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Home » Commerciale » Fallimento » Assemblea dei creditori e comitato dei creditori nel fallimento

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Assemblea dei creditori e comitato dei creditori nel fallimento

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Assemblea dei creditori e comitato dei creditori nel fallimento
Comitato dei creditori
Avv. Beatrice Bellato

L’assemblea dei creditori – indice:

  • L’assemblea dei creditori
  • Il comitato dei creditori

Assemblea dei creditori e comitato dei creditori rappresentano due degli organi preposti al fallimento previsti dal nostro legislatore. Ma quali sono i compiti loro attribuiti? Quale è la loro rilevanza?

Cerchiamo di chiarirlo in maniera pratica e sintetica, con questo nostro breve approfondimento ai due organi sopra citati.

Assemblea dei creditori

Cominciamo con il rammentare che l’unica attribuzione di natura amministrativa che ricade sull’assemblea dei creditori è legata alla partecipazione alla designazione del curatore, e dei componenti del comitato dei creditori.

A ben vedere, poi, l’assemblea dei creditori non è nemmeno “contemplata” in maniera esplicita dal legislatore, che si limita ad accennare che una volta conclusa l’adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo, e prima della dichiarazione di esecutività, i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni sui componenti del comitato dei creditori, o chiedere la sostituzione del curatore, indicando al tribunale le ragioni della richiesta, e un nuovo nominativo.

In altri termini, due sono le principali funzioni dell’assemblea dei creditori, che può richiedere:

  • la sostituzione dei componenti del comitato dei creditori con nuovi nominativi che vengono designati dall’assemblea dei creditori, con una richiesta che non può essere rifiutata, tranne il caso in cui non siano rispettati i criteri di cui all’art. 40 l.f., con particolare riferimento alla necessità di un equilibrata rappresentanza degli interessi delle varie categorie di creditori;
  • la sostituzione del curatore con il nominativo designato dall’assemblea dei creditori, con una scelta che può essere rifiutata sia quando non vengono rispettati i criteri di cui all’art. 28 l.f., bensì anche quando non risultino essere fondate le ragioni che dovrebbero essere indicate nella richiesta di sostituzione. Di solito, la sostituzione del curatore avviene in casi piuttosto delicati e particolari.

Comitato dei creditori

Più vari sono i poteri del comitato dei creditori, che di sua iniziativa può proporre reclamo contro i decreti del giudice delegato, chiedere la revoca del curatore, esercitare poteri ispettivi e informativi (ispezionando le scritture contabili e i documenti della procedura, domandando notizie e chiarimenti al curatore e al fallito, ecc.), ed esercitare alcune attribuzioni di natura consultiva, esprimendo ad esempio il proprio parere nei casi in cui la legge lo prescriva.

Nella sostanza, le funzioni del comitato dei creditori, e la loro rilevanza per lo sviluppo dell’intera procedura fallimentare, possono essere riassunte in due poteri loro attribuiti:

  • il potere di autorizzazione, che in precedenza era stato attribuito al tribunale e al giudice delegato, è ora trasferito al comitato dei creditori nelle misure della delega di attribuzione da parte del curatore, la nomina dei coadiutori, il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il subentro nei contratti in corso di esecuzione;
  • il potere di vigilanza sulla gestione della procedura da parte dl curatore, che ora spetta non solamente al giudice delegato quanto anche al comitato dei creditori nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite, concorrendo così con il giudice delegato o meno.

Come sancito dall’attuale quadro normativo, all’affidamento di importanti poteri gestori (e dall’eventuale remunerazione del comitato, nella misura non superiore a un decimo rispetto a quanto verrà liquidato al curatore), coincide anche l’addossamento di alcune responsabilità, per certi versi compatibili con quanto previsto nei confronti dei componenti del collegio sindacale, pur nella considerazione delle diversità esistenti tra le attività del collegio e quelle del comitato, oltre per il fatto che il rischio di incorrere in un tale tipo di responsabilità per la culpa in vigilando ha prodotto una certa riluttanza nell’accettare la nomina a membro del comitato dei creditori.

Anche alla luce di tale evidenza, il legislatore ha provveduto facendo in modo che il funzionamento del comitato dei creditori avvenga con il “minor disturbo possibile” dei componenti. Si tenga conto, ad esempio, alla possibilità di delegare l’espletamento delle funzioni solo a soggetti in possesso dei requisiti previsti per la nomina a curatore, o ancora l’adozione, per le deliberazione, del metodo del referendum, in alternativa a quello collegiale, e così via.

Quanto sopra non sta comunque a significare che non si debba esercitare grande consapevolezza e attenzione in sede deliberativa. Tant’è vero che una maggiore attenzione alla regolarità delle deliberazioni del comitato dei creditori è ora in vigore rispetto a quanto non avveniva invece in passato, ed è richiesta in maniera specifica quando la delibera abbia ad oggetto delle autorizzazioni, finalizzate a integrare i poteri del curatore, e la cui mancanza incide sulla validità dell’atto.

Diverso è invece l’approccio nei confronti dei pareri, obbligatori ma non vincolati, la cui mancanza si riteneva incidesse sulla regolarità del processo di emanazione del decreto del giudice delegato in caso di prescrizione della previa assunzione del parere, determinando così un vizio dell’atto autorizzativo, il quale, come sancito da una non recente pronuncia in Cassazione, trova all’interno della procedura fallimentare i suoi necessari ed esclusivi sistemi di controllo, quali i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato e/o gli atti del curatore.

Avv. Bellato – diritto civile e commerciale

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