hello@consulenzalegaleitalia.it | +39 06 5656 9472
  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Roma
    • L’avvocato a Milano
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato d’impresa
    • Diritto civile d’impresa
    • Diritto bancario
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
Consulenza Legale Italia
  • GUIDE LEGALI
    • Commerciale
    • Fallimento
    • Impresa
    • Lavoro
    • P. I.
    • Societario
  • DEFINIZIONI
    • Imprenditore commerciale
    • Impresa coniugale
    • Impresa familiare
    • Società per azioni
    • Società in accomandita per azioni
    • Società a responsabilità limitata
    • Società semplice
    • Società in nome collettivo
    • Società in accomandita semplice
    • Brevetto
    • Concordato preventivo
    • Concordato in continuità
    • Fallimento
    • Azione revocatoria fallimentare
    • Finanziamenti dei soci
    • Marchio
    • Patto leonino
    • Versamenti fuori capitale
  • CONTATTI

Home » Commerciale » Societario » L’assemblea degli obbligazionisti – una guida rapida

  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Roma
    • L’avvocato a Milano
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato d’impresa
    • Diritto civile d’impresa
    • Diritto bancario
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
  • GUIDE LEGALI
    • Commerciale
    • Fallimento
    • Impresa
    • Lavoro
    • P. I.
    • Societario
  • DEFINIZIONI
    • Imprenditore commerciale
    • Impresa coniugale
    • Impresa familiare
    • Società per azioni
    • Società in accomandita per azioni
    • Società a responsabilità limitata
    • Società semplice
    • Società in nome collettivo
    • Società in accomandita semplice
    • Brevetto
    • Concordato preventivo
    • Concordato in continuità
    • Fallimento
    • Azione revocatoria fallimentare
    • Finanziamenti dei soci
    • Marchio
    • Patto leonino
    • Versamenti fuori capitale
  • CONTATTI

L’assemblea degli obbligazionisti – una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it L’assemblea degli obbligazionisti – una guida rapida
assemblea-soci
Avv. Beatrice Bellato

Assemblea degli obbligazionisti – indice: 

  • La convocazione
  • Le maggioranze
  • L’impugnativa delle delibere
  • Il rappresentante comune
  • L’azione individuale
  • Il sorteggio delle obbligazioni
  • Le sentenze di Cassazione

Recentemente abbiamo parlato di prestiti obbligazionari e delle caratteristiche di questi prodotti. Cogliamo dunque l’occasione per fare un passo in avanti su questo tema, ricordando come per legge gli obbligazionisti dispongano di un’organizzazione comune, rappresentata dall’assemblea e da un rappresentante.

In conseguenza di ciò, l’obbligazionista sarà considerato come parte di un gruppo di creditori, la cui maggioranza, in assemblea, può esprimere delle posizioni anche vincolanti per la minoranza dissenziente, andando così a ridurre la capacità di azione del singolo creditore. Così facendo, però, ogni creditore finirà con l’avere un’influenza maggiore sulla società, visto e considerato che l’assemblea permetterà di assumere un maggiore impatto nei confronti dell’emittente.

Ciò premesso, ricordiamo come l’assemblea degli obbligazionisti sia regolata secondo quanto previsto dall’assemblea straordinaria dei soci. Alla riunione potranno assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.

Ricordiamo come l’assemblea degli azionisti possa nominare o revocare il proprio rappresentante comune e deliberare:

  • sulle modificazioni delle condizioni del prestito obbligazionario
  • sulla proposta di concordato della società emittente
  • sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi
  • sugli altri oggetti di interesse comune ex art. 2415 c.c.

Convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti

L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della stessa società emittente. Può anche essere convocata dal rappresentate comune o dagli stessi obbligazionisti se rappresentano il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

Le maggioranze nell’assemblea degli obbligazionisti

Per le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni dell’assemblea straordinaria, ivi comprese quelle per i quorum.

Tuttavia, per le deliberazioni che riguardano le modificazioni delle condizioni del prestito (che, in fondo, è l’elemento centrale delle decisioni che potrebbero concernere gli obbligazionisti), viene richiesta, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.

Ricordiamo inoltre come le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti siano iscritte a cura del notaio che ha redatto il verbale nel registro delle imprese.

L’impugnativa delle delibere dell’assemblea degli obbligazionisti

Nel caso in cui non fossero conformi alla legge, le delibere dell’assemblea possono essere impugnate seguendo la disciplina civilistica prevista per le delibere dell’assemblea dei soci e della loro invalidità, ai sensi degli art. 2377 e 2379 c.c., con quest’ultimo che ricorda che:

Nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell’oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l’invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d’irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.

Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell’articolo 2377.

L’impugnativa deve essere proposta dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione ricade la sede della società, in contraddittorio del rappresentante comune.

Per determinare i quorum che legittimano l’impugnativa, ci si riferisce all’ammontare del prestito obbligazionario e dalla circostanza che le obbligazioni siano quotate sui mercati regolamentati, ex art. 2416 c.c.

Il rappresentante comune

Il rappresentante comune è una figura centrale per gli obbligazionisti.

La sua individuazione può avvenire al di fuori degli obbligazionisti anche tra le persone giuridiche o tra le società fiduciarie. Se non è nominato dall’assemblea, può essere nominato anche dal tribunale con decreto del presidente, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società emittente.

Non possono essere nominati come rappresentante comune:

  • gli amministratori
  • i sindaci
  • i dipendenti della società emittente
  • tutti coloro che ricadono nelle cause di ineleggibilità previste per il collegio sindacale.

Nel caso in cui il rappresentante comune sia nominato in una delle categorie di persone sopra riportate in elenco, decade dall’ufficio immediatamente.

Il rappresentante comune  dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante deve richiedere l’iscrizione della stessa nomina nel registro delle imprese.

Il compenso del rappresentante viene fissato dall’assemblea ex art. 2417 c.c. Si ricorda che il compenso del rappresentante comune non è a carico della società, bensì dell’organizzazione degli obbligazionisti.

Attività

Per quanto attiene le sue attività, il rappresentante comune ha il compito di:

  • convocare l’assemblea degli obbligazionisti
  • eseguire le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti
  • tutelare gli interessi degli obbligazionisti nei rapporti con la società emittente
  • assistere alle assemblee della società
  • presenziare alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni ex art. 2418
  • curare il libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea degli obbligazionisti
  • esaminare il libro delle obbligazioni e quello delle adunanze e delle delibere delle assemblee dei soci.

Per tutelare al meglio gli obbligazionisti, il rappresentante dispone della rappresentanza processuale, anche:

  • nel concordato preventivo
  • nel fallimento
  • nella liquidazione coatta amministrativa
  • nell’amministrazione straordinaria della società emittente.

Con simili caratteristiche, è evidente che il rappresentante comune sia assimilabile a un organo in senso tecnico. E, peraltro, non è un caso che possa essere anche una società fiduciaria o che possa essere nominato anche tra le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento, come:

  • società di intermediazione mobiliare
  • banche
  • società di gestione del risparmio
  • intermediari finanziari.

Infine, si ricorda che il rappresentante comune è tale rispetto agli obbligazionisti di una specifica emissione. Ne deriva che è possibile che gli obbligazionisti possano riferirsi a più rappresentanti comuni nella stessa società. Tanti quanti, in fondo, sono i prestiti obbligazionari emessi.

Azione individuale degli obbligazionisti

L’art. 2419 c.c. riguarda la possibilità che gli obbligazionisti possano avanzare delle azioni individuali, ricordando che le disposizioni precedenti non precludono le azioni individuali degli stessi, salvo che queste siano incompatibili con le delibere dell’assemblea ex art. 2415 c.c., ovvero le delibere:

  1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune
  2. sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
  3. sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
  4. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
  5. sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti.

Sorteggio delle obbligazioni

L’art. 2420 c.c. sancisce che le operazioni di estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune.

Nel caso in cui il rappresentante comune non possa essere presente, sarà necessaria la presenza di un notaio.

L’obiettivo del dispositivo è chiaro: la norma richiede infatti che alle operazioni di sorteggio sia presente una figura terza e imparziale come il rappresentante comune o, in sua assenza, il notaio.

La norma disciplina pertanto le operazioni di estrazione e sorte, che possono concernere sia l’individuazione dei titoli da rimborsare in via anticipata (una particolare tecnica di ammortamento) sia l’attribuzione di utilità aleatorie.

In questo secondo caso si parla di obbligazioni a premio. Se le obbligazioni sono tali, allora la società è obbligata a procedere al sorteggio dei premi che non sono ancora stati assegnati.

Sentenze sull’assemblea degli obbligazionisti e sul rappresentante comune

Riepiloghiamo di seguito alcune delle più note sentenze inerenti l’assemblea degli obbligazionisti e il rappresentante comune.

Cass. civ. n. 7693/2006 sulla mancanza di interessi comuni tra sottoscrittori di diverse emissioni obbligazionarie

Nel caso in cui una società abbia realizzato più emissioni obbligazionarie, con caratteristiche diverse, non vi è alcun interesse comune che leghi tra di loro i sottoscrittori dei singoli prestiti. Dunque, ognuno dei sottoscrittori è dotato di un proprio specifico regolamento negoziale, al quale risultano estranei i sottoscrittori degli altri prestiti.

Quanto sopra determina il bisogno di dare vita ad altrettante organizzazioni degli obbligazionisti, che abbiano distinte assemblee e eventualmente distinti rappresentanti comuni. Ognuna delle assemblee è chiamata a deliberare su materie di interesse comune dei sottoscrittori del prestito al quale afferisce l’organizzazione.

L’eventuale modificazione delle condizioni di ogni prestito richiede dunque solo il consenso dei sottoscrittori di quella particolare emissione, nella peculiare forma assembleare indicata dall’art. 2415 c.c. D’altronde, solo ad essi fa capo il relativo rapporto obbligatorio con la società emittente.

Ne deriva che l’approvazione della modifica con il concorso determinante dei sottoscrittori di obbligazioni rivenienti da un’emissione diversa comporta non già la mera annullabilità, ma l’inesistenza della relativa delibera. Quindi, la relativa impugnazione è sottratta al termine di decadenza previsto dall’art. 2377 c.c., secondo comma, richiamato dall’art. 2416, secondo comma, c.c.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

Quanto utile è stato questo articolo?

Esprimi il tuo voto

Voto medio 4.4 / 5. Conteggio voti 7

Nessuna valutazione ad ora: valuta per primo

CONTATTA LO STUDIO LEGALE

    Avv. Bellato, Padova – tel: 3397692552

    Diritto Societario e d’impresa

    • Recesso
      Il diritto di recesso dei soci nelle s.p.a.: guida rapida
    • diritto di recesso dei soci nelle srl
      Il diritto di recesso dei soci nelle S.r.l.: una guida rapida
    • scissione semplificata
      Scissione semplificata – guida rapida
    • fusione
      La fusione per incorporazione semplificata – guida rapida
    • compenso amministratori
      Compenso amministratori e validità delibera – guida rapida
    • fallimento
      Il giudice di lavoro può dichiarare il fallimento societario? – guida rapida
    • impresa sociale
      Personalità giuridica per le imprese sociali – guida rapida alle novità
    • recesso
      Recesso ad nutum nelle società per azioni – guida rapida
    • amministratori
      Responsabilità amministratori per inadempimento società verso fornitori – guida rapida
    • recesso srl
      Riduzione durata societaria e recesso del socio – una guida rapida
    • assemblea-soci
      L’assemblea degli obbligazionisti – una guida rapida
    • prestiti-obbligazionari
      Prestiti obbligazionari nelle società per azioni – una guida rapida
    • Azione individuale del socio contro amministratore
      L’azione individuale del socio contro l’amministratore – una guida rapida
    • Riduzione del capitale per perdite
      La riduzione del capitale per perdite – una guida rapida
    • Riduzione reale del capitale
      La riduzione reale del capitale sociale – una guida rapida
    • Aumento gratuito di capitale
      L’aumento gratuito del capitale – una guida rapida
    • patti parasociali
      Operazioni con parti correlate – guida rapida
    • Aumento di capitale a pagamento
      L’aumento di capitale a pagamento – una guida rapida
    • Stato di liquidazione
      Lo stato di liquidazione delle società di capitali – una guida rapida
    • Delibera del finanziamento dei soci
      La mancanza della delibera del finanziamento dei soci indica ricavi occulti
    • Liquidazione della quota del socio in caso di recesso
      La liquidazione della quota del socio in caso di recesso – guida completa
    • Quantificazione del danno degli amministratori
      La quantificazione del danno degli amministratori: Cassazione
    • Società di capitali
      Le società di capitali: quali sono e le caratteristiche
    • società occulta e socio occulto
      La società occulta e il socio occulto – una guida rapida
    • patti parasociali
      I patti parasociali – una guida rapida
    • nullità clausole statutarie
      La nullità delle clausole statutarie societarie – una guida rapida
    • clausole di covendita
      Le clausole di covendita – una guida rapida
    • Azione di responsabilità contro gli amministratori nelle spa
      L’azione di responsabilità contro gli amministratori nelle S.p.a: la guida completa
    • esclusione socio srl
      Esclusione del socio di Srl – una guida rapida
    • esclusione socio snc
      L’esclusione del socio di snc – una guida rapida
    • finanziamento soci
      I finanziamenti dei soci: una guida completa
    • patto leonino
      Il patto leonino: una guida rapida
    • versamenti fuori capitale
      I versamenti fuori capitale: una guida rapida
    • amministratori
      Gli amministratori delle spa: dalla nomina alla revoca – una guida rapida
    • invalidita
      Invalidità delibere assembleari s.p.a. – una guida rapida
    • assemblea
      Voto e rappresentanza in assemblea: una guida rapida
    • convocazione-assemblea
      Convocazione assemblea società per azioni: una guida rapida
    • Società per azioni
      Società per azioni: guida completa
    • Società per azioni
      Costituzione società per azioni: una guida rapida
    • scioglimento
      Scioglimento società semplice: una guida rapida
    • amministrazione
      Società semplice: amministrazione e rappresentanza
    • socio
      Socio di società semplice: doveri, diritti e responsabilità
    • società irregolare
      Società irregolare: nascita, conseguenze, differenze con società di fatto e occulte
    • sapa
      Società in accomandita per azioni: una guida rapida
    • autonomia patrimoniale
      Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta
    • Chi Siamo
    • Consulenza Legale Online
    • Marketing Avvocati e Studi Legali
    • Focus On
    • Contatti
    hello@consulenzalegaleitalia.it|+39 06 5656 9472