La turbativa violenta del possesso di cose immobili – indice
Incluso nel capo dei delitti contro il patrimonio, il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 634 c.p., subito dopo il reato di invasione di terreni o edifici di cui abbiamo recentemente compiuto un esaustivo focus, al quale rimandiamo.
Cerchiamo allora di comprendere quali siano le principali caratteristiche di questo delitto, cominciando dall’analisi del testo del codice, per esaminarne poi gli elementi, le sanzioni e i riflessi analitici.
Nel codice penale
Come abbiamo già anticipato, il reato è disciplinato dall’art. 634 c.p., secondo cui
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotre euro a trecentonove euro.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
Senza anticipare in questo paragrafo le riflessioni che condivideremo in maniera più esaustiva successivamente, possiamo sintetizzare che:
- la differenza tra il reato di invasione di terreni e edifici e la presente ipotesi di delitto consiste nel fatto che l’art. 634 c.p. si riferisce a comportamenti che si concretizzano in una molestia che, però, non sfocia nello spossessamento;
- il riferimento al possesso pacifico è da intendersi se acquisito e mantenuto in assenza di violenza o clandestinità.
Da quanto appena rammentato, ne deriva che il delitto di cui all’art. 634 c.p. è in relazione di sussidiarietà con quello precedente.
La finalità della norma
La finalità della norma è ben intesa dal suo inquadramento all’interno del codice penale, nei delitti contro il patrimonio.
Con tale previsione il legislatore ha voluto introdurre una garanzia, anche sotto il profilo penale, sul possesso pacifico dei beni immobili.
In altri termini, la tutela che è possibile individuare nell’art. 634 c.p., a titolo di principale deduzione, è rappresentata da quella all’inviolabilità della proprietà altrui, e del suo libero godimento.
Il concetto di violenza o minaccia
Abbiamo già avuto modo di comprendere che il reato di cui oggi parliamo è posto in stretta connessione con quello dell’articolo precedente nel codice penale, avente ad oggetto l’invasione di terreni e edifici.
Ora, in conseguenza del fatto che il soggetto che agisce non può entrare nel terreno altrui o invadere la proprietà altrui – poiché altrimenti, come visto, si configurerebbe un altro reato diverso da quello ex art. 634 c.p. – il legislatore ha voluto arricchire il codice di un’altra eventualità.
Nella sua valutazione, la violenza o la minaccia sussiste solamente se sono più di dieci persone a commettere il fatto, inteso come turbamento del libero godimento della proprietà altrui. Il concetto di violenza può essere evidentemente ricollegato alla presenza di un comportamento contraddistinto dall’impiego di energia fisica. Di contro, il concetto di minaccia è facilmente riconducibile a un atteggiamento intimidatorio, che concerne la sfera morale della vittima, di cui risulta compromessa la capacità di autodeterminarsi, e consiste nel prospettargli in maniera implicita o esplicita un male ingiusto e futuro.
Esempio
Qualora non fosse sufficientemente chiara la differenza tra il delitto ex art. 633 c.p., e quello ex art.634 c.p., proponiamo due semplici ipotesi, non prima di aver ricordato che il primo articolo prevede che:
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
Esaminato anche tale tenore letterale, dovrebbe essere più comprensibile che:
- è reato di invasione di terreni e edifici il comportamento del soggetto agente che entra abusivamente in proprietà altrui;
- è reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili se, ad esempio, quindici persone circondano il perimetro esterno della proprietà altrui, senza però entrarvi.
E’ palese che la seconda ipotesi di reato che abbiamo sopra elencato non può configurare un reato ex art 633 c.p., ma configura comunque un caso meritevole di tutela da parte del legislatore.
Proprietà e possesso
Giova a questo punto compiere un ulteriore passo in avanti nel tema odierno. Una piccola evoluzione concettuale avanti che non dovrebbe stupire chi ha letto i nostri approfondimenti sul tema dell’invasione di terreni e edifici, e il nostro focus sulla giurisprudenza in argomento.
Di fatti, i giudici della Suprema Corte, sposando oramai un orientamento consolidato fin dalla sentenza Cass. pen. n. 2308/1997, hanno affermato che in tema di turbativa violenta del possesso di cose immobili, rientrerebbero a pieno titolo nella previsione della norma di cui all’art. 634 c.p. anche le situazioni possessorie che abbiano il contenuto delle servitù, apparenti e non apparenti.
Per gli Ermellini, infatti, ai fini della tutela penale non ci sarebbe nessuna rilevanza specifica nel distinguere tra proprietà e possesso, almeno in questo scenario.
Dunque, ad essere tutelate dall’art. 634 c.p. non sono solamente le proprietà di cose immobili, ma anche il possesso delle stesse.