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Home » Commerciale » Lavoro » Lavoro: si al licenziamento se non si svolge il proprio ruolo

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Lavoro: si al licenziamento se non si svolge il proprio ruolo

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Lavoro: si al licenziamento se non si svolge il proprio ruolo
Avv. Beatrice Bellato

Il licenziamento quando non è svolto il proprio ruolo – indice:

  • Quando è legittimo
  • Il recesso per giusta causa

La sentenza n° 12561 della Suprema Corte di Cassazione, con data 22 maggio del 2013 stabilisce che si può licenziare un proprio collaboratore se non in grado di svolgere il proprio ruolo. Si quindi, al licenziamento per giusta causa senza preavviso. In questo caso è onere del datore di lavoro provare, come in questo caso ha fatto in ogni stato e grado del giudizio, la non attitudine del lavoratore allo svolgimento delle mansioni allo stesso assegnate. La Suprema Corte ha ritenuto assolte le prove da parte del recedente datore di lavoro in ordine all’inadeguatezza del dipentente: l’incapacità provata di assolvere alle mansioni assegnate è di per sé sufficiente a giustificare un legittimo licenziamento a danno del lavoratore, facendo venire meno unilateralmente il rapporto di lavoro.

Licenziamento: quando è legittimo e il rapporto di lavoro non può proseguire

La sentenza fa un richiamo all’applicazione del articolo 2119 del Codice civile. È infatti fatto riferimento dalla sentenza ad una circostanza che non renda possibile la “prosecuzione anche provvisoria del rapporto”. Il caso riguarda il licenziamento di un dirigente psicologo licenziato poiché non in grado di relazionarsi con gli altri lavoratori. Il licenziamento è stato dimostrato come giustificato dal datore di lavoro a seguito di diverse prove che hanno evidenziato come il collaboratore non fosse idoneo a svolgere il compito e in questo caso, un ruolo di responsabilità, che gli era stato assegnato.

Tale fonte giurisprudenziale apre un nuovo spazio interpretativo in ordine all’idoneità di un dipendente allo svolgimento delle mansioni ad esso attribuitegli; ove infatti sia dimostrata la circostanza che un dipendente non possa ritenersi “all’altezza” del ruolo e della posizione che ricopre e provando con tutti i mezzi ammessi in giudizio tale circostanza, il datore di lavoro avrà la possibilità di recedere per giusta causa, senza quindi dover riconoscere al proprio dipendente alcun preavviso.

Tale pronuncia è anche importante perché ridefinisce la facoltà ed una più ampia discrezionalità del datore di lavoro di valutare l’adeguatezza del proprio dipendente: senza perciò doversi ritenere, ovviamente, giusta causa di licenziamento ogni caso di recesso del lavoratore ad nutum, la Corte di Legittimità amplia di fatto i confini che consentono al datore una valutazione di merito in ordine alle capacità che lo stesso ritiene necessarie al fine dell’espletamento delle mansioni allo stesso attribuite e con riferimento al ruolo e all’importanza che lo stesso avrà all’interno dell’impresa in cui è impiegato.

Datori di lavoro, contraenti e recesso dal contratto per giusta causa

 Come disciplinato dall’articolo 2119 Codice civile si può recedere dal contratto a tempo indeterminato con licenziamento senza preavviso quando una causa non consente di proseguire il rapporto di lavoro. La sentenza ha quindi respinto il ricorso che era stato presentato dal dipendente.

Richiesta di consulenza legale per licenziamento. I casi che riguardano il lavoro e in particolare, i rapporti tra datore di lavoro e dipendenti e i casi di licenziamento, rappresentano materia con una vasta possibilità di interpretazioni e sentenze. Naturalmente sia nel caso di un datore di lavoro, che di un dipendente, è sempre opportuno sottoporre il caso ad un legale, anche con un semplice quesito, per verificare la propria posizione.

Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale

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