestazione ________ (precisazione sull’oggetto della prestazione)
Terminata la fase delle premesse, si procede alla costituzione in mora:
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente Vi costituisco formalmente in mora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 del Codice Civile ove tale obbligazione non sia adempiuta entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica. Il decorso inutile di tale termine, mi determinerà ad adire le vie legali per il risarcimento di tutti i danni presenti e futuri con aggravio di spese a Vostro carico.
Cordialmente.
Firma __________________”
Differenze fra messa in mora e diffida ad adempiere
A differenza della messa in mora, la diffida ad adempiere produce l’effetto della risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto fa sì che tutti gli effetti dello stesso vengano meno dall’inizio: anche in questo caso è però fatto salvo il risarcimento del danno. Appare dunque chiaro come, mentre la diffida ad adempiere ha lo scopo di svincolarsi legalmente dal vincolo contrattuale, pur tutelandosi e facendo valere l’inadempimento della controparte, la costituzione in mora sottende invece un interesse all’adempimento ed al mantenimento del vincolo contrattuale.