Le sanzioni nel reato di usura – indice
Negli scorsi giorni ci siamo occupati del reato di usura, e di come inquadrare gli interessi usurari. Ma in che modo il legislatore ha inteso sanzionare il reato di usura?
Quali sono le sanzioni del reato di usura
Come sempre, per prima cosa giova dare uno sguardo alla fonte principale, l’art. 644 c.p., che ai primi due commi stabilisce che
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
Le aggravanti
Giova tuttavia richiamare alla mente anche gli ultimi commi della stessa norma, secondo cui
le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
Riportato quanto sopra, è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza su questo tema.
Il regime sanzionatorio
La lettura del tenore letterale della norma potrebbe esporre i meno attenti a qualche margine di confusione.
E’ per questo motivo che abbiamo voluto schematizzare in maniera differente il regime sanzionatorio dell’usura, nelle modalità che seguono.
Ricordiamo dunque che le sanzioni per il reato di usura prevedono:
- sanzione amministrativa da 5 a 30 mila euro;
- pena detentiva da 2 a 10 anni;
- confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato.
Si noti che, come chiariscono i primi due commi dell’art. 644 c.p., le sanzioni vengono identicamente applicate nei confronti di tutte le “forme” di usura, compresa quella concreta e in mediazione.
Inoltre, precisiamo come nel caso di condanna del colpevole per usura, alla vittima spetterà sia la restituzione integrale delle somme versate a titolo di interesse –e non solamente la parte eccedente il tetto massimo legale, come avveniva un tempo – e il risarcimento del danno subito.
Sanzioni del reato di usura, le aggravanti
La lettura degli ultimi stralci della norma ci permette di illustrare in maniera piuttosto chiara quando il legislatore ha ritenuto considerare ancora più grave il reato di usura.
In una serie di ipotesi, ben determinate dal codice, le pene sono infatti inasprite con aumento da un terzo alla metà.
I casi in questione sono quelli in cui il colpevole:
- ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, come accade nelle ipotesi dell’usura bancaria o quella prodotta da una condotta da parte di un intermediario finanziario mobiliare;
- ha richiesto in garanzia delle partecipazioni o delle quote societarie, o aziendali, o proprietà immobiliari.
Ancora, è prevista la stessa aggravante nel caso in cui il reato sia commesso:
- in danno di quella persona che si trova in uno stato di bisogno;
- in danno di chi svolte un’attività di natura imprenditoriale, professionale o artigianale;
- da persona che è sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con provvedimento definitivo, durante il periodo previsto di applicazione, e fino a tre anni dl momento in cui è cessata l’esecuzione.
L’usura nel codice civile
A completamento di questo ambito, giova compiere un breve richiamo all’art. 1815, comma 2, c.c., riformulato dall’art. 4, l. n. 108/1996, che dispone che nel caso in cui siano convenuti degli interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Si tratta di una previsione che, in sostanza, aggiunge alle conseguenze penali di cui sopra, una sanzione di tipo civilistico, che incide sulla natura del finanziamento, retrocedendolo in maniera imperiosa da prestito oneroso a prestito gratuito.
Il legislatore ha dunque inteso la necessità di sanzionare la pratica di usura anche sotto il profilo civilistico in modo piuttosto significativo, conservando la validità del contratto di finanziamento – e dunque evitando il rischio di nullità totale dello stesso, e senza gravare sul soggetto finanziato usurato, che non dovrà corrispondere l’immediata restituzione dell’importo erogato.
La nullità della clausola sugli interessi usurari determina peraltro il diritto del mutuatario alla restituzione degli interessi di quelli illegittimamente versati. L’azione di ripetizione, ex art. 2033 c.c., si prescrive in 10 anni.
Torneremo a parlare di questo argomento nel corso dei prossimi giorni, richiamando alla luce alcune delle sentenze di Cassazione più significative sulla materia.