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Home » Civile » Singoli Contratti » Il contratto estimatorio – una guida rapida

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Il contratto estimatorio – una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Il contratto estimatorio – una guida rapida
Contratto estimatorio
Avv. Beatrice Bellato

Il contratto estimatorio – indice:

  • Cos’è
  • Come funziona
  • La consegna
  • Il pagamento 
  • L’oggetto
  • Il deposito

L’articolo 1556 del codice civile stabilisce che “Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito“.  Il contratto estimatorio è un contratto tipico che fa parte della categoria dei negozi giuridici funzionali all’alienazione di beni. Si tratta di un’alienazione tuttavia non fine a sé stessa bensì inserita all’interno di uno scambio. Con il contratto estimatorio infatti si realizza un do ut des come nel principale contratto di scambio della compravendita.

Cos’è il contratto estimatorio

Il contratto estimatorio vede due parti comunemente chiamate tradens e accipiens. Il tradens è colui che consegna mentre l’accipiens colui che riceve. Con il contratto estimatorio infatti il tradens consegna all’accipiens una o più cose mobili. L’accipens, una volta ricevuti i beni può decidere tra:

  • restituire tali beni nello stato in cui li ha ricevuti entro un termine pattuito nel contratto oppure
  • pagare al tradens il prezzo di tali beni.

È un contratto consensuale che tuttavia non si perfeziona solo con il consenso delle parti.  Si tratta infatti di un contratto anche reale cioè che si perfeziona con la consegna della cosa. Il perfezionamento dunque si ha con la consegna del bene o dei beni all’accipiens.

Come funziona il contratto estimatorio

La consegna delle cose fa sorgere in capo all’accipiens il diritto di disporne ma costui non ne diventa il proprietario. Il proprietario resta il tradens fino a che l’accipiens non provvede al pagamento del prezzo dei beni ricevuti. Ciò comporta che le cose ricevute dall’accipiens non entrano a far parte del suo patrimonio. I creditori dell’accipiens infatti non possono fino a tale momento aggredire i beni da questi ricevuti mediante atto di pignoramento o di sequestro.

Recita così infatti l’articolo 1558 del codice civile: “Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo”. 

Ai sensi dell’articolo 1557 del codice civile inoltre: “Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile”. In altre parole l’accipiens sopporta il rischio del perimento o deterioramento delle cose ricevute anche per cause a lui non imputabili. E in tal caso è comunque obbligato al pagamento del prezzo poiché non sarebbe in grado di restituire le cose allo stato in cu gli sono state consegnate. Ciò è giustificato dal fatto che ha il potere di disporre dei beni ricevuto nel proprio interesse. Il potere di disposizione delle cose da parte dell’accipiens costituisce infatti la funzione propria del contratto.

L’accipiens è obbligato a pagare il prezzo dunque quando non restituisce le cose ricevute entro il termine dedotto nel contratto. Tale ipotesi si può verificare nei seguenti casi:

  • ha venduto le cose a terzi;
  • le ha utilizzate in altro modo;
  • decide di trattenerle e non restituirle;
  • si sono deteriorate o sono perite.

La stipula di tale contratto porta con sé un effetto traslativo: quello della proprietà delle cose dal tradens all’accipiens. Come già in parte accennato il trasferimento della proprietà si realizza con il pagamento del prezzo da parte dell’accipiens. Il tradens tuttavia non può più disporre delle cose per effetto della consegna mentre ne dispone l’accipiens. Dalla consegna dunque l’accipiens può provvedere alla vendita delle cose ricevute in modo legittimo.

La consegna delle cose mobili

La disciplina del codice civile è scarna nel dettare la disciplina del contratto estimatorio. Non specifica infatti in che forma debba avvenire la consegna delle cose. La dottrina pertanto si è interrogata sul punto valutando due ipotesi:

  • la consegna materiale delle cose;
  • l’espressione del solo consenso alla consegna.

La prima ipotesi riguarda il passaggio materiale delle cose dalle “mani” del tradens a quelle dell’accipiens. Ed è l’ipotesi che meglio si sposa con la realità del contratto in esame. Tale ipotesi realizza peraltro la finalità specifica del contratto estimatorio ovvero quella di conseguire materialmente la relazione con e cose mobili da parte dell’accipiens.

Non è esclusa la possibilità della consegna consensuale che si realizzerebbe quando l’accipiens avrebbe già presso di sé le cose. Anche in tal caso si realizzerebbe immediatamente la relazione materiale con le cose di cui si parla sopra.

Quando diventa attuale l’obbligazione di pagamento del prezzo

Si è già trattato delle ipotesi in cui l’accipiens è tenuto a pagare il prezzo delle cose non restituite al tradens. Non si è ancora detto però quando l’obbligo di tale pagamento diventa attuale. Non c’è convergenza di vedute sul punto. Ci sono tuttavia delle pronunce giurisprudenziali risalenti che individuano il tempo dell’adempimento dell’obbligazione. Nella pronuncia di cui qui di seguito verrà riportato un estratto le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che il tempo dell’adempimento coincide con il momento in cui diventa impossibile la restituzione delle cose. Si legge quanto segue nella sentenza:

“Infatti il contratto estimatorio com’è stato disciplinato nel codice del 1942 e com’è diffuso nella pratica degli affari, produce questo duplice effetto: che mentre la proprietà delle cose consegnate rimane al tradens fino a che non sia pagato il prezzo, l’obbligo dell’accipiens di pagare è rigidamente consolidato non appena la restituzione delle cose stesse sia divenuta impossibile anche per causa a lui non imputabile”. 

Tali parole, contenute nella sentenza n. 757/1949, confermano inoltre quanto detto fin d’ora riguardo al contratto estimatorio.

Quando si utilizza il contratto estimatorio: l’oggetto del contratto

Nell’articolo 1556 del codice civile l’oggetto del contratto estimatorio è circoscritto ai beni mobili. Ciò giustifica i settori commerciali in cui tale contratto è molto utilizzato.

La pratica del contratto estimatorio infatti è particolarmente diffusa nel settore del commercio al dettaglio e della vendita al minuto. Si pensi ad esempio all’attività degli edicolanti, dei librai oppure dei venditore di oggetti usati o dei negozi di abbigliamento. Tali soggetti di solito stipulano un contratto estimatorio, che nel linguaggio comune viene anche chiamato di conto vendita, con dei fornitori (editorie, grossisti e così via).

In linea teorica il contratto estimatorio potrebbe essere utilizzato anche con i beni mobili registrati. Gli obblighi pubblicitari relativamente a tali beni tuttavia renderebbero macchinoso e poco agevole lo scambio dei beni. Nella prassi pertanto tale ipotesi non si configura.

La diffusione in tali settori si giustifica anche per altri fattori. Ad esempio perché con tale contratto il venditore al dettaglio può rifornirsi di una grande varietà di articoli da destinare alla vendita senza pagarne subito il prezzo e senza sopportare il rischio di rimanere con una grande quantità di merce invenduta.

I vantaggi dell’utilizzo di tale forma contrattuale tuttavia non sono soltanto dell’accipiens, che nel caso appena descritto è il venditore al dettaglio, ma anche del tradens. Per tale soggetto infatti l’accipiens può costituire un mezzo di diffusione più ampia dei propri prodotti rispetto a quanto sarebbe in grado di fare in autonomia.

Contratto estimatorio e contratto di deposito

Una figura contrattuale alla quale il contratto estimatorio è stato spesso accostato è il contratto di deposito.

Già dalla definizione contenuta nel codice civile all’articolo 1766 secondo cui “Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile, con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura” si può individuare la differenza principale fra le due fattispecie.

Nel contratto estimatorio infatti manca, a differenza del deposito, l’obbligo dell’accipiens di custodire le cose ricevute. La struttura delle fattispecie contrattuali è tuttavia simile: in entrambe infatti si ha una parte che consegna, che nel caso del deposito assume il nominativo di deponente, e una parte che riceve la quale si chiamerà depositario.

Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale

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