L’invasione di terreni o edifici – indice
- Il reato nel codice penale
- Gli elementi
- Le aggravanti
- Il delitto contro il patrimonio
- La procedibilità
Il reato di invasione di terreni o edifici è previsto dall’art. 633 c.p., che ne disciplina le ipotesi, le sanzioni e le aggravanti.
Cerchiamo allora di comprendere di cosa si tratta, e approfondiamo i principali elementi costitutivi del reato, oltre che le dirette conseguenze di tale comportamento.
Il reato nel codice penale
Come anticipato, il reato di invasione di terreni o edifici è disciplinato dall’art. 633 c.p., secondo cui
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
Già da queste poche righe possiamo dunque trarre utili spunti. Riassumendo, prima di approfondire ciascuno di questi passaggi, giova rammentare che si tratta di reato:
- che riguarda l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui (non rileva che siano pubblici o privati);
- procedibile a querela della persona offesa;
- punito con reclusione o multa.
Approfondiamo ora ognuno degli elementi introdotti dal legislatore.
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Gli elementi del reato
Il reato ha come elemento oggettivo l’invasione arbitraria e senza averne titolo di terreni o edifici altrui. L’intenzione dell’invasore deve essere quella di occupare tali proprietà, o trarne comunque del profitto.
Si tenga conto che l’invasione può anche essere effettuata senza l’impiego di violenza. Ai fini della configurabilità del reato rileva invece che il soggetto agisca in maniera arbitraria. Ne deriva che il soggetto attivo, ovvero colui che commette il reato, può essere chiunque: non si tratta di un reato qualificato, e può pertanto essere commesso dalla generalità dei consociati.
Per quanto attiene invece l’elemento soggettivo di tale reato, esso è rappresentato dal dolo specifico. Con tale definizione, si intende la volontà di occupare i predetti beni, o trarne altrimenti profitto. Non è dunque sufficiente la coscienza e la volontà di invaderli, se manca il desiderio di occupazione e di trarre del reddito da essi.
Le aggravanti
In alcune specifiche ipotesi, il codice penale punisce l’invasione di terreni o edifici in maniera più severa rispetto a quanto è stato previsto dall’art. 633 c.p. A ricordarcelo sono i commi 2 e 3 dell’articolo in esame, per i quali:
(…) e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
Di qui, la possibilità di configurare alcune aggravanti, quando il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una palesemente armata.
Non solo. In seguito all’emanazione del recente d.l. 113/2018 (il c.d. decreto Sicurezza), si applica una pena ancora più severa nel caso di promozione e organizzazione dell’invasione. A chi ha promosso e organizzato l’invasione si applica infatti la pena della reclusione fino a quattro anni e la multa da 206 a 2.064 euro.
Da quanto sopra ne deriva altresì che nei confronti di questi soggetti è ora possibile applicare misure cautelare differenti dalla carcerazione. Nel caso in cui il fatto sia stato commesso da una persona che era sottoposta a misura di prevenzione, o fino a tre anni dalla sua cessazione, la pena può essere aumentata ulteriormente, da un terzo alla metà, con disposizione della misura cautela in carcere.
Segnaliamo altresì che sempre in riferimento alle novità che sono state apportate dal decreto Sicurezza (ma al codice di procedura penale), verso chi ha promosso e organizzato l’invasione di terreni o di edifici può essere effettuata attività di intercettazione telefonica, ambientale o telematica.
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Delitto contro il patrimonio
In questa sede di commento sull’art. 633 c.p. segnaliamo come il bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare è evidentemente l’integrità e l’inviolabilità della proprietà immobiliare, contro tale fattispecie delittuosa.
Non è certamente un caso che il reato sia stato integrato all’interno del ramo del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio.
È utile aggiungere, in questo scenario, che una nota sentenza della Cassazione penale, la n. 4823/2006 ha in realtà esteso l’interpretazione della tutela ispirata dal legislatore, dalla proprietà al possesso.
“Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 633 c.p., comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi – si legge nella sentenza – Infatti, con il termine “altrui” la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l’immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene”.
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La procedibilità
Sul fronte della procedibilità, l’art. 633 c.p. afferma che:
Chiunque (…) è punito, a querela della persona offesa (…)
Si applica la pena (…) e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
In altri termini, nella sua ipotesi di base, l’invasione di terreni o edifici viene punita a querela della persona offesa. Pertanto, il giudizio penale scaturisce solamente in seguito a formale presentazione di atto da parte della persona offesa, che permette all’autorità giudiziaria di iscrivere la notizia di reato e, dunque, procedere in tal senso.
Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di anticipare, esistono alcune ipotesi aggravate per le quali non è necessaria la formalizzazione della querela. È il caso, principalmente, del fatto commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata. In questo ambito si procederà d’ufficio.