L’autoriciclaggio, punibilità e sanzioni – indice
Considerata la relativamente recente entrata in vigore del reato di autoriciclaggio, una delle questioni più delicate riguarda la punibilità a titolo di tale delitto nell’ipotesi in cui il reato presupposto, ovvero quello da cui provengono i proventi illeciti, sia stato commesso in epoca precedente l’entrata in vigore del delitto avvenuta il primo gennaio 2015.
Come comportarsi in tale scenario?
Le sanzioni del reato di autoriciclaggio
Prima di esaminare i profili di punibilità sulla base della tempistica del reato presupposto, giova compiere un breve riassunto sulle sanzioni del delitto di autoriciclaggio.
In particolar modo, dinanzi alla configurabilità del reato come previsto dall’art. 648 ter 1 c.p., il legislatore prevede “la pena della reclusione da due a otto anni” e “la multa da euro 5.000 a euro 25.000”.
Si applica invece una pena più lieve, pari alla metà di quella generalmente prevista, ovvero “la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500” nel caso in cui il reato di autoriciclaggio abbia come presupposto un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Di contro, la pena è aumentata “quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale”, mentre è nuovamente diminuita fino alla metà “per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”.
Un quadro sanzionatorio dunque piuttosto misto, che fa discendere una pena più o meno aggravata a seconda delle modalità con cui il reato è condotto e dallo status del soggetto agente.
Ma quando è punibile il reato di autoriciclaggio? E, in particolar modo, in che maniera rileva la tempistica del delitto presupposto?
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La punibilità del reato di autoriciclaggio
Come abbiamo evidenziato in apertura di questo approfondimento, una delle questioni più delicate e precedentemente dibattute dalla dottrina, è concernente la punibilità a titolo di autoriciclaggio nell’ipotesi in cui il delitto presupposto, ovvero il delitto dal quale sono stati originati i proventi illeciti, sia stato commesso in epoca precedente l’entrata in vigore del delitto.
Considerato che stiamo parlando di un’ipotesi di reato relativamente recente, e che l’entrata in vigore del testo è avvenuta il primo gennaio 2015, non è – in fondo – una questione così rara da verificarsi in concretezza.
Dinanzi a un simile scenario, come era lecito immaginare, la dottrina si è divisa con due distinte opinioni.
Da una parte troviamo autorevoli autori che sostengono che il delitto presupposto rappresenta ipotesi di reato del tutto autonoma. E che dunque tale ipotesi possa essere considerato un mero presupposto della condotta di autoriciclaggio. In altre parole, non rilevando il tempo della sua realizzazione, l’autore dell’autoriciclaggio sarebbe sempre punibile anche nel caso in cui il delitto presupposto si sia realizzato prima dell’entrata in vigore della norma.
Altra autorevole dottrina ritiene invece che il delitto presupposto debba considerarsi in connessione strutturale e funzionale con il delitto di autoriciclaggio. Da questa interpretazione ne deriva il fatto che l’autore non sarebbe punibile, valutato che il reato si è verificato prima che fosse previsto dalla legge.
È alla prima delle due opinioni che, personalmente, si aderisce.
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Esempio
Riportiamo un rapido esempio, per poter spiegare in maniera ancora più semplice qual è la differenza tra i due orientamenti.
Per far ciò, immaginiamo che nel corso del 2014, ovvero nell’anno precedente l’entrata in vigore del reato, una persona abbia compiuto una rapina, e che l’anno successivo, ovvero l’anno in cui il reato è già entrato in vigore, decida di autoriciclare i proventi del delitto presupposto.
In questo caso. per il primo orientamento il soggetto agente sarebbe punibile per entrambi i reati, e cioè quelli di rapina e di autoriciclaggio. D’altronde, la persona che ha commesso le condotte sanzionabili era pienamente consapevole che sia la rapina del 2014 sia l’autoriciclaggio del 2015, sarebbero stati puniti.
Per il secondo orientamento, invece, il soggetto agente sarebbe punibile solamente di rapina ma non per autoriciclaggio. Ricordiamo infatti che secondo questo orientamento i due reati sarebbero strettamente e funzionalmente legati. Dunque, il fatto che il reato presupposto sia entrato in vigore quando ancora la legge non lo prevedeva, escluderebbe la configurabilità del delitto di autoriciclaggio.
Evidentemente, il problema non sussiste dal 2015 in poi. Di fatti, nel caso in cui il soggetto agente sia responsabile del reato presupposto da cui sono derivati i proventi illeciti, e abbia poi riciclato o reimpiegato tali proventi, risponderà dinanzi ai giudici di autoriciclaggio e del reato presupposto.
Di contro, se non è responsabile del reato presupposto, risponderà comunque di ipotesi di riciclaggio o di reimpiego.