Il reato di truffa – indice
Il reato di truffa è disciplinato dall’art. 640 del Codice penale, che introduce un’ipotesi molto ampia e – purtroppo – molto comune.
Cerchiamo di approfondirne le definizioni, le modalità di difesa, le fattispecie di aggravamento e le varie tipologie.
La truffa nel Codice penale
Come anticipato, il reato di truffa è disciplinato dall’art. 640 c.p., secondo cui
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.
Come si può facilmente scorgere dalle disposizioni del codice, sono numerose le riflessioni che possiamo facilmente avanzare. Vediamole nel dettaglio
Cos’è la truffa
Il legislatore indica che la truffa è un delitto caratterizzato da un dolo generico. Rileva pertanto la volontà di spingere qualcuno in errore, mediante una condotta che tragga in inganno cagionando un danno patrimoniale e traendone un ingiusto profitto.
Dunque, secondo il Codice penale non è sufficiente sfruttare l’ignoranza altrui. Per poter ipotizzare questo tipo di reato è necessario porre in essere “artifizi”. Questi ultimi corrispondono a una messa in scena che sia preparata nei minimi dettagli per poter ottenere dei profitti, a discapito della vittima della truffa. In tal senso, l’artifizio è dunque accomunabile ad una forma di alterazione della realtà esterna, una finzione che sia in grado di far apparire reale ciò che non lo è, o far apparire irreale ciò che in realtà è reale.
In altri termini ancora, per poter concretizzare una truffa non è sufficiente una semplice bugia: è invece necessario che si verifichi un raggiro ai danni della vittima. La vittima dovrà pertanto, in qualche modo, essere partecipe alla truffa, ad esempio consegnando volontariamente del denaro al truffatore.
Il reato di truffa potrà insomma verificarsi in vari modi. Si pensi alla possibilità di indurre un soggetto a effettuare un determinato comportamento. Oppure si pensi a un’omissione, ovvero quando magari la vittima della truffa non pretende la restituzione di un credito poiché è stata indotta a pensare che il proprio diritto sia andato prescritto. O, ancora, mediante un negozio giuridico, come ad esempio un contratto sottoscritto online, e così via.
Come viene punito il reato
L’ultimo comma dell’art. 640 c.p. ci dice che:
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.
È insomma un reato perseguibile a querela di parte. Il che, in altri termini, vuol dire che la parte lesa, il truffato, deve sporgere denuncia presso le autorità, al fine di poter agire nei confronti del responsabile. I termini per poter agire sono pari a 3 mesi dal compimento dei fatti.
Ad ogni modo, lo stesso comma dell’art. 640 c.p. precisa che ci sono delle situazioni in cui la truffa è perseguibile anche senza querela di parte, bensì attraverso un’attivazione del meccanismo della giustizia senza che vi sia una espressa volontà dichiarata della parte lesa.
Per quanto possa apparire una eccessiva semplificazione, possiamo qui rammentare che:
- si procede con querela di parte nella generalità dei casi in cui il fatto sia previsto dalla legge come reato;
- si procede d’ufficio quando i fatti sono particolarmente gravi e pericolosi non solamente per la vittima, quanto anche per la collettività. Tanto che, in fin dei conti, lo Stato decide di agire al fine di proteggere i propri cittadini, come nelle ipotesi di truffa aggravata o di gravi danni patrimoniali.
Le aggravanti della truffa
Prendendo spunto da quanto appena rammentato, evidenziamo come l’art. 640 c.p. ricollega delle sanzioni più gravi nel caso di reato di truffa aggravata, stabilendo che:
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.
In altri termini, la pena è superiore se ci sono delle aggravanti, ovvero se la truffa è effettuata ai danni dello Stato o se si instaura una sensazione di pericolo.
Le tipologie di truffa
Come abbiamo già anticipato, la truffa è un delitto dalle tante configurazioni. Il ventaglio di ipotesi di verifica di questo reato è talmente vasto che non è certamente possibile riportare un quadro completo di tutte le potenziali fattispecie.
Tuttavia, giova sottolineare come una delle formule più diffuse di truffa sia certamente quella di natura contrattuale. È quindi opportuno soffermarsi con maggiore consapevolezza proprio su di essa.
Nel caso di truffa contrattuale, infatti, il raggiro è effettuato mediante un rapporto negoziale, come ad esempio una compravendita di un determinato bene, una locazione di un immobile, e così via. In linea di massima, ciò che rileva in questo caso è la stipula di un contratto che può essere in grado di generare un danno patrimoniale alla parte offesa.
Negli ultimi anni si è poi creata una ulteriore ipotesi autonoma di truffa, quale quella online. Purtroppo, l’esplosione delle abitudini di commercio elettronico ha avuto tra le sue conseguenze quella di favorire l’ampliamento delle truffe, come ad esempio avviene nel caso in cui il prodotto acquistato non sia conforme alle aspettative. In altri casi la truffa riguarda la sottrazione di dati sensibili.
Parleremo nei prossimi giorni, in maniera approfondita, di ciascuna delle ipotesi sopra appena anticipate, e delle modalità per una efficace difesa.