Il reato di ricettazione – indice
Il reato di ricettazione è un delitto che trova il proprio fondamento nella tutela del patrimonio. Secondo parte della dottrina, a tale forma di tutela dovrebbe altresì aggiungersi l’interesse della giustizia per la punizione dei colpevoli del reato. La punibilità della ricettazione, il reato presupposto, dovrebbe rendere dunque poco appetibile il perseguimento della relativa condotta.
Come nostra abitudine, cerchiamo di comprendere quali siano le caratteristiche di tale delitto, cominciando da un’analisi del testo del codice penale.
Cos’è il reato di ricettazione
Il delitto di ricettazione è disciplinato dall’art. 648 c.p., secondo cui
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Gli spunti proposti dal testo del codice sono invero piuttosto numerosi. Rimandando ad altri approfondimenti l’analisi di specifici profili del reato, affrontiamo ora in maniera più completa quali sono le principali caratteristiche di tale delitto.
Una breve sintesi
In estrema sintesi, possiamo definire il reato di ricettazione come:
- un reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che – come abbiamo visto – dal concorrente nel reato presupposto;
- non richiedente la consapevolezza degli estremi del delitto, bensì la semplice contezza che la cosa o il denaro oggetto della condotta provenga da un delitto;
- che si configura se vi è profitto per sé o altrui (in caso contrario si ricade nel favoreggiamento reale);
- un reato a forma vincolata, considerato che la norma incrimina l’acquisto, la ricezione o l’occultamento delle cose di provenienza illecita.
L’oggetto della tutela
Come abbiamo già anticipato in apertura del presente approfondimento, costituisce oggetto di tutela il patrimonio del soggetto.
Sul fatto che il bene giuridico tutelato dal delitto in questione sia in primis proprio il patrimonio, non vi sono peraltro dubbi. Sia sufficiente ricordare la sistemazione del reato nel codice penale, nell’alveo dei delitti contro il patrimonio, e – peraltro – la sua vicinanza con altri reati come il riciclaggio, all’art. 648-bis c.p. o, poco “prima”, quello di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.
Ad ogni modo, nel corso degli anni si è diffusa l’opinione, oramai prevalente, che i beni giuridici di riferimento siano anche altri, considerato che la punizione della ricettazione potrebbe “scoraggiare” anche altri delitti tramite i quali ci si è procurati il denaro o le cose coinvolte nel reato di ricettazione.
I soggetti del reato di ricettazione
Chiarito quanto sopra, il soggetto colpevole di reato di ricettazione non deve aver concorso nel reato dal quale provengono illecitamente il denaro o le cose (“Fuori dei casi di concorso nel reato…”).
Insomma, chi fornisce i beni e chi commercia gli stessi sono sicuramente in contatto, ma non deve esserci un concorso di reato tra il primo e il secondo. Il “recinto” nel quale è chiuso il ricettatore deve altresì impedire, giudizialmente, che chi fornisce le cose non risponda di ricettazione unitamente a chi le acquista.
L’elemento oggettivo nel reato di ricettazione
L’elemento oggettivo nel reato di ricettazione è la condotta prevista dal legislatore che, a sua volta, può essere declinata in:
- acquistare,
- ricevere,
- occultare,
- intromettersi nel farle acquistare,
- nel farle ricevere,
- e nel farle occultare.
Si tratta di un elenco che apre evidentemente ampissimi margini di interpretazione. Se infatti l’acquisto e l’intermediazione nell’acquisto possono essere più facilmente definiti, le altre fattispecie come l’intermediazione dell’occultamento sono definibili in maniera molto meno stringente (ne parleremo in specifico approfondimento sul tema).
Sempre in ambito di elementi oggettivi, quello materiale della condotta è evidentemente individuato, in modo generico, nel riferimento a “denaro o cose”. Si tratta dunque di una categoria anche in questo caso piuttosto vasto, considerato che il termine “cosa” può sostanzialmente riferirsi a tutto ciò che ha un “valore”.
Ampio è anche il riferimento al requisito della provenienza, pur conseguente a un delitto, sia doloso che colposo.
L’elemento psicologico del reato
Integriamo quanto precede rammentando come la ricettazione sia un reato doloso, considerato che non si può prescindere dal dolo specifico. La finalità stessa, di procurare a sé o ad altri un profitto, evidenzia in modo ancora più significativo l’attinenza del reato alla sfera patrimoniale.
Secondo altre autorevoli opinioni, il reato di ricettazione può altresì essere supportato dal solo dolo eventuale, con la precisazione però che – contrariamente a quanto previsto dal reato di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p. di cui abbiamo recentemente parlato – in questo caso è richiesto un quid pluris rispetto al mero sospetto. Dunque, è sufficiente, per rendere concreta la possibilità di una provenienza delittuosa, il solo “ragionevole” convincimento che l’agente abbia consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa stessa, tratta da dati di fatto pur univoci.