Le misure precautelari – indice:
- Arresto in flagranza
- Stato di flagranza
- Reati per cui è previsto l’arresto
- Fermo dell’indiziato
- Allontanamento dalla casa familiare
Come abbiamo avuto modo di approfondire nei nostri approfondimenti sul diritto penale e sul codice di procedura penale, una particolare forma di acquisizione della notizia di reato è quella che fa seguito all’arresto di chi è colto in flagranza di reato.
Sulla base di quanto previsto dal legislatore, l’autorità di pubblica sicurezza ha la facoltà di adottare delle misure provvisoriamente limitative della libertà personale dell’individuo solamente in casi eccezionali di necessità e di urgenza, tra quelli tassativamente indicati dalla legge. Le misure – come vedremo in un prossimo focus – dovranno in ogni caso essere convalidate dall’autorità giudiziaria.
Ma quali sono le misure precautelari? E quali fattispecie di reato rendono possibile l’adozione di tali misure?
Arresto in flagranza
Della prima misura abbiamo diffusamente già parlato: l’arresto in flagranza. Titolari del potere d’arresto sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con o senza disposizione del P.M.. Costoro possono ritardare o omettere l’arresto solo in alcuni casi eccezionali, previsti – anche in questo caso – dalla legge in modo tassativo.
Il P.M. ordina l’arresto quando il reato flagrante viene commesso in udienza, sebbene esista comunque un generico potere da parte dello stesso P.M. di poter ordinare l’arresto in tutte quelle ipotesi in cui la polizia giudiziaria potrebbe essere in grado di effettuarlo di propria iniziativa.
Nel caso in cui l’arresto in flagranza fosse obbligatorio, il potere di arresto è esteso ad ogni persona che deve consegnare l‘arrestato e le cose che costituiscono corpo del reato alla polizia giudiziaria, che redigerà il verbale di consegna e ne rilascerà copia.
Lo stato di flagranza
Costituiscono presupposti per l’esercizio del potere di arresto in flagranza lo stato di flagranza e il fatto che il reato commesso sia ricompreso nell’elenco dei reati per i quali è previsto l’arresto.
Lo stato di flagranza deve riguardare l’arrestato e può essere proprio (cioè, chi è colto nell’atto di commettere il reato), o improprio (cioè, chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia, dalla persona offesa o da altre persone, o chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
Si tenga conto che, secondo autorevole dottrina, tale ultima espressione deve essere intesa nel senso che non devono esserci altre ragionevoli spiegazioni dei dati di fatto che vengono riscontrati dalla polizia, e che tra la condotta illecita ipotizzata e l’arresto, l’arrestato non deve aver fatto altro che sfuggire alla polizia, e che l’attività di ricerca di quest’ultima deve essere stata continuativa, di breve durata ed elementare nei contenuti.
Ulteriori estensioni del concetto di flagranza sono quelle previste da leggi speciali. Tra i vari esempio, ricordiamo che nella l. 401/89 in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, si parla di flagranza differita, ovvero deve considerarsi in stato di flagranza colui che risulta autore delle violenze sulla base di foto e video, a patto che l’arresto non sia compiuto oltre le 48 ore dal fatto.
I reati per cui è consentito l’arresto
Il secondo requisito per poter procedere all’arresto in flagranza è, ovviamente, che sia commesso un reato per cui è consentita tale misura.
Tra questi reati è importante distinguere quelli per i quali l’arresto è obbligatorio, e quelli per i quali invece l’arresto è facoltativo.
L’arresto è obbligatorio nel caso di delitti non colposi, consumati o tentati, per cui la legge preveda la pena all’ergastolo o della reclusione non inferiore a 5 anni e nel massimo dei 20 anni. O ancora per i delitti non colposi, consumati o tentati, di cui al comma 2 dell’art. 380 c.p., e lesivi di beni giuridici di primaria importanza. Si procede all’arresto obbligatorio anche negli altri casi previsti dalle leggi speciali.
Di contro, l’arresto è facoltativo per i delitti non colposi, consumati o tentativi, per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione nel massimo di 3 anni, e per i delitti colposi per i quali la legge stabilisca la pena della reclusione nel massimo di 5 anni. Ancora, è previsto l’arresto facoltativo per i delitti di cui al comma 2 dell’art. 381 c.p. e negli altri casi previsti dalle leggi speciali.
Fermo dell’indiziato
Passiamo dunque a occuparci più brevemente del fermo dell’indiziato. Il c.p.c. ci informa che è titolare del potere di disporre il fermo con decreto il P.M., e che gli ufficiali e gli agenti di polizia possono procedere al fermo di propria iniziativa solamente prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini o quando sia successivamente individuato l’indiziato, o nel caso in cui sopravvengono specifici elementi, come il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato possa presto darsi alla fuga, e che non sia possibile per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del P.M..
È previsto che la polizia possa procedere al fermo di propria iniziativa anche sulla base dei commi 4 e 5 dell’art. 307, ovvero quando l’imputato trasgredisce a una misura cautelare e sta per darsi alla fuga.
È poi stimato il fermo anche nel caso previsto dall’art. 384: il P.M. se ha l’assenso del procuratore della Repubblica, può disporre il fermo quando sussistono elementi specifici che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga della persona gravemente indiziata di un delitto per cui la legge preveda la pena dell’ergastolo o della reclusione nel minimo di 2 anni, o ancora di un delitto che riguarda armi da guerra e esplosivi, o ancora un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.
Allontanamento dalla casa familiare
Concludiamo infine con l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Sulla base dell’art. 384-bis, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno infatti la facoltà di disporre, previa autorizzazione del P.M., l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui al comma 6 dell’art. 282-bis, e dove sussistono dei motivi fondati che fanno ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.
La legge prevede peraltro, in questi casi, che gli agenti di polizia informino la vittima della presenza dei centri antiviolenza presenti sul territorio e soprattutto nella zona di residenza. Su richiesta della vittima, dovranno anche mettere in contatto la stessa con le strutture assistenziali.