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Home » Commerciale » Bancario » Investimenti inadeguati e informativa non basta la conferma scritta del cliente

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Investimenti inadeguati e informativa non basta la conferma scritta del cliente

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Investimenti inadeguati e informativa non basta la conferma scritta del cliente
Avv. Beatrice Bellato

Indice:

  • Non basta la conferma scritta
  • Nullità del contratto di investimento
  • La responsabilità
  • Informativa su investimenti inadeguati

Negli ultimi giorni la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema piuttosto complesso e ricco di sfaccettature, sancendo che è sempre necessaria un’adeguata e completa informativa che precede la formalizzazione dell’ordine di acquisto titoli, e che è necessaria per poter rendere l’investitore pienamente in grado di poter compiere una scelta libera e consapevole.

Indice:

  • 1 La banca non può limitarsi a raccogliere la conferma scritta
  • 2 La nullità del contratto di investimento
  • 3 La responsabilità nell’esecuzione di un ordine inadeguato
  • 4 Informativa su investimenti inadeguati

La banca non può limitarsi a raccogliere la conferma scritta

Per gli Ermellini, intervenuti sul tema con la recente sent. 29001/2017, l’istituto di credito non può ritenersi “esonerato” dalla responsabilità per aver dato esecuzione a un’operazione inadeguata, con la semplice conferma scritta del cliente, o – se l’ordine è stato impartito telefonicamente – con la registrazione.

Nelle loro motivazioni i giudici della Suprema Corte hanno infatti rammentato come il giudizio di inadeguatezza espresso dall’intermediario sull’operazione deve seguire a una chiara esplicitazione delle avvertenze, come previsto dal regolamento Consob n. 11522/1998, e deve contemplare altresì i pericoli e le implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza viene ritenuta come necessaria per poter effettuare delle scelte consapevoli di investimento o disinvestimento.

La nullità del contratto di investimento

Un cliente di un istituto di credito aveva citato in giudizio la propria banca affinché potesse essere dichiarata la nullità di un contratto di investimento che aveva come oggetto l’acquisto dei tanto discussi titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina.

Secondo la cliente, l’operazione sarebbe stata posta in essere in violazione della disciplina di tutela dell’investitore per i contratti conclusi fuori sede, e l’istituto di credito non avrebbe nemmeno osservato la disciplina di tutela in vigore per gli obblighi informativi in materia di intermediazione finanziaria.

Considerato che entrambe le domande della cliente sono state respinte dai giudici territoriali, veniva proposto ricorso in Cassazione con rinnovo della denuncia della violazione degli obblighi informativi e di salvaguardia, precisando che sarebbe dovuto essere obbligo della banca, in qualità di intermediario, quello di fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Ebbene, nel ricostruire le principali tappe della vicenda, la Corte di Cassazione ha rilevato come i giudici territoriali avessero verificato che l’ordine di investimento recava una espressa segnalazione dei motivi di inadeguatezza dell’operazione, ma avevano tuttavia ritenuto che questa comunicazione rendesse “superflua ogni indagine sulla qualità e completezza delle informazioni rese in merito al titolo acquistato, sicché la successiva sottoscrizione dell’ordine comportava l’assunzione di ogni rischio in capo al solo investitore“.

La responsabilità nell’esecuzione di un ordine inadeguato

In tal senso, precisano però gli Ermellini, l’esonero dell’istituto di credito dalla responsabilità in cui essa incorre per poter fornire la giusta esecuzione a un ordine inadeguato, non dipenderebbe dalla semplice conferma scritta del cliente, avendo invece rilievo che il giudizio di inadeguatezza espresso dall’intermediario sia conseguente a una chiara esplicitazione delle avvertenze di cui al regolamento Consob sopra citato.

In altre parole, nel momento in cui la banca o un altro intermediario autorizzato riceve da un investitore un ordine riconducibile a un’operazione non adeguata, è compito dello stesso intermediario quello di informare il cliente di questa circostanza e delle motivazioni per cui non si riterrebbe opportuno procedere alla sua esecuzione. L’intermediario dovrà dunque dar seguito all’operazione o al servizio di gestione solamente dopo aver informato adeguatamente l’investitore, consentendogli così di poter divenire pienamente consapevole delle proprie scelte di investimento o disinvestimento.

In altri termini ancora, tale informativa dovrà sempre precedere la formalizzazione dell’ordine: solo in questo modo i giudici della Suprema Corte ritengono che l’investitore possa essere posto nelle giuste condizioni di conoscere il reale contenuto e la rischiosità dell’operazione o del servizio di investimento.

Informativa su investimenti inadeguati

Ma che cosa deve contenere tale informativa? Stando alle precisazioni compiute dalla Cassazione, l’informativa dovrà indicare in maniera chiara e univoca la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, la rischiosità del prodotto finanziario offerto, l’individuazione del soggetto emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell’operazione e il rapporto tra il rendimento e il rischio, oltre a informazioni sulle caratteristiche concrete del titolo e l’avvertimento circa il pericolo di un imminente default dell’emittente.

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte afferma che la Corte d’Appello avrebbe sbagliato a ritenere sufficiente la semplice conferma scritta dell’ordine, mentre sarebbe stato necessario verificare quali informazioni fossero state fornite, avendo come riferimento le prescrizioni Consob.

Avv. Bellato – diritto bancario

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