Il contratto di riporto – indice:
- Cos’è
- Come funziona
- Causa e struttura
- L’oggetto
- Di banca
- Di borsa
- Ambito societario
- Carattere reale
- Riporto-proroga
- Inadempimento
Ai sensi dell’articolo 1548 del codice civile “Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta”.
Il contratto di riporto si caratterizza per la sua versatilità di utilizzo. Nella prassi è molto utilizzato nelle attività tipiche della borsa e delle banche, nelle operazioni di finanziamento tra privati ma anche in ambito societario o per speculare sul valore di titoli di credito. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno individuato la funzione in un’operazione di credito piuttosto che di scambio sebbene il contratto realizzi un doppio trasferimento. Si distinguono in via principale due tipi di contratto di riporto: quello di borsa e quello di banca.
Cos’è il riporto
Il riporto è un contratto con cui due parti, riportato e riportatore, si accordano per un duplice trasferimento di titoli di credito. Un primo trasferimento dei titoli avviene dal riportato al riportatore. Il riportato è colui che possiede i titoli di credito e li trasferisce al riportatore in cambio del pagamento di un prezzo. Il riportato può così soddisfare la necessità di avere del denaro liquido. Al contempo, il riportatore ha investito il suo denaro e lo ha fatto in maniera sicura.
Un secondo trasferimento dei titoli avviene in senso contrario a quello appena detto e cioè dal riportatore al riportato entro un termine che gli stessi hanno stabilito nel contratto. Tale secondo trasferimento porta con sé il rimborso, da parte del riportato, del prezzo che il riportatore gli aveva pagato con il primo trasferimento. L’ammontare del prezzo può subire una variazione in aumento o in diminuzione in base a quanto convenuto fra le parti. Il trasferimento dei titoli configura, nella prima ipotesi, una vendita e nella seconda una retrovendita.
Si può parlare pertanto di due vendite funzionali al soddisfacimento delle esigenze di entrambe le parti. Del riportato a fornirgli liquidità e del riportatore per rinforzare una garanzia patrimoniale. Se l’utilizzo avviene per esigenze speculative le parti saranno entrambe soddisfatte all’oscillazione del prezzo dei titoli in relazione ad un futuro guadagno.
Come si diceva nell’introduzione il contratto di riporto viene utilizzato:
- nelle operazioni di borsa dando origine al cosiddetto contratto di borsa;
- nel settore bancario configurando il contratto di banca;
- per esigenze speculative;
- nei rapporti tra privati;
- nei rapporti societari.
Come funziona
Il contratto di riporto può prevedere delle condizioni di avantaggio del riportato o del riportatore. In tal caso saranno pattuite delle differenze tra il prezzo di vendita (del primo trasferimento) e il prezzo di retrovendita (cioè del secondo trasferimento). Se il contratto è a favore del riportato la differenza tra il prezzo di vendita e di retrovendita sarà negativa. Si parla in questo caso di diminuzione del prezzo che assumerà il nome di deporto. Si utilizza per lo più nei contratti di riporto di borsa. Se al contrario il riporto avvantaggia il riportatore la differenza sarà positiva. In questo caso si ha un aumento del prezzo che assumerà il nome di riporto. L’aumento del prezzo viene concordato soprattutto nel riporto di banca o finanziario al fine di tutelare la banca contro l’insolvenza del riportato.
È tuttavia possibile che il contratto metta sullo stesso piano entrambe le parti e le soddisfi in egual misura. In questo il caso il prezzo di vendita e di retrovendita saranno coincidenti. È il caso in cui il rapporto si instaura per garantire immediata liquidità al riportato e la disponibilità temporanea di titoli di credito al riportatore.
Non sono previsti particolari requisiti di forma per il contratto di riporto che può essere concluso anche oralmente.
La causa e la struttura del contratto di riporto
Ma il fatto che il contratto di riporto comporti il porre in essere due operazioni di vendita cosa comporta sotto il profilo della causa del contratto? Dopo una più risalente opinione secondo la quale la causa del contratto non sarebbe stata unitaria dal momento che il rapporto si caratterizzata per due operazioni tra loro distinte, si è passati, con l’attuale disciplina normativa, ad una visione unitaria della causa contrattuale del riporto. Sul punto è d’accordo anche la giurisprudenza di Cassazione.
Da tale orientamento discende dunque il fatto che il contratto ha una struttura unitaria sebbene realizzi due compravendite e si qualifichi come un contratto a titolo oneroso. Entrambe le vendite infatti avvengono dietro il corrispettivo di un prezzo. Si dice che il primo trasferimento avviene a pronti, cioè nell’immediato, mentre il secondo a termine. Il contratto di riporto è un contratto necessariamente a termine.
Ai sensi dell’articolo 1550 del codice civile al riportato spettano i diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto. Al contratto si applicano alcune disposizioni sulla vendita di cose mobili ovvero gli articoli 1531. 1532, 1533 e 1534 del codice civile.
I titoli di credito oggetto del riporto
Il contratto di riporto, secondo quanto stabilito nell’articolo 1548, ha ad oggetto titoli di credito di una data specie. Si ricorda che un titolo di credito è un documento che dà diritto al suo titolare di esigere il pagamento di un certo credito secondo quanto stabilito nello stesso. Il fatto che tali titoli di credito possano essere di una data specie significa che nei due trasferimenti non deve trattarsi necessariamente degli stessi titoli basta che siano dello stesso tipo. È sufficiente infatti che i titoli riportabili siano fungibili. La ratio del contratto infatti è quella di dare la possibilità al riportatore che ha acquistato i titoli di farli circolari nelle more della retrovendita. La dottrina maggioritaria esclude che nel contratto possa pattuirsi l’obbligo di restituire i medesimi titoli ceduti con la prima vendita. Si esulerebbe in tal caso dal contratto di riporto.
Il riporto di banca o finanziario
Il contratto di riporto bancario si utilizza principalmente quando un soggetto ha bisogno di un finanziamento. Con tale contratto infatti il soggetto può offrire alla banca o all’istituto erogatore del finanziamento le opportune garanzie mediante il trasferimento di propri titoli di credito. La banca o l’istituto di credito si impegna con un patto di retrovendita a restituire la garanzia prestata (i titoli) entro un termine prestabilito in cambio del rimborso del finanziamento erogato. Nel contratto di riporto bancario dunque spesso il riportatore è una banca o un istituto di credito e il contratto ha lo scopo di agevolare un’operazione di credito. Il riportato invece è spesso un privato. Il contratto tuttavia può venire in essere anche come rapporto tra due privati.
Quello di borsa o speculativo
Nel riporto di borsa il ripotato e il riportatore stipulano il contratto al fine di speculare sul valore dei titoli trasferiti nell’arco di tempo intercorrente tra il primo e il secondo trasferimento. È questo il caso principale in cui il contratto di riporto viene utilizzato per esigenze speculative. In questo contesto i due soggetti contraenti hanno esigenze contrapposte. Il riportatore spera che al termine stabilito ci sia un ribasso de valore dei titoli in modo da acquistarli a un prezzo più basso di quello pattuito per la retrovendita e dunque di guadagnarci sulla differenza. Il riportato ragionerà invece al contrario nel senso che venderà i titoli ad un dato prezzo nella speranza che al momento della rivendita il loro valore sia aumentato cosicché i titoli rimborsati avranno un valore maggiore di quelli ceduti.
Il riporto di borsa si differenzia dal riporto bancario per le norme ad esso applicabili. Lo schema contrattuale del riporto di borsa infatti non segue soltanto lo schema previsto dal codice civile bensì anche le norme previste nelle leggi speciali che regolano i contratti di borsa e gli usi ad essi relativi.
In ambito societario
Il contratto di riporto viene spesso utilizzato anche con la finalità di acquisire una partecipazione societaria per un determinato arco di tempo o di implementarne una già posseduta. Con l’acquisto di titoli infatti si può ottenere una maggiore rappresentanza ad esempio nell’assemblea di una società per azioni ovvero dare più peso al proprio diritto di voto.
Un esempio può essere quello di Sempronio che ha bisogno della disponibilità temporanea di alcuni titoli azionari per partecipare all’assemblea degli azionisti. Sempronio, nelle vesti del riportatore, acquista i titoli da un azionista della società, che sarà il riportato, e si impegnerà a restituirglieli entro un termine prestabilito verso il rimborso del prezzo pagato per l’acquisto.
Il riporto come contratto reale
Ai sensi dell’articolo 1549 del codice civile “Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli”. Ciò sta a significare che il contratto di riporto è un contratto reale ed ha effetti reali. In tale momento dunque avviene anche il passaggio di proprietà. Contestualmente a tale passaggio sorge anche il rapporto obbligatorio ovvero l’obbligazione reciproca delle parti di impegnarsi alla rivendita dei titoli della stessa natura dietro il pagamento del prezzo entro il termine stabilito nel contratto.
La consegna dei titoli può assumere le forme più svariate e può avvenire anche con la traditio brevi manu che si manifesta con la trasformazione della detenzione in possesso.
Riporto-proroga
Si tratta di una particolare tipologia di contratto di riporto che si utilizza al verificarsi di determinate circostanze. Quando scade un contratto di compravendita a termine di titoli di credito la parte che non può o non vuole adempiere la propria obbligazione può convenire con l’altra parte una proroga che si attua mediante la stipula di un contratto di riporto. In altre parole le parti anziché dare esecuzione al contratto di compravendita stipulano un contratto di riporto. Le parti della compravendita, venditore e acquirente, assumono rispettivamente i ruoli di riportatore e riportato invertendosi. Il venditore infatti diventa colui al quale vengono rivenduti i titoli che non è stato in grado di rendere alla scadenza del contratto di compravendita e dei quali dovrà pagare il prezzo alla scadenza del riporto. Con tale riporto-proroga non avviene alcuno scambio effettivo di titoli ma soltanto simbolico.
L’inadempimento del contratto
Sull’inadempimento di una delle parti del contratto di riporto reca disciplina l’articolo 1551 del codice civile. La norma recita: “In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali. Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto”.
Nel contratto di riporto l’inadempimento può verificarsi in due momenti diversi: nel momento del primo trasferimento e nel momento del secondo. Nel primo trasferimento tuttavia l’unico obbligato è il riportatore che deve pagare al riportato il prezzo dei titoli trasferiti. In caso di inadempimento di questi il riportato può avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli 1515 e 1516 del codice civile. Nel secondo trasferimento invece sono obbligate entrambe le parti: il riportatore deve restituire i titoli e il riportato deve rimborsare il prezzo pagato. Qualora una delle due parti non adempia in questo caso c’è la risoluzione di diritto del contratto. Ciascuna parte può ritenere quanto ricevuto al momento della stipula del contratto. La parte che non vuole la risoluzione del contratto tuttavia può accedere ai rimedi suddetti di cui agli articoli 1515 e 1516 del codice civile.