L’invasione di terreni o edifici (giurisprudenza) – indice
Il reato di invasione di terreni o edifici è disciplinato dall’art. 633 c.p., e più volte reso oggetto di analisi giurisprudenziale nelle ordinanze che si sono succedute negli anni.
Dopo un breve riepilogo dell’ipotesi di reato, le sue sanzioni e le aggravanti, esaminiamo una raccolta di giurisprudenza, facendo cenno alle pronunce più significative in materia.
Cos’è l’invasione di terreni o edifici
Come abbiamo già rammentato in apertura di questo approfondimento, il reato di invasione di terreni o edifici è previsto dall’art. 633 c.p., secondo cui
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
Rimandando al nostro approfondimento in tema per maggiori informazioni, accenniamo di seguito che il reato:
- riguarda l’invasione arbitraria di terreni o edifici, pubblici o privati;
- è procedibile a querela della persona offesa;
- è punito con reclusione o multa;
- ha come elemento oggettivo l’invasione arbitraria e senza titolo. L’intenzione dell’invasore deve essere l’occupazione e il trarre profitto;
- ha come elemento soggettivo il dolo specifico, ovvero la volontà di occupare tali beni per l’ottenimento di un profitto (e non la semplice coscienza, se mancano i requisiti di cui si è appena detto);
- costituisce aggravante se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
- è procedibile d’ufficio solo se si ricade in una delle aggravanti di cui sopra.
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Raccolta di giurisprudenza
Cassazione penale, sent. n. 20132/2018 – reato permanente
In conferma di precedente orientamento, il reato di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p. viene definito come reato permanente. Assume rilievo non solamente la condotta iniziale di invasione, quanto anche la successiva condotta di occupazione protratta nel tempo.
L’invasione – si legge nell’ordinanza – non è dunque riferita all’aspetto violento della condotta, che può ben mancare, bensì al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente, in quanto privo del diritto d’accesso. L’occupazione che ne consegue è dunque estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva occupazione. Nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo il reato assume natura permanente. Cessa, dunque, solamente con l’allontanamento del soggetto dall’edificio, o con la sentenza di condanna. Pertanto, fino a quando dura la condotta delittuosa, è possibile proporre querela, perché il reato permane.
Cassazione penale, sent. 29710/2017 – dolo specifico
Il dolo specifico, quale elemento integrante il reato di invasione di terreni o edifici, deve richiedere sia la finalità di occupare l’immobile e/o di trarne altrimenti profitto, sia la consapevolezza in capo all’agente dell’altruità del bene, influente sulla coscienza dell’illegittimità della condotta.
Cassazione penale, sent. 25438/2017 – turbativa del possesso
Integra il delitto di invasione di terreni o edifici la turbativa del possesso, in grado di realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare ius excludendi, in riferimento alla destinazione economico – sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus.
Cassazione penale, sent. n. 24128/2017 – discendenza nel possesso
Non è integrante il reato di invasione di terreni o di edifici il comportamento di colui che prosegue nel possesso di bene altrui per essere subentrato nel possesso a un ascendente.
Cassazione penale, sent. n. 7911/2017 – reato istantaneo
Come orientamento minoritario, segnaliamo la posizione della sentenza in esame, secondo cui il reato di invasione di terreni o edifici non è reato permanente, bensì delitto istantaneo, pur con effetti permanenti. La sua data di consumazione coincide infatti con il momento in cui l’occupazione ha avuto inizio.
Cassazione penale, sent. 53005/2016 – invasione
Per poter configurare il reato, la nozione di invasione non deve essere ricollegata per forza a modalità esecutive violente. Si deve invece riferire a un comportamento arbitrario, tipico di colui che si introduce in una proprietà altrui contra ius, poiché privo del diritto di accesso.
Cassazione penale, sent. n. 43120/2016 – concorso di più persone nel reato
L’aggravante prevista dall’art. 633 c.p., comma 2, esige che le persone concorrenti agiscano riunite. È dunque necessario, per far scattare l’aggravante, che siano simultaneamente presenti sul luogo del delitto, e che impieghino la loro azione per la consumazione dello stesso. La previsione della circostanza aggravante ha dunque come ragione quella di reprimere con una sanzione più aspra le condotte collettive che in virtù del numero di persone che vi prendono parte, prevedono una più difficile difesa privata.
Cassazione penale, sent. n. 36546/2015 – invasione
L’invasione deve essere considerata come un’immissione in una situazione di fatto di cui in precedenza il soggetto che agisce non era titolare.
Cassazione penale, sent. 15297/2013 – invasione
Per i giudici, il reato di invasione consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione. L’introduzione deve essere arbitraria, ma non deve necessariamente presupporre il compimento di atti di violenza e/o di tumulto. È infatti sufficiente che il soggetto che agisce, e che non ha il diritto di accesso, ponga in essere un comportamento contra ius introducendosi arbitrariamente nell’edificio.
Cassazione penale, sent. n. 41401/2010 – reato permanente
L’invasione di terreni o edifici deve essere considerata come reato permanente. La querela deve ritenersi tempestiva se viene proposta durante il periodo in cui si è protratta l’occupazione. Il reato permanente è di fatti flagrante per l’intero tempo in cui se ne protrae la consumazione.
Cassazione penale, sent. n. 4823/2006 – proprietà e possesso
La norma di cui all’art. 633 c.p. comprende, nella sua tutela, non solamente la proprietà, quanto anche il possesso di terreni e edifici. La norma vuole infatti salvaguardare la relazione di fatto che viene esercitata sugli immobili sia dal proprietario che dai terzi. In altri termini, ad essere oggetto di tutela da parte del codice penale non sarebbe solamente il diritto di proprietà, quanto anche ogni altro rapporto con l’immobile di soggetto diverso dal proprietario, pur interessato alla libertà e all’integrità del bene.