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	<title>Patrimonio Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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	<lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2023 20:12:50 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Patrimonio Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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		<title>Il reato di infedeltà patrimoniale &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/infedelta-patrimoniale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 08:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il reato di infedelt&#224; patrimoniale &#8211; indice: Fonti normative&#160; I soggetti attivi&#160; I presupposti Il dolo specifico La condotta tipica I beni sociali&#160; Vantaggi compensativi Procedibilit&#224; Appropriazione indebita&#160; Il reato di infedelt&#224; patrimoniale &#232; un delitto contro il patrimonio. Non trovando una tutela sufficiente nel codice penale, se non tramite la fattispecie dell&#8217;appropriazione indebita, il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/infedelta-patrimoniale/">Il reato di infedeltà patrimoniale &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di infedeltà patrimoniale &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#fonti"><strong>Fonti normative </strong></a></li>
<li><a href="#soggetti"><strong>I soggetti attivi </strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti</strong></a></li>
<li><a href="#dolo"><strong>Il dolo specifico</strong></a></li>
<li><a href="#condotta"><strong>La condotta tipica</strong></a></li>
<li><a href="#beni"><strong>I beni sociali </strong></a></li>
<li><a href="#vantaggi"><strong>Vantaggi compensativi</strong></a></li>
<li><a href="#procedibilità"><strong>Procedibilità</strong></a></li>
<li><a href="#appropriazione"><strong>Appropriazione indebita </strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>reato di infedeltà patrimoniale</strong> è un delitto contro il patrimonio. Non trovando una tutela sufficiente nel codice penale, se non tramite la fattispecie dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/appropriazione-indebita/">appropriazione indebita</a>, il legislatore del 2002, con la legge n. 61, lo ha inserito nel codice civile come strumento di repressione delle condotte di alcuni organi sociali infedeli. Prima dell&#8217;introduzione di tale norma il codice civile sanzionava il comportamento infedele soltanto dell&#8217;amministratore di società e neppure di tutte le figure di amministratore configurabili. Di ciò si occupava il vecchio articolo 2631, riformulato dalla legge 61/2002 che ha operato una riforma del diritto penale delle società.</p>
<h2 id="fonti" style="text-align: justify;">Fonti normative</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2634 del codice civile recita:</p>
<blockquote>
<p class="comma"><em>&#8220;Gli<strong> amministratori</strong>, i <strong>direttori generali</strong> e i <strong>liquidatori</strong>, che, avendo un <strong>interesse in conflitto</strong> con quello della società, <strong>al fine di procurare a sé o ad altri</strong> un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare <strong>atti di disposizione dei beni sociali</strong>, cagionando intenzionalmente alla società un <strong>danno patrimoniale</strong>, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.</em></p>
<p class="comma"><em>La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.</em></p>
<p class="comma"><em>In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se<strong> compensato da vantaggi</strong>, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall&#8217;appartenenza al gruppo.</em></p>
<p class="comma"><em>Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a <strong>querela</strong> della persona offesa&#8221;. </em></p>
</blockquote>
<p>Nei paragrafi successivi si analizza la <strong>struttura del reato</strong> come emerge dal dettato normativo: i soggetti attivi del reato, il presupposto, la condotta, l&#8217;elemento soggettivo, la procedibilità.</p>
<h2 id="soggetti" style="text-align: justify;">I soggetti attivi del reato di infedeltà patrimoniale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il delitto di infedeltà patrimoniale è addebitabile a tre categorie di soggetti tassativamente individuate dalla norma:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>amministratori;</li>
<li>direttori generali e</li>
<li>liquidatori.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Amministratori</h3>
<p style="text-align: justify;">Discutendo sulla prima categoria bisogna tenere presente che una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/societa-di-capitali/">società di capitali</a> può adottare <strong>tre sistemi di amministrazione e controllo</strong>: tradizionale, monistico e dualistico. In base alla scelta la società avrà un consiglio di amministrazione o un consiglio di gestione per quanto riguarda l&#8217;organo amministrativo e un collegio dei sindaci, un consiglio di sorveglianza o un comitato per il controllo sulla gestione come organo di controllo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene l&#8217;articolo 2634 del codice civile sembri fare riferimento soltanto ai membri del sistema tradizionale di amministrazione, invocando l&#8217;articolo 223-septies, primo comma, delle disposizioni attuative al codice civile,  secondo cui <em>&#8220;Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico&#8221;</em>, la disposizione in esso contenuta si può estendere anche ai membri del consiglio di gestione adottato nel sistema dualistico.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Direttori generali</h3>
<p style="text-align: justify;">I direttori generali sono delle <strong>figure apicali</strong> all&#8217;interno di una società che ricoprono posizioni in subordinazione degli amministratori. Attuano infatti le disposizioni da questi ultimi impartite e <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-responsabilita-amministratori-spa/">sono responsabili</a> al loro pari. L&#8217;articolo 2396 del codice civile infatti stabilisce che<em> &#8220;Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall&#8217;assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società&#8221;</em>. Per la loro autonomia decisionale sono delle figure fatte confluire nella sfera di punibilità dell&#8217;articolo 2634 del codice civile.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Liquidatori</h3>
<p style="text-align: justify;">Infine, per quanto riguarda la figura dei liquidatori, il senso di inserirli fra le categorie punibili ai sensi dell&#8217;articolo 2634 del codice civile è che tali figure <strong>ricoprono le vesti di amministratori</strong> durante la fase di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/stato-di-liquidazione/">liquidazione della società</a>. Hanno infatti il compito di amministrare il patrimonio della società per soddisfare i creditori e i soci.</p>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">Il presupposto dell&#8217;infedeltà patrimoniale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di infedeltà patrimoniale si configura quando uno dei soggetti appena descritti ha un<strong> interesse in conflitto con quello della società</strong>. Il soggetto attivo del reato pertanto è portatore di un interesse proprio o altrui che è in conflitto con quello della società.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina e la giurisprudenza hanno delineato alcune caratteristiche di questo conflitto di interessi. In particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la condotta del reato deve avere quale risultato un danno patrimoniale in capo alla società configurando un reato di danno e non di mero pericolo. Da ciò deriva che il conflitto di interessi deve avere connotati di <strong>natura economica</strong>;</li>
<li>il conflitto dev&#8217;essere <strong>valutabile</strong> oggettivamente, <strong>attuale</strong>, cioè essere presente nel momento in cui viene commessa la condotta tipica, <strong>reale </strong>ed<strong> effettivo</strong>. Tali valutazioni vengono valorizzate analizzando come avviene in concreto il conflitto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo ai presupposti di configurabilità del reato in esame si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 55412/2018. In tale occasione la Corte si è pronunciata come segue <em>&#8220;Ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c., è necessario un antagonismo di interessi <strong>effettivo, attuale e oggettivamente valutabile</strong> tra l’amministratore agente e la società, a causa del quale il primo, nell’operazione economica che deve essere deliberata, si trova in una posizione antitetica rispetto a quella dell’ente, tale da pregiudicare gli interessi patrimoniali di quest’ultimo, non essendo sufficienti situazioni di mera sovrapposizione o commistione di interessi scaturenti dalla considerazione di rapporti diversi ed estranei all’operazione deliberata per conto della società&#8221;. </em></p>
<h2 id="dolo" style="text-align: justify;">L&#8217;elemento soggettivo del reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di infedeltà patrimoniale ha come elemento soggettivo il <strong>dolo specifico</strong>. Il dolo specifico si traduce nella coscienza e volontà del fatto accompagnate dalla volontà di realizzare una conseguenza ulteriore e specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto legislativo 61/2002 ha introdotto delle novità con riguardo all&#8217;elemento soggettivo rispetto alla precedente formulazione del reato contenuta nell&#8217;articolo 2631 del codice civile. Si tratta in particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>di aver aggiunto un ulteriore oggetto del dolo specifico costituito dall'&#8221;<strong>altro vantaggio</strong>&#8220;. Il legislatore ha voluto ricomprendere anche atti di disposizioni diversi da quelli mossi per scopi patrimoniali come ad esempio la volontà di incrementare il proprio prestigio personale;</li>
<li>aver inserito l&#8217;avverbio &#8220;<strong>intenzionalmente</strong>&#8221; nel cagionare un danno patrimoniale alla società.</li>
</ul>
<h2 id="condotta">La condotta del reato di infedeltà patrimoniale</h2>
<p style="text-align: justify;">La condotta tipica del reato in esame è il porre in essere un atto di disposizione di beni sociali ovvero concorrere alla deliberazione di tali atti. In altre parole il soggetto attivo del reato deve compiere direttamente un atto di disposizione di un bene sociale oppure esprimere voto favorevole alla deliberazione del compimento di tali atti da parte del consiglio di amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina ha considerato quali condotte tipiche del reato anche alcune <strong>fattispecie omissive</strong> che comportino una diminuzione del patrimonio sociale ma non quelle che ostacolano l&#8217;accrescimento del patrimonio stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con particolare riguardo agli atti di disposizione di beni sociali, il 16 ottobre 2020, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28831 ha stabilito che <em>&#8220;La condotta di infedeltà patrimoniale richiamata dall’art. 2634 c.c. si materializza in <strong>atti di disposizione, in sé astrattamente leciti, ma che assumono una rilevanza penale quando chi li compie si trovi in una posizione antagonista rispetto a quella della società, quale portatore di un interesse extrasociale</strong>&#8220;. </em></p>
<h2 id="beni" style="text-align: justify;">I beni sociali oggetto di atti di disposizione</h2>
<p style="text-align: justify;">La nozione di beni sociali offerta dalla norma è molto ampia. Comprende infatti tutti i <strong>beni mobili e immobili</strong> di proprietà della società. Sono ricompresi nella nozione di beni sociali non solo quelli <strong>materiali</strong> ma anche quelli <strong>immateriali</strong> come ad esempio l&#8217;avviamento. Non sono invece ricomprendibili le mere aspettative e le perdite di chances. In particolare non può essere considerato bene sociale ai sensi dell&#8217;articolo 2634 del codice civile ogni bene che non può essere tradotto in un valore di scambio. I beni sociali menzionati dalla norma quindi devono essere suscettibili di valutazione economica.</p>
<p style="text-align: justify;">A titolo esemplificativo si citano alcuni beni sociali intesi dalla norma:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>immobilizzazioni immateriali come <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/brevetto/">diritti di brevetto</a> e di utilizzazione delle opere e dell&#8217;ingegno;</li>
<li>immobilizzazioni materiali come macchinari, impianti e terreni;</li>
<li>rimanenze di magazzino;</li>
<li>crediti e disponibilità liquide.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si precisa infine che su tali beni non è necessario che la società eserciti un diritto di proprietà. È sufficiente bensì l&#8217;esercizio di un qualsiasi diritto che possa essere compresso.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche i <strong>beni futuri</strong>, certi e suscettibili di valutazione economica nel momento dell&#8217;atto di disposizione sono oggetto del reato.</p>
<h2 id="vantaggi" style="text-align: justify;">Infedeltà patrimoniale e vantaggi compensativi</h2>
<p style="text-align: justify;">Il terzo comma dell&#8217;articolo 2634 del codice civile afferma che <em>&#8220;In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da <strong>vantaggi</strong>, <strong>conseguiti o fondatamente prevedibili</strong>, derivanti dal collegamento o dall&#8217;appartenenza al gruppo&#8221;.</em></p>
<h3 style="text-align: justify;">La teoria dei vantaggi compensativi</h3>
<p style="text-align: justify;">La norma incardina la cosiddetta &#8220;<strong>teoria dei vantaggi compensativi</strong>&#8221; elaborata per il fenomeno dei gruppi d&#8217;impresa. Su tale teoria è interessante prendere spunto da una sentenza della Corte di Cassazione la n. 16707/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha spiegato la Corte che <em>&#8220;L’autonomia soggettiva e patrimoniale che pur sempre contraddistingue ogni singola società appartenente ad un gruppo impone all’amministratore di perseguire prioritariamente l’interesse della specifica società cui egli è preposto; e dunque non gli consente di sacrificarne l’interesse in nome di un diverso interesse che, se pure riconducibile a quello di chi è collocato al vertice del gruppo, non assumerebbe alcun rilievo per i soci di minoranza e per i terzi creditori della società controllata. Ciò però <strong>non esclude affatto la possibilità di tener conto di valutazioni afferenti alla conduzione del gruppo nel suo insieme</strong>, purché non vengano in tal modo pregiudicati ingiustificatamente gli interessi delle singole società&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">E soffermandosi su una visione generale dell&#8217;attività d&#8217;impresa del gruppo afferma che: <em>&#8220;&#8230;nel valutare se un siffatto pregiudizio in concreto sussista, è doveroso tener conto che la conduzione di un’impresa di regola non si estrinseca nel compimento di singole operazioni, ciascuna distaccata dalla precedente, bensì nella realizzazione di strategie economiche destinate spesso a prender forma a ad assumere significato nel tempo attraverso una molteplicità di atti e di comportamenti. Sicché <strong>è perfettamente logico che anche la valutazione di quel che potenzialmente giova, o invece pregiudica, l’interesse della società non possa prescindere da una visione generale</strong>: visione in cui si abbia riguardo non soltanto all’effetto patrimoniale immediatamente negativo di un determinato atto di gestione, ma altresì agli eventuali riflessi positivi che ne siano eventualmente derivati in conseguenza della partecipazione della singola società ai vantaggi che quell’atto abbia arrecato al gruppo di appartenenza&#8221;.</em></p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione della rilevanza penale e la prova dei vantaggi compensativi</h3>
<p style="text-align: justify;">Nelle righe successive della sentenza tuttavia si legge che:<em> &#8220;In un simile contesto, tuttavia, l’eventualità che un atto lesivo del patrimonio della società trovi compensazione nei vantaggi derivanti dall’appartenenza al gruppo non può essere posta in termini meramente ipotetici. Se si accerta che l’atto non risponde all’interesse diretto della società il cui amministratore lo ha compiuto e che ne è scaturito nell’immediato un danno al patrimonio sociale, potrà ben ammettersi che il <strong>medesimo amministratore deduca e dimostri l’esistenza di una realtà di gruppo alla luce della quale anche quell’atto è destinato ad assumere una coloritura diversa</strong> e quel pregiudizio a stemperarsi; ma occorre che una tal prova egli la dia. Non può, viceversa, sostenersi che la mera appartenenza della società ad un gruppo renda plausibile l’esistenza dei suddetti “benefici compensativi” e che, pertanto, competa alla società la quale abbia agito contro il proprio amministratore l’onere di dimostrarne l’inesistenza&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina più autorevole ritiene pertanto che il legislatore abbia formulato tale norma per <strong>evitare che</strong>, sebbene lo svolgersi dell&#8217;attività d&#8217;impresa nel fenomeno del gruppo comporti un aumento delle probabilità che vengano commessi atti illeciti nell&#8217;ambito dell&#8217;attività, <strong>vengano qualificati penalmente rilevanti atti che considerati singolarmente</strong> avvantaggiano una società a danno di un&#8217;altra ma che si inseriscono in un più ampio disegno del gruppo caratterizzato da stabilità ed equilibrio.</p>
<p style="text-align: justify;">Analizzando il dato testuale la norma parla di &#8220;vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili&#8221;.  Una visione elastica dei vantaggi compensativi ha mosso l&#8217;animo del legislatore.  Ha ricompreso infatti nella nozione di vantaggi non solo quelli già conseguiti ma anche quelli che con previsioni ragionevoli possono essere conseguiti in futuro.</p>
<h2 id="procedibilità" style="text-align: justify;">Infedeltà patrimoniale e procedibilità</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato in esame, ai sensi del quarto comma dell&#8217;articolo 2634 del codice civile, è procedibile a <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/"><strong>querela</strong></a>. La regola di procedibilità vale sia quando il danno è cagionato a terzi sia quando cagionato alla società in cui i soggetti responsabili coprono il ruolo di amministratori, liquidatori o direttori generali.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel primo caso il terzo, titolare del bene e vittima del reato, può procedere penalmente a mezzo della querela.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel secondo caso è meno semplice individuare chi è il soggetto leso dal reato e che ha diritto ad agire mediante querela.</p>
<p style="text-align: justify;">La  Corte di Cassazione tuttavia si è pronunciata in merito nella sentenza n. 57077/2018 affermando che <em>&#8220;la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell’amministratore <strong>spetta non solo alla società nel suo complesso</strong> <strong>ma anche – e disgiuntamente – al singolo socio</strong>; infatti il singolo socio è persona offesa del reato di infedeltà patrimoniale, e non solo danneggiato dallo stesso, in quanto la condotta dell’amministratore infedele è diretta a compromettere le ragioni della società, ma anche, principalmente, quelle dei soci o quotisti della stessa, che per l’infedele attività dell’amministratore subiscono il depauperamento del loro patrimonio. E’ quindi del tutto irrilevante che il socio di minoranza, comunque offeso nei propri interessi dalla commissione del reato, possa anche avvalersi dello strumento processuale della nomina del curatore speciale ex articolo 78 c.p.c., per far si che sia la società, in tal modo rappresentata, ad agire verso l’amministratore ritenuto infedele&#8221;.</em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Il termine di procedibilità</h3>
<p style="text-align: justify;">La persona offesa dal reato che può procedere con la querela pertanto può essere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la società;</li>
<li>il singolo socio;</li>
<li>il terzo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 124 del codice penale infine indica il termine per proporre la querela. Tale termine è di <em>&#8220;<strong>tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato</strong>&#8220;</em>. L&#8217;opinione prevalente ritiene che il giorno in cui il fatto che costituisce reato è conosciuto dalla società coincida con il momento in cui l&#8217;assemblea dei soci viene a conoscenza del fatto. Si tratta dunque dalla data in cui viene convocata l&#8217;assemblea nel cui ordine del giorno viene discusso sulla responsabilità degli agenti del reato.</p>
<h2 id="appropriazione" style="text-align: justify;">Infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 646 del codice penale: <em>&#8220;Chiunque, per <strong>procurare a sé o ad altri</strong> un <strong>ingiusto profitto</strong>, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a <strong>querela della persona offesa</strong>, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000&#8243;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il reato di appropriazione indebita era la fattispecie penale più utilizzata dal legislatore per colpire gli abusi di gestione prima dell&#8217;introduzione del reato di infedeltà patrimoniale ex articolo 2634 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le due fattispecie delittuose presentano degli elementi comuni ma anche altri di divergenza. Già dal dettato normativo si possono infatti individuare degli elementi comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza n. 15879/2008 la Cassazione infatti ravvisa i seguenti punti di incontro e di divergenza tra le due fattispecie venendo ad affermare la loro distinzione. In particolare:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">gli elementi comuni sono la <strong>diminuzione del patrimonio</strong> e l&#8217;<strong>ingiusto profitto</strong>;</li>
<li style="text-align: justify;">nell&#8217;appropriazione indebita tuttavia manca il requisito del <strong>conflitto di interessi</strong> preesistente che caratterizza l&#8217;infedeltà patrimoniale.</li>
</ul>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/infedelta-patrimoniale/">Il reato di infedeltà patrimoniale &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il reato di rapina &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-di-rapina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 16:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=15101</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rapina &#8211; indice: Definizione Dolo e soggetti Propria Impropria Tentata impropria Le circostanze&#160; La procedibilit&#224; Ai sensi dell&#8217;articolo 628 del codice penale si configura reato di rapina quando &#8220;Chiunque, per procurare a s&#233; o ad altri un ingiusto profitto, mediante&#160;violenza alla persona o minaccia, s&#8217;impossessa&#160;della&#160;cosa mobile&#160;altrui,&#160;sottraendola&#160;a chi la&#160;detiene&#8221;. Pu&#242; essere inoltre accusati di reato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-di-rapina/">Il reato di rapina &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La rapina &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#definizione"><strong>Definizione</strong></a></li>
<li><a href="#dolo"><strong>Dolo e soggetti</strong></a></li>
<li><a href="#propria"><strong>Propria</strong></a></li>
<li><a href="#impropria"><strong>Impropria</strong></a></li>
<li><a href="#tentata"><strong>Tentata impropria</strong></a></li>
<li><strong><a href="#circostanze">Le circostanze</a> </strong></li>
<li><a href="#procedibilità"><strong>La procedibilità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 628 del codice penale si configura <strong>reato di rapina</strong> quando <em>&#8220;Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s&#8217;impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene&#8221;</em>. Può essere inoltre accusati di reato di rapina ai sensi del secondo comma della stessa norma<em> &#8220;chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l&#8217;impunità&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La pena prevista per entrambi i casi somma la reclusione da cinque a dieci anni alla multa da 927 a 2500 euro. Se intervengono le circostanze aggravanti speciali di cui al terzo comma dell&#8217;articolo la pena è aumentata. La reclusione va dai sei ai vent&#8217;anni e la multa dai 2000 ai 4000 euro. Sono fatti salvi i casi, che si vedranno in seguito, in cui la rapina è aggravata o pluriaggravata.</p>
<h2 id="definizione" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la rapina: definizione</h2>
<p style="text-align: justify;">La rapina è un <strong>delitto contro il patrimonio</strong> realizzato con <strong>violenza</strong> o <strong>minaccia</strong>. Si configura infatti quale reato complesso ai sensi dell&#8217;articolo 84 del codice penale. Significa cioè che la fattispecie di reato rapina si costituisce con la commissione di fatti che presi singolarmente potrebbero costituire reati. Il reato di rapina deriva dal <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/furto/">reato di furto</a>. L&#8217;articolo 624 del codice civile che lo definisce recita &#8220;<em>Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516&#8243;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Si noti come le norme sul reato di furto e sul reato di rapina hanno la stessa formulazione. Nel reato di rapina si aggiunge quale elemento costitutivo della fattispecie l&#8217;uso della violenza o della minaccia. È questo infatti l&#8217;elemento che in via principale distingue le due fattispecie di reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Completando la definizione di rapina si può aggiungere che la giurisprudenza lo ha inquadrato tra i <strong>reati plurioffensivi</strong>. La condotta di reato infatti va a ledere non solo il patrimonio della vittima ma anche la sua libertà fisica e morale. Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 28852/2013 si percepisce più volte questo orientamento. Seguono le parole dei giudici: <em>&#8220;il reato di rapina ha carattere plurioffensivo, sicché oltre al valore del bene sottratto andava considerata la <strong>lesione del bene giuridico dell&#8217;integrità fisica e morale</strong> della persona aggredita&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 628 del codice penale distingue tra reato di rapina propria e impropria.</p>
<h2 id="dolo" style="text-align: justify;">Elemento soggettivo e soggetti del reato</h2>
<p style="text-align: justify;">La rapina, come già detto, è un delitto e i delitti possono essere commessi solo a titolo di<strong> dolo</strong>. Cioè l&#8217;agente agisce con coscienza e volontà di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie penale. Nel reato in esame vuole dunque impossessarsi della cosa mobile e sottrarla a chi la detiene.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dolo tuttavia diventa <strong>specifico</strong> quando si distingue tra rapina propria e impropria. La conoscenza e volontà del fatto sono allora accompagnate dalla volontà di realizzare una conseguenza ulteriore e specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;agente del reato non ha una veste qualificata ma può essere <strong>chiunque</strong>. Il reato pertanto è comune. La vittima o soggetto passivo del reato è chi detiene o possiede la cosa oggetto dell&#8217;azione violenta o minacciosa che la sottrae.</p>
<p style="text-align: justify;">A parere della giurisprudenza si ha reato di rapina non solo quando la violenza o minaccia viene esercitata nei confronti del possessore o detentore della cosa mobile ma anche nei confronti di persona diversa. Sul punto si riporta una pronuncia del Tribunale di Napoli il 17/07/2014 in cui si legge che<em> &#8220;la violenza che, al pari della minaccia, è tra gli elementi costitutivi del delitto di rapina, può essere esercitata direttamente contro il possessore ovvero <strong>nei confronti di altra persona diversa dal detentore della cosa</strong>, purché tra la violenza e l&#8217;impossessamento interceda un nesso di causalità tale che abbia carattere di immediatezza, sicché l&#8217;impossessamento sia derivazione diretta della violenza stessa&#8221;.</em></p>
<h2 id="propria" style="text-align: justify;">Rapina propria</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di rapina propria è quello disciplinato dall&#8217;articolo 628 del codice penale al primo comma. La condotta, ovvero la sottrazione della cosa mobile altrui, si realizza con violenza o minaccia esercitate nei confronti della vittima e non nei confronti della cosa. In tale ultimo caso si avrebbe <strong>reato di furto con strappo</strong> e non di rapina. La violenza non deve necessariamente arrecare un pregiudizio fisico a chi la subisce: è sufficiente l&#8217;esercizio di un&#8217;energia nei suoi confronti. Per minaccia invece si intende l&#8217;atteggiamento che incute timore nella vittima in modo tale da farle temere di subire un danno ingiusto.</p>
<p style="text-align: justify;">È necessaria tuttavia un&#8217;ulteriore qualificazione della violenza e della minaccia affinché si configuri il reato di rapina: devono restringere in maniera notevole la volontà della vittima ovvero metterla nell&#8217;impossibilità di prendere liberamente una decisione. In caso contrario, qualora nella vittima residui una minima capacità decisionale, si configura il<strong> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/estorsione/">reato di estorsione</a></strong> e non di rapina.</p>
<p style="text-align: justify;">Il momento in cui il reato può dirsi <strong>consumato</strong>, ovvero quando vengono ad esistere tutti gli elementi che lo costituiscono, è quello in cui la cosa mobile altrui entra nella disponibilità dell&#8217;agente dopo la sottrazione violenta o con minaccia alla vittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si diceva in precedenza la rapina propria richiede il <strong>dolo specifico</strong>. Tale dolo specifico si traduce nella coscienza e volontà di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il dolo generico che accompagna quello specifico invece è la coscienza e volontà di usare la violenza o la minaccia per sottrarre la cosa mobile altrui.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il profitto di cui parla la norma si intende un <strong>vantaggio</strong> che può essere sia di <strong>natura patrimoniale</strong> che<strong> intellettuale</strong> o <strong>morale</strong> basta che porti un&#8217;utilità all&#8217;agente.</p>
<h2 id="impropria" style="text-align: justify;">Rapina impropria</h2>
<p style="text-align: justify;">La rapina impropria è quella invece definita al secondo comma dell&#8217;articolo 628 del codice penale. La condotta consiste nel sottrarre un bene altrui facendo seguire a tale azione un comportamento minaccioso o violento con cui l&#8217;agente si assicura l&#8217;impunità o il possesso della cosa sottratta. A differenza della rapina propria dunque<strong> si sposta il momento in cui avviene la condotta minacciosa o violenta</strong> ad un momento successivo alla sottrazione della cosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Non essendoci differenze con la rapina propria sul piano degli elementi costitutivi ci si limita a delineare le differenza con quella.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima differenza si individua nel <strong>dolo specifico</strong>. Nella rapina impropria si traduce nella coscienza e volontà non solo di trarre un profitto ingiusto ma anche di assicurarsi l&#8217;impunità o il possesso della cosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Altro aspetto da considerare è la cornice temporale in cui si susseguono le condotte di sottrazione e di violenza o minaccia affinché si configuri il reato in esame. La giurisprudenza è di questo avviso: <em>&#8220;Per la configurazione del reato non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione e l&#8217;uso della violenza o della minaccia, ma è invece necessario e sufficiente che tra le due diverse attività, <strong>intercorra un arco di tempo tale da non interrompere il nesso di contestualità dell&#8217;azione complessiva</strong>, e cioè che dette attività si presentino come un&#8217;azione unitaria, posta in essere al fine di impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l&#8217;impunità&#8221;</em> (Trib. di Torino n. 90162/2011).</p>
<h2 id="tentata" style="text-align: justify;">La rapina tentata impropria</h2>
<p style="text-align: justify;">Stante l&#8217;esistenza di due schieramenti giurisprudenziali sull&#8217;integrazione del delitto di rapina quando l&#8217;agente non ha ultimato la condotta sottrattiva ed ha esercitato violenza o minaccia successivamente dopo si riporta in tal sede l&#8217;orientamento maggioritario. Tale orientamento ritiene che <strong>non è necessaria l&#8217;avvenuta sottrazione della cosa per configurare il reato di rapina impropria</strong> avvenuto con il solo tentativo di sottrarre la cosa. Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 34952/2012 hanno accolto tale orientamento ed hanno negato, a differenza della parte minoritaria, la violazione del principio di legalità nel riconoscere la possibile configurazione del delitto tentato di rapina impropria.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;era chi riteneva infatti la violazione di tale principio in forza del fatto che si estenderebbe la punibilità a fattispecie in cui non si ultima la condotta della sottrazione invece prevista indispensabile dalla legge ai fini della configurazione del reato in esame.</p>
<h2 id="circostanze" style="text-align: justify;">Le circostanze aggravanti e attenuanti del reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di rapina può essere <strong>aggravato</strong> se il giudice decide di applicare le circostanze aggravanti previste dal terzo comma dell&#8217;articolo 628 del codice penale. Ovvero le circostanze aggravanti comuni previste dall&#8217;articolo 61 dello stesso codice.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando il reato è aggravato da una di tali circostanze la pena è della<strong> reclusione dai sei ai vent&#8217;anni e della multa dai 2000 ai 4000 euro</strong>. Si parla in questo caso di rapina aggravata. Se tuttavia concorrono due o più circostanze aggravanti (rapina pluriaggravata) la pena della reclusione parte da un <strong>minimo di sette anni anziché sei e la multa da 2500 euro anziché 2000</strong>. I valori delle pene sono stati inaspriti di recente con la riforma operata dalla legge n. 36/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Si possono applicare al delitto di rapina le<strong> attenuanti generiche</strong> previste all&#8217;articolo 62 del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ritiene opportuno effettuare una precisazione sull&#8217;attenuante prevista al punto 4 della norma.  Tale punto afferma: <em>&#8220;avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di <strong>speciale tenuità</strong>, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l&#8217;avere agito per conseguire o l&#8217;avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l&#8217;evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha ritenuto che non configurandosi il reato di rapina un delitto contro il patrimonio in senso stretto in quanto rilevante anche sotto il profilo della libertà morale e personale del soggetto passivo l&#8217;applicazione dell&#8217;attenuante dev&#8217;essere valutata non solo in relazione alla <strong>speciale tenuità del danno patrimoniale ma anche all&#8217;evento dannoso</strong>.</p>
<h2 id="procedibilità" style="text-align: justify;">Procedibilità del reato di rapina</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di rapina è <strong>procedibile d&#8217;ufficio</strong> mediante denuncia di qualsiasi soggetto che venga a conoscenza del fatto. Comporta l&#8217;<strong>arresto in flagranza obbligatorio</strong> come previsto dall&#8217;articolo 380, secondo comma, lettera f), del codice di procedura penale. Può comportare anche il <strong>fermo indiziato di delitto</strong>, anch&#8217;essa <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/misure-precautelari/">misura precautelare</a> prevista dall&#8217;ordinamento giuridico penale italiano.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-di-rapina/">Il reato di rapina &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il reato di furto &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/furto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 15:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il reato di furto &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Gli elementi costitutivi La consumazione&#160; Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori Circostanze aggravanti Il reato di furto si colloca fra i reati contro il patrimonio, ai quali il codice penale dedica l&#8217;ultimo titolo del libro II. I reati contro il patrimonio sono quelli in cui vengono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/furto/">Il reato di furto &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di furto &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#elementi-costitutivi"><strong>Gli elementi costitutivi</strong></a></li>
<li><strong><a href="#consumazione">La consumazione</a> </strong></li>
<li><a href="#furto-abitazione"><strong>Furto in abitazione</strong></a></li>
<li><a href="#furto-strappo"><strong>Furto con strappo</strong></a></li>
<li><a href="#furti-minori"><strong>Furti minori</strong></a></li>
<li><a href="#circostanze-aggravanti"><strong>Circostanze aggravanti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il reato di furto si colloca fra i <strong>reati contro il patrimonio</strong>, ai quali il codice penale dedica l&#8217;ultimo titolo del libro II. I reati contro il patrimonio sono quelli in cui vengono per lo più offesi interessi patrimoniali. Alcuni, tuttavia, come la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/turbativa-violenta-possesso-cose-immobili/">turbativa violenta del possesso di cose immobili</a> ad esempio, ledono altri diritti, quali la sicurezza e la libertà dell&#8217;individuo. La disciplina dei reati contro il patrimonio assume parte della terminologia, per l&#8217;oggetto dell&#8217;offesa del resto, dalla disciplina del diritto privato. I più celebri autori di diritto penale infatti si sono divisi in due correnti con riguardo alla molteplicità dei termini che il diritto penale assume dal diritto privato per disciplinare la tutela dei diritti patrimoniali quali la proprietà, il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/possesso/">possess</a>o, il patrimonio ecc.</p>
<p style="text-align: justify;">I reati contro il patrimonio si distinguono in due tipologie: quelli in cui l&#8217;aggressione riguarda cose specificatamente individuate e quelli in cui l&#8217;aggressione non riguarda un bene specifico del patrimonio che pertanto può essere un qualsiasi elemento dello stesso.  Il reato di furto rientra nella prima categoria. La norma che lo disciplina infatti, l&#8217;articolo 624 c.p., stabilisce al primo comma che: <em>&#8220;Chiunque s&#8217;<strong>impossessa</strong> della <strong>cosa mobile altrui</strong>, <strong>sottraendola</strong> a chi la detiene, al fine di trarne <strong>profitto</strong> per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516&#8243;</em>.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il reato di furto</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di furto è un delitto fra i più comuni nella categoria dei reati contro il patrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">La sua struttura basilare e semplice non rispecchia in realtà la stessa limpidezza sotto il profilo interpretativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice penale lo colloca fra <em>&#8220;i delitti commessi mediante <strong>violenza alle cose o alle persone</strong>&#8220;</em>, non essendo un reato commesso per frode. La sua forma semplice in realtà non prevede che il reato venga commesso in violenza. Quanto invece nella sua forma aggravata dove viene in rilievo anche una fattispecie con fronde. Tale impostazione infatti è stata oggetto di non poche critiche sulle quali tuttavia non ci si sofferma.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si pensa all&#8217;azione materiale del furto questa si muove dall&#8217;istinto predatorio dell&#8217;uomo di <strong>sottrarre in maniera illegittima</strong> ad altro soggetto una cosa mobile in suo possesso per farla propria.</p>
<h2 id="elementi-costitutivi" style="text-align: justify;">Gli elementi costitutivi del reato di furto</h2>
<p style="text-align: justify;">Come ciascun reato contro il patrimonio, ci sono degli elementi che sono essenziali alla costituzione della fattispecie del reato di furto. Questi sono: la <strong>cosa</strong> aggredita, la sua <strong>appartenenza ad altri</strong>, il <strong>danno patrimoniale</strong> e il <strong>profitto</strong>. Sono tutti elementi individuabili al primo comma dell&#8217;articolo 624 c.p. e si va ad analizzarli brevemente.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La cosa mobile</h3>
<p style="text-align: justify;">Nel reato di furto l&#8217;oggetto materiale dell&#8217;azione è specificatamente individuato ed è la <strong>cosa mobile altrui</strong>. Nel comune pensare umano la cosa è qualsiasi entità suscettibile di essere valutata economicamente al fine di essere scambiata. Tutte le altre entità non valutabili economicamente pertanto non potrebbero costituire oggetto dell&#8217;azione. Si ritiene in realtà rilevante ai fini della fattispecie di reato non solo il valore economico attribuibile alla cosa bensì anche un <strong>eventuale valore affettivo</strong>. Può infatti sussistere ai fini della fattispecie di reato anche solo questo secondo valore.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento all&#8217;individuazione delle cose mobili è opportuno citare la distinzione effettuata con le cose immobili dal codice civile all&#8217;articolo 812 c.c. Questo stabilisce che <em>&#8220;Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d&#8217;acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all&#8217;alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. <strong>Sono mobili tutti gli altri beni</strong>&#8220;</em>. E così l&#8217;articolo 624 c.p., secondo comma, stabilisce che si considerano cose mobili anche l&#8217;energia elettrica ed ogni altra energia che abbia un valore economico. Si ricorda che anche il codice civile considera beni mobili anche le energie all&#8217;articolo 814 c.c .</p>
<p style="text-align: justify;">A parere della giurisprudenza non possono essere oggetto di furto <strong>elementi informatici</strong> quali i software e i file. In varie sentenze i giudici hanno ritenuto che non può configurarsi il reato di furto di tali elementi poiché non sussisterebbe l&#8217;azione di sottrazione che si configurerebbe in sola copiatura dei file rimanendo dunque i dati nella disponibilità del possessore.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessun <strong>bene immateriale</strong> può essere oggetto di furto. Questi infatti sono tutelati penalmente da altre disposizioni di legge. Rilevano penalmente soltanto quando si incorporano in dispositivi o beni materiali, come ad esempio i documenti per i titoli di credito.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;appartenenza ad altri</h3>
<p style="text-align: justify;">Non ci può essere reato di furto se la cosa mobile sottratta non appartiene ad altro rispetto rispetto all&#8217;agente. Si tratta dunque di un requisito essenziale, non solo per il furt,o ma per molte fattispecie di delitti criminosi contro il patrimonio. <strong>La cosa mobile pertanto dev&#8217;essere suscettibile di appropriazione da parte di altri</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è così pertanto per le <em>res nullius</em> ovvero le cose che non sono di nessuno (o che sono di tutti) o che sono diventate di nessuno. Si pensi ad esempio all&#8217;aria, all&#8217;acqua, alla luce ecc. Se però tali elementi sono di proprietà del demanio allora, a parere della giurisprudenza, può configurarsi il reato di furto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sull&#8217;altruità della cosa si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 40354/2013 in cui hanno sostenuto che <em>&#8220;Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla <strong>proprietà</strong> e dai <strong>diritti reali e personali di godimento</strong>, ma anche dal <strong>possesso</strong>, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito&#8221;</em>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il danno e il profitto</h3>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>danno al patrimonio</strong> è necessario affinché la condotta possa essere punita ai sensi della legge penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo dal presupposto che il patrimonio di un qualsiasi soggetto è costituito da elementi positivi e negativi, il danno si ha quando vi è una <strong>diminuzione degli elementi positivi</strong> ovvero un <strong>aumento di quelli negativi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel patrimonio si consideri che rientrano anche quegli elementi positivi non suscettibili di essere valutati economicamente ma che hanno per la persona cui vengono sottratti un valore affettivo. Non c&#8217;è pertanto, come spesso si pensa, una coincidenza tra danno patrimoniale e danno economico. Ciò ha rilevanza non da poco sul piano del risarcimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 624 c.p., come si è letto nell&#8217;introduzione, richiede che la sottrazione della cosa mobile avvenga per trarne un <strong>profitto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per profitto viene subito da pensare ad un vantaggio in termini economici conseguito dal ladro. In realtà la giurisprudenza e la dottrina ammettono un concetto ampio di profitto, ricomprendendo, non solo l&#8217;aumento patrimoniale bensì <strong>qualsiasi soddisfazione o intento</strong> che il ladro si era prefissato nel commettere l&#8217;atto del furto.</p>
<h2 id="consumazione" style="text-align: justify;">Quando si consuma il reato di furto: sottrazione e impossessamento</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 624 c.p. parla sia di impossessamento che di sottrazione. Bisogna pertanto distinguere i due concetti ai fini dell&#8217;individuazione del <strong>momento di consumazione del reato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;atto del sottrarre implica a monte che chi lo pone in essere non ha il possesso della cosa che sottrae. Dove per possesso si intende la possibilità per il possessore di disporre e godere autonomamente della cosa. Chi possiede una cosa pertanto non può essere soggetto attivo  del reato di furto rispetto a quella cosa. A questo punto interviene l&#8217;esigenza di operare un ulteriore distinzione. Quella tra <strong>possesso</strong> e <strong>detenzione</strong>. Si può non avere il possesso di una cosa bensì godere e disporre della stessa sotto la sorveglianza di altri. Si ha in questo caso detenzione. Chi pertanto detiene una cosa può commettere il reato di furto rispetto alla stessa mentre chi ne ha il possesso no.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal lato passivo, l&#8217;atto di sottrazione del furto può avvenire sia nei confronti del possessore che del detentore. In tale ultimo caso il soggetto passivo del reato tuttavia non è il detentore bensì il possessore.  Il possesso, al contrario, in altri delitti contro il patrimonio come l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/appropriazione-indebita/">appropriazione indebita</a>, è requisito essenziale affinché si costituisca la fattispecie di reato. Il reato di furto inoltre si ha qualora la sottrazione della cosa avvenga senza il consenso del possessore.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impossessamento invece, pur da molti considerato come l&#8217;altra faccia della stessa medaglia rispetto alla sottrazione, va da questa ben distinto. L&#8217;opinione prevalente infatti ritiene che l&#8217;impossessamento debba determinare la <strong>genesi di un nuovo possesso</strong> in capo all&#8217;agente che, dal momento in cui sottrae la disponibilità della cosa alla vittima, inizia lui a disporne e a goderne in maniera piena e libera dalla sorveglianza di questa. In contemporanea all&#8217;atto di impossessamento, che non sempre coincide con quello della sottrazione, <strong>si perfeziona (ovvero si consuma) il reato di furto</strong>. Non rilevano le modalità con cui avviene l&#8217;impossessamento, né i mezzi utilizzati a tal fine.</p>
<h2 id="furto-abitazione" style="text-align: justify;">Il furto in abitazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 624-bis, primo comma, c.p. disciplina come forma autonoma di reato una tipologia di furto, che prima della legge 128/2001 era prevista come aggravante del reato di cui all&#8217;articolo 624 c.p. Si tratta del furto in abitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma recita <em>&#8220;Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un <strong>edificio</strong> o in altro luogo destinato in tutto o in parte a <strong>privata dimora</strong> o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500&#8243;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una forma di furto diretta all&#8217;accesso nella <strong>residenza privata</strong> o in una pertinenza di essa: i luoghi in cui ci si sente al sicuro e in cui non è ammissibile che la sicurezza di un soggetto possa essere messa a repentaglio. Il legislatore pertanto ha voluto punirlo più duramente ed estenderne l&#8217;ambito di applicazione. Prima della suddetta legge infatti la norma parlava di <strong>abitazione</strong> e non di privata dimora sul quale termine più volte si è espressa la giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un intervento delle <strong>Sezioni Unite della Cassazione nel 2017, nella sentenza n. 31345</strong>, vengono esaminati i vari orientamenti giurisprudenziali anteriori per giungere alla seguente conclusione. Per privata dimora si intendono tutti quei luoghi in cui un soggetto svolge attività della vita privata, luoghi anche destinati ad attività lavorativa o professionale, se gli atti della vita privata si svolgono abitualmente e se non sono accessibili al pubblico ovvero a terzi senza il consenso del titolare.</p>
<h2 id="furto-strappo" style="text-align: justify;">Il furto con strappo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il secondo comma dell&#8217;articolo 624-bis c.p. disciplina il furto con strappo. Ovvero tutte quelle ipotesi in cui l&#8217;agente sottrae la cosa altrui strappandola <em>&#8220;di mano o di dosso alla persona&#8221;</em>. È un&#8217;altra ipotesi di reato di furto resa autonoma dalla legge 128/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;azione dello strappo assume rilievo la<strong> violenza con cui viene sottratta la cosa. </strong>Tale caratteristica del reato solleva questioni sulla differenza con il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-di-rapina/">reato di rapina</a> sulle quali tuttavia non ci si prolunga.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale reato è punito allo stesso modo del furto in abitazione e dunque con la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da euro 927 a 1500.</p>
<h2 id="furti-minori" style="text-align: justify;">I furti minori</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 626 c.p. prevede una serie di ipotesi di <strong>furti minori</strong> che sono puniti con la reclusione fino al massimo ad un anno o con la multa fino a 206 euro. Si tratta delle seguenti fattispecie:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il <strong>furto d&#8217;uso</strong>, ovvero quello realizzato quando <em>&#8220;il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l&#8217;uso momentaneo, è stata immediatamente restituita&#8221;</em>;</li>
<li>il furto per provvedere ad <em>&#8220;un grave ed urgente bisogno&#8221;</em>. Le cose mobili sottratte in questo caso sono infatti di tenue valore. Si pensi ad esempio al <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rubare-per-fame-e-reato/">furto per fame</a></strong>;</li>
<li>il cosiddetto <strong>spigolamento abusivo</strong> ovvero l&#8217;azione di <em>&#8220;spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto&#8221;</em>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tali reati sono procedibili a <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/">querela</a> della persona offesa.</p>
<h2 id="circostanze-aggravanti" style="text-align: justify;">Le circostanze aggravanti</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 625 c.p. prevede le <strong>circostanze aggravanti</strong> del reato di furto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono così tante che sembra impossibile realizzarsi la fattispecie base del reato di furto di cui all&#8217;articolo 624 c.p. Per conoscenza e completezza le si elenca di seguito:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;utilizzo della <strong>violenza o di un mezzo fraudolento</strong> per la sottrazione della/e cosa/e. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di violenza non è inteso soltanto come forza fisica bensì l&#8217;utilizzo di una energia tale da provocare una modifica sostanziale nella cosa sottratta;</li>
<li>l&#8217;indossare<strong> armi</strong> o <strong>narcotici</strong> anche senza usarli;</li>
<li>commettere il fatto con <strong>destrezza</strong>;</li>
<li>una <strong>pluralità di persone</strong> che commettono il fatto ovvero una sola che si <strong>travesta</strong> da pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio e ne simuli il ruolo;</li>
<li>la sottrazione della cosa avvenga su bagagli dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;</li>
<li>vengono sottratte cose <strong>esposte a pubblica fede</strong> ovvero su cose messe a disposizione della collettività per soddisfarne un bisogno;</li>
<li>la sottrazione riguarda componenti di <strong>infrastrutture destinate all&#8217;erogazione di servizi pubblici</strong>;</li>
<li>vengono sottratti <strong>animali</strong> o tre o più capi bestiame;</li>
<li>il fatto viene commesso all&#8217;interno di un <strong>mezzo di trasporto pubblico</strong>;</li>
<li>l&#8217;azione viene svolta in danno di chi ha terminato di usufruire di uno sportello postale, bancario o comunque di un servizio che eroga denaro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se concorre <strong>una sola</strong> di queste circostanze ad aggravare il reato la pena è quella più grave prevista per il reato di furto in abitazione e di furto con strappo. Se invece concorrono <strong>più circostanze aggravanti</strong> sopra elencate od una di queste con una circostanza aggravante comune del reato  la pena è aumentata fino a minimo 3 anni di reclusione e massimo 10 ovvero con una multa da 206 a 1549 euro.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/furto/">Il reato di furto &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La bancarotta fraudolenta &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/bancarotta-fraudolenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 13:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=12126</guid>

					<description><![CDATA[<p>La bancarotta fraudolenta &#8211; indice: Che reato &#232; I presupposti La bancarotta patrimoniale Quella documentale I soggetti attivi del reato Propria e impropria&#160; Il patrimonio L&#8217;elemento soggettivo: il dolo&#160; Circostanze aggravanti e attenuanti La bancarotta preferenziale Le sanzioni Quando si prescrive Bancarotta e patteggiamento La bancarotta fraudolenta &#232; un reato fallimentare che trova la propria [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/bancarotta-fraudolenta/">La bancarotta fraudolenta &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La bancarotta fraudolenta &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#che"><strong>Che reato è</strong></a></li>
<li><a href="#presupposti"><strong>I presupposti</strong></a></li>
<li><a href="#patrimoniale"><strong>La bancarotta patrimoniale</strong></a></li>
<li><a href="#documentale"><strong>Quella documentale</strong></a></li>
<li><a href="#soggetti"><strong>I soggetti attivi del reato</strong></a></li>
<li><a href="#propria"><strong>Propria e impropria </strong></a></li>
<li><a href="#patrimonio"><strong>Il patrimonio</strong></a></li>
<li><a href="#dolo"><strong>L&#8217;elemento soggettivo: il dolo </strong></a></li>
<li><a href="#circostanze"><strong>Circostanze aggravanti e attenuanti</strong></a></li>
<li><a href="#preferenziale"><strong>La bancarotta preferenziale</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni</strong></a></li>
<li><a href="#prescrive"><strong>Quando si prescrive</strong></a></li>
<li><a href="#patteggiamento"><strong>Bancarotta e patteggiamento</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>bancarotta fraudolenta</strong> è un reato fallimentare che trova la propria disciplina nella legge fallimentare, in particolare all&#8217;articolo 216. La legge fallimentare tuttavia disciplina altre fattispecie di bancarotta: la bancarotta semplice, ad esempio, che si differenzia dalla bancarotta fraudolenta per l&#8217;elemento soggettivo del reato. La bancarotta fraudolenta può essere propria o impropria a seconda di chi riveste la posizione di soggetto attivo del reato. Il reato infatti può essere commesso non solo dall&#8217;imprenditore bensì dalla società o meglio dalle persone che la amministrano e la gestiscono. La bancarotta fraudolenta infine può essere patrimoniale o documentale e può essere pre-fallimentare o post-fallimentare a seconda che le condotte illecite vengano poste in essere prima o dopo la sentenza che dichiara il fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/imprenditore/">imprenditore</a> è quel soggetto che esercita la propria attività imprenditoriale mediante l&#8217;utilizzo del capitale a ciò preposto. Per accrescerlo, spesso ha investito denaro e contratto obbligazioni con soggetti terzi ai quali ha dovuto offrire opportune garanzie. Il suo patrimonio, pertanto, diventa la formula che garantisce ai creditori il soddisfacimento dei propri interessi. In tale contesto si inserisce il <strong>reato di bancarotta</strong>, che può essere fraudolenta o semplice, come forma di depauperamento della garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori. In questa sede ci si occupa della prima tipologia definita dall&#8217;articolo 216 della legge fallimentare.</p>
<h2 id="che" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la bancarotta fraudolenta</h2>
<p style="text-align: justify;">La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare attribuibile all&#8217;imprenditore individuale, dichiarato <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/fallimento/">fallito</a>, che pone in essere, prima o durante la procedura fallimentare, una condotta di <strong>diminuzione del proprio patrimonio a svantaggio dei creditori.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si realizza dunque un&#8217;offesa nei confronti dei creditori che può essere reale o fittizia. È reale se le condotte costituiscono azioni di concreta diminuzione del patrimonio dell&#8217;imprenditore. È fittizia se la diminuzione è simulata da azioni che occultano o mascherano il patrimonio.  In tal caso infatti queste attività possono essere smascherate e può essere fatta riemergere la parte di patrimonio occultata.</p>
<p style="text-align: justify;">È opportuno operare, congiuntamente alla distinzione tra offesa reale e fittizia nei confronti dei creditori, la distinzione tra <strong>bancarotta patrimoniale</strong> e <strong>bancarotta documentale</strong>. Le due tipologie si differenziano per l&#8217;oggetto materiale della condotta. Sono descritte rispettivamente ai numeri 1) e 2) del primo comma dell&#8217;articolo 216 della legge fallimentare. Nel primo tipo viene materialmente aggredito il patrimonio dell&#8217;imprenditore. Nel secondo il patrimonio viene rappresentato contabilmente in modo non rispondente al vero. In entrambi i casi tuttavia la legge mira a tutelare gli interessi economici dei creditori.</p>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">I presupposti del reato di bancarotta fraudolenta</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di bancarotta fraudolenta ha come presupposto principale la <strong>dichiarazione di fallimento</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza che dichiara il fallimento del reo è una <strong>condizione obbiettiva di punibilità</strong> del reato. L&#8217;articolo 44 del codice penale introduce il concetto di condizione di punibilità affermando che <em>&#8220;Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l&#8217;evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Le condotte del reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell&#8217;articolo 216 della legge fallimentare, possono essere poste in essere prima o dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Il reato si perfeziona ma la sua punibilità si genera solo al verificarsi di una condizione che è la dichiarazione di fallimento.</p>
<h2 id="patrimoniale" style="text-align: justify;">Le condotte della bancarotta fraudolenta patrimoniale</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 216, comma 1, numero 1, della legge fallimentare <em>&#8220;È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l&#8217;imprenditore, che: 1) ha <strong>distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato</strong> in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, <strong>ha esposto o riconosciuto passività inesistenti&#8221;.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">La norma descrive le condotte che danno origine alla bancarotta fraudolenta patrimoniale. La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo il cui elemento psicologico è il dolo specifico. Il pericolo versa sulla garanzia patrimoniale dei creditori ed è sufficiente ad integrare il reato indipendentemente dalla condotta adottata.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa pena prevista dal primo comma si applica alle condotte di cui al numero 1) del primo comma dell&#8217;articolo 216 della legge fallimentare tenute durante la procedura fallimentare. A stabilirlo è il secondo comma dell&#8217;articolo 216.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Distruzione</h4>
<p style="text-align: justify;">Fra le attività elencate dalla norma la più grave appare la distruzione in quanto <strong>rimuove completamente e definitivamente il patrimonio dall&#8217;attenzione dei creditori</strong>. Secondo l&#8217;opinione prevalente questa consisterebbe nell&#8217;attività di eliminazione o riduzione del valore di un bene potenzialmente utile al soddisfacimento dei creditori. Si tratta dunque di comportamenti commissivi e non omissivi o inerti. Non rientra in tale attività  la sottrazione di beni privi di valore che non porterebbero alcun vantaggio ai creditori.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Dissipazione</h4>
<p style="text-align: justify;">La dissipazione consiste nel comportamento tenuto dall&#8217;imprenditore che<strong> sperpera il proprio patrimonio</strong> assumendo impegni economici ed effettuando spese sproporzionate rispetto allo stesso. Dottrina e giurisprudenza riconoscono in tali spese due caratteristiche: la non necessarietà e la consistenza significativa rispetto all&#8217;entità patrimoniale.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Distrazione</h4>
<p style="text-align: justify;">Altrettanto pregiudizievole al soddisfacimento dei creditori è la distrazione, con la quale si intende l&#8217;<strong>utilizzo da parte dell&#8217;imprenditore dei propri beni per scopi estranei all&#8217;esercizio dell&#8217;attività imprenditoriale</strong>. Si tratta dunque di una condotta di danno e non di mero pericolo in quanto la diminuzione del patrimonio è effettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione è intervenuta con la sentenza 7437/2020 chiarendo la differenza tra le condotte di dissipazione e di distrazione del patrimonio del fallito. Così recita la massima della sentenza: <em>&#8220;In tema di bancarotta fraudolenta, la <strong>condotta di &#8220;distrazione&#8221;</strong> si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l&#8217;impresa versi in stato di insolvenza, mentre <strong>quella di &#8220;dissipazione&#8221;</strong> consiste nell&#8217;impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell&#8217;azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti&#8221;.</em></p>
<h4 style="text-align: justify;">Occultamento e simulazione</h4>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;occultamento e la dissimulazione sono delle condotte con cui l&#8217;imprenditore <strong>nasconde i propri beni</strong>. Nel primo caso lo fa materialmente utilizzando mezzi giuridici idonei ad occultare il patrimonio. Nel secondo caso lo fa apparentemente facendo apparire il trasferimento dei beni nella sfera giuridica di altro soggetto.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Esposizione e riconoscimento di passività inesistenti</h4>
<p style="text-align: justify;">Infine si hanno le condotte di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti. La prima condotta consiste nel <strong>rivelare un stato patrimoniale passivo più consistente</strong> di quanto lo sia realmente. Ad esempio caricando i debiti o le altre passività. La seconda consiste nel non contestare un credito vantato da terzi per aumentare dunque il conto debiti del passivo dello stato patrimoniale e quindi riconoscere l&#8217;esistenza di quel credito che in realtà potrebbe non essere dovuto.</p>
<h2 id="documentale" style="text-align: justify;">La bancarotta fraudolenta documentale</h2>
<p style="text-align: justify;">La seconda fattispecie di bancarotta fraudolenta è quella documentale, individuata dal numero 2) del comma 1 dell&#8217;articolo 216 della legge fallimentare. La norma recita come segue: <em>&#8220;È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l&#8217;imprenditore, che: 2) ha <strong>sottratto, distrutto o falsificato</strong>, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, <strong>i libri o le altre scritture contabili</strong> o <strong>li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari&#8221;. </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di condotte che impediscono alla procedura fallimentare, rivolta a soddisfare i creditori, di ricostruire esattamente e realmente la situazione patrimoniale dell&#8217;imprenditore. L&#8217;impedimento dev&#8217;essere assoluto e non consistere in una mera difficoltà di ricostruzione della situazione patrimoniale. La norma distingue due casi di bancarotta documentale:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quella <strong>specifica,</strong> che si manifesta con la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e scritture contabili;</li>
<li>quella <strong>generica,</strong> che si ha quando i documenti vengono tenuti in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Sottrazione, distruzione e falsificazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Per sottrazione si intende la condotta dell&#8217;imprenditore che, rimuovendo i documenti sociali e contabili dal luogo abituale di tenuta, <strong>tenta di impedire agli <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assemblea-dei-creditori-comitato-dei-creditori-nel-fallimento/">organi della procedura fallimentare</a> di accedervi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La distruzione consiste invece nella materiale <strong>eliminazione dei libri e delle scritture contabili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;attività di falsificazione si ritengono comprese sia la falsificazione materiale delle scritture, cioè della procedura che porta alla loro formazione (ad esempio vengono redatte ex novo), sia la falsificazione ideologica delle stesse, ovvero il loro contenuto.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quali scritture contabili?</h3>
<p style="text-align: justify;">Dottrina e giurisprudenza, analizzando la relazione ministeriale alla legge fallimentare, hanno definito come oggetti materiali di reato <strong>tutte le scritture contabili esistenti, sia obbligatorie che facoltative</strong>.</p>
<h2 id="soggetti">I soggetti attivi del reato</h2>
<p>Possono essere soggetti attivi del reato:</p>
<ul>
<li>l&#8217;imprenditore che può essere dichiarato fallito;</li>
<li>il direttore generale d&#8217;azienda;</li>
<li>gli amministratori e i sindaci di società;</li>
<li>i liquidatori di società;</li>
<li>l&#8217;institore;</li>
<li>i soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti.</li>
</ul>
<p>A seconda del soggetto attivo del reato si può distinguere il reato in bancarotta propria o impropria.</p>
<h2 id="propria" style="text-align: justify;">La bancarotta fraudolenta propria e impropria</h2>
<p style="text-align: justify;">Si ha <strong>bancarotta fraudolenta propria</strong> quando a commettere il reato è l&#8217;imprenditore individuale o i soci illimitatamente responsabili. In questo caso si configura l&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 216 della legge fallimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato si dice di <strong>bancarotta impropria, o societaria,</strong> quando viene commesso dai soggetti che compongono, amministrano, gestiscono o controllano la società ovvero amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori e l&#8217;institore. Questa ipotesi dà luogo alla fattispecie disciplinata dall&#8217;articolo 223 della legge fallimentare secondo cui:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Si applicano le pene stabilite nell&#8217;art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. </em><br />
<em>Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell&#8217;art. 216, se: </em><br />
<em>1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.)) </em><br />
<em>2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. </em><br />
<em>Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 216&#8243;. </em></p>
<h2 id="patrimonio" style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto del reato: il patrimonio dell&#8217;imprenditore</h2>
<p style="text-align: justify;">A questo punto è necessario capire bene quale sia l&#8217;essenza del patrimonio dell&#8217;imprenditore ai fini dell&#8217;integrazione del reato di cui si parla.</p>
<p style="text-align: justify;">La nozione ricomprende non solo <strong>i beni di proprietà del fallito</strong>, ma anche <strong>tutti gli strumenti finanziari utili ad acquistare altri beni. </strong>Si aggiungono i beni materiali e immateriali, i beni strumentali, i beni in <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-leasing/">leasing</a>, i rapporti di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è possibile venga fatto oggetto di distrazione del patrimonio del fallito l&#8217;avviamento commerciale. Si è espressa in tal senso la Cassazione, nella sentenza n. 11053/2018, affermando che: <em>&#8220;ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è </em><em>necessario che oggetto di distrazione siano <strong>rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili</strong> e non mere aspettative di ricchezza”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso concetto vale per lo sviamento della clientela. Questa, per essere oggetto di reato di bancarotta fraudolenta, dev&#8217;essere già formata e consolidata e non un nucleo potenzialmente sviluppabile che induca a una mera aspettativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Una recente e consolidata giurisprudenza ricomprende fra i beni presenti nella disponibilità del patrimonio anche quelli di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/incauto-acquisto/">provenienza illecita</a>. In particolare sostiene la tesi per cui il patrimonio vada considerato nella sua <em>&#8220;consistenza obbiettiva, prescindendo dai modi della sua formazione&#8221;. </em></p>
<h2 id="dolo" style="text-align: justify;">L&#8217;elemento psicologico nella bancarotta fraudolenta</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elemento psicologico del reato in questione è senza dubbio il <strong>dolo</strong>. Dottrina e giurisprudenza assumono orientamenti diversi sulla qualità del dolo, in parte ritenuto eventuale e in parte specifico. L&#8217;opinione prevalente tuttavia sembra ritenere rilevante il dolo specifico.  La ragione di tale indirizzo si spiega nel fatto che bisogna operare un collegamento tra elemento materiale e psicologico del reato. L&#8217;elemento materiale infatti costituisce non una semplice condotta di sottrazione di beni dal patrimonio ma fraudolenta e quindi artificiosa. Di conseguenza lo stesso dolo non potrà essere solamente eventuale. Talvolta l&#8217;essenza del dolo dipende anche dalla fattispecie di reato in esame. Non tutte le fattispecie previste dall&#8217;articolo 216 della legge fallimentare sono realizzate con dolo specifico.</p>
<p style="text-align: justify;">Si potrebbe <strong>escludere la presenza del dolo</strong> nel caso in cui l&#8217;agente del reato ponga in essere una condotta volta alla diminuzione del pericolo che vi sia in futuro un pregiudizio a danno dei creditori. Si ritiene che l&#8217;elemento psicologico non sia il dolo anche se l&#8217;esito di tali comportamenti dovesse essere negativo ma l&#8217;intenzione quella di diminuire il pericolo.</p>
<p style="text-align: justify;">In base all&#8217;elemento psicologico (soggettivo) del reato di bancarotta si distinguono le fattispecie della <strong>bancarotta fraudolenta</strong> ex articolo 216 e della <strong>bancarotta semplice</strong> ex articolo 217 della legge fallimentare. Nella prima il reato si configura con l&#8217;elemento del dolo nella seconda con quello della colpa.</p>
<h2 id="circostanze" style="text-align: justify;">Bancarotta fraudolenta aggravata e circostanze attenuanti</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 219 della legge fallimentare individua le <strong>circostanze aggravanti e attenuanti</strong> del reato di bancarotta. La norma recita:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. </em><br />
<em>Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: </em><br />
<em>1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; </em><br />
<em>2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un&#8217;impresa commerciale. </em><br />
<em>Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo&#8221;. </em></p>
<h2 id="preferenziale" style="text-align: justify;">La bancarotta preferenziale</h2>
<p style="text-align: justify;">Si parla di bancarotta preferenziale con riferimento al terzo comma dell&#8217;articolo 216 della legge fallimentare. La norma stabilisce che <em>&#8220;È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, <strong>prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire</strong>, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione&#8221;. In questo caso </em>la pena è ridotta e compresa tra uno e cinque anni di reclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorre in tutto il testo della norma, come è evidente nelle righe appena scritte, l&#8217;offesa ai creditori quale diminuzione della garanzia patrimoniale loro spettante. Il fallito, infatti, simulando un titolo di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-prelazione-definizione-effetti-rinuncia/">prelazione</a> o effettuando un pagamento in favore di uno dei creditori nega agli altri di ricevere quanto gli sarebbe spettato. <strong>Il danno subito dai creditori inoltre va considerato singolarmente per ciascuno</strong> e non valutato con riferimento alla massa. La prestazione di eseguire un pagamento infatti non ha effetto immediato sul patrimonio del fallito il cui attivo rimane pressoché inalterato. Un pagamento infatti estingue un debito, quindi diminuisce una passività, ma corrispondentemente implica una diminuzione di liquidità dello stato patrimoniale attivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato di bancarotta preferenziale può essere consumato prima o dopo la procedura fallimentare a seconda che la condotta si manifesti prima o durante la procedura.</p>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;">Quali sanzioni penali?</h2>
<p>Il reato di bancarotta fraudolenta è punito con la pena principale della reclusione e con delle pene accessorie.</p>
<p style="text-align: justify;">La sanzione penale prevista per il reato di bancarotta fraudolenta dall&#8217;articolo 216, commi 1,2 e 3 della legge fallimentare è la <strong>reclusione da tre a dieci anni</strong> nei casi di condotte più gravi o <strong>da uno a cinque anni</strong> nel caso di bancarotta preferenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultimo comma della suddetta norma introduce e disciplina la sanzione accessoria dell&#8217;inabilitazione all&#8217;esercizio di una nuova impresa commerciale dopo la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta. La norma recita: <em>&#8220;la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni <strong>l&#8217;inabilitazione all&#8217;esercizio di una impresa commerciale</strong> e l&#8217;incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa&#8221;. </em>Si tratta di una pena accessoria la cui inosservanza può costituire una circostanza aggravante del reato con conseguente aumento della pena. Tale assunto si ricava dall&#8217;articolo 219 della legge fallimentare che disciplina le circostanze aggravanti e attenuanti del reato di bancarotta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le circostanze aggravanti che aumentano la pena abbiamo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il compimento di un danno patrimoniale di <strong>rilevante gravità</strong>. In questo caso la pena prevista dall&#8217;articolo 216 della legge fallimentare è aumentata fino alla metà;</li>
<li>l&#8217;aver commesso <strong>più reati</strong> di bancarotta fraudolenta;</li>
<li>L&#8217;esercizio dell<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/imprenditore/">&#8216;impresa commerciale</a> in vigenza del divieto suddetto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Quando il danno patrimoniale derivante dal reato è di &#8220;speciale tenuità&#8221; le pene per i fatti previsti dall&#8217;articolo 216 sono ridotte fino a un terzo.</p>
<h2 id="prescrive" style="text-align: justify;">La prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta</h2>
<p style="text-align: justify;">I reati di bancarotta fraudolenta sono procedibili d&#8217;ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che la prescrizione del reato è l&#8217;istituto giuridico in base al quale dopo un certo periodo di tempo stabilito dalla legge il reato non è più perseguibile. La norma che disciplina la prescrizione del reato è l&#8217;<strong>articolo 157 del codice penale</strong> secondo cui il reato si prescrive decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato di bancarotta fraudolenta pertanto si prescrive in <strong>dieci anni</strong> che decorrono dalla data della sentenza che ha dichiarato il fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si tratta di bancarotta preferenziale invece il termine di prescrizione è di<strong> sei anni</strong>. È vero che il tempo massimo della pena edittale previsto dall&#8217;articolo 216, terzo comma, del codice penale, è di cinque anni ma l&#8217;articolo 157 del codice penale stabilisce un tempo minimo di sei anni per la prescrizione dei delitti.</p>
<h2 id="patteggiamento" style="text-align: justify;">Bancarotta e patteggiamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di bancarotta rientra fra i reati ammessi alla procedura di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/"><strong>patteggiamento</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il patteggiamento l&#8217;imprenditore può ottenere <strong>uno sconto di pena fino ad un terzo</strong>, rinunciando tuttavia ad una serie di diritti fra i quali il diritto a provare la propria innocenza e a controvertere sulla qualificazione giuridica del fatto.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<title>Deturpamento e imbrattamento di cose altrui – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/deturpamento-e-imbrattamento-di-cose-altrui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 10:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deturpamento e imbrattamento di cose altrui: che cosa prevede il reato, quando si può configurare e quali sono le sanzioni previste.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il deturpamento e imbrattamento cose altrui &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è il reato</strong></a></li>
<li><a href="#oggetto"><strong>L&#8217;oggetto giuridico</strong></a></li>
<li><a href="#differenze"><strong>Le differenze con il danneggiamento</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’art. 639 c.p., rubricato <strong>Deturpamento e imbrattamento di cose altrui</strong>, introduce una previsione di copertura penale dinanzi alle condotte che ledono il decoro patrimonio mobiliare e immobiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma come si configura questo reato? Quali sono le sanzioni ad esso ricollegate?</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di <strong>Deturpamento e imbrattamento di cose altrui</strong> prevede che</p>
<blockquote><p><em>chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore prevede altresì alcune particolari ipotesi di punibilità. Per esempio, nel caso in cui il fatto sia commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, la pena applicata è quella della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Se invece il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, allora la pena applicata è quella della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. In questi casi, peraltro, si può procedere anche d’ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei casi di <strong>recidiva</strong>, inoltre, per le ipotesi di imbrattamento o danni ai beni immobili o ai mezzi di trasporto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa fino a 10.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la legge prevede che attraverso la sentenza di condanna per la condotta di imbrattamento o deturpazione su beni immobili o mezzi di trasporto, il giudice possa disporre anche l’<strong>obbligo di ripristino </strong>e di <strong>ripulitura </strong>dei luoghi. Se ciò non è possibile, può disporre l’obbligo di sostenere le spese o rimborsare quelle sostenute, o se il condannato si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, per un tempo determinato che non sia superiore alla durata della pena sospesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/danni-al-veicolo-per-oggetti-su-autostrada-ente-gestore-deve-pagare/">Danni al veicolo per oggetti su autostrada: l’ente gestore è responsabile</a></strong></p>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">L’oggetto giuridico della norma</h2>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra è chiaro che il bene giuridico che il legislatore vuole tutelare con tale norma sia il <strong>patrimonio</strong>. Che, in tale ambito, deve essere inteso come complesso di beni mobili e beni immobili. L’intenzione è dunque proteggere, mediante una previsione di natura penale, la proprietà, evitando deterioramento della situazione patrimoniale del soggetto passivo, mediante le azioni di deturpamento o di imbrattamento della cosa.</p>
<p style="text-align: justify;">È evidente – torneremo sul tema in uno specifico approfondimento – la relazione con l’art. 635 c.p.. Tale integrazione si esplica, in misura palese, con la necessità di tutelare quelle condotte che pur determinando dei danni, non arrivano alla distruzione del patrimonio mobiliare o immobiliare del soggetto passivo, fino da renderlo inservibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, la differenza principale tra il reato in oggetto e quello ex art. 635 c.p. è la <strong>reversibilità </strong>dell’imbrattamento e del deturpamento.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esempio più lampante è quello del soggetto attivo che imbratta un muro di un condominio con delle scritte. In questo caso ci troviamo dinanzi al reato di cui al presente approfondimento, considerato che se le scritte sono facilmente rimovibili non possono contribuire a configurare il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, ci troviamo dinanzi al reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. solamente se si verifica un danno che non sia facilmente eliminabile, e sia dunque potenzialmente permanente. In tutti i casi più “lievi”, ci troviamo invece dinanzi a un reato di deturpamento e imbrattamento delle cose.</p>
<h2 id="differenze" style="text-align: justify;">Le differenze con il danneggiamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Sebbene già trattato in misura ampia, può essere di utilità tornare ancora una volta sul tema delle <strong>differenze tra il reato di deturpamento e imbrattamento e il reato di danneggiamento.</strong> Per far ciò, citiamo la nota sentenza Cass. pen. n. 22370/2002, una delle più radicate valutazioni giurisprudenziali per questo ambito.</p>
<p style="text-align: justify;">All’epoca, infatti, i giudici della Suprema Corte contribuirono a dirimere ogni potenziale confusione sancendo, come massima, che il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. si distingue sotto il profilo del <strong>deterioramento </strong>da quello del deturpamento o imbrattamento di cui all’art. 639 c.p. dal fatto che mentre il primo produce una <strong>modificazione della cosa altrui </strong>che ne diminuisce il valore in modo apprezzabile o ne impedisce anche parzialmente l’uso, dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solamente un’<strong>alterazione temporanea e superficiale</strong> della cosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, solamente nel secondo caso, ex art. 639 c.p., l’aspetto originario del bene, qualsiasi sia la spesa da affrontare, sarà facilmente reintegrabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie oggetto della pronuncia giurisprudenziale, rileviamo ad onor di completezza, i giudici della Cassazione ritennero che lo sfregio della carrozzeria di un’autovettura, con l’uso di una chiave, costituisse non una semplice alterazione estetica, rimuovibile con una ripulitura. Viene invece considerata una lesione non temporanea e non superficiale dell’integrità del veicolo. In quanto, in buona sostanza, idonea a diminuire la protezione dello stesso da fenomeni atmosferici e di ossidazione.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<title>Autoriciclaggio: punibilità e sanzioni – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/autoriciclaggio-punibilita-sanzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 12:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Autoriciclaggio: quando è punibile il reato sulla base della manifestazione temporale del delitto presupposto, prima o dopo il 2015.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;autoriciclaggio, punibilità e sanzioni &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cosa e quali sono le sanzioni</strong></a></li>
<li><a href="#punibilita"><strong>Quando è punibile il reato</strong></a></li>
<li><a href="#esempio"><strong>Un esempio</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Considerata la relativamente recente entrata in vigore del reato di <strong>autoriciclaggio</strong>, una delle questioni più delicate riguarda la <strong>punibilità</strong> a titolo di tale delitto nell’ipotesi in cui il reato presupposto, ovvero quello da cui provengono i proventi illeciti, sia stato commesso in epoca precedente l’entrata in vigore del delitto avvenuta il primo gennaio 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Come comportarsi in tale scenario?</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Le sanzioni del reato di autoriciclaggio</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di esaminare i <strong>profili di punibilità </strong>sulla base della tempistica del reato presupposto, giova compiere un breve riassunto sulle sanzioni del delitto di autoriciclaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolar modo, dinanzi alla configurabilità del reato come previsto dall’art. 648 ter 1 c.p., il legislatore prevede “la pena della reclusione da due a otto anni” e “la multa da euro 5.000 a euro 25.000”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si applica invece una pena più lieve, pari alla metà di quella generalmente prevista, ovvero “la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500” nel caso in cui il reato di autoriciclaggio abbia come presupposto un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, la pena è aumentata “quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale”, mentre è nuovamente diminuita fino alla metà “per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”.</p>
<p style="text-align: justify;">Un quadro sanzionatorio dunque piuttosto misto, che fa discendere una pena più o meno aggravata a seconda delle modalità con cui il reato è condotto e dallo status del soggetto agente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma quando è punibile il reato di autoriciclaggio? E, in particolar modo, in che maniera rileva la tempistica del delitto presupposto?</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/autoriciclaggio-reimpiego/">Autoriciclaggio e reimpiego, le differenze – una guida rapida</a></strong></p>
<h2 id="punibilita" style="text-align: justify;">La punibilità del reato di autoriciclaggio</h2>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo evidenziato in apertura di questo approfondimento, una delle questioni più delicate e precedentemente dibattute dalla dottrina, è concernente la <strong>punibilità a titolo di autoriciclaggio</strong> nell’ipotesi in cui il delitto presupposto, ovvero il delitto dal quale sono stati originati i proventi illeciti, sia stato commesso in epoca precedente l’entrata in vigore del delitto.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che stiamo parlando di un’ipotesi di reato relativamente recente, e che l’entrata in vigore del testo è avvenuta il primo gennaio 2015, non è – in fondo – una questione così rara da verificarsi in concretezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Dinanzi a un simile scenario, come era lecito immaginare, la dottrina si è divisa con due distinte opinioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Da una parte troviamo autorevoli autori che sostengono che il delitto presupposto rappresenta ipotesi di reato del tutto autonoma. E che dunque tale ipotesi possa essere considerato un mero presupposto della condotta di autoriciclaggio. In altre parole, non rilevando il tempo della sua realizzazione, l’autore dell’autoriciclaggio sarebbe sempre punibile anche nel caso in cui il delitto presupposto si sia realizzato prima dell’entrata in vigore della norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra autorevole dottrina ritiene invece che il delitto presupposto debba considerarsi in connessione strutturale e funzionale con il delitto di autoriciclaggio. Da questa interpretazione ne deriva il fatto che l’autore non sarebbe punibile, valutato che il reato si è verificato prima che fosse previsto dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">È alla prima delle due opinioni che, personalmente, si aderisce.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/riciclaggio-autoriciclaggio/">Riciclaggio e autoriciclaggio, le differenze – una guida rapida</a></strong></p>
<h3 id="esempio" style="text-align: justify;">Esempio</h3>
<p style="text-align: justify;">Riportiamo un rapido esempio, per poter spiegare in maniera ancora più semplice qual è la differenza tra i due orientamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per far ciò, immaginiamo che nel corso del 2014, ovvero nell’anno precedente l’entrata in vigore del reato, una persona abbia compiuto una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-di-rapina/">rapina</a>, e che l’anno successivo, ovvero l’anno in cui il reato è già entrato in vigore, decida di autoriciclare i proventi del delitto presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso. per il primo orientamento il soggetto agente sarebbe punibile per entrambi i reati, e cioè quelli di rapina e di autoriciclaggio. D’altronde, la persona che ha commesso le condotte sanzionabili era pienamente consapevole che sia la rapina del 2014 sia l’autoriciclaggio del 2015, sarebbero stati puniti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il secondo orientamento, invece, il soggetto agente sarebbe punibile solamente di rapina ma non per autoriciclaggio. Ricordiamo infatti che secondo questo orientamento i due reati sarebbero strettamente e funzionalmente legati. Dunque, il fatto che il reato presupposto sia entrato in vigore quando ancora la legge non lo prevedeva, escluderebbe la configurabilità del delitto di autoriciclaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidentemente, il problema non sussiste dal 2015 in poi. Di fatti, nel caso in cui il soggetto agente sia responsabile del reato presupposto da cui sono derivati i proventi illeciti, e abbia poi riciclato o reimpiegato tali proventi, risponderà dinanzi ai giudici di autoriciclaggio e del reato presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, se non è responsabile del reato presupposto, risponderà comunque di ipotesi di riciclaggio o di reimpiego.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/autoriciclaggio-punibilita-sanzioni/">Autoriciclaggio: punibilità e sanzioni – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<title>Autoriciclaggio e reimpiego, le differenze – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/autoriciclaggio-reimpiego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 10:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autoriciclaggio e reimpiego: quali sono le principali caratteristiche dei due reati e quali le differenze più evidenti tra le varie ipotesi di delitto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/autoriciclaggio-reimpiego/">Autoriciclaggio e reimpiego, le differenze – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;autoriciclaggio e il reimpiego &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è il reimpiego</strong></a></li>
<li><a href="#cosae"><strong>Cos&#8217;è l&#8217;autoriciclaggio</strong></a></li>
<li><a href="#riserva"><strong>La clausola di riserva</strong></a></li>
<li><a href="#condotta"><strong>La condotta</strong></a></li>
<li><a href="#proventi"><strong>La destinazione dei proventi</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di apprezzare le sensibili <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/riciclaggio-autoriciclaggio/">differenze sussistenti tra il reato di <strong>autoriciclaggio </strong>e quello di <strong>riciclaggio</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Compiamo oggi un altro passo in avanti in tale ambito, scoprendo quali sono le differenze tra l’<strong>autoriciclaggio </strong>e il <strong>reimpiego</strong>, di cui all’art. 648 ter del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso, non possiamo non cominciare tale approfondimento da un riepilogo del dispositivo utilizzato dal legislatore.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è il reimpiego</h2>
<p style="text-align: justify;">Il delitto di <strong>reimpiego</strong> o, meglio, di <strong>impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</strong>, è così descritto nel codice penale:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività professionale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La pena è diminuita nell&#8217;ipotesi di cui al secondo comma dell&#8217;articolo 648. Si applica l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 648.</em></p>
</blockquote>
<h2 id="cosae" style="text-align: justify;">Cos’è l’autoriciclaggio</h2>
<p style="text-align: justify;">Al fine di apprezzare le differenze sussistenti tra le due definizioni di reato, giova anche riassumere brevemente cosa intenda per autoriciclaggio il legislatore, evidenziandone i passaggi qui più significativi:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l&#8217;identificazione della loro provenienza delittuosa. (…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. (…)</em></p>
</blockquote>
<h2 id="riserva" style="text-align: justify;">Clausola di riserva nei reati di reimpiego e autoriciclaggio</h2>
<p style="text-align: justify;">Introdotto quanto sopra, possiamo cercare di apprezzare quali siano le differenze tra i due reati, cominciando dalla <strong>clausola di riserva</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La clausola, contenuta nell’art. 648-ter c.p. è richiamata dal testo “<em>fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis</em>”, comportando che del reato di reimpiego non possa rispondere il soggetto che ha concorso nel commettere il reato presupposto, da cui poi derivino i proventi illeciti, o che abbia commesso, in relazione agli stessi beni, i reati di ricettazione e di riciclaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo ambito, pertanto, il reato di reimpiego va ad integrarsi e ad agire come una specie di completamento di quanto sia è già avuto modo di commentare, negli scorsi giorni, sul fronte dell’art. 648-bis.</p>
<h2 id="condotta" style="text-align: justify;">La condotta nei reati di reimpiego e autoriciclaggio</h2>
<p style="text-align: justify;">Un’altra differenza tra i reati di reimpiego e di autoriciclaggio è rappresentata dalla <strong>condotta</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel reato di cui si parla nell’art. 648-ter, infatti, la condotta è unicamente quella dell’impiego. Di contro, nell’autoriciclaggio la condotta è potenzialmente più varia, poiché può essere in maniera indifferente sia l’impiego che la sostituzione, o il trasferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo autorevole dottrina, non vi sono inoltre dubbi sul fatto che la condotta dissimulatoria deve esserci anche in relazione al reimpiego, atteso che il passaggio “<em>in modo da ostacolare concretamente l&#8217;identificazione della loro provenienza delittuosa</em>” utilizzato dal legislatore nel definire l’autoriciclaggio, può riferirsi indifferentemente alla sostituzione, al trasferimento e al reimpiego.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale opinione è peraltro ben supportata anche da diverse opinioni giurisprudenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Di fatti, nonostante la norma di cui all’art. 648-ter non faccia alcun riferimento alla condotta dissimulatoria finalizzata a far perdere le tracce dell’origine illecita dei beni, i giudici di Cassazione hanno chiarito più volte che questa finalità dissimulatoria deve essere necessaria anche con riferimento al reato di impiego di denaro, beni e altre utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, in realtà, sebbene ci sia una differenza sul dispositivo, in realtà le due norme di cui all’art. 648-ter e 648-ter.1 sarebbero praticamente identiche.</p>
<h2 id="proventi" style="text-align: justify;">La destinazione dei proventi nei reati di reimpiego e autoriciclaggio</h2>
<p style="text-align: justify;">Concludiamo infine con un breve richiamo alla <strong>destinazione dei proventi illeciti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come emerge dalla lettura del dispositivo, nel reato di impiego questa deve essere circoscritta alle attività economiche e finanziarie. E a nulla rileva il fatto che si tratti di attività lecito o illecite.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, nel reato di autoriciclaggio le attività non sono solamente quelle economiche o finanziarie, ma in senso più ampio tutte quelle attività imprenditoriali o speculative.</p>
<p style="text-align: justify;">Difficile, peraltro, arrivare a un’opinione univoca di sintesi su che cosa possa intendersi per attività imprenditoriali, fermo restando che appare chiaro il richiamo al materiale codicistico civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Possiamo infine individuare l’attività economica in senso particolarmente ampio, ricomprendendo tutte le attività che potrebbero avere caratteristiche finanziarie, imprenditoriali e speculative.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Riciclaggio e autoriciclaggio, le differenze – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/riciclaggio-autoriciclaggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 09:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riciclaggio e autoriciclaggio sono due reati distinti: ecco quali sono le principali differenze tra queste due ipotesi delittuose.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il riciclaggio e l&#8217;autoriciclaggio &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cosa sono</strong></a></li>
<li><a href="#autore"><strong>L&#8217;autore del reato</strong></a></li>
<li><a href="#condotta"><strong>La condotta</strong></a></li>
<li><a href="#modalita"><strong>La modalità della condotta</strong></a></li>
<li><a href="#non"><strong>La non punibilità</strong></a></li>
</ul>
<p>Dispositivi “vicini” nel codice penale, <strong>riciclaggio e <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/autoriciclaggio/">autoriciclaggio</a> </strong>sono spesso oggetto di confusione interpretativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo allora di mettere a confronto i due testi, evidenziandone le principali divergenze in grado di conferire un carattere di piena autonomia al reato di riciclaggio, e a quello più recentemente introdotto dal legislatore, di autoriciclaggio.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cosa sono riciclaggio e autoriciclaggio</h2>
<p style="text-align: justify;">Cominciamo dal rammentare che l’art. 648 c.p., rubricato <strong><em>riciclaggio</em></strong>, stabilisce che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l&#8217;identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività professionale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 648.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il reato di <strong><em>autoriciclaggio</em></strong> previsto dal successivo art. 648-ter afferma invece</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l&#8217;identificazione della loro provenienza delittuosa. (…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.  (…)</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Introdotti tali dispositivi, cerchiamo di apprezzarne le principali differenze.</p>
<h2 id="autore" style="text-align: justify;">Autore del reato di riciclaggio e autoriciclaggio</h2>
<p style="text-align: justify;">Il primo elemento di divergenza tra riciclaggio e autoriciclaggio è rappresentato dalla qualificazione dell’<strong>autore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel riciclaggio, infatti, può commettere il reato solamente colui che non ha commesso e non ha concorso a commettere il reato presupposto da cui derivano i proventi del reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, nell’autoriciclaggio avviene esattamente l’opposto. A commettere il reato può infatti essere esclusivamente colui che ha commesso il delitto presupposto.</p>
<h2 id="condotta" style="text-align: justify;">Condotta di riciclaggio e autoriciclaggio</h2>
<p style="text-align: justify;">Il secondo elemento di differenziazione su cui vogliamo brevemente concentrarci è quello della <strong>condotta dell’autore del reato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comportamento dell’autore del reato di riciclaggio consiste infatti nel sostituire o nel trasferire i proventi del reato, o compiere altre operazioni (il legislatore è inteso prevedere un termine volutamente ricollegabile ad ampi significati).</p>
<p style="text-align: justify;">La condotta dell’autore del reato di autoriciclaggio può invece consistere nella sostituzione, nel trasferimento o nella fruizione dei proventi del reato.</p>
<p style="text-align: justify;">In termini ancora più esemplificativi, l’autoriciclaggio ingloba nelle proprie previsioni sia la condotta tipica del riciclaggio che quella del successivo reato di impiego.</p>
<h2 id="modalita" style="text-align: justify;">Le modalità di condotta nel riciclaggio e autoriciclaggio</h2>
<p style="text-align: justify;">Le differenze sono sicuramente più attenuate per quanto attiene le modalità con cui si effettua la condotta nei distinti reati di riciclaggio e autoriciclaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">C’è tuttavia una divergenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Se infatti nel reato di riciclaggio il legislatore riporta:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>(…) chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l&#8217;identificazione della loro provenienza delittuosa (…)</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">nel reato di autoriciclaggio si compie tale cenno:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>(…) avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare <strong>concretamente</strong> l&#8217;identificazione della loro provenienza delittuosa (…)</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Non dovrebbe sfuggire, nella lettura dei due dispositivi, che nel testo sull’autoriciclaggio il legislatore ha aggiunto l’avverbio concretamente. Ma per quale motivo?</p>
<p style="text-align: justify;">Probabilmente, il riferimento al <em>concretamente </em>dovrebbe indurre l’interprete a valutare la configurabilità del reato di autoriciclaggio solamente nelle ipotesi in cui gli operatori, pur compiendo con la dovuta diligenza le verifiche del caso, non sono in grado di ricostruire l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi.  O questa sia comunque particolarmente difficoltosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo già avuto modo di affrontare quanto ci siamo occupati del nostro primo approfondimento di <strong>autoriciclaggio</strong>, sembra dunque che il legislatore abbia voluto sanzionare solamente quelle condotte che sono dotate di una specifica capacità ingannatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Se quanto sopra è chiaro, allora dovrebbe esserlo anche il fatto che l’impiego, la sostituzione e il trasferimento che risultano essere agli occhi degli operatori facilmente tracciabili, non sono in grado di configurare l’autoriciclaggio.</p>
<h2 id="non" style="text-align: justify;">La clausola di non punibilità</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiudiamo infine con un rapido richiamo sulla <strong>clausola di non punibilità </strong>delle condotte. Tale clausola è prevista esclusivamente nell’autoriciclaggio, dove si riporta che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</em></p>
</blockquote>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<title>Il reato di autoriciclaggio – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/autoriciclaggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 12:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Che cos'è l'autoriciclaggio, quali sono gli elementi che possono configurare il reato e quali sono le sanzioni previste dal legislatore.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;autoriciclaggio &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cose"><strong>Cos&#8217;è l&#8217;autoriciclaggio</strong></a></li>
<li><a href="#elementi"><strong>L&#8217;elemento soggettivo e oggettivo</strong></a></li>
<li><a href="#consumazione"><strong>La consumazione del reato</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Introdotto nel nostro ordinamento di recente (<em>l. 186/2014</em>), l’<strong>autoriciclaggio </strong>è un reato commesso da colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità che provengono dalla commissione di un delitto non colposo, per poter ostacolare nel concreto l’identificazione della loro provenienza delittuosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Dedicheremo a questo tema una serie di approfondimento. Cominciamo oggi con una panoramica generale di tale delitto contro il patrimonio, soffermandoci sulla definizione e sui principali elementi di configurabilità.</p>
<h2 id="cose" style="text-align: justify;"><strong>Cos’è l’autoriciclaggio</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Per definire l’<strong>autoriciclaggio </strong>giova rammentare il dispositivo dell’art. 648 ter del Codice penale, secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>si applica la pena (…) a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. (…)</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ci troviamo dunque dinanzi a un reato:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>plurioffensivo</strong>: la norma codifica un delitto che oltre al patrimonio tutela altri beni giuridici come l&#8217;amministrazione della giustizia, l&#8217;ordine pubblico, l&#8217;ordine economico-finanziario;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>proprio</strong>: il reato può essere commesso solamente dall&#8217;autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo, contrariamente ai reati comuni che possono essere commessi da chiunque;</li>
<li style="text-align: justify;">la cui <strong>condotta</strong> deve essere idonea nel concreto ad ostacolare l&#8217;identificazione dell&#8217;origine delittuosa dei beni. Come sancito chiaramente dal dispositivo, la condotta consiste nell&#8217;impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l&#8217;identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso. Non è invece punibile la condotta di colui che si limita alla mera utilizzazione o al mero godimento personale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ci troviamo dunque dinanzi a una norma che vuole evitare e scoraggiare comportamenti incongrui nell’economia legale, sanzionando l’autore del delitto presupposto, che autoricicla i proventi del delitto che ha precedentemente commesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sfugge infatti come spesso le risorse ottenute tramite il delitto presupposto sia investite in attività economiche lecite. Dunque, si realizza un vero e proprio inquinamento potenziale nell’economia legale.</p>
<h2 id="elementi" style="text-align: justify;"><strong>Elemento soggettivo e oggettivo dell’autoriciclaggio</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Costituisce <strong>elemento soggettivo </strong>del reato di autoriciclaggio il <strong>dolo generico</strong>. Il soggetto agente deve infatti avere la coscienza e la volontà di impiegare, di sostituire o di trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità che provengano dalla commissione di un delitto non colposo che è stato anteriormente commesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene invece l’<strong>elemento oggettivo</strong>, è necessario, ai fini della punibilità penale, che le attività poste in essere abbiano la caratteristica di essere idonee a ostacolare <strong>concretamente </strong>l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni o delle altre utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento all’avverbio <em>concretamente </em>non sembra essere casuale. Secondo orientamento giurisprudenziale largamente prevalente, infatti, il legislatore avrebbe utilizzato tale termine per poter delineare una condotta che sia dotata di evidente capacità dissimulatoria. Dunque, non sarebbe penalmente rilevante quella condotta che ha solo “rallentato” la procedura di identificazione della provenienza illecita dei beni.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sembrano poi esserci dubbi sul fatto che per attività economica si può intendere quanto previsto dal codice civile al noto art. 2082 c.c., secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.</em></p>
</blockquote>
<p>Per quanto invece riguarda il riferimento all’attività finanziaria, ci si può ben riferire a quanto introdotto dall’art. 106 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).</p>
<h2 id="consumazione" style="text-align: justify;"><strong>Il momento della consumazione del reato</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Quello di autoriciclaggio è evidentemente un reato a <strong>consumazione istantanea.</strong> Sebbene, in sostanza, si possa ammettere che le condotte che configurano il delitto siano realizzate in maniera multipla e in tempi diversi. Tuttavia, in questo caso, solo alcune di esse integreranno la fattispecie di cui parliamo all’odierno approfondimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, non sfugge come possa sorgere una diversa analisi a seconda del momento della consumazione del reato, se questo è realizzato con più condotte.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato è infatti in vigore nel nostro ordinamento solo dal 1 gennaio 2015. Dunque, se il primo atto di reimpiego delle somme avviene dopo questa data, e si è protratto nel tempo, la consumazione dovrebbe coincidere con la data dell’ultimo reimpiego dotato di capacità ostacolatoria della provenienza illecita.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta evidente e di particolare rilevanza rammentare come individuare con certezza il momento della consumazione del reato sia di interesse anche per poter calcolare la decorrenza della prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ambito, sottolineiamo come secondo le norme generali dell’art. 157 c.p., cui si può ricorrere in questa ipotesi di delitto, il reato si estingue decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione/">Ricettazione – una guida rapida</a></strong></p>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;"><strong>Le sanzioni dell’autoriciclaggio</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Concludiamo questo breve approfondimento introduttivo sull’autoriciclaggio con un breve richiamo sulle sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 648 ter afferma infatti che la condotta di cui sopra viene punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La stessa pena è applicata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso “con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">I commi successivi a quello già introdotto rammentano però che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Gli ultimi commi del dispositivo concludono che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">E infine che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>la pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</em></p>
</blockquote>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Insider trading e condotte sanzionate – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/insider-trading-condotte-sanzionate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insider trading: quali sono le condotte sanzionate dal legislatore nei casi di abuso di informazioni privilegiate (trading, tipping, tuyautage).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/insider-trading-condotte-sanzionate/">Insider trading e condotte sanzionate – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;insider trading e le condotte sanzionate &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#trading"><strong>Cos&#8217;è il trading</strong></a></li>
<li><a href="#tipping"><strong>Cos&#8217;è il tipping</strong></a></li>
<li><a href="#tuyautage"><strong>Cosa è il tuyautage</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel nostro ultimo approfondimento abbiamo introdotto l’<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/insider-trading/">insider trading</a></strong>, esaminando il dispositivo del TUF e, soprattutto, soffermandoci sui <strong>principali elementi di configurabilità del reato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’occasione, avevamo anche sottolineato una delle particolarità del reato, con il legislatore che prescrive degli obblighi di <em>non facere</em>. In termini più semplici, i detentori di <strong>informazioni privilegiate</strong> devono astenersi dal compimento di specifiche operazioni come:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>trading</strong>: acquisto o vendita di strumenti finanziari, usando le stesse informazioni, per conto proprio o di terzi;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>tipping</strong>: comunicazione delle informazioni privilegiate ad altrui persone, al di fuori del normale esercizio di lavoro, professione, funzione o ufficio;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>tuyautage</strong>: raccomandazione o induzione al compimento di operazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Considerato che non per tutti i nostri lettori queste ipotesi potrebbero essere sufficientemente chiare, cerchiamo di approfondirle, in brevità.</p>
<h2 id="trading" style="text-align: justify;">Il trading nell&#8217;insider trading</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>trading</strong> è l’attività di negoziazione di strumenti finanziari, ovvero il loro acquisto, la loro vendita o il compimento di altre operazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito in esame, il trading non è vietato <em>in toto</em> al soggetto, ma è vietata la condotta che presuppone un nesso di strumentalità tra l’acquisizione dell’informazione privilegiata e il compimento dell’operazione finanziaria, nel senso che la conoscenza del dato informativo deve necessariamente impattare sul processo decisionale dell’autore.</p>
<p style="text-align: justify;">In parole ancora più chiare, l’autore del trade deve essere stato indotto ad effettuare l’operazione, che altrimenti non avrebbe compiuto, proprio dal possesso di tale informazione privilegiata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma in che modo si dimostra tale strumentalità? In che modo è possibile cercare di affermare che il trader ha effettivamente posto in essere l’operazione in virtù del possesso dell’informazione <em>price-sensitive</em>?</p>
<p style="text-align: justify;">Intuibilmente, non è sempre facile dimostrare in maniera chiara e univoca il nesso di casualità. In buona sostanza, infatti, il trader potrebbe ben negare l’esistenza di una strumentalità, affermando di non aver compreso il significato dell’informazione, o di averla utilizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice, nell’esame di tale ambito, potrà poggiare le proprie deduzioni sul confronto dei tempi e dei modi dell’operazione di trading, in rapporto al momento in cui il trader ha acquisito la notizia. E potrà altresì considerare le caratteristiche possedute da precedenti operazioni eventualmente compiute dallo stesso trader.</p>
<h2 id="tipping" style="text-align: justify;">Il tipping nell&#8217;insider trading</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>tipping</strong> è la seconda condotta incriminata dal legislatore. Definibile anche come ‘suggerimento’, questa attività consiste nel comunicare l’informazione privilegiata ad altre persone, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso, pertanto, la condotta che il legislatore intende punire è l’allargamento della platea delle persone in possesso dell’informazione <em>price sensitive</em>. Il TUF vuole di fatti garantire il rispetto dell’obbligo di segretezza dell’informazione, fino a quando la stessa non è stata resa pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Affinché il soggetto si renda colpevole di tale reato, è necessario che chi è in possesso dell’informazione privilegiata, con consapevolezza, la diffonda al terzo. Proprio la “consapevolezza”, intesa come elemento di dolo generico, costituisce un ingrediente chiave per poter configurare tale delitto. È infatti irrilevante penalmente il fatto in cui, magari, la trasmissione dell’informazione privilegiata sia stata fortuita, o nel caso in cui l’agente ignori il carattere privilegiato dell’informazione trasmessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Soffermandoci invece sulla normalità della comunicazione, nella propria attività svolta, la dottrina ritiene in modo quasi omogeneo che debba sussistere un legame tra la comunicazione e l’esercizio di lavoro, professione o funzione, nel senso che la comunicazione deve essere strettamente necessaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, se la comunicazione non è fatta nel normale esercizio delle proprie attività, ovvero non è strettamente necessaria, scatta la reazione sanzionatoria.</p>
<h2 id="tuyautage" style="text-align: justify;">Il tuyautage nell&#8217;insider trading</h2>
<p style="text-align: justify;">Concludiamo il novero delle condotte disciplinate dal legislatore nell’insider trading con il <strong>tuyautage</strong>, ovvero la “raccomandazione” o la “induzione” al compimento delle attività di trading di cui sopra, indirizzate al terzo sulla base della notizia price sensitive.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tuyautage potrebbe essere meno interpretabile, in senso autonomo, rispetto alle prime due forme di condotta, ma il legislatore ha ben compreso che sarebbe stato opportuno prevedere una separata collocazione nel suo elenco di cui all’art. 184 UF.</p>
<p style="text-align: justify;">Di fatti, l’autonoma previsione del divieto di tuyautage, si spiega in virtù del fatto per cui la raccomandazione e l’induzione non presuppongono la trasmissione della notizia, perché se si verificasse questa ipotesi, si ricadrebbe nel tipping.</p>
<p style="text-align: justify;">Rendendo un po’ più semplice l’analisi del testo, possiamo cercare di schematizzare sostenendo che nel tuyautage la raccomandazione è da valutarsi scorretta perché è finalizzata a sfruttare la notizia, sebbene per il perfezionamento del reato non sia richiesta la realizzazione dell’opera suggerita.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di giungere alla conclusione, ci venga permessa un altro piccolo approfondimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Se infatti il richiamo al termine “raccomandazione” non dovrebbe suscitare particolare confusione nella mente dello studioso, qualche grattacapo in più potrebbe crearlo quello di “induzione”. Considerato che, superficialmente, il termine potrebbe suggerire la necessità che il destinatario effettui il comportamento desiderato dal soggetto agente.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, però, la maggioranza della dottrina ritiene che il reato possa configurarsi anche se il destinatario non compie effettivamente le operazioni indicategli.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/insider-trading-condotte-sanzionate/">Insider trading e condotte sanzionate – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Insider trading – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/insider-trading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 11:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insider trading: una guida completa al reato di abuso di informazioni privilegiate, alla sua configurabilità e alle sanzioni del TUF.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di insider trading &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cose"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#noncomune"><strong>Un reato non comune</strong></a></li>
<li><a href="#condotta"><strong>La condotta illecita</strong></a></li>
<li><a href="#dolo"><strong>Il dolo generico</strong></a></li>
<li><a href="#aggravanti"><strong>Le aggravanti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il reato di <strong>insider trading </strong>(o, meglio, <strong>abuso di informazioni privilegiate</strong>) ha una storia relativamente recente nell’ordinamento italiano, ma ha comunque sollevato una grande attenzione da parte di legislatore e giurisprudenza, anche su impulso comunitario.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel nostro odierno approfondimento cerchiamo di comprendere quali siano le condotte sanzionate dal legislatore, con una panoramica iniziale che utilizzeremo come base per specifiche focalizzazioni nei prossimi giorni.</p>
<h2 id="cose" style="text-align: justify;">Cos’è il reato di insider trading</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di insider trading è disciplinato dall’art. 184 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), rubricato <strong>Abuso di informazioni privilegiate</strong>:</p>
<blockquote><p><em>È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell&#8217;emittente, della partecipazione al capitale dell&#8217;emittente, ovvero dell&#8217;esercizio di un&#8217;attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</em></p>
<ol>
<li><em>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</em></li>
<li><em>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell&#8217;ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell&#8217;articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;</em></li>
<li><em>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</em></li>
</ol>
<p><em>(…)</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il testo dell’art. 184 TUF prosegue con altri due commi ma, per il momento, soffermiamoci su questi aspetti introduttivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche<strong> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/investimenti-inadeguata-informativa-banca/">Investimenti inadeguati e informativa non basta la conferma scritta del cliente</a></strong></p>
<h2 id="noncomune" style="text-align: justify;">Reato non comune</h2>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, giova soffermarsi brevemente sul richiamo del comma primo, che stabilisce che “<em>è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni <strong>chiunque</strong>, essendo in possesso di informazioni privilegiate (…)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra sembrerebbe pertanto potersi configurare un reato comune. Tuttavia, è oramai considerazione assodata nella maggioranza della dottrina il fatto che questo delitto sia un reato proprio.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, lo stesso legislatore chiarisce poco dopo che la condotta illecita può essere realizzata in ragione del <strong>ruolo svolto</strong>, e in caso di possesso di un’<strong>informazione privilegiata</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, possono essere insider trader:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>coloro che sono entrati in possesso di un’informazione privilegiata perché membri di organi di amministrazione, di direzione o di controllo dell’emittente;</li>
<li>coloro che svolgono una funzione pubblica, comprendendosi in tale recinto non solamente il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, quanto qualsiasi altra figura di pubblico funzionario.</li>
</ul>
<h2 id="condotta" style="text-align: justify;">La condotta illecita</h2>
<p style="text-align: justify;">Risulta successivamente di particolare interesse soffermarsi sulla condotta che può configurare il reato in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, infatti, la previsione del legislatore è quella di punire i comportamenti di chi viola gli obblighi di <em>non facere</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato è infatti perpetrato con una delle modalità alternative che seguono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>trading, ovvero acquisto, vendita o compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</li>
<li>tipping, ovvero comunicazione di tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell&#8217;ufficio;</li>
<li>tuyautage, ovvero raccomandazione o induzione di altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel punto definito “trading”.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/investimenti-punibile-banca-benchmark/">Investimenti, punibile la banca che si discosta dai benchmark</a></strong></p>
<h2 id="dolo" style="text-align: justify;">Il dolo generico</h2>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra dovrebbe essere a questo punto piuttosto chiaro che l’<strong>elemento soggettivo </strong>del delitto di abuso di informazioni privilegiate consista nel <strong>dolo generico</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, il soggetto che agisce deve essere consapevole della natura privilegiata dell’informazione che dispone. E vuole utilizzare questa informazione per poter realizzare operazioni, per raccomandare o per effettuare comunicazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenga altresì in considerazione che il reato di insider trading ha una natura istantanea, consumandosi cioè con</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il compimento dell’operazione finanziaria;</li>
<li>la comunicazione della notizia;</li>
<li>l’effettuazione della raccomandazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Mentre nel caso di compimento dell’operazione finanziaria l’individuazione del momento della consumazione del reato potrebbe essere di semplice considerazione, le cose potrebbero farsi più complicate nel caso di comunicazione dell’informazione a terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso, però, si suole ricondurre la consumazione del reato al momento della comunicazione, e non all’uso dell’informazione da parte del terzo, che non assume dunque alcuna rilevanza in questo frangente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato di abuso di informazioni privilegiate è altresì un reato di condotta. Non è infatti richiesta la verifica dell’evento di danno, o il conseguimento effettivo del profitto. È poi un reato di pericolo e, come tale, il giudice non è tenuto ad accertare l’esistenza dell’effetto dell’abuso di mercato.</p>
<h2 id="aggravanti" style="text-align: justify;">Le aggravanti</h2>
<p style="text-align: justify;">Richiamiamo in fase conclusiva la presenza degli altri due commi dell’art. 184 TUF, disciplinanti alcune aggravanti.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolar modo, la pena prevista al comma primo viene prevista applicarsi anche a chiunque:</p>
<blockquote><p><em>essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Inoltre il giudice ha la facoltà di aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato se il fatto, per la sua rilevante offensività, o ancora per le qualità personali del colpevole o per l&#8217;entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, la stessa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Un particolare cenno è poi stato condotto, con l’aggiunta del comma 3-bis. Se le operazioni sono</p>
<p style="text-align: justify;">relative agli strumenti finanziari di cui all&#8217;articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d&#8217;asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell&#8217;ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell&#8217;arresto fino a tre anni.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<title>Insolvenza fraudolenta – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/insolvenza-fraudolenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 06:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il reato di insolvenza fraudolenta: quali sono i suoi presupposti, quando è configurabile e quali sono le sanzioni che il legislatore ha previsto.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di insolvenza fraudolenta &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cose"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#insolvenza"><strong>L&#8217;insolvenza</strong></a></li>
<li><a href="#soggettivo"><strong>L&#8217;elemento soggettivo</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni</strong></a></li>
<li><a href="#truffa"><strong>Le differenze con la truffa</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">All’interno dei <strong>delitti contro il patrimonio</strong>, e in particolar modo dei delitti contro il patrimonio mediante frode, trova spazio anche il reato di <strong>insolvenza fraudolenta</strong>, previsto dall’art. 641 Codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma quali sono le caratteristiche del reato? Quando è configurabile? Come è punito?</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo di scoprire tutto ciò che bisogna sapere su tale delitto, cominciando, come nostra abitudine, dalla lettura del dispositivo del Codice.</p>
<h2 id="cose" style="text-align: justify;">Cos’è il reato di insolvenza fraudolenta</h2>
<p>Secondo quanto afferma l’art. 641 del Codice penale</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, dissimulando il proprio stato d&#8217;insolvenza, contrae un&#8217;obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l&#8217;obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a cinquecentosedici euro.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Già da questa breve premessa, possiamo dunque comprendere come la ratio del dispositivo penale sia quello di tutelare il patrimonio del singolo e, evidentemente, anche la buona fede contrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter raggiungere questo scopo, il legislatore ha formulato un testo che ha lasciato spazio a diverse interpretazioni da parte di giurisprudenza e dottrina. E che, nei prossimi paragrafi, cercheremo di ricondurre alle spiegazioni più omogenee.</p>
<h2 id="insolvenza" style="text-align: justify;">Cos’è lo stato di insolvenza</h2>
<p style="text-align: justify;">Un primo elemento di potenziale confusione potrebbe sorgere nell’analisi del concetto di <strong>stato di insolvenza</strong>. Che cosa si intende con tale termine?</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, appare subito evidente che lo stato di insolvenza introdotto dal legislatore penale non possa certamente ricondursi alla nozione civilistica o a quella fallimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Meglio pertanto sgombrare il campo dai dubbi, e rammentare che lo stato di insolvenza inteso dall’art. 641 Codice penale rappresenta meramente l’<strong>incapacità del debitore di poter garantire il soddisfacimento delle proprie obbligazioni</strong>, ovvero dei crediti altrui.</p>
<p style="text-align: justify;">A sua volta, tale incapacità può essere riferita sia in maniera generale, che in relazione alla singola obbligazione contratta. Pertanto, si può configurare il reato sia nel caso in cui il soggetto attivo dissimuli la propria difficoltà a far fronte a qualsiasi tipo di adempimento, sia nell’ipotesi in cui invece dissimuli la propria difficoltà a far fronte a uno specifico debito.</p>
<h2 id="soggettivo" style="text-align: justify;">L’elemento soggettivo nell’insolvenza fraudolenta</h2>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, possiamo cercare di aggiungere a qualche tassello alla configurazione del reato di <strong>insolvenza fraudolenta</strong>, evidenziando come l’elemento soggettivo richiesto per poter ricadere nelle ipotesi di delitto sia l’effettiva intenzione di assumere un’obbligazione con il proposito di non adempierla.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, il reato si configura solamente se nel momento in cui si assume il debito, il soggetto attivo è già conscio di non volerlo ripagare. Non rileva, e non è sufficiente, l’accettazione del mero rischio di non poterlo adempiere.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ambito, apparirà più chiaro come il comportamento del soggetto attivo possa articolari in tre distinti momenti:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">dissimulazione dello stato di insolvenza da parte del soggetto attivo. Tale dissimulazione può concretizzarsi con fatti, dichiarazioni o, addirittura, il silenzio, se preordinato al futuro inadempimento;</li>
<li style="text-align: justify;">assunzione di un debito consistente in un <em>dare </em>o in un <em>fare</em>. Non ricade invece in tale configurazione di reato il <em>non fare</em>. In ogni caso, deve trattarsi di obbligazione valida o produttrice di effetti giuridici;</li>
<li style="text-align: justify;">inadempimento del debito, con la consapevolezza di non onorare l’obbligazione fin dal momento della sua assunzione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dunque, in tema di insolvenza fraudolenta, anche il silenzio può assumere rilievo come forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza. Si pensi al caso in cui tale stato non sia manifestato all’altra parte contraente, e il silenzio su di esso sia legato al proposito di non adempiere. Ovvero, quando, sin dal momento in cui il contratto viene stipulato, vi era l’intenzione di non far fronte all’obbligo del rapporto contrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ambito, pertanto, il silenzio del soggetto attivo rappresenta un comportamento diretto a tenere all’oscuro il creditore dello stato di insolvenza in cui versava.</p>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;">Le sanzioni del reato di insolvenza fraudolenta</h2>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore punisce il <strong>reato di insolvenza fraudolenta </strong>con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a cinquecentosedici euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Se tuttavia – come chiarito dall’ultimo comma dell’art. 641 Codice penale, l’obbligazione avviene prima della condanna, il reato si estingue.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, in ambito di insolvenza fraudolenta, l’adempimento dell’obbligazione estingue il reato, ma solamente se avviene prima della condanna. Così sostenendo, dunque, il legislatore ammette che l’adempimento può avvenire anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado. E&#8217; dunque il ricorso per Cassazione a decidere il &#8220;termine&#8221;, contrariamente a quanto invece avviene per il risarcimento del danno, che può integrare la circostanza attenuante ex art. 62 cod. pen., che invece deve avvenire prima del giudizio.</p>
<h2 id="truffa" style="text-align: justify;">Differenze con la truffa</h2>
<p style="text-align: justify;">Il delitto di truffa è distinto da quello di insolvenza fraudolenta. Nel primo, infatti, la frode viene attuata attraverso la simulazione di circostanze e di condizioni che non sono veritiere. Bensì, sono artificiosamente create per poter indurre altrui in errore.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, nell’insolvenza fraudolenta, il soggetto agente agisce in frode dissimulando il reale stato di insolvenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, si configura il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/truffa/">reato di truffa</a></strong>, e non quello di insolvenza fraudolenta, in tutte quelle ipotesi in cui il soggetto passivo sia stato tratto in errore mediante la creazione di una situazione artificiosa da parte del soggetto attivo, che non dovrà essersi limitato solo a nascondere il proprio stato di insolvenza, ma dovrà, di contro, rappresentare in un ampio arco temporale una serie di circostanze inesistenti, e sia ricorso ad artifici per presentarsi come solvibile.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Interessi di mora e usura – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/interessi-mora-usura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 10:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interessi di mora e usura: ecco quale relazione intercorre tra interessi moratori e calcolo del TEG, alla luce delle recenti pronunce della Cassazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interessi-mora-usura/">Interessi di mora e usura – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Interessi di mora e usura &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cosa sono gli interessi di mora</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Gli interessi di mora e l&#8217;usura</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi giorni ci siamo occupati in maniera diffusa sul <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usura/">reato di usura</a></strong>, illustrandone la configurabilità, il concetto di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interessi-usurari/">interessi usurari</a></strong>, le <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sanzioni-reato-usura/">sanzioni</a></strong> e la riconduzione o meno all’interno del TEG della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/commissione-massimo-scoperto-usura/">commissione di massimo scoperto</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Giunge ora il momento di compiere un ulteriore passo in avanti in tal materia, al fine di <strong>comprendere se gli interessi di mora debbano o meno essere assunti in considerazione nel momento in cui si procede al conteggio del tasso effettivo globale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per far ciò, prendiamo come riferimento la relativamente recente <strong>sentenza della Cassazione n.</strong> <strong>27442/2018</strong>, che contribuisce a definire una relazione diretta tra il costo della mora e la soglia usura che viene trimestralmente riportata dai decreti ministeriali per la categoria di credito interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Una pronuncia che si allontana da quanto stabilito dall’altrettanto recente sentenza Cassazione n. 16303/2018, e che val dunque a rendere ancora più complesso il quadro di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Premettiamo infatti che la Cassazione, con sentenza n. 27442/2018, <strong>ha reso inapplicabile l’art. 1815 c.c. agli interessi di mora usurari. </strong>Una pronuncia che va dunque a discriminare gli interessi di mora dagli interessi corrispettivi, contrastando così le precedenti opinioni giurisprudenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma andiamo con ordine.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cosa sono gli interessi di mora</h2>
<p style="text-align: justify;">I giudici della Suprema Corte ribadiscono innanzitutto che il divieto di pattuire interessi eccedenti la misura massima definita dal legislatore, si applica sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori. Dunque, <strong>la legge non consente una distinzione tra le due diverse forme di interesse</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo fine, la Cassazione precisa che non assumerebbe alcun rilievo la circostanza secondo la quale la rilevazione da parte del MEF degli interessi medi che vengono praticati dagli operatori non assuma in effettiva considerazione gli interessi moratori.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>L’art. 2,  comma 1, l. 108/96 stabilisce infatti che la rilevazione dei tassi medi debba avvenire per “operazioni della stessa natura”. E non v’è dubbio che con l’atecnico lemma “operazioni” la legge abbia inteso riferirsi alle varie tipologie contrattuali. </em></p>
</blockquote>
<h4>L&#8217;opinione della Cassazione</h4>
<p style="text-align: justify;">Di qui, la successiva valutazione compiuta dagli stessi Ermellini, secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>il patto di interessi moratori convenzionali ultralegali non può dirsi un’“operazione” e tanto meno un tipo contrattuale. (&#8230;) È dunque più che normale che il decreto ministeriale non rilevi la misura media degli interessi convenzionali di mora, dal momento che la legge ha ritenuto di imporre al ministro del tesoro la rilevazione dei tassi omogenei per tipo di contratto, e non dei tassi di interesse omogenei per titolo giuridico.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Formulato questo passaggio, il giudice ritiene altresì non riferibile il collegamento alla legge contro i <strong>ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali tra imprenditori</strong>. La legge prevede infatti come interesse legale di mora un tasso del 9,25%, che può peraltro risultare superiore alle soglie d’usura. Tuttavia, gli Ermellini condividono che quanto stabilito dall’art. 5 del d.lgs. 231/02 sia comunque derogabile, e che se le parti vi derogano, il patto degli interessi moratori non verrà più disciplinato dallo stesso decreto, bensì dalle consuete norme dell’ordinamento e dalla nota l. 108/96.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in tal merito, la Cassazione ha richiamato alla memoria le pronunce della Corte Costituzionale e della stessa Suprema Corte, secondo cui è nullo il patto con cui vengono stabiliti interessi convenzionali moratori che eccedano il tasso soglia di cui alla l. 108/96, in riferimento al tipo di operazione cui accede lo stesso patto.</p>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;">Interessi di mora usurari e sanzioni: codice civile e penale</h2>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver argomentato nella misura di cui sopra, e dopo aver confermato dunque l’insussistenza di ogni differenza funzionale tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori, la Cassazione compie tuttavia una distinzione in termini sanzionatori, affermando che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>nonostante l’identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell’articolo 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, quanto previsto dall’art. 644 c.p., e che più volte abbiamo commentato negli ultimi giorni, può ben essere applicato sia agli interessi corrispettivi che a quelli moratori. E, naturalmente, lo stesso vale per l’integrazione prevista dall’art. 2 della l. 108/96. Tuttavia, gli interessi di mora non sarebbero interessati dalla sanzione civilistica, prevista dall’art. 1815 c.c.</p>
<h4>Conclusioni</h4>
<p style="text-align: justify;">In termini più esaustivi, per gli interessi di mora trova dunque applicazione la disciplina usuraria del codice penale ex art. 644, che evidenzia come</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">e che si sofferma poi sulle aggravanti, che abbiamo avuto modo di approfondire nel nostro focus dedicato al tema.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 1815 c.c., secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell&#8217;articolo 1284.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Proprio questa ultima esclusione ha suscitato non poche perplessità da parte della dottrina, non concorde nel negare alla mora in usura la sanzione civilistica. Una opinione che si pone altresì in contrasto alla giurisprudenza prevalente, e che rischia di aprire nuovi margini di aleatorietà nei futuri orientamenti.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interessi-mora-usura/">Interessi di mora e usura – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commissione di massimo scoperto e usura – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/commissione-massimo-scoperto-usura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 07:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Commissione di massimo scoperto: è rilevante o no ai fini del conteggio del tasso effettivo globale (TEG) per la verifica delle condizioni usurarie?</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Commissione massimo scoperto e usura &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è la commissione di massimo scoperto</strong></a></li>
<li><a href="#oneri"><strong>Gli oneri connessi all&#8217;uso del credito</strong></a></li>
<li><a href="#prima"><strong>La commissione ai fini TEG prima del 2010</strong></a></li>
<li><a href="#principio"><strong>Il principio di diritto</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi giorni ci siamo lungamente occupati del tema dell’<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usura/">usura</a> e degli <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interessi-usurari/">interessi usurari</a>. Abbiamo in questo ambito rammentato che uno dei modi (non l’unico) per poter configurare il <strong>reato di usura</strong>, è legato alla <strong>verifica del tasso applicato in contratto</strong>, e al successivo confronto con il <strong>tasso soglia stabilito dal legislatore</strong>, e aggiornato trimestralmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma quali sono i rapporti tra <strong>commissione di massimo scoperto e usura</strong>? Questa commissione deve o meno rientrare nel calcolo del tasso ai fini del confronto del limite usurario?</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è la commissione di massimo scoperto</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di saperne di più, è certamente utile compiere un primo passaggio preliminare e cercare di definire la <strong>commissione di massimo scoperto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con commissione di massimo scoperto si intende una <strong>commissione pagata dal cliente per poter compensare la banca dall’onere di dover esser sempre in grado di fronteggiare una “rapida espansione” dell’utilizzo dello scoperto di conto</strong>. Il compenso, applicato se il saldo del cliente risulta a debito, viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche se questa voce di onerosità ha spesso cambiato nome e forma (per esempio, in “<em>commissione di disponibilità fondi</em>”), il senso della sua presenza è piuttosto chiaro: la banca vuole essere ricompensata per l’impegno di mettere a disposizione del cliente dei fondi, anche se costui non li utilizza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma <strong>la commissione di massimo scoperto rientra o no all’interno del calcolo del tasso ai fini usura</strong>?</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che il tema non è sempre stato caratterizzato da omogeneità, cerchiamo di fare il punto sugli orientamenti volta per volta concretizzatisi.</p>
<h2 id="oneri" style="text-align: justify;">Commissione di massimo scoperto e oneri connessi all’uso del credito</h2>
<p style="text-align: justify;">Già con la sentenza Cass. pen. n. 12028/2010, i giudici esprimevano un <strong>parere positivo nell’inclusione della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del tasso effettivo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per sostenere tale tesi, i giudici richiamavano alla memoria il tenore letterale del quarto comma dell’articolo 644 cod. pen., secondo cui per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, partendo da tale valutazione, devono essere considerati rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, <strong>tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito</strong>. Tra di essi non può che rientrare anche la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, valutato che la sua applicazione ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra, “<em>nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">A margine di ciò, i giudici richiamano alla memoria altresì quanto disposto dall’art. 2 bis, commi 1 e 2, d.l. n. 185 del 2008, che prevede che “<em>gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108</em>”.</p>
<h2 id="prima" style="text-align: justify;">Commissione di massimo scoperto prima del 2010</h2>
<p style="text-align: justify;">La più recente sentenza Cass. n. 16303/2018 è nuovamente intervenuta sull’annoso tema, risolvendo la questione della rilevanza della <strong>commissione di massimo scoperto per il calcolo del</strong> <strong>TEG (tasso effettivo globale) per il periodo precedente al 1 gennaio 2010</strong>, fornendo pertanto una interpretazione risolutiva nel contrasto giurisprudenziale creato tra la Seconda sezione penale, con la sentenza sopra commentata, e che ammetteva l’applicazione retroattiva del d.l. 185/2008 in quanto norma di interpretazione autentica dell’art. 644 cod. pen. e la Prima sezione civile, che con sentenze nn. 12965/2016 e 22270/2016, in contrasto con il primo orientamento, escludeva la natura di interpretazione autentica della norma da parte del d. l. 185/2008 e, dunque, di fatto ne impediva l’applicazione retroattiva.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, le Sezioni Unite hanno cercato di fornire un’interpretazione coerente e conforme alla normativa in vigore prima del 1 gennaio 2010, con un principio uniforme.</p>
<h4 style="text-align: justify;">L’esclusione del carattere interpretativo dell’art. 2 bis d.l. 185/2008</h4>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, la suprema Corte esclude la qualificazione dell’art. 2 bis d.l. 185/2008 come norma di interpretazione autentica, a causa del suo <strong>carattere innovativo e interpretativo</strong>, non riferibile al solo quarto comma dell’art. 644 cod. pen. Per i giudici, non solo la norma in questione non conterrebbe alcuna espressione che evochi la natura di interpretazione autentica, ma contiene invece chiari indizi in senso contrario.</p>
<h4 style="text-align: justify;">L’esclusione della rilevanza dei decreti ministeriali</h4>
<p style="text-align: justify;">I giudici procedono poi a escludere la rilevanza dei decreti ministeriali. Dapprima la Corte rammenta che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>la commissione di massimo scoperto […] non può non rientrare tra le commissioni o remunerazioni del credito menzionate sia dall’art. 644, comma quarto, cod. pen. (determinazione del tasso praticato in concreto) che dall’art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Secondariamente, precisa che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, come provvedimenti amministrativi, hanno la funzione essenziale di rilevare i dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, e che anche la rilevazione delle <strong>commissioni di massimo scoperto</strong> era contenuta nei decreti ante art. 2 bis d.l. 185/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, il solo fatto che l’entità sia riportata a parte, e <strong>non sia inclusa nel TEGM</strong> <strong>strettamente</strong> <strong>inteso</strong>, è dato formale che non incide sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge. In ogni caso risulta possibile la comparazione delle quantità ai fini del superamento del tasso soglia usura.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Il bollettino di vigilanza n. 12/2005 della Banca d’Italia</h4>
<p style="text-align: justify;">Infine, prima di esprimere il proprio principio, i giudici delle Sezioni Unite richiamano anche il bollettino di vigilanza n. 12/2005 della Banca d’Italia, che indica le modalità di comparazione invitando a non trascurare l’incidenza delle commissioni di massimo scoperto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bollettino afferma infatti che bisogna confrontare, oltre che il tasso concretamente applicato, con la relativa soglia di legge,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>l’ammontare della percentuale dalla CMS praticata e l’entità massima della CMS applicabile (cd CMS soglia), desunta aumentando del 50% l’entità della CMS media pubblicata nelle tabelle</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso bollettino precisa poi che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>l’applicazione di sommissioni che superano l’entità della CMS soglia non determina, di per sé, l’usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l’importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l’ammontare degli interessi (ulteriori a quelli in concreto applicati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti “margine”).[8]Qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Quindi, i giudici ritengono rispettose del dettato normativo le modalità richiamate nel bollettino. Modalità che consentono una piena comparazione tra tassi applicati e tassi soglia, individuando in modo preciso il superamento della stessa se il tasso concretamente applicato sia eccedente la stessa.</p>
<h2 id="principio" style="text-align: justify;">Il principio di diritto</h2>
<p style="text-align: justify;">Si giunge così alla formulazione del seguente principio di diritto</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Con riferimento ai rapporti svoltisi all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, le Sezioni Unite invitano a effettuare una doppia comparazione:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la prima è tra il TEG e il tasso soglia;</li>
<li style="text-align: justify;">la seconda è tra la commissione di massimo scoperto concretamente applicata e quella soglia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>Svolte tali operazioni, si dovrà compensare l’importo dell’eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi che eventualmente residua, sottraendo il TEG alla soglia di legge. Sussisterà usura se dopo tale compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale</u></strong>.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanzioni reato usura – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/sanzioni-reato-usura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 17:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sanzioni reato usura: ecco che cosa prevede il codice penale, e il codice civile, dinanzi alla configurazione di una condotta usuraria.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le sanzioni nel reato di usura &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Quali sono</strong></a></li>
<li><a href="#regime"><strong>Il regime sanzionatorio</strong></a></li>
<li><a href="#aggravanti"><strong>Le aggravanti</strong></a></li>
<li><a href="#codice"><strong>Nel codice civile</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Negli scorsi giorni ci siamo occupati del <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usura/">reato di usura</a></strong>, e di come inquadrare gli <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interessi-usurari/">interessi usurari</a></strong>. Ma in che modo il legislatore ha inteso sanzionare il reato di usura?</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Quali sono le sanzioni del reato di usura</h2>
<p style="text-align: justify;">Come sempre, per prima cosa giova dare uno sguardo alla fonte principale, l’art. 644 c.p., che ai primi due commi stabilisce che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, fuori dei casi previsti dall&#8217;articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.</em></p>
</blockquote>
<h4 style="text-align: justify;">Le aggravanti</h4>
<p style="text-align: justify;">Giova tuttavia richiamare alla mente anche gli ultimi commi della stessa norma, secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1) se il colpevole ha agito nell&#8217;esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l&#8217;esecuzione.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Riportato quanto sopra, è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza su questo tema.</p>
<h2 id="regime" style="text-align: justify;">Il regime sanzionatorio</h2>
<p style="text-align: justify;">La lettura del tenore letterale della norma potrebbe esporre i meno attenti a qualche margine di confusione.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ per questo motivo che abbiamo voluto schematizzare in maniera differente il <strong>regime sanzionatorio </strong>dell’usura, nelle modalità che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo dunque che le sanzioni per il reato di usura prevedono:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">sanzione amministrativa da 5 a 30 mila euro;</li>
<li style="text-align: justify;">pena detentiva da 2 a 10 anni;</li>
<li style="text-align: justify;">confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si noti che, come chiariscono i primi due commi dell’art. 644 c.p., le sanzioni vengono identicamente applicate nei confronti di tutte le “forme” di usura, compresa quella concreta e in mediazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, precisiamo come nel caso di condanna del colpevole per usura, alla vittima spetterà sia la restituzione integrale delle somme versate a titolo di interesse –e non solamente la parte eccedente il tetto massimo legale, come avveniva un tempo – e il risarcimento del danno subito.</p>
<h2 id="aggravanti" style="text-align: justify;">Sanzioni del reato di usura, le aggravanti</h2>
<p style="text-align: justify;">La lettura degli ultimi stralci della norma ci permette di illustrare in maniera piuttosto chiara quando il legislatore ha ritenuto considerare ancora più grave il reato di usura.</p>
<p style="text-align: justify;">In una serie di ipotesi, ben determinate dal codice, le pene sono infatti <strong>inasprite con aumento da un terzo alla metà</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I casi in questione sono quelli in cui il colpevole:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, come accade nelle ipotesi dell’usura bancaria o quella prodotta da una condotta da parte di un intermediario finanziario mobiliare;</li>
<li style="text-align: justify;">ha richiesto in garanzia delle partecipazioni o delle quote societarie, o aziendali, o proprietà immobiliari.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ancora, è prevista la stessa aggravante nel caso in cui il reato sia commesso:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">in danno di quella persona che si trova in uno stato di bisogno;</li>
<li style="text-align: justify;">in danno di chi svolte un’attività di natura imprenditoriale, professionale o artigianale;</li>
<li style="text-align: justify;">da persona che è sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con provvedimento definitivo, durante il periodo previsto di applicazione, e fino a tre anni dl momento in cui è cessata l’esecuzione.</li>
</ul>
<h2 id="codice" style="text-align: justify;">L’usura nel codice civile</h2>
<p style="text-align: justify;">A completamento di questo ambito, giova compiere un breve richiamo all’art. 1815, comma 2, c.c., riformulato dall’art. 4, l. n. 108/1996, che dispone che nel caso in cui siano convenuti degli <strong>interessi usurari</strong>, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una previsione che, in sostanza, aggiunge alle conseguenze penali di cui sopra, una sanzione di tipo civilistico, che incide sulla natura del finanziamento, retrocedendolo in maniera imperiosa da prestito oneroso a prestito gratuito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore ha dunque inteso la necessità di sanzionare la pratica di usura anche sotto il profilo civilistico in modo piuttosto significativo, conservando la validità del contratto di finanziamento – e dunque evitando il rischio di nullità totale dello stesso, e senza gravare sul soggetto finanziato usurato, che non dovrà corrispondere l’immediata restituzione dell’importo erogato.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>nullità della clausola sugli interessi usurari</strong> determina peraltro il diritto del mutuatario alla restituzione degli interessi di quelli illegittimamente versati. L’azione di ripetizione, ex art. 2033 c.c., si prescrive in 10 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Torneremo a parlare di questo argomento nel corso dei prossimi giorni, richiamando alla luce alcune delle sentenze di Cassazione più significative sulla materia.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interessi usurari – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/interessi-usurari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 16:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando è possibile parlare di interessi usurari, e in che modo si configurano gli interessi usurari oggettivi e quelli concreti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interessi-usurari/">Interessi usurari – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Gli interessi usurari &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cosa sono</strong></a></li>
<li><a href="#interessi"><strong>Interessi superiori alla legge</strong></a></li>
<li><a href="#giudice"><strong>Interessi usurari concreti</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Le conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel nostro più recente approfondimento sul <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usura/">reato di usura</a>, abbiamo introdotto alcuni  aspetti prioritari di questo delitto contro il patrimonio, individuandone le principali configurazioni e tipologie.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver capito <strong>cos’è il reato di usura</strong>, giunge ora il momento di valutare che cosa sono gli <strong>interessi usurari</strong>, intendendo per tali quelli la cui corresponsione – evidentemente – fa “scattare” il reato in questione.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cosa sono gli interessi usurari</h2>
<p style="text-align: justify;">Per saperne di più su questo importante tema, dobbiamo partire dalle nozioni incluse nell’art. 644 c.p. e, in particolar modo dal terzo comma, ove il legislatore chiarisce che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Nel comma successivo viene inoltre chiarito che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all&#8217;opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Infine, citiamo brevemente anche quanto introdotto dal successivo comma, laddove si indica che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.</em></p>
</blockquote>
<h4>Interessi usurari oggettivi e concreti</h4>
<p style="text-align: justify;">Prima di approfondire in maniera più specifica quanto sopra, possiamo già premettere che:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">gli <strong>interessi usurari </strong>sono quelli che superano il limite legale. Il tasso di interesse “limite” viene determinato dall’art. 2 della l. 108/1996, che a sua volta affida al Tesoro il compito di rilevare ogni tre mesi il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, su cui calcolare la soglia usura;</li>
<li style="text-align: justify;">anche se non si supera il tasso di interesse usurario per legge, si può pur sempre individuare una <strong>usurarietà in concreto</strong>. Si tratta di una fattispecie che sarà valutata dal giudice a prescindere dal tasso legale. È tuttavia fondamentale che ricorrano i presupposti stabiliti dal legislatore, e consistenti nella difficoltà economico – finanziaria del soggetto passivo, e nella sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alle concrete modalità del fatto;</li>
<li style="text-align: justify;">il riferimento all’ultimo dei commi sopra condivisi è quello al principio dell’<strong>onnicomprensività dell’interesse</strong>. L’obiettivo del legislatore è infatti quello di evitare che la norma sia aggirata con l’imputazione di somme maggiori diverse (commissioni, spese varie) a fronte di un tasso di interesse più basso.</li>
</ul>
<h2 id="interessi" style="text-align: justify;">Interessi usurari: superiori al limite di legge</h2>
<p style="text-align: justify;">Approfondiamo ora quanto brevemente accennato nell’evidenza del precedente paragrafo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per far ciò, soffermiamoci innanzitutto sul concetto di <strong>usura legale</strong>, richiamando alla mente la legge n. 108/1996, secondo cui costituiscono <strong>interessi usurari </strong>quelli che sono superiori ai tassi medi praticati da banche e intermediari finanziari, rilevati trimestralmente dal Ministero del Tesoro, se sono “sproporzionati”. Ma che cosa si intende con il richiamo alla spoporzione?</p>
<p style="text-align: justify;">Fino all’entrata in vigore del d.l. 70/2011, dovevano essere considerati usurari i tassi che superavano del 50% i tassi medi pubblicati. Con l’entrata in vigore di tale provvedimento, però, il criterio ha subito un cambiamento non irrilevante. Il legislatore ha infatti voluto indicare come tasso soglia quello che risulta dal tasso medio <strong>aumentato del 25%</strong>, sulla cui base applicare un <strong>ulteriore aumento di 4 punti</strong>. Ad ogni modo, la differenza tra tasso limite e tasso medio non può essere superiore agli 8 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si noti – ma torneremo sul tema con un sperato approfondimento – che contestualmente a cambiare sono state anche le conseguenze della pattuizione di interessi usurari. La sanzione non è più, infatti, legata alla diminuzione automatica del tasso alla misura legale, bensì alla nullità della clausola senza che siano dovuti interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usura-sopravvenuta/">L’usura sopravvenuta non esiste: il recente orientamento della Cassazione</a></p>
<h2 id="giudice" style="text-align: justify;">Interessi usurari: stabiliti dal giudice</h2>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura di quanto precede dovrebbe risultare piuttosto agevole comprendere che scoprire se gli interessi sono usurari o meno è semplice se ci si limita alla sola misurazione in relazione al tasso soglia stabilito secondo le indicazioni di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, ci sono altresì delle situazione in cui, pur non essendoci delle situazioni di usura da superamento degli interessi stabiliti per legge, il legislatore ha inteso ricollegare delle specifiche forme di tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">È questo il caso dell’emersione di alcuni elementi soggettivi che ci permettono di configurare identicamente il reato di usura.</p>
<p style="text-align: justify;">Riassumendo, tali elementi soggettivi ricadono quando:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">vi è uno <strong>stato di bisogno</strong> da parte di un soggetto, l’usurato;</li>
<li style="text-align: justify;">vi è uno <strong>stato di approfittamento</strong> consapevole dello stato di bisogno da parte del soggetto attivo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dunque, il reato di usura può perfezionarsi in presenza di:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">soli elementi oggettivi, come il superamento del tasso a quello medio praticato dalle banche, incrementato nelle modalità che abbiamo condiviso;</li>
<li style="text-align: justify;">elementi oggettivi e soggettivi, come l’apprezzabilità della condizione dell’usurato che versi in una situazione di difficoltà economica, a fronte di  un tasso di interesse, o altri vantaggi o compensi, che risultano essere comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro, considerate le concrete modalità del fatto e il tasso medio che viene praticato per operazioni similari ogni qualvolta il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà economica.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usura-interessi-mora/">Usura, il patto che prevede interessi moratori oltre soglia è nullo</a></p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>reato di usura</strong>, quale rato in contratto e a consumazione prolungata, può perfezionarsi sotto due principali diverse ipotesi:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>usura oggettiva</strong>: è il caso derivante dall’applicazione di tassi di interesse superiori a quanto stabilito dalla legge. Valgono le modalità di calcolo che sopra abbiamo avuto modo di riassumere, pur in brevità;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>usura concreta</strong>: è il caso in cui gli interessi, i vantaggi o gli altri compensi sono inferiori alle soglie usurarie legali, ma vengono comunque ritenuti sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, se il soggetto passivo, l’usurato, versa in uno stato di difficoltà economica o finanziaria.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A titolo di completezza informativa, rammentiamo come esista altresì un’ulteriore ipotesi cui si riferisce l’art. 644 c.p., la mediazione usuraria. Con tale caso ci riferiamo al soggetto attivo che pretende vantaggi usurari o sproporzionati (usura oggettiva o concreta) per la propria opera di mediazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Vedremo, nei prossimi approfondimenti, in che modo è sanzionato il reato di usura e quali sono gli altri elementi di configurabilità, anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interessi-usurari/">Interessi usurari – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reato di usura – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/usura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 14:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cos'è il reato di usura, quando si configura e quante e quali tipologie di usura sono state individuate da giurisprudenza e dottrina.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usura/">Reato di usura – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di usura &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#tipologia"><strong>La tipologia</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Le conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Cominciamo con oggi una serie di approfondimenti legati al <strong>reato di usura</strong>, un delitto piuttosto discusso e dibattuto.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo nostro primo focus, una panoramica su quanto previsto dall’art. 644 c.p., con uno sguardo alla fattispecie, all’oggetto di tutela e al concetto di interessi usurari.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è il reato di usura</h2>
<p style="text-align: justify;">Come nostra abitudine, cominciamo con uno sguardo a quanto previsto dal legislatore, che nell’art.  644 c.p. prevede, in relazione al <strong>reato di usura</strong>, che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, fuori dei casi previsti dall&#8217;articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(…)</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Prima di procedere oltre, e verificare che cosa stabilisca la legge per gli interessi usurari, soffermiamo ci sugli spunti proposti dai primi due commi della norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Proviamo a riassumere i principali:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il reato si configura al di fuori dei casi previsti dall’art. 643 c.p., ovvero la norma sulla circonvenzione di persone incapaci;</li>
<li style="text-align: justify;">è un’ipotesi di reato in contratto, contraddistinto dalla condotta illecita manifestatasi nel momento in cui si forma l’accordo;</li>
<li style="text-align: justify;">l’oggetto della tutela è il patrimonio della parte offesa, la sua libertà morale e l’autonomia contrattuale;</li>
<li style="text-align: justify;">il soggetto agente, autore del reato, può essere chiunque. Chiunque può essere anche il soggetto passivo. Si tenga conto che nel caso in cui il soggetto passivo sia un imprenditore, un artigiano o un professionista, si applica una circostanza aggravante, di cui si dirà;</li>
<li style="text-align: justify;">per quanto concerne l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico. Per configurare il reato bisogna dunque che il soggetto attivo abbia la coscienza e la volontà  di richiedere interessi o controprestazioni di natura usuraria;</li>
<li style="text-align: justify;">è un reato a consumazione prolungata: il reato si perfeziona e si consuma nel momento della promessa, ma le successive dazioni di denaro non sono post-fatti irrilevanti penalmente, ma spostano più in avanti la consumazione del reato, con diversi effetti (tra cui il decorso posticipato del termine di prescrizione).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usura-sopravvenuta/">L’usura sopravvenuta non esiste: il recente orientamento della Cassazione</a></p>
<h2 id="tipologia" style="text-align: justify;">Tipologie di usura</h2>
<p style="text-align: justify;">Torniamo brevemente ad alcuni passaggi dei primi due commi della norma, laddove si fa riferimento alla configurabilità  del reato da parte di “<em>chiunque (…) si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità interessi o altri vantaggi usurari”</em>, per poi aggiungere che il reato si configura anche quando qualcuno “<em>procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura di tale disposizione, la dottrina ha elaborato tre diverse <strong>tipologie di usura</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Usura presunta</h3>
<p style="text-align: justify;">Si parla di <strong>usura presunta </strong>indicando il reato di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, in cambio di un prestito di denaro o altra utilità. Gli interessi sono evidentemente il “prezzo” che il debitore paga per la prestazione ricevuta. Per vantaggi si intende ogni tipologia di compenso che viene pagato dal debitore, diverso dagli interessi. Si pensi, ad esempio, alla  cessione di beni mobili o immobili, o anche alla prestazione di servizi o di consulenze professionali, di attività personali e sessuali.</p>
<p style="text-align: justify;">L’usura presunta scatta dunque quando il tasso di interesse applicato nel contratto supera quello usurario legale, delle cui modalità di calcolo parleremo in apposito approfondimento.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Usura concreta</h3>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>usura concreta</strong> ricorre invece se gli  interessi, i vantaggi e i compensi sono inferiori alle soglie usurarie, ma sono comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, se il soggetto passivo versa in un stato di difficoltà economica o finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una configurabilità del reato evidentemente differente da quella  presunta, che pone particolare rilievo sulle condizioni di debolezza economico – finanziaria del soggetto passivo.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Mediazione usuraria</h3>
<p style="text-align: justify;">È la forma usuraria cui fa riferimento il secondo comma dell’art. 644 c.p. Il caso di <strong>mediazione usuraria</strong> è dunque quello che ricorre quando il soggetto agente pretende, per la sua opera di mediazione, dei vantaggi usurari (usura presunta) o sproporzionati (usura concreta).</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usura-interessi-mora/">Usura, il patto che prevede interessi moratori oltre soglia è nullo</a></p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">In questo nostro primo approfondimento sul reato di usura abbiamo avuto modo di introdurre questo delitto contro il patrimonio, e i suoi principali elementi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci siamo quindi soffermati sulle varie tipologie di usura e, in particolar modo, sulla contrapposizione tra usura presunta e usura concreta.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio su questa differenza vogliamo tornare brevemente in sede conclusiva, con un piccolo commento a margina. Appare infatti evidente che se l’usura presunta è facilmente individuabile nel superamento delle soglie d’usura, l’usura concreta ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima e, dunque, costituisce un’ipotesi di più varia verificabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto oramai elabora la consolidata giurisprudenza, la condizione di difficoltà economico – finanziaria riguarderebbe il complessivo insieme delle attività patrimoniale del soggetto passivo, e sarebbe contraddistinta da una generale carenza di risorse e di beni a disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si tratta dunque – prosegue la giurisprudenza prevalente – di un esplicito e mero richiamo al più grave stato di bisogno. Ovvero, di quello stato che fa riferimento a una condizione in cui non vi sono mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie, essenziali.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Appropriazione indebita – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/appropriazione-indebita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 17:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cos'è il reato di appropriazione indebita, quali sono i suoi presupposti e in che modo il legislatore ha inteso punirlo.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di appropriazione indebita &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni</strong></a></li>
<li><a href="#procedibilita"><strong>La procedibilità</strong></a></li>
<li><a href="#caratteristiche"><strong>Le caratteristiche</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>reato di appropriazione indebita</strong> è introdotto dall’art. 646 c.p. tra i <strong>delitti contro il patrimonio</strong>, punendo coloro che per procurare a sé o a altri un ingiusto profitto, si appropriano del denaro o di cose mobili altrui, della quale abbia a qualsiasi titolo il possesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Come sempre, cerchiamo di comprendere <strong>cos’è il reato di appropriazione indebita</strong>, quali sono le sanzioni previste dal legislatore e quali siano le caratteristiche che ci permettono di configurare in modo specifico questo reato.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è il reato di appropriazione indebita</h2>
<p style="text-align: justify;">Il codice penale all’art. 646 definisce in tal modo il <strong>reato di appropriazione indebita</strong>:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro mille a euro tremila.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Appare chiaro, fin da questa breve lettura del testo, che gli spunti che il legislatore ci propone sono davvero numerosi e meritevoli di attenzione. Scopriamoli insieme, punto per punto.</p>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;">Le sanzioni per il reato di appropriazione indebita</h2>
<p style="text-align: justify;">Cominciamo dal <strong>modo in cui viene punito il reato di appropriazione indebita</strong> che, in seguito alle ultime novità apportate dalla legge anticorruzione 2018, è sanzionato con:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">reclusione da 2 a 5 anni;</li>
<li style="text-align: justify;">multa da 1.000 euro a 3.000 euro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Quanto apportato dalla legge anticorruzione costituisce un inasprimento rispetto al regime precedente. Prima delle modifiche normative di cui si è già detto, infatti, il reato di appropriazione indebita era punito con la reclusione fino a 3 anni e con una multa fino a 1.032 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, l’ultimo comma apporta un aggravio della pena. Il legislatore chiarisce infatti che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La ratio di tale <strong>aggravio</strong> è ben palese. Per il legislatore, infatti, il reato assume una connotazione ancora più gravese il delitto è stato commesso da chi possedeva il bene a titolo di debito necessario che si ha, ricordiamo, nell’ipotesi in cui il deposito non è frutto di una libera scelta, ma sia stato determinato da qualche situazione eccezionale e non prevista, come un incendio.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il legislatore ha voluto attribuire una pena più grave se la persona offesa è stata costretta a ricorrere al depositario a causa di una situazione contingente. E quest’ultimo, evidentemente, ne ha approfitta per potersi appropriare indebitamente della cosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione-incauto-acquisto/">Ricettazione e incauto acquisto, le differenze – guida rapida</a></p>
<h2 id="procedibilita" style="text-align: justify;">La procedibilità per il reato di appropriazione indebita</h2>
<p style="text-align: justify;">Oggi il reato di appropriazione indebita è <strong>procedibile a querela della persona offesa</strong>. Prima delle ultime variazioni normative, invece, era prevista la possibilità di procedere d’ufficio se il fatto fosse stato commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, o se il fatto fosse stato commesso con abuso di autorità, di relazioni domestiche, di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione-dolo/">Ricettazione, tra dolo specifico e dolo eventuale</a></p>
<h2 id="caratteristiche" style="text-align: justify;">Le caratteristiche del reato di appropriazione indebita</h2>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo dunque di riepilogare quali sono i principali termini caratteristici del reato di appropriazione indebita.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Soggetti attivi</h4>
<p style="text-align: justify;">Tra i soggetti attivi nel reato di appropriazione indebita non può evidentemente rientrare il proprietario della cosa. Possono invece essere considerati soggetti attivi i comproprietari, i compossessori e i coeredi.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Plurioffensività</h4>
<p style="text-align: justify;">Il reato ex art. 646 c.p. è un reato plurioffensivo, perché ad essere leso dalla condotta posta in essere dal soggetto agente non è solamente il diritto di proprietà, quanto anche il rapporto fiduciario che sussiste tra il proprietario e il soggetto su cui incombe l’obbligo di restituire la cosa posseduta, realizzandosi un comportamento che è del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, e da cui deriva un’estromissione totale del bene dal patrimonio.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Differenze con la distrazione</h4>
<p style="text-align: justify;">La condotta di cui al reato di appropriazione non può evidentemente essere confuso la condotta di distrazione, con la quale il soggetto agente imprime alla cosa una destinazione diversa da quella prevista.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’appropriazione, invece, non solamente vi è una distrazione, bensì anche un comportamento finalizzato a esercitare sulla cosa dei poteri che sono tipicamente del proprietario. Dunque, l’appropriazione è da intendersi come quel comportamento che si materializza in atti che sono incompatibili con il titolo per cui si possiede, realizzando quindi la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario.</p>
<h4 style="text-align: justify;">I presupposti</h4>
<p style="text-align: justify;">Il principale presupposto della condotta di cui al reato di appropriazione indebita è il possesso o la disponibilità della cosa. Si tenga conto che il reato si può configurare anche nel caso di possesso mediato. Ovvero, nel caso in cui l’agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in maniera tale che comunque l’agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro presupposto che permette di configurare il reato in esame è l’esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l’agente. Infine, altro carattere configurante il delitto in ipotesi è l’altruità della cosa (denaro o altra cosa mobile altrui).</p>
<p style="text-align: justify;">Torneremo sul tema in un prossimo approfondimento.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricettazione e incauto acquisto, le differenze – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione-incauto-acquisto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 06:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ricettazione e incauto acquisto: due reati diversi con alcuni tratti che potrebbero far sorgere facili confusioni. Ecco come evitarle!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione-incauto-acquisto/">Ricettazione e incauto acquisto, le differenze – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La ricettazione e l&#8217;incauto acquisto &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è la ricettazione</strong></a></li>
<li><a href="#rapporti"><strong>La ricettazione e l&#8217;incauto acquisto</strong></a></li>
<li><a href="#colpevolezza"><strong>La colpevolezza</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi giorni ci siamo lungamente occupati del reato di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione/">ricettazione</a></strong>, esaminandone i principali tratti distintivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Abbiamo anche accennato, in tali occasioni, che uno dei rischi che si può commettere in sede interpretativa è quella di <strong>confondere la ricettazione con l’<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/incauto-acquisto/">acquisto di cosa di sospetta provenienza</a></strong>, un altro delitto di cui ci siamo recentemente occupati, disciplinato dall’art. 712 c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma quali sono i rapporti sussistenti tra questi due reati contro il patrimonio? Quali sono le differenze tra ricettazione e incauto acquisto?</p>
<p style="text-align: justify;">Scopriamolo insieme.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è la ricettazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di procedere con l’analisi dei tratti distintivi tra ricettazione e incauto acquisto, giova ricordare brevemente cosa sostiene il legislatore penale in merito.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, ed estrapolando solamente gli aspetti di nostro maggiore interesse, l’art. 648 c.p. definisce la <strong>ricettazione</strong> in questo modo:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare (…) La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata (&#8230;), di estorsione aggravata (…) ovvero di furto aggravato (…)</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene gli <strong>elementi costitutivi</strong> di tale illecito, viene posto rilievo innanzitutto sul fatto che il <strong>presupposto del reato</strong> è che anteriormente ad esso sia stato realizzato un delitto, al quale tuttavia il ricettatore non deve aver partecipato in alcun modo. Diversamente, infatti, si finirebbe con il configurare un concorso al reato presupposto e, in base al principio di sussidiarietà, troverebbe applicazione solamente quest’ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter evitare confusioni in merito, la dottrina ricorre al <strong>criterio cronologico</strong>. In altri termini, costituisce concorso nel reato presupposto ogni comportamento che viene commesso prima della consumazione del reato. Si ricade nella condotta di ricettazione se il comportamento viene commesso dopo questo momento.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, esemplificando, il fatto tipico ex art. 648 c.p. sussiste se successivamente alla commissione del reato presupposto, l’agente occulti o riceva per profitto proprio o altrui cose che rappresentano il provento di quel reato.</p>
<h4>Acquisto di cose di sospetta provenienza</h4>
<p style="text-align: justify;">Di contro, l’art. 712 c.p. definisce l’<strong>acquisto di cose di sospetta provenienza</strong> in questo modo:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, (…). Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.</em></p>
</blockquote>
<h2 id="rapporti" style="text-align: justify;">Rapporti tra ricettazione e acquisto incauto</h2>
<p style="text-align: justify;">Già da un’attenta lettura dei testi di cui sopra possiamo cercare di comprendere quali siano i <strong>tratti</strong> <strong>distintivi che intercorrono tra la ricettazione e l’incauto acquisto</strong>, partendo dal primo e più noto. Nel reato di ricettazione la dottrina richiama alla luce la consapevolezza del <strong>dolo</strong>. Nel reato di incauto acquisto ci si basa invece sulla colpa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, ad un esame maggiormente approfondito, è possibile rilevare anche altri elementi di differenza tra i due reati, che peraltro emergono già a livello di tipicità, considerato che l’oggetto materiale della condotta descritta dall’art. 648 c.p. è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. Di contro, l’oggetto dell’incauto acquisto è costituito da cose che si ha motivo di sospettare provengano da reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Così affermato, emerge come il legislatore abbia redatto l’art. 712 c.p. in maniera volutamente piuttosto ampia, considerato che ricomprende al suo interno non solamente le cose che derivano dal delitto, ma anche quelle che sembrano essere il provento di una contravvenzione, allargando così lo spettro di operatività della norma dell’incauto acquisto rispetto al testo della norma sulla ricettazione.</p>
<h2 id="colpevolezza" style="text-align: justify;">La colpevolezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiarito quanto sopra, si può passare ad un altro tema, quello della consapevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui la dottrina è quasi concorde nel soffermarsi sul fatto che l’art. 712 c.p. si “accontenta” della colpa, costituito dall’omesso accertamento della legittima provenienza della cosa, pur in presenza di elementi che in condizioni “normali” di attenzione avrebbero dovuto costituire degli indizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, la ricettazione viene punita solamente a titolo di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione-dolo/">dolo specifico</a></strong>. In un recente approfondimento abbiamo comunque approfondito anche questo tema, parlando della possibile configurabilità della ricettazione da punire anche a titolo di <strong>dolo eventuale</strong>. Rimandiamo dunque a tale articolo per maggiori focalizzazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Da questo punto di analisi, pertanto, l’elemento psicologico assume nell’art. 712 c.p. un contenuto di particolare negligenza che consiste nel non avere l’agente verificato la provenienza legittima del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">Un elemento di analisi che viene ancorato alla presenza di alcune circostanti che possono fungere da indizi. Si pensi alla qualità della cosa, alla condizione di chi la offre o al prezzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel dettaglio:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>qualità della cosa</strong>: si pensi a un oggetto di particolare rarità, o un simbolo che attesta la sua appartenenza a qualcuno;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>condizione di chi la offre</strong>: si pensi a un oggetto di particolare valore che viene tuttavia offerto all’acquirente da un mendicante;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>prezzo</strong>: nel caso in cui il prezzo sia molto inferiore al valore di mercato della cosa, senza che questa differenza sia ben argomentata da un urgente bisogno di vendita da parte del proprietario della cosa.</li>
</ul>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avvr. Bellato – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Ricettazione, tra dolo specifico e dolo eventuale</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione-dolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 10:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ricettazione tra dolo specifico e dolo eventuale: caratteristiche e configurabilità secondo dottrina e giurisprudenza prevalente.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La ricettazione: dolo specifico e eventuale &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#specifico"><strong>Cos&#8217;è il dolo specifico</strong></a></li>
<li><a href="#eventuale"><strong>Cos&#8217;è il dolo eventuale</strong></a></li>
<li><a href="#cose"><strong>Il concetto di cose</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo approfondito quando ci siamo occupati del nostro principale approfondimento sul reato di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione/">ricettazione</a></strong>, l’elemento psicologico di tale delitto costituisce materia particolarmente rilevante, soprattutto per il <strong>contenuto del dolo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo allora di approfondire questo tema, andando a comprendere quali siano i risvolti di analisi del <strong>dolo specifico</strong> ed <strong>eventuale</strong>.</p>
<h2 id="specifico" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il dolo specifico nella ricettazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Tra i reati che sono presupposti alla<strong> tutela del patrimonio</strong>, quello della <strong>ricettazione</strong> è certamente uno dei più “interessanti” sotto il profilo analitico.</p>
<p style="text-align: justify;">Rammentiamo che l’art. 648 c.p. sancisce infatti che chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare, svolge una peculiare funzione che il legislatore ha posto al centro della norma in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, compiuta questa breve anticamera, e tornando al nostro focus odierno, non possiamo che cominciare a formulare un chiarimento partendo dall’analisi del dato testuale dell’art. 648 c.c., dal quale si evince che il modello criminoso richiede, <em>in primis</em>, il <strong>dolo specifico</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il fatto del soggetto agente deve essere <strong>compiuto con la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui, due riflessioni che meritano di essere brevemente trattate separatamente.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La consapevolezza</h3>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne il primo requisito del dolo, ovvero la <strong>consapevolezza</strong> che il bene abbia una prevalenza illecita, è bene osservare che non vi è effettivo bisogno che la consapevolezza si estenda ad una completa conoscenza del tempo, del modo e del luogo del delitto presupposto. È infatti sufficiente la consapevolezza che la cosa provenga da un delitto. È invece irrilevante il convincimento che il reato presupposto configuri un delitto diverso da quello che in realtà risulta essere stato compiuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo autorevole giurisprudenza, peraltro, la consapevolezza è presente anche quando l’illiceità è desumibile solamente da fatturi conosciuti dall’agente, come la qualità delle cose o le condizioni del venditore. Evidentemente, i sospetti devono essere così gravi e univoci da generare in qualsiasi personale di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose che sono legittimamente detenute da chi le offre.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il profitto</h3>
<p style="text-align: justify;">L’altro elemento che caratterizza il dolo specifico è il fatto che l’agente deve compiere il fatto per poter procurare un <strong>profitto</strong>, per sè o altri. Non è invece necessario che il profitto sia effettivamente conseguito, essendo sufficiente l’intenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in materia di profitto e di sua qualificazione, diversamente da altri reati contro il patrimonio, non è necessario che il profitto sia “ingiusto”. Il delitto di ricettazione può dunque essere configurato anche quando il soggetto agente vuole ottenere un vantaggio tutelato dall’ordinamento.</p>
<h2 id="eventuale" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il dolo eventuale nella ricettazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Fin qui, un’analisi pacifica sulle caratteristiche del dolo specifico per qualificare il reato di ricettazione. Tuttavia, una nota sentenza da parte della Corte di Cassazione, del 26 novembre 2009, apre alla compatibilità del delitto in questione con il <strong>dolo eventuale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza appena citata, infatti, le Sezioni Unite sono intervenute per poter risolvere la contrapposizione sussistente in giurisprudenza tra coloro che ammettono la configurabilità della ricettazione a titolo di dolo eventuale, e coloro che invece ritengono che ogni situazione di dubbio sulla provenienza illecita della cosa sia da ricomprendere nell’ambito di un reato di incauto acquisto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno ammesso la <strong>compatibilità della ricettazione del dolo eventuale</strong>. Tuttavia, con la stessa ordinanza gli Ermellini hanno anche richiesto che il giudice debba accertare che il soggetto agente non avrebbe desistito dall’acquisto nell’ipotesi in cui egli avesse avuto la certezza della provenienza illecita del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, viene esclusa la configurazione della ricettazione con dolo eventuale in una ipotesi ben specifica. E cioè, nel caso in cui l’agente, che prevede l’illiceità della provenienza della cosa, non avrebbe compiuto il fatto se avesse avuto la certezza della provenienza illecita della cosa.</p>
<h2 id="cose" style="text-align: justify;">Il concetto di “cose” nella ricettazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L’occasione ci è naturalmente utile per integrare quanto sopra con un piccolo richiamo alla condotta tipica ex art. 648 c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore rammenta infatti che la condotta deve avere per oggetto denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto. E, secondo la dottrina, con tale formula il legislatore ha inteso indicare denaro o cose che devono essere necessariamente ottenuti mediante il reato presupposto. E non le cose provenienti dal delitto o attinenti al delitto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, sempre in tema, si rileva che secondo opinione prevalente della dottrina e della giurisprudenza, le cose di cui all’art. 648 c.p. sono solamente le <strong>cose mobili</strong>. Non può dunque configurarsi il reato di ricettazione per i beni immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">È anche vero che alcune sentenze hanno ammesso che la ricettazione possa anche riguardare dei <strong>beni</strong> <strong>immobili</strong>, nelle ipotesi in cui il fatto tipico consista in una <strong>compravendita</strong>. È proprio quest’ultimo l’approccio che crescente quota della dottrina sta cercando di abbracciare. Con l&#8217;invito, sintetico, a rammentare che nelle ipotesi in cui il legislatore ha voluto limitare la portata del reato alle sole cose mobili, lo ha sempre ben chiarito, come ad esempio nel <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/furto/">delitto di furto</a> ex art. 624 c.p.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Ricettazione – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 09:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cos'è il reato di ricettazione, quali sono i suoi elementi soggettivi e oggettivi, e quali le principali ipotesi di configurabilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione/">Ricettazione – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di ricettazione &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cose"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#oggetto"><strong>L&#8217;oggetto della tutela</strong></a></li>
<li><a href="#soggetti"><strong>I soggetti</strong></a></li>
<li><a href="#oggetti"><strong>L&#8217;elemento oggettivo</strong></a></li>
<li><a href="#psicologia"><strong>L&#8217;elemento psicologico</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>reato di ricettazione</strong> è un delitto che trova il proprio fondamento nella <strong>tutela del patrimonio</strong>. Secondo parte della dottrina, a tale forma di tutela dovrebbe altresì aggiungersi l’interesse della giustizia per la punizione dei colpevoli del reato. La <strong>punibilità della ricettazione</strong>, il reato presupposto, dovrebbe rendere dunque poco appetibile il perseguimento della relativa condotta.</p>
<p style="text-align: justify;">Come nostra abitudine, cerchiamo di comprendere quali siano le caratteristiche di tale delitto, cominciando da un’analisi del testo del codice penale.</p>
<h2 id="cose" style="text-align: justify;">Cos’è il reato di ricettazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>delitto di ricettazione</strong> è disciplinato dall’art. 648 c.p., secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell&#8217;articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell&#8217;articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell&#8217;articolo 625, primo comma, n. 7-bis.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l&#8217;autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Gli spunti proposti dal testo del codice sono invero piuttosto numerosi. Rimandando ad altri approfondimenti l’analisi di specifici profili del reato, affrontiamo ora in maniera più completa quali sono le principali caratteristiche di tale delitto.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Una breve sintesi</h4>
<p style="text-align: justify;">In estrema sintesi, possiamo definire il reato di ricettazione come:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">un <strong>reato comune</strong>, che può essere commesso da chiunque, tranne che – come abbiamo visto – dal concorrente nel reato presupposto;</li>
<li style="text-align: justify;">non richiedente la <strong>consapevolezza degli estremi del delitto</strong>, bensì la semplice contezza che la cosa o il denaro oggetto della condotta provenga da un delitto;</li>
<li style="text-align: justify;">che si configura se vi è <strong>profitto</strong> per sé o altrui (in caso contrario si ricade nel favoreggiamento reale);</li>
<li style="text-align: justify;">un reato a <strong>forma vincolata</strong>, considerato che la norma incrimina l’acquisto, la ricezione o l’occultamento delle cose di provenienza illecita.</li>
</ul>
<h2 id="oggetto" style="text-align: justify;">L’oggetto della tutela</h2>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo già anticipato in apertura del presente approfondimento, costituisce oggetto di tutela il <strong>patrimonio </strong>del soggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul fatto che il bene giuridico tutelato dal delitto in questione sia in primis proprio il patrimonio, non vi sono peraltro dubbi. Sia sufficiente ricordare la sistemazione del reato nel codice penale, nell’alveo dei delitti contro il patrimonio, e – peraltro – la sua vicinanza con altri reati come il riciclaggio, all’art. 648-bis c.p. o, poco “prima”, quello di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, nel corso degli anni si è diffusa l’opinione, oramai prevalente, che i beni giuridici di riferimento siano anche altri, considerato che la punizione della ricettazione potrebbe “scoraggiare” anche altri delitti tramite i quali ci si è procurati il denaro o le cose coinvolte nel reato di ricettazione.</p>
<h2 id="soggetti" style="text-align: justify;">I soggetti del reato di ricettazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiarito quanto sopra, il <strong>soggetto colpevole di reato di ricettazione</strong> non deve aver concorso nel reato dal quale provengono illecitamente il denaro o le cose (“<em>Fuori dei casi di concorso nel reato…”)</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, chi fornisce i beni e chi commercia gli stessi sono sicuramente in contatto, ma non deve esserci un concorso di reato tra il primo e il secondo. Il “recinto” nel quale è chiuso il ricettatore deve altresì impedire, giudizialmente, che chi fornisce le cose non risponda di ricettazione unitamente a chi le acquista.</p>
<h2 id="oggetti" style="text-align: justify;">L’elemento oggettivo nel reato di ricettazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L’elemento oggettivo nel reato di ricettazione è la condotta prevista dal legislatore che, a sua volta, può essere declinata in:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">acquistare,</li>
<li style="text-align: justify;">ricevere,</li>
<li style="text-align: justify;">occultare,</li>
<li style="text-align: justify;">intromettersi nel farle acquistare,</li>
<li style="text-align: justify;">nel farle ricevere,</li>
<li style="text-align: justify;">e nel farle occultare.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un elenco che apre evidentemente ampissimi margini di <strong>interpretazione</strong>. Se infatti l’acquisto e l’intermediazione nell’acquisto possono essere più facilmente definiti, le altre fattispecie come l’intermediazione dell’occultamento sono definibili in maniera molto meno stringente (ne parleremo in specifico approfondimento sul tema).</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in ambito di elementi oggettivi, quello materiale della <strong>condotta</strong> è evidentemente individuato, in modo generico, nel riferimento a “denaro o cose”. Si tratta dunque di una categoria anche in questo caso piuttosto vasto, considerato che il termine “cosa” può sostanzialmente riferirsi a tutto ciò che ha un “valore”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ampio è anche il riferimento al requisito della provenienza, pur conseguente a un delitto, sia doloso che colposo.</p>
<h2 id="psicologia" style="text-align: justify;">L’elemento psicologico del reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Integriamo quanto precede rammentando come la ricettazione sia un <strong>reato doloso</strong>, considerato che non si può prescindere dal dolo specifico. La finalità stessa, di procurare a sé o ad altri un profitto, evidenzia in modo ancora più significativo l’attinenza del reato alla sfera patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo altre autorevoli opinioni, il reato di ricettazione può altresì essere supportato dal solo dolo eventuale, con la precisazione però che – contrariamente a quanto previsto dal reato di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/incauto-acquisto/">acquisto di cose di sospetta provenienza</a></strong> ex art. 712 c.p. di cui abbiamo recentemente parlato – in questo caso è richiesto un <em>quid pluris </em>rispetto al mero sospetto. Dunque, è sufficiente, per rendere concreta la possibilità di una provenienza delittuosa, il solo “ragionevole” convincimento che l’agente abbia consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa stessa, tratta da dati di fatto pur univoci.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incauto acquisto: i dubbi sulla provenienza del bene</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/incauto-acquisto-provenienza-bene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 10:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una importante sentenza della Corte di Cassazione ci indica quando si possono configurare gli elementi dell'incauto acquisto.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;incauto acquisto e la provenienza del bene &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#incauto"><strong>Incauto acquisto: il caso</strong></a></li>
<li><a href="#dubbi"><strong>I dubbi sulla provenienza del bene</strong></a></li>
<li><a href="#reato"><strong>La configurabilità del reato</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Recentemente ci siamo occupati del <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/incauto-acquisto/">reato di incauto acquisto</a></strong>, o <strong>acquisto di cose di sospetta</strong> <strong>provenienza</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’occasione, abbiamo anticipato come uno degli elementi che configurano il delitto sia il mancato accertamento della legittima provenienza del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">Recita infatti il comma 1 dell’art. 712 c.p. che</p>
<p style="text-align: justify;"><em>chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda non inferiore a dieci euro.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Risulta qui di interesse <strong>cercare di comprendere se, ai fini della configurabilità del reato, sia necessario che l’acquirente debba effettivamente nutrire dei dubbi sulla provenienza della merce</strong>, o se invece il reato può sussistere ogni volta che l’acquisto avviene in presenza di condizioni che avrebbero fatto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per dirimere tale dubbio, ci riferiamo alla sentenza n. 43929/2015 della seconda sezione della Cassazione penale, che ha fornito un chiarimento fondamentale in materia.</p>
<h2 id="incauto" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;incauto acquisto: il caso</h2>
<p style="text-align: justify;">In primo grado il Tribunale condannava un uomo ex art 712 c.p. per aver <strong>incautamente acquistato un furgone rivelatosi di provenienza delittuosa</strong>. L’uomo però contestava la pronuncia, affermando che non vi erano elementi sufficienti per ritenere che il furgone in oggetto fosse di simile provenienza illecita. In particolare, non era stato possibile risalire al telaio originario e non era stato dunque possibile individuare il mezzo. Inoltre, la sostituzione delle targhe con altre originali costituivano illeciti amministrativi, ma non potevano essere ascritti con certezza all&#8217;imputato stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il Tribunale di primo grado, però, tale posizione difensiva non regge. Per i giudici, infatti, l’uomo avrebbe comunque dovuto sospettare della provenienza del bene del reato, a causa di alcuni elementi fondamentali quali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>le condizioni del mezzo,</strong></li>
<li><strong>il prezzo di vendita,</strong></li>
<li><strong>le condizioni dell&#8217;offerente.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dunque, i giudici indicano che prima di perfezionare l&#8217;acquisto, <strong>l’acquirente avrebbe dovuto adoperarsi con la dovuta diligenza per accertarsi della sua legittima provenienza</strong>. Tra gli atteggiamenti che avrebbe dovuto seguire vi sarebbe stata, almeno, la presa visione sequenza identificativa del numero di telaio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che questa omissione integrava negligenza, imprudenza e/o imperizia, sostanziandosi in quella colpa che – come abbiamo visto nel nostro focus sull’incauto acquisto – è elemento psicologico costitutivo del delitto di cui all&#8217;art.712 c.p.</p>
<h2 id="dubbi" style="text-align: justify;">Incauto acquisto e dubbi sulla provenienza del bene</h2>
<p style="text-align: justify;">Soffermandoci sul solo motivo legato alla colpa dell’imputato, i giudici di Cassazione respingono il ricorso dell’uomo. Per gli Ermellini, infatti, è infondata la difesa del ricorrente, secondo cui la mancanza di prova circa l&#8217;elemento oggettivo del reato di riciclaggio (l&#8217;alterazione del telaio, l&#8217;apposizione di targhe non proprie e la dotazione di documenti di circolazione da parte dell&#8217;imputato) escluderebbe il reato di incauto acquisto ex art. 712 c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando alla memoria precedenti opinioni giurisprudenziali in merito, da parte della stessa Corte, i giudici affermano che</p>
<blockquote><p><em>è configurabile la contravvenzione di cui all&#8217;art. 712 cod. pen. tutte le volte che non venga accertata la legittima provenienza delle cose che si acquistano da persone che non esercitano legittimamente il commercio e che, perciò, offrano motivo di dubitare della legittima provenienza della merce.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta a quanto sopra, e sempre con il fine ultimo di configurare in maniera più precisa il reato di cui all’art. 712, comma primo c.p., i giudici formulano una massima su cui val la pena riporre grande attenzione, ovvero che</p>
<blockquote><p><em>non è necessario che l&#8217;acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l&#8217;acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.</em></p></blockquote>
<h2 id="reato" style="text-align: justify;">Incauto acquisto e configurabilità del reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Ora, nel caso in questione, i giudici rammentano che l’uomo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>ha acquistato iI mezzo non presso una concessionaria ufficiale o un autosalone o da un soggetto di sua fiducia ma tramite un meccanico conosciuto occasionalmente, di cui ignorava perfino il cognome;</li>
<li>è stato così messo in contatto con il venditore / proprietario, anch&#8217;esso mai incontrato prima;</li>
<li>ha perfezionato l&#8217;acquisto senza aver visonato la documentazione in originale (ovvero, la carta di circolazione e il certificato di proprietà), ma limitandosi a prendere visione di alcune fotocopie;</li>
<li>non ha controllato se la sequenza identificativa del telaio fosse contraffatta o se invece corrispondesse a quella riportata sulla carta di circolazione;</li>
<li>si sarebbe dovuto accorgere della manomissione della sequenza identificativa del telaio, considerato che tale manomissione sarebbe stata rilevabile anche da persona non esperta del settore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra, la Corte ha motivato come sussistenti gli elementi costitutivi del reato di incauto acquisto, respingendo il ricorso dell’acquirente.</p>
<p style="text-align: justify;">Una sentenza fondamentale per poter ispirare la giusta cautela nei confronti di chi si sta avvicinando a un acquisto particolarmente “conveniente”, ma che potrebbe riservare ben più di qualche sgradita sorpresa…</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’incauto acquisto – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/incauto-acquisto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 11:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cos'è l'incauto acquisto, o acquisto di cose sospette, e quali sono le sue sanzioni e le differenze con il reato di ricettazione.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;incauto acquisto &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#incauto"><strong>Cos&#8217;è l&#8217;incauto acquisto</strong></a></li>
<li><a href="#differenze"><strong>Le differenze con la ricettazione</strong></a></li>
<li><a href="#rischi"><strong>I rischi sul web</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>incauto</strong> <strong>acquisto</strong> è reato disciplinato dall’art. 712 c.p., concretizzabile nell’acquisto di beni di sospetta provenienza. Un comportamento che può integrare un delitto che il legislatore ha ritenuto esser particolarmente grave, in quanto tale da supportare un reato contro il patrimonio, e che è opportuno conoscere in maniera più approfondita.</p>
<h2 id="incauto" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l’incauto acquisto</h2>
<p style="text-align: justify;">Cominciamo, come nostra abitudine, dal rammentare che il codice penale, all’art. 712, definisce l’incauto acquisto nel seguente modo:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda non inferiore a dieci euro.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Si tratta dunque di <strong>una norma che punisce colui che acquista, senza accertarne la provenienza, cose che per qualità e condizione di chi la offre, o per prezzo particolarmente basso, avrebbero dovuto dare adito a sospetti sull’illecita provenienza della merce</strong>. In termini ancora più semplici, il legislatore considera criminoso il comportamento di colui che acquista una cosa per la quale avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla reale origine del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare dunque chiaro che l’incauto acquisto si configura con la <strong>colpa</strong>. Al reo è infatti richiesto di essere consapevole che esista qualcosa di anomalo. E che, nonostante tale consapevolezza, abbia comunque deciso di ignorare i “campanelli di allarme”, finendo con il supportare gli autori del reato contro il patrimonio.</p>
<h2 id="differenze" style="text-align: justify;">Le differenze tra incauto acquisto e ricettazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Nella breve sintesi di cui sopra potrebbe apparire confusa la <strong>distinzione tra il reato di incauto acquisto e quello di ricettazione.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, tra le due ipotesi di delitto esiste una differenza piuttosto netta, così come diverse sono anche le implicazioni che scaturiscono.</p>
<p style="text-align: justify;">Disciplinata dall’art. 648 c.p., la ricettazione è così definita:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell&#8217;articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell&#8217;articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell&#8217;articolo 625, primo comma, n. 7-bis.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l&#8217;autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Senza scendere in eccessivi dettagli didattici, ci limitiamo in questo ambito a rammentare che <strong>la principale divergenza tra l’incauto acquisto e la ricettazione è riconducibile al diverso elemento di consapevolezza nella conduzione di un atto criminoso</strong>. In altri termini, l’acquisto di cose sospette si configura con la semplice colpa, mentre la ricettazione si configura se, da parte del soggetto agente, vi è un dolo.</p>
<h4>L&#8217;elemento psicologico</h4>
<p style="text-align: justify;">Illustrando in maniera ancora più elementare, possiamo dunque condividere che:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>incauto acquisto</strong> -&gt; manca la consapevolezza di compiere un atto criminoso. Sussiste invece la consapevolezza di un’anomalia nelle condizioni della cosa acquistata (prezzo, ecc.);</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>ricettazione</strong> -&gt; è presente la consapevolezza di commettere un atto criminoso e, dunque, il dolo. Il soggetto agente è ben in grado di comprendere i rischi che derivano dalla sua condotta.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pur con le dovute semplificazioni, il margine di separazione tra l’incauto acquisto e la ricettazione è legata all’<strong>elemento</strong> <strong>psicologico</strong>. Nel primo caso vi è la consapevolezza di qualcosa di “strano”, ma non la conoscenza e l’accettazione del rischio. Nel secondo caso vi è il dolo dell’agente, e dunque la piena consapevolezza dei rischi della propria condotta criminosa.</p>
<p style="text-align: justify;">A volta la differenza tra incauto acquisto e ricettazione potrebbe sembrare lieve, ma in realtà ci si può “allenare” nella concreta interpretazione delle varie fattispecie, andando a ponderare con attenzione proprio l’elemento psicologico di cui abbiamo fatto cenno.</p>
<h2 id="rischi" style="text-align: justify;">I rischi di incauto acquisto sul web</h2>
<p style="text-align: justify;">Una delle “declinazioni” più frequenti dell’incauto acquisto è rappresentata dall’<strong>acquisto di cose sospette tramite Internet</strong>. Insomma, la tentazione di “fare un affare” acquistando online un prodotto a prezzi super ribassati potrebbe essere forte ma… attenzione a non diventare complici di un comportamento criminale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per evitare di incappare in qualsiasi tipo di ipotesi di reato, è bene cercare di prestare alcune attenzioni a diversi elementi che dovrebbero configurare una compravendita legale, ovvero:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>identità del venditore</strong>: dovreste sempre essere in grado di accertare l’identità del venditore. Bene dunque allontanarsi da qualsiasi acquisto da venditori “sconosciuti” o che celano le proprie reali credenziali;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>prezzo</strong>: i ribassi di prezzo nelle vendite online sono all’ordine del giorno, ma attenzione agli eccessi. Sebbene possa essere allettante acquistare un prodotto a prezzi super scontati, è sempre opportuno domandarsi per quale motivo viene venduto con un valore di mercato così ridotto;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>condizioni</strong>: infine, è opportuno domandarsi quali siano le condizioni di vendita. Il prodotto è nuovo o usato? Viene fornito con una regolare garanzia?</p>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;">Le sanzioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiudiamo il nostro breve approfondimento sull’incauto acquisto riportando le <strong>sanzioni</strong> legate a tale condotta criminosa. Per comodità, proviamo a integrarle con quelle della ricettazione, in una scala di gravità:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">reclusione fino a 6 mesi e ammenda non inferiore a 10 euro per incauto acquisto ex art. 712 c.p.;</li>
<li style="text-align: justify;">reclusione fino a 6 anni e multa fino a 516 euro in caso di ricettazione ex 643 c.p., considerata però di particolare tenuità;</li>
<li style="text-align: justify;">sanzione più grave, con reclusione da 2 anni a 8 anni, e multa da 516 euro a 10.329 euro, in caso di ricettazione ex art 643 c.p. senza l’attenuante della particolare tenuità.</li>
</ul>
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		<title>Il reato di estorsione nel mondo del lavoro – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/estorsione-mondo-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 06:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;estorsione nel mondo del lavoro &#8211; indice Cos&#8217;&#232; l&#8217;estorsione Nel mondo del lavoro La condotta Il reato di estorsione pu&#242; configurarsi anche in ambito lavorativo. Un&#8217;affermazione che non dovrebbe risultare certamente di sorpresa, per chi ha l&#8217;abitudine di aggiornarsi sulle evoluzioni giurisprudenziali, considerato che i giudici della Corte di Cassazione sono pi&#249; volte intervenuti in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;estorsione nel mondo del lavoro &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#estorsione"><strong>Cos&#8217;è l&#8217;estorsione</strong></a></li>
<li><a href="#lavoro"><strong>Nel mondo del lavoro</strong></a></li>
<li><a href="#condotta"><strong>La condotta</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/estorsione/">reato di estorsione</a></strong> può configurarsi anche in ambito lavorativo. Un’affermazione che non dovrebbe risultare certamente di sorpresa, per chi ha l’abitudine di aggiornarsi sulle evoluzioni giurisprudenziali, considerato che i giudici della Corte di Cassazione sono più volte intervenuti in questo ambito, affermando che diverse <strong>condotte del datore di lavoro</strong> possono <strong>integrare il reato di estorsione ex art.</strong> 629 c.p., in danno dei propri dipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo tuttavia, dopo un breve riepilogo del reato di estorsione, di comprendere quali siano tali condotte, e cosa il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza, ci permettono di comprendere su questo complesso tema.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l’estorsione</h2>
<p style="text-align: justify;">Andando con ordine, definiamo l’<strong>estorsione </strong>quel reato commesso da chi, con violenza o minaccia, costringe qualcuno a fare o non fare qualcosa, per trarre per sé o per altri un ingiusto profitto, con altrui danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato è:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>comune</strong>: può essere commesso da chiunque;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>plurioffensivo</strong>: pur essendo un delitto contro il patrimonio, lede anche l’interesse personale all’autodeterminazione, oltre che l’integrità fisica del soggetto passivo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In ordine all’<strong>elemento</strong> <strong>oggettivo</strong>, la condotta che permette di configurare tale reato è integrata dalla costrizione con violenza o intimidazione nei confronti di qualcuno, al fine di fargli commettere dei determinati comportamenti attivi o omissivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 1.000 euro a 4.000 euro, salvo che ricorrano le aggravanti, per le quali rimandiamo al nostro recente approfondimento sul delitto di estorsione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tali premesse, derivate dalla sola lettura del dispositivo del codice penale, appare chiaro come siano invero infiniti i casi di estorsione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi alla condotta di colui che si reca in un negozio di quartiere chiedendo del denaro dietro minaccia di appiccare fuoco al locale. Oppure, si pensi alla condotta di colui che fotografa una nota attrice in un incontro intimo con un amante, e si fa consegnare dalla stessa una somma di denaro dietro minaccia di pubblicare su qualche rivista le proprie foto.</p>
<p style="text-align: justify;">E nel <strong>mondo del lavoro</strong>? Purtroppo, complice l’apertura fornita da alcune miliari sentenze della Suprema Corte, anche nel mercato delle professioni si aprono margini di estorsione piuttosto importanti, prevalentemente favoriti da condizioni di sempre maggiore precarietà e debolezza della parte lesa.</p>
<h2 id="lavoro" style="text-align: justify;">L’estorsione nel mondo del lavoro</h2>
<p style="text-align: justify;">Per poter comprendere perché si parla con sempre maggiore insistenza di <strong>estorsione legata al mondo del</strong> <strong>lavoro</strong>, giova accennare la massima di cui alla sent. n. 1284/2011 della Corte di Cassazione, secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ma <strong>quali sono le condotte</strong> che il datore di lavoro potrebbe porre in essere per poter integrare il delitto di estorsione?</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso, come già abbiamo lasciato intendere qualche riga fa, i casi sarebbero così ampi ed eterogenei da non esser possibile riassumerli. Compiamo, comunque, qualche esempio.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Gli esempi</h4>
<p style="text-align: justify;">Uno dei principali esempi di condotta estorsiva del datore di lavoro è quella di <strong>costringere il lavoratore ad accettare condizioni economiche peggiori rispetto a quelle garantite dai contratti collettivi o individuali.</strong> Una costrizione che viene di norma protratta dietro minaccia del licenziamento. Il lavoratore potrebbe dunque essere ad accettare una remunerazione inferiore a quella che viene invece indicata in busta paga.</p>
<p style="text-align: justify;">Altro esempio ricorrente, su cui la Suprema Corte si è trovata ad esprimersi, è legata al datore di lavoro che dietro minacce o violenze, <strong>induca il lavoratore a rinunciare a diritti come i congedi per malattie, infortuni, maternità</strong>. Un’altra ipotesi fortunatamente oggi in disuso, grazie all’introduzione delle dimissioni online, era legata alla firma della lettera di dimissioni in bianco, sotto violenza o minaccia.</p>
<h2 id="condotta" style="text-align: justify;">La condotta nell&#8217;estorsione</h2>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo brevemente anticipato qualche paragrafo fa, le situazioni esemplificate sono favorite dallo squilibrio che sussiste tra il <strong>potere contrattuale riconosciuto al datore di lavoro</strong>, e quello riconosciuto al lavoratore subordinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno squilibrio che il legislatore ha cercato di ridurre introducendo nell’ordinamento delle <strong>tutele nei</strong> <strong>confronti della libertà e della dignità dei lavoratori</strong>. Ma, come evidenza giurisprudenziale dimostra, non sempre queste forme di tutela si rivelano efficaci. Tanto che, in fondo, i lavoratori ancora oggi sono ben frequentemente costretti a subire delle prevaricazioni da parte del datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa sede risulta di interesse domandarsi quando queste prevaricazioni possono sfociare in condotte penalmente rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify;">In passato, solamente una parte minoritaria della giurisprudenza riteneva configurabile una simile deriva ma, negli ultimi anni, le cose sembrano essere radicalmente cambiate. I giudici di legittimità sono intervenuti sul tema in numerose occasioni. Hanno così affermato che il datore di lavoro che si caratterizzi per una delle condotte sopra riassunte (e non solo) possa effettivamente, con il proprio comportamento, integrare il reato di estorsione.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, siamo abituati a riferire all’estorsione come a un delitto appartenente alla criminalità organizzata. Tuttavia, in realtà, l’estorsione è reato che può ben essere imputato anche al datore di lavoro. A patto, ovviamente, che ne sussistano i presupposti: violenza o minaccia, ingiustizia del profitto, danno alla parte offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">In effetti, considerato che secondo la giurisprudenza costante  la minaccia che può integrare il delitto di estorsione è la prospettazione di un male futuro tale da determinare una <strong>pressione psicologica</strong> sulla vittima, o uno stato di condizionamento morale che poi induce quest’ultima a fare o non fare una determinata cosa, allora dovrebbe ben ammettersi che un simile scenario può ben avvenire anche in ogni ambito. Ivi compreso, evidentemente, anche quello lavorativo.</p>
<h4>Le opinioni dei giudici</h4>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, più volte i giudici di legittimità hanno condiviso che non sempre la <strong>prospettazione della minaccia</strong> ex art. 629 c.p. deve avvenire in maniera esplicita e immediata. A volte può manifestarsi anche in maniera implicita o indiretta, o tramite esortazioni e suggerimenti che infondono nel soggetto passivo un timore, forzandone la volontà.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, è proprio quest’ultima la condotta che generalmente caratterizza il <strong>comportamento estorsivo del</strong> <strong>datore di lavoro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In una buona parte dei casi su cui i giudici si sono espressi, il datore di lavoro dinanzi a una legittima aspettativa di assunzione da parte del lavoratore, prospettava la possibilità di accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge o ai contratti collettivi. Venivano dunque proposti dei salari inferiori a quelli formalmente riconosciuti. E veniva lasciato intendere in maniera più o meno implicita che senza tale disponibilità da parte del lavoratore, non sarebbe scattata l’assunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiarito ciò, è anche vero che <strong>non sempre è facile ricondurre giudizialmente il comportamento del datore di lavoro nell’alveo dell’estorsione</strong>. Rileviamo infatti come la coazione della volontà del lavoratore da parte del proprio datore di lavoro rileva anche civilmente. E che, in ogni caso, la minaccia del datore di lavoro deve essere diretta, credibile e idonea a condizionare il soggetto minacciato. Si avrà evidentemente conto delle circostanze in essere.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di rilevanza penale, però, è anche necessario l’elemento del dolo del datore di lavoro. Un elemento che dovrà sussistere sia riguardo al suo comportamento minaccioso, sia nella convinzione di conseguire un profitto ingiusto, determinando un danno altrui.</p>
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		<title>Il reato di estorsione – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/estorsione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 06:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cos'è il reato di estorsione, quali sono i suoi elementi costitutivi, quali le sanzioni e le aggravanti previste dal codice penale.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di estorsione &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#codice"><strong>Cos&#8217;è il reato di estorsione</strong></a></li>
<li><a href="#reato"><strong>Il reato plurioffensivo</strong></a></li>
<li><a href="#condotta"><strong>La condotta</strong></a></li>
<li><a href="#evento"><strong>L&#8217;evento</strong></a></li>
<li><a href="#dolo"><strong>Il dolo generico</strong></a></li>
<li><a href="#aggravanti"><strong>Le aggravanti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’art. 629 c.p. introduce nell’ordinamento il <strong>reato di estorsione</strong>, inquadrandolo all’interno delle ipotesi di delitto contro il patrimonio, mediante violenza a cose o persone.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma quali sono le caratteristiche di questo reato? Quali sono i suoi elementi oggettivi e soggettivi? E quali le circostanze aggravanti?</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo di scoprirlo insieme, cominciando da un’analisi del dispositivo del codice.</p>
<h2 id="codice" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il reato di estorsione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di <strong>estorsione </strong>è disciplinato dall’art. 629 c.p., secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell&#8217;ultimo capoverso dell&#8217;articolo precedente.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Come sempre, anche la semplice lettura del dispositivo ci permette di elaborare alcune preliminari valutazioni. Per esempio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">per configurare il reato non rilevano le modalità con cui la violenza o la minaccia si concretizzano, essendo sufficiente che tali comportamenti siano dirette a forzare la volontà della vittima, in modo tale che quest’ultima ponga in essere un atto di disposizione patrimoniale;</li>
<li style="text-align: justify;">la costrizione di cui al reato di estorsione può avere come oggetto il compimento di atti di disposizione patrimoniali positivi (donare una somma di denaro) o negativo (rimettere un debito). Può altresì trattarsi di atto annullabile, ma deve essere produttivo di effetti giuridici;</li>
<li style="text-align: justify;">il concetto di profitto non deve necessariamente essere inteso come avente rilevanza solamente economica o patrimoniale. Può infatti trattarsi di vantaggi di diversa natura, mentre il danno deve avere natura esclusivamente patrimoniale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ingresso-abusivo-nel-fondo-altrui/">Ingresso abusivo nel fondo altrui – guida rapida</a></p>
<h2 id="reato" style="text-align: justify;">Il reato di estorsione plurioffensivo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il bene giuridico che è oggetto di tutela dell’art. 629 c.p. è di natura plurioffensiva. La tutela viene infatti indirizzata sia nei confronti del patrimonio della vittima, sia nei confronti della libertà di autodeterminazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando si parla di estorsione, inoltre, si parla pur sempre di un reato comune. Chiunque può dunque commettere questo reato, ma se è commesso da un pubblico ufficiale, integra il reato di concussione ex art. 317 c.p., se vi è abuso di potere.</p>
<h2 id="condotta" style="text-align: justify;">La condotta nel reato di estorsione</h2>
<p style="text-align: justify;">Un particolare cenno di attenzione, per qualificare correttamente il reato, deve essere riposo nei confronti della condotta, ovvero dell’elemento oggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La condotta incriminata è infatti quella di chi – mediante violenza o minaccia – costringe un’altra persona a fare o omettere qualcosa, procurando così a sé stessi o ad altri un ingiusto profitto e, di contro, arrecando un danno al soggetto passivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Val dunque la pena approfondire i concetti di minaccia e violenza.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La minaccia</h3>
<p style="text-align: justify;">La minaccia è da intendersi come la prospettazione di un male ingiusto e notevole, che proviene dal soggetto minacciante. Può essere attuata in maniera esplicita o implicita, ma deve essere sempre idonea a coartare la volontà del soggetto passivo.</p>
<p style="text-align: justify;">È anche possibile che la condotta di minaccia possa consistere anche nel prospettare alla vittima un comportamento omissivo. È il caso in cui sul soggetto minacciante gravi un obbligo giuridico di impedire un evento.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usurpazione/">Usurpazione – guida rapida</a></p>
<h3 style="text-align: justify;">La violenza</h3>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene invece la violenza, tale deve essere da non coartare completamente la volontà della vittima, perché in questo caso di configurerebbe il più grave <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-di-rapina/">reato di rapina</a>, ex art. 628 c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, la violenza deve comunque lasciare al soggetto passivo un pur minimo margine di autodeterminazione. In altre parole, il soggetto passivo potrà pur sempre scegliere se cedere all’estorsione, o subire il male minacciato.</p>
<h2 id="evento" style="text-align: justify;">L’evento</h2>
<p style="text-align: justify;">Tornando alla condotta, gli eventi conseguenza sono così riassumibili:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">condizionamento della volontà della vittima, in relazione al parametro della normale impressionabilità in seguito alla violenza o alla minaccia personale o reale;</li>
<li style="text-align: justify;">compimento dell’atto di disposizione, consistente in un dare, fare o non fare, aventi ad oggetto un elemento del patrimonio;</li>
<li style="text-align: justify;">produzione di un danno altrui, causato dalla disposizione di cui si è detto nel punto precedente di questo elenco;</li>
<li style="text-align: justify;">realizzazione di un profitto ingiusto, per il soggetto agente o per altri, che non si fonda su pretese riconosciute o tutelate dall’ordinamento.</li>
</ul>
<h2 id="dolo" style="text-align: justify;">Il dolo generico nel reato di estorsione</h2>
<p style="text-align: justify;">Passando poi all’analisi dell’elemento soggettivo, si ritiene sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di usare violenza o minaccia per poter costringere il soggetto passivo a porre in essere una condotta che determinerà il già rammentato ingiusto profitto per il soggetto agente o per altri.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, il soggetto che agisce deve avere la consapevolezza di porre in essere una condotta illegittima. Ne deriva che se l’agente pone in essere una condotta perché ritiene che il profitto sia giusto, il suo comportamento non dovrebbe configurare il reato di estorsione.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/turbativa-violenta-possesso-cose-immobili/">Turbativa violenta del possesso di cose immobili – una guida rapida</a></p>
<h2 id="aggravanti" style="text-align: justify;">Le aggravanti del reato di estorsione</h2>
<p style="text-align: justify;">L’art. 629 c. 2 c.p. richiama le stesse aggravanti già previste per il reato di <strong>rapina</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em>se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;</em></li>
<li><em>se la violenza consiste nel porre taluno in stato d&#8217;incapacità di volere o di agire;</em></li>
<li><em>(o) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell&#8217;associazione di cui all&#8217;articolo 416 bis;</em></li>
<li><em>se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;</em></li>
<li><em>se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;</em></li>
<li><em>(o) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;</em></li>
<li><em>se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In tali ipotesi le pene (reclusione da 5 a 10 anni e multa da 1.000 a 4.000 euro) vengono aumentate a reclusione da 6 a 20 anni e multa da 5.000 a 15.000 euro.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/estorsione/">Il reato di estorsione – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<title>Ingresso abusivo nel fondo altrui – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/ingresso-abusivo-nel-fondo-altrui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 06:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cos'è l'ingresso abusivo nel fondo altrui e quali sono gli elementi soggettivi e oggettivi utili per configurare il reato.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ingresso abusivo nel fondo altrui &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#codice"><strong>Nel codice penale</strong></a></li>
<li><a href="#elementi"><strong>Elementi oggettivi e soggettivi</strong></a></li>
<li><a href="#stabile"><strong>Lo stabile riparo</strong></a></li>
<li><a href="#fondo"><strong>Fondo dominante e fondo servente</strong></a></li>
<li><a href="#dolo"><strong>Dolo generico e dolo specifico</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’art. 637 c.p. disciplina il reato di <strong>ingresso abusivo nel fondo altrui</strong>, quale delitto contro il patrimonio, comune, a querela di parte. L’oggetto della tutela giuridica è infatti rappresentato dall’inviolabilità del patrimonio immobiliare e, come tale, l’ipotesi di reato trova coerente posizionamento nel Capo I del Titolo XIII del Libro Secondo del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come nostra abitudine, partendo dal dispositivo del codice, cerchiamo di capire che cosa preveda il testo e quali siano le sue principali implicazioni.</p>
<h2 id="codice" style="text-align: justify;">Nel codice penale</h2>
<p style="text-align: justify;">Come anticipato, il reato di <strong>ingresso abusivo nel fondo </strong>è disciplinato dall’art. 637 c.p., secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Diversi sono gli spunti di interesse che possiamo già trarre da questa breve esposizione della letteralità dell’articolo. Proviamo a riassumerli:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il riferimento alla <strong>mancanza di necessità</strong> evidenzia il bisogno di una condotta arbitraria. Il comportamento non è dunque perseguibile se l’ingresso nel fondo è sorretta da un’obiettiva giustificazione. Si pensi a colui che entra senza autorizzazione nel fondo perché sta scappando da un pericolo imminente, come un incendio;</li>
<li style="text-align: justify;">la <strong>delimitazione del fondo</strong>, come vedremo tra breve, è da intendersi in senso lato. Il reato è considerato ad esempio integrato se – in aggiunta a ostacoli perimetrali, magari non continuativi – ci sono chiari cartelli di avvertimento;</li>
<li style="text-align: justify;">similmente a quanto <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/invasione-terreni-edifici/">abbiamo già avuto modo di esaminare negli ultimi giorni</a>, anche <strong>questa</strong> <strong>norma tutela altri diritti oltre a quello di proprietà</strong>. A tale scopo sono dunque equiparati anche gli interessi di un terzo, che ha il legittimo possesso del fondo. Peraltro, il delitto può essere commesso anche dal proprietario del fondo, se lo ha dato in detenzione ad altri;</li>
<li style="text-align: justify;">la natura giuridica del delitto è di <strong>reato comune</strong>, perché chiunque può commettere la condotta prevista dall’art. 637 c.p. (come abbiamo appena rammentato, anche il proprietario, se ha dato il proprio fondo in detenzione ad altri);</li>
<li style="text-align: justify;">la procedibilità è a <strong>querela di parte</strong> e, dunque, non di ufficio.</li>
</ul>
<h2 id="elementi" style="text-align: justify;">Elementi oggettivi e soggettivi</h2>
<p style="text-align: justify;">L’elemento decisivo che fa scaturire il reato è l’<strong>ingresso dell’autore nel fondo altrui</strong>, senza necessità e autorizzazione. Il delitto è dunque perfezionato con l’introduzione volontaria del colpevole del fondo, con un comportamento che andrà evidentemente ponderato volta per volta. Può ad esempio ben integrare il reato il superamento di un ostacolo costituito dalla recinzione, per quanto non particolarmente ardua da superare.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto poi attiene l’elemento soggettivo, la giurisprudenza ha chiarito che integra i requisiti di reato ex art. 637 c.p. il dolo generico. Per tale, come noto, si intende la volontà, consapevole e libera, e l’intenzione, di entrare nel fondo altrui violando il divieto di chi ne ha diritto.</p>
<h2 id="stabile" style="text-align: justify;">Lo stabile riparo</h2>
<p style="text-align: justify;">L’art. 637 c.p. chiarisce che il reato è configurato quando si entra abusivamente in un fondo <em>recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo</em>. Lecito, dunque, domandarsi che cosa si intenda con “stabile riparto”, valutato che di fosso e siepe viva dovrebbero essere più lampanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, per stabile riparo deve intendersi ogni mezzo che possa <strong>ostacolare l’ingresso in un fondo</strong>, manifestando nel contempo la volontà del proprietario di vietare l’ingresso.</p>
<p style="text-align: justify;">Da questa valutazione emerge dunque che non è affatto necessario che il fondo sia recintato per poter rendere impossibile o difficile l’ingresso. Il riferimento allo stabile riparo sembra dunque poter abbracciare una lunga serie di potenziali ipotesi, come ad esempio quella di siepe secca, e non viva. Se impiantata stabilmente, può ben essere considerata come stabile riparo, così come un bosco recintato con del filo spinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si discute invece se il reato possa essere configurato in assenza di recinzione, ma semplicemente dall’essere entrati abusivamente nel fondo consapevolmente ignorando i cartelli di avvertimento posti lungo il confine.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche se parte della dottrina ammette questa configurabilità, c’è chi sostiene che, in realtà, sia necessaria la delimitazione del fondo con qualche forma di ostacolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, per costoro, sebbene non sia necessario che il fondo sia recintato in modo da rendere “impossibile” o comunque piuttosto difficile l’ingresso, è però necessario che questo non possa effettuarsi senza qualche sforzo.</p>
<h2 id="fondo" style="text-align: justify;">Fondo dominante e fondo servente</h2>
<p style="text-align: justify;">Un caso piuttosto interessante, che anticipiamo in queste righe, è se si possa configurare il reato ex art. 637 c.p. nel caso in cui il proprietario del fondo dominante entri nel fondo servente per altre vie, rispetto a quelle consentite.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, come ampiamente sostenuto da giurisprudenza, il reato in tali ipotesi non è configurabile. Per poter qualificare tale diritto è infatti necessario che l’ingresso avvenga senza necessità. Dunque, l’ingresso del proprietario del fondo dominante nel fondo servente, per vie differenti da quelle autorizzate, se in ragione della servitù, non può integrare il reato ex art. 637 c.p. ma, eventualmente, costituire un illecito civile.</p>
<h2 id="dolo" style="text-align: justify;">Dolo generico e dolo specifico</h2>
<p style="text-align: justify;">Concludiamo con un piccolo richiamo al dolo generico, e alla differenza con il reato di cui all’art. 633 c.p., di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/invasione-terreni-edifici-giurisprudenza/">invasione di terreni o edifici altrui</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come la Cassazione penale ebbe modo di chiarire con la sentenza n. 11544/2011, il reato di invasione di terreni o edifici altrui richiede un dolo specifico, a differenza di quello di ingresso abusivo nel fondo altrui.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dolo in questione è dunque ricollegato alla finalità di occupare il terreno o l’edificio invasi, o di trarne altrimenti profitti. Il reato può pertanto sussistere anche quando l’invasione non è seguita da una stabile permanenza fisica dell’agente sul luogo. Bensì, appaia comunque in modo chiaro finalizzata a determinare l’insorgenza dei presupposti per l’inizio del possesso <em>ad usucapionem</em>, il cui mantenimento non richiede il protrarsi di tale permanenza, potendo esso realizzarsi anche in altri modi.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ingresso-abusivo-nel-fondo-altrui/">Ingresso abusivo nel fondo altrui – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<title>Usurpazione – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/usurpazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 06:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cos'è il reato di usurpazione, quali sono i principali elementi costitutivi del delitto e come non confonderlo confuso con altre ipotesi di reato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usurpazione/">Usurpazione – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di usurpazione &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#codice"><strong>Nel codice penale</strong></a></li>
<li><a href="#proprieta"><strong>Proprietà o possesso</strong></a></li>
<li><a href="#esercizio"><strong>Esercizio arbitrario delle proprie ragioni</strong></a></li>
<li><a href="#sconfinamento"><strong>Sconfinamento con aratura del terreno</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il reato di <strong>usurpazione</strong> è stato introdotto nel nostro ordinamento per tutelare il <strong>diritto alle proprietà</strong> <strong>fondiarie e la loro integrità</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore ha inteso infatti proteggere il <strong>diritto di proprietà delle cose immobili</strong>, sancendo che non sia possibile il furto di esse, e configurando un delitto ogni volta che si procede alla rimozione dei termini apposti ad un bene immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Come abitudine, cerchiamo di comprendere che cosa preveda il codice penale in tal senso, e quali siano gli elementi caratteristici del reato.</p>
<h2 id="codice" style="text-align: justify;">Nel codice penale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il dispositivo dell’art. 631 c.p. introduce il <strong>reato di usurpazione tra i delitti contro il patrimonio</strong> <strong>mediante</strong> <strong>violenza alle cose o alle persone</strong>, sancendo che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell&#8217;altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a duecentosei euro.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sebbene il dispositivo sia piuttosto contenuto come ampiezza, fin da questa prima analisi è possibile trarre alcune considerazioni di rilevanza:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">è reato comune, ma non è configurabile se la condotta è realizzata dal proprietario del bene immobile;</li>
<li style="text-align: justify;">la condotta dell’agente deve essere orientata ad una finalità di appropriazione. Deve dunque essere intesa come comportamento materiale che presuppone la conoscenza dell’altrui proprietà del bene immobile;</li>
<li style="text-align: justify;">è punito a querela della persona offesa, e non è dunque più perseguibile d’ufficio.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Precisiamo inoltre fin d’ora che oggetto materiale della condotta di rimozione o di alterazione (cioè, rispettivamente, di togliere dal luogo ove si trovano, o spostare dalla originaria collocazione) possano essere i termini di confine, nonché ogni cosa, artificiale o naturale, che sia destinata a rappresentare in modo stabile la linea di confine degli immobili secondo usi e consuetudini locali.</p>
<p style="text-align: justify;">A titolo di esempio, possono pertanto costituire termini di confine dei pali o un fosso, un muretto a secco o un filare di alberi, e così via.</p>
<h2 id="proprieta" style="text-align: justify;">Proprietà e possesso</h2>
<p style="text-align: justify;">In linea con quanto peraltro abbiamo avuto modo di condividere nel corso dei nostri ultimi approfondimenti sull’<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/invasione-terreni-edifici-giurisprudenza/"><strong>invasione di terreni o edifici</strong></a>, e sulla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/turbativa-violenta-possesso-cose-immobili/"><strong>turbativa violenta del possesso di cose</strong> <strong>immobili</strong></a>, chiariamo che l’art. 631 c.p. sanziona la condotta di chi si appropria, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o ne altera i termini.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento al termine “altrui” è da intendersi in senso lato, con un ampliamento rispetto al solo significato che sembrerebbe emergere dalla formale posizione giuridica del diritto di proprietà.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, la <strong>tutela del legislatore</strong> deve essere intesa allargarsi anche al possesso e alla detenzione. La considerazione non deve stupire: l’art. 631 c.p. è chiaramente inteso sanzionare in maniera specifica sanzionare la rimozione o l’alterazione dei termini, per salvaguardare il rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che dai terzi legittimati a farlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, in maniera analoga a quanto già visto in riferimento al reato ex art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), si può ben estendere tali valutazioni anche al delitto di usurpazione ex art. 631 c.p.. Con il termine “altrui”, il legislatore ha evidentemente e chiaramente inteso tutelare non solamente il diritto di proprietà, quanto anche ogni altro rapporto con l’immobile, da parte di soggetto differente dal proprietario, ma interessato in maniera simile o identica alla libertà e all’integrità del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">In modo ancora più palese rispetto agli altri delitti contro il patrimonio di cui ci siamo occupati negli ultimi giorni, il legislatore non fa qui espresso riferimento al diritto di proprietà. Dunque, la stessa formulazione della norma è da intendersi non su specifico diritto che la persona offesa può vantare sull’immobile, bensì al rapporto di fatto esercitato dal proprietario o da un terzo.</p>
<h2 id="esercizio" style="text-align: justify;">Esercizio arbitrario delle proprie ragioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene le relazioni del reato di usurpazione con gli altri reati, il delitto oggi in approfondimento non deve essere confuso con quello di <strong>esercizio arbitrario delle proprie ragioni</strong>, ex art. 393 c.p., per cui</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em>Chiunque (…) potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell&#8217;offeso, con la reclusione fino a un anno.</em></li>
<li style="text-align: justify;"><em>Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a duecentosei euro.</em></li>
<li style="text-align: justify;"><em>La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ricade in tale ipotesi di delitto colui che abbia voluto spostare il confine tra il fondo della sua proprietà e quello del proprietario attiguo. Ma, in sostanza, lo abbia fatto senza ricorrere al giudice, bensì agendo con la coscienza e la volontà di impossessarsi di una striscia di terreno che consideri sua. Non attendere che il giudice formuli specifica pronuncia in proposito farebbe dunque costituire la fattispecie di delitto.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura del testo del codice emerge come la ragione di tale disposizione sia quella di tutelare il monopolio giudiziario nella risoluzione delle controversie tra privati. E, unitamente, a ciò, l’incolumità personale quale interesse del privato.</p>
<h2 id="sconfinamento" style="text-align: justify;">Sconfinamento con aratura del terreno</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato protagonista del nostro odierno approfondimento non deve poi essere confuso con quello di <strong>sconfinamento con l’aratura del terreno</strong> senza rimozione dei termini. Che, semmai, integra quanto previsto dagli artt. 632 e 633 c.p., rubricati “Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi” e “Invasione di terreni o edifici”.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ipotesi, infatti, autorevoli autori sostengono che, pur essendo reato comune, in realtà dalla descrizione del fatto emergerebbe che il reato possa essere commesso solamente dal proprietario o dal possessore del fondo limitrofo. Di contro, il delitto di usurpazione del terreno può essere commesso anche da una persona diversa da queste ultime.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usurpazione/">Usurpazione – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbativa violenta del possesso di cose immobili – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/turbativa-violenta-possesso-cose-immobili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 06:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un'analisi del reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili: caratteristiche, elementi costitutivi e orientamenti giurisprudenziali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/turbativa-violenta-possesso-cose-immobili/">Turbativa violenta del possesso di cose immobili – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La turbativa violenta del possesso di cose immobili &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#codice"><strong>Nel codice penale</strong></a></li>
<li><a href="#scopo"><strong>La finalità della norma</strong></a></li>
<li><a href="#violenza"><strong>Violenza o minaccia</strong></a></li>
<li><a href="#possesso"><strong>Proprietà o possesso</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Incluso nel capo dei <strong>delitti contro il patrimonio</strong>, il reato di <strong>turbativa violenta del possesso di cose immobili</strong> è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 634 c.p., subito dopo il reato di invasione di terreni o edifici di cui abbiamo recentemente compiuto un esaustivo focus, al quale rimandiamo.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo allora di comprendere quali siano le principali caratteristiche di questo delitto, cominciando dall’analisi del testo del codice, per esaminarne poi gli elementi, le sanzioni e i riflessi analitici.</p>
<h2 id="codice" style="text-align: justify;">Nel codice penale</h2>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo già anticipato, il reato è disciplinato dall’art. 634 c.p., secondo cui</p>
<blockquote><p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell&#8217;articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l&#8217;altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotre euro a trecentonove euro.</p>
<p>Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Senza anticipare in questo paragrafo le riflessioni che condivideremo in maniera più esaustiva successivamente, possiamo sintetizzare che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong>differenza tra il reato di invasione di terreni e edifici e la presente ipotesi di delitto</strong> consiste nel fatto che l’art. 634 c.p. si riferisce a comportamenti che si concretizzano in una molestia che, però, non sfocia nello spossessamento;</li>
<li>il riferimento al possesso pacifico è da intendersi se acquisito e mantenuto in assenza di violenza o clandestinità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Da quanto appena rammentato, ne deriva che il delitto di cui all’art. 634 c.p. è in relazione di sussidiarietà con quello precedente.</p>
<h2 id="scopo" style="text-align: justify;">La finalità della norma</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>finalità della norma</strong> è ben intesa dal suo inquadramento all’interno del codice penale, nei delitti contro il patrimonio.<br />
Con tale previsione il legislatore ha voluto introdurre una garanzia, anche sotto il profilo penale, sul possesso pacifico dei beni immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, la tutela che è possibile individuare nell’art. 634 c.p., a titolo di principale deduzione, è rappresentata da quella all’inviolabilità della proprietà altrui, e del suo libero godimento.</p>
<h2 id="violenza" style="text-align: justify;">Il concetto di violenza o minaccia</h2>
<p style="text-align: justify;">Abbiamo già avuto modo di comprendere che il reato di cui oggi parliamo è posto in stretta connessione con quello dell’articolo precedente nel codice penale, avente ad oggetto l’invasione di terreni e edifici.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, in conseguenza del fatto che il soggetto che agisce non può entrare nel terreno altrui o invadere la proprietà altrui – poiché altrimenti, come visto, si configurerebbe un altro reato diverso da quello ex art. 634 c.p. &#8211; il legislatore ha voluto arricchire il codice di un’altra eventualità.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sua valutazione, la <strong>violenza</strong> o la <strong>minaccia</strong> sussiste solamente se sono più di dieci persone a commettere il fatto, inteso come turbamento del libero godimento della proprietà altrui. Il concetto di violenza può essere evidentemente ricollegato alla presenza di un comportamento contraddistinto dall’impiego di energia fisica. Di contro, il concetto di minaccia è facilmente riconducibile a un atteggiamento intimidatorio, che concerne la sfera morale della vittima, di cui risulta compromessa la capacità di autodeterminarsi, e consiste nel prospettargli in maniera implicita o esplicita un male ingiusto e futuro.</p>
<h4>Esempio</h4>
<p style="text-align: justify;">Qualora non fosse sufficientemente chiara la differenza tra il delitto ex art. 633 c.p., e quello ex art.634 c.p., proponiamo due semplici ipotesi, non prima di aver ricordato che il primo articolo prevede che:</p>
<blockquote><p>Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>
<p>Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.</p>
<p>Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Esaminato anche tale tenore letterale, dovrebbe essere più comprensibile che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>è reato di invasione di terreni e edifici il comportamento del soggetto agente che entra abusivamente in proprietà altrui;</li>
<li>è reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili se, ad esempio, quindici persone circondano il perimetro esterno della proprietà altrui, senza però entrarvi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">E’ palese che la seconda ipotesi di reato che abbiamo sopra elencato non può configurare un reato ex art 633 c.p., ma configura comunque un caso meritevole di tutela da parte del legislatore.</p>
<h2 id="possesso" style="text-align: justify;">Proprietà e possesso</h2>
<p style="text-align: justify;">Giova a questo punto compiere un ulteriore passo in avanti nel tema odierno. Una piccola evoluzione concettuale  avanti che non dovrebbe stupire chi ha letto i nostri approfondimenti sul tema dell’invasione di terreni e edifici, e il nostro focus sulla giurisprudenza in argomento.</p>
<p style="text-align: justify;">Di fatti, i giudici della Suprema Corte, sposando oramai un orientamento consolidato fin dalla sentenza Cass. pen. n. 2308/1997, hanno affermato che in tema di turbativa violenta del possesso di cose immobili, rientrerebbero a pieno titolo nella previsione della norma di cui all’art. 634 c.p. anche le situazioni possessorie che abbiano il contenuto delle servitù, apparenti e non apparenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli Ermellini, infatti, ai fini della <strong>tutela penale</strong> non ci sarebbe nessuna rilevanza specifica nel distinguere tra proprietà e <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/possesso/">possesso</a>, almeno in questo scenario.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, ad essere tutelate dall’art. 634 c.p. non sono solamente le proprietà di cose immobili, ma anche il possesso delle stesse.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/turbativa-violenta-possesso-cose-immobili/">Turbativa violenta del possesso di cose immobili – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<title>Invasione di terreni o edifici – raccolta di giurisprudenza</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/invasione-terreni-edifici-giurisprudenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 06:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una raccolta delle principali sentenze di giurisprudenza sul tema del reato dell'invasione di terreni o ediici, di cui all'art. 633 del codice penale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/invasione-terreni-edifici-giurisprudenza/">Invasione di terreni o edifici – raccolta di giurisprudenza</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;invasione di terreni o edifici (giurisprudenza) &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cose"><strong>Cos&#8217;è il reato</strong></a></li>
<li><a href="#raccolta"><strong>Raccolta di giurisprudenza</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>reato di invasione di terreni o edifici</strong> è disciplinato dall’art. 633 c.p., e più volte reso oggetto di analisi giurisprudenziale nelle ordinanze che si sono succedute negli anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo un breve riepilogo dell’ipotesi di reato, le sue sanzioni e le aggravanti,  esaminiamo una raccolta di giurisprudenza, facendo cenno alle pronunce più significative in materia.</p>
<h2 id="cose" style="text-align: justify;">Cos’è l’invasione di terreni o edifici</h2>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo già rammentato in apertura di questo approfondimento, il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/invasione-terreni-edifici/">reato di invasione di terreni o edifici</a></strong> è previsto dall’art. 633 c.p., secondo cui</p>
<blockquote><p><em>Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</em></p>
<p><em>Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.</em></p>
<p><em>Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Rimandando al nostro approfondimento in tema per maggiori informazioni, accenniamo di seguito che il reato:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>riguarda l’invasione arbitraria di terreni o edifici, pubblici o privati;</li>
<li>è procedibile a querela della persona offesa;</li>
<li>è punito con reclusione o multa;</li>
<li>ha come elemento oggettivo l’invasione arbitraria e senza titolo. L’intenzione dell’invasore deve essere l’occupazione e il trarre profitto;</li>
<li>ha come elemento soggettivo il dolo specifico, ovvero la volontà di occupare tali beni per l’ottenimento di un profitto (e non la semplice coscienza, se mancano i requisiti di cui si è appena detto);</li>
<li>costituisce aggravante se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.</li>
<li>è procedibile d’ufficio solo se si ricade in una delle aggravanti di cui sopra.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-penale/">Cos’è il diritto penale</a></strong></p>
<h2 id="raccolta" style="text-align: justify;">Raccolta di giurisprudenza</h2>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/invasione-terreni-edifici-reato-permanente/">Cassazione penale, sent. n. 20132/2018</a> – reato permanente</h4>
<p style="text-align: justify;">In conferma di precedente orientamento, il reato di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p. viene definito come reato permanente. Assume rilievo non solamente la condotta iniziale di invasione, quanto anche la successiva condotta di occupazione protratta nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">L’invasione – si legge nell’ordinanza – non è dunque riferita all’aspetto violento della condotta, che può ben mancare, bensì al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente, in quanto privo del diritto d’accesso. L’occupazione che ne consegue è dunque estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva occupazione. Nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo il reato assume natura permanente. Cessa, dunque, solamente con l’allontanamento del soggetto dall’edificio, o con la sentenza di condanna. Pertanto, fino a quando dura la condotta delittuosa, è possibile proporre querela, perché il reato permane.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Cassazione penale, sent. 29710/2017 – dolo specifico</h4>
<p style="text-align: justify;">Il dolo specifico, quale elemento integrante il reato di invasione di terreni o edifici, deve richiedere sia la finalità di occupare l’immobile e/o di trarne altrimenti profitto, sia la consapevolezza in capo all’agente dell’altruità del bene, influente sulla coscienza dell’illegittimità della condotta.</p>
<h4 style="text-align: justify;"> Cassazione penale, sent. 25438/2017 – turbativa del possesso</h4>
<p style="text-align: justify;">Integra il delitto di invasione di terreni o edifici la turbativa del possesso, in grado di realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare <em>ius excludendi</em>, in riferimento alla destinazione economico – sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Cassazione penale, sent. n. 24128/2017 – discendenza nel possesso</h4>
<p style="text-align: justify;">Non è integrante il reato di invasione di terreni o di edifici il comportamento di colui che prosegue nel possesso di bene altrui per essere subentrato nel possesso a un ascendente.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Cassazione penale, sent. n. 7911/2017 – reato istantaneo</h4>
<p style="text-align: justify;">Come orientamento minoritario, segnaliamo la posizione della sentenza in esame, secondo cui il reato di invasione di terreni o edifici non è reato permanente, bensì delitto istantaneo, pur con effetti permanenti. La sua data di consumazione coincide infatti con il momento in cui l’occupazione ha avuto inizio.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Cassazione penale, sent. 53005/2016 – invasione</h4>
<p style="text-align: justify;">Per poter configurare il reato, la nozione di invasione non deve essere ricollegata per forza a modalità esecutive violente. Si deve invece riferire a un comportamento arbitrario, tipico di colui che si introduce in una proprietà altrui <em>contra ius</em>, poiché privo del diritto di accesso.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Cassazione penale, sent. n. 43120/2016 – concorso di più persone nel reato</h4>
<p style="text-align: justify;">L’aggravante prevista dall’art. 633 c.p., comma 2, esige che le persone concorrenti agiscano riunite. È dunque necessario, per far scattare l’aggravante, che siano simultaneamente presenti sul luogo del delitto, e che impieghino la loro azione per la consumazione dello stesso. La previsione della circostanza aggravante ha dunque come ragione quella di reprimere con una sanzione più aspra le condotte collettive che in virtù del numero di persone che vi prendono parte, prevedono una più difficile difesa privata.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Cassazione penale, sent. n. 36546/2015 – invasione</h4>
<p style="text-align: justify;">L’invasione deve essere considerata come un’immissione in una situazione di fatto di cui in precedenza il soggetto che agisce non era titolare.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Cassazione penale, sent. 15297/2013 – invasione</h4>
<p style="text-align: justify;">Per i giudici, il reato di invasione consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione. L’introduzione deve essere arbitraria, ma non deve necessariamente presupporre il compimento di atti di violenza e/o di tumulto. È infatti sufficiente che il soggetto che agisce, e che non ha il diritto di accesso, ponga in essere un comportamento <em>contra ius</em> introducendosi arbitrariamente nell’edificio.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Cassazione penale, sent. n. 41401/2010 – reato permanente</h4>
<p style="text-align: justify;">L’invasione di terreni o edifici deve essere considerata come reato permanente. La querela deve ritenersi tempestiva se viene proposta durante il periodo in cui si è protratta l’occupazione. Il reato permanente è di fatti flagrante per l’intero tempo in cui se ne protrae la consumazione.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Cassazione penale, sent. n. 4823/2006 – proprietà e possesso</h4>
<p style="text-align: justify;">La norma di cui all’art. 633 c.p. comprende, nella sua tutela, non solamente la proprietà, quanto anche il possesso di terreni e edifici. La norma vuole infatti salvaguardare la relazione di fatto che viene esercitata sugli immobili sia dal proprietario che dai terzi. In altri termini, ad essere oggetto di tutela da parte del codice penale non sarebbe solamente il diritto di proprietà, quanto anche ogni altro rapporto con l’immobile di soggetto diverso dal proprietario, pur interessato alla libertà e all’integrità del bene.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/invasione-terreni-edifici-giurisprudenza/">Invasione di terreni o edifici – raccolta di giurisprudenza</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<title>Invasione di terreni o edifici come reato permanente – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/invasione-terreni-edifici-reato-permanente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 08:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quello di invasione di terreni o edifici è un reato permanente: ecco che cosa si intende e qual è l'attuale orientamento della giurisprudenza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/invasione-terreni-edifici-reato-permanente/">Invasione di terreni o edifici come reato permanente – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;invasione di terreni o edifici come reato permanente &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#invasione"><strong>L&#8217;invasione</strong></a></li>
<li><a href="#orientamento"><strong>Il cambio di orientamento</strong></a></li>
<li><a href="#permanente"><strong>Il reato permanente</strong></a></li>
<li><a href="#fasi"><strong>Le fasi</strong></a></li>
<li><a href="#continuato"><strong>Le differenze con il reato continuato</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Recentemente ci siamo occupati del <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/invasione-terreni-edifici/">reato di invasione di terreni o edifici</a></strong>, illustrandone le principali caratteristiche. in tale approfondimento abbiamo voluto deliberatamente omettere la natura di <strong>reato permanente </strong>di tale ipotesi penale, rimandando al focus di oggi ogni considerazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per far ciò, prendiamo spunto dall’apprezzabile sentenza n. 20132/2018 della Cassazione Penale, Sezione Seconda, che ha aderito all’orientamento secondo cui il <strong>reato di invasione di terreni o edifici è reato permanente</strong>, e assume pertanto rilievo non solamente la condotta iniziale di invasione, quanto anche la successiva condotta di <strong>occupazione </strong>protratta nel tempo.</p>
<h2 id="invasione" style="text-align: justify;">La nozione di invasione</h2>
<p style="text-align: justify;">Iniziamo subito con il rammentare che la nozione di <strong>invasione </strong>– si legge nella decisione – non si riferisce solamente all’aspetto violento della condotta, che potrebbe anche mancare, bensì al comportamento di colui che si introduce in maniera arbitraria nel terreno o nell’edificio e, cioè, <em>contra ius</em>, in quanto privo del diritto di accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale affermazione conduce alla conseguenza che l’occupazione che ne deriva non può che ritenersi come l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva occupazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto assume natura permanente. In altre parole, cessa solamente con l’allontanamento del soggetto dall’edificio, o con la sentenza di condanna. In altre parole, fino a quando dura la condotta delittuosa, è possibile proporre la querela, nel senso che – appunto – il reato permane.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-penale/">Cos’è il diritto penale</a></p>
<h2 id="orientamento" style="text-align: justify;">Un cambio di orientamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento, da parte della Suprema Corte, non è sempre stato pacifico. Un recente orientamento prendeva infatti spunto dal tenore letterale dell’art. 633 c.p. che, ricordiamo ancora una volta, sancisce che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d&#8217;ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, da tale tenore letterale il diverso orientamento della corte aveva dedotto ad oggetto della sanzione la condotta di colui che senza avere l’autorizzazione del titolare, e dunque in maniera abusiva, invade edifici o terreni al fine di occuparli o per trarne profitto. Ne derivava che, sempre per tale orientamento ora modificato, il reato in questione era <strong>reato istantaneo</strong> ad effetti permanenti, perché la condotta successiva di protrazione dell’occupazione non avrebbe rilevanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-abbreviato/">Il giudizio abbreviato – una guida rapida</a></p>
<h2 id="permanente" style="text-align: justify;">Il reato permanente</h2>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, questo indirizzo non può più essere condiviso. Bisogna infatti prima di tutto rilevare che, si legge nella pronuncia citata, “con riferimento ad altri reati definiti come istantanei con effetti permanenti, quali l’evasione, il deturpamento di bellezze naturali, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ex art. 632 c.p., la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, di regola, si consumano nel momento stesso in cui si modifica lo stato dei luoghi; tuttavia possono assumere carattere permanente qualora, perché perdurino gli effetti della modifica, si renda necessaria un’attività continua o ininterrotta dell’agente”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ipotesi di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p., conclude pertanto la sentenza, “certamente si rende necessaria la condotta attiva dell’autore dell’invasione che continui ad utilizzare il bene altrui” giungendosi, altrimenti, al “risultato paradossale di ritenere improcedibile o prescritto un reato che si estrinseca in una condotta attiva che si protrae nelle more del processo”.</p>
<h2 id="fasi" style="text-align: justify;">Le fasi del reato permanente</h2>
<p style="text-align: justify;">Giova dunque compiere un piccolo passo in avanti nella corretta definizione di reato permanente, <strong>la cui</strong> <strong>configurabilità si compone di due fasi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella prima fase, quella iniziale, il soggetto agente pone in essere tutti i fatti perché si verifichi il fatto illecito. Come, ad esempio una condotta omissiva e/o commissiva. Nella seconda fase, quella della continuazione, il soggetto agente persiste nella sua condotta.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, nei reati permanenti, ad acquistare rilevanza giuridica non sé solamente la condotta criminosa del soggetto agente, ma anche quella di mantenimento. Il reato cessa nel momento in cui il reo pone fine alla sua condotta volontaria di mantenimento dello stato antigiuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, i <strong>requisiti del reato permanente</strong> sono sia il carattere continuativo del comportamento criminoso, sia la volontà e la persistenza della condotta dell’agente.</p>
<h2 id="continuato" style="text-align: justify;">Reato permanente e reato continuato</h2>
<p style="text-align: justify;">Concludiamo infine con un breve cenno alla <strong>differenza tra il reato permanente e il reato</strong> <strong>continuato</strong>, che spesso è oggetto di facili confusioni. Peraltro, la distinzione tra tali reati non è pacifica in dottrina, e la stessa distinzione deducibile dal materiale prodotto dal legislatore non viene condivisa in maniera omogenea.</p>
<p style="text-align: justify;">La differenza tra reato permanente e reato continuato consisterebbe infatti nella eventuale molteplicità di azioni che possono essere considerate singolarmente come reati reiterati. Ovvero, nella configurabilità di un reato unico, all’interno di un arco temporale che è rilevante, durante il quale perduri una situazione di illecito.</p>
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