Impresa artigiana e privilegi ex art. 2751 c.c. – indice:
- Il privilegio generale sui mobili
- Il riconoscimento del privilegio artigiano
- La qualifica di impresa artigiana
- L’iscrizione all’albo
Con sentenza n. 18273 del 2018 la Corte di Cassazione, Prima Sezione, ha stabilito che in tema di accertamento del passivo, e ai fini dell’ammissione privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis, non è sufficiente l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane. L’iscrizione – spiega la Corte – è un elemento necessario ma non sufficiente per il riconoscimento del privilegio, dovendo concorrere necessariamente con gli altri presupposti previsti dalla l. n. 443/1985.
Impresa artigiana e privilegi: il privilegio generale sui mobili
Con decreto del Tribunale, i giudici respingevano l’opposizione al passivo proposta da una società, volta a ottenere il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. Il ricorso fu presentato in relazione al proprio credito per fornitura e per lavori, già ammesso al passivo dal giudice delegato, ma solo in via chirografaria.
Il Tribunale ricordava infatti come il ricorrente non avesse provato il possesso dei requisiti richiesti dalla l. 443/1985, cui la normativa codicistica richiama. Si era invece limitato ad evidenziare la sussistenza dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, e il mancato superamento dei limiti fissati alla legge quadro riguardo al numero dei dipendenti. La società ricorrente aveva omesso però di dimostrare che tutti i soci prestavano la propria attività lavorativa nell’ambito dell’impresa e di fornire elementi da cui ricavare la preminenza del lavoro svolto dai soci sugli altri fattori produttivi.
Ricordiamo che l’art. 2751 bis c.c. afferma che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
5) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
Riconoscimento del privilegio artigiano
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la nullità del decreto impugnato per mancata e/o corretta valutazione della prova documentale ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano. Nel ricorso si sostiene che l’iscrizione all’albo degli artigiani dovrebbe considerarsi come una condizione sufficiente o comunque elemento idoneo a far scattare una presunzione relativa del possesso della qualifica di artigiano.
La Corte di Cassazione, esprimendosi sul tema, ha sottolineato come la pronuncia del Tribunale ha precisato come “l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell’impresa ai fini del riconoscimento del privilegio generale mobiliare, essendo dunque consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell’impresa creditrice”. Ne consegue che l’iscrizione all’albo, anche se ha natura costitutiva, non fa sorgere alcuna presunzione sulla natura artigiana dell’impresa e non rileva ai fini del privilegio.
Ad ogni modo, la Suprema Corte ricorda anche come per effetto della modifica intervenuta nel 2012, il nuovo testo dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c. riconosce adesso il privilegio all’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, operando un chiaro rinvio alle definizioni contenute nella legge del quadro n. 443 del 1985.
La qualifica di impresa artigiana e i privilegi
Non può dunque prescindersi, nell’esaminare gli elementi costitutivi della qualifica dell’impresa artigiana, dai requisiti previsti dalla legge quadro. Tale legge, all’art. 3, si occupa proprio della definizione di impresa artigiana. La norma si candida, evidentemente, a divenire un sicuro punto di riferimento nell’interpretazione del rinvio contenuto nella norma codicistica. In particolare, la norma, ammettendo l’esercizio dell’impresa artigiana in forma societaria (tranne spa e sapa), pone come condizione essenziale che la maggioranza dei soci, ovvero nel caso di due soci, volga in prevalenza lavoro personale. Di tale lavoro si dice che possa essere “anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale; impone, inoltre, sempre ai fini dell’integrazione definitoria, che ricorrano i limiti dimensionali di cui all’art. 4 quanto al numero massimo di dipendenti occupati”.
La Suprema Corte ricorda quindi come l’art. 2751 bis, n. 5, c.c. impone di definire l’impresa artigiana in base alle “disposizioni legislative vigenti”. Attraverso dunque il positivo riscontro non solo di una ma di tutte le condizioni richieste dalla legge quadro. Si deve verificare, quindi, sia il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3, sia il rispetto dei limiti dimensionali dell’art. 4, oltre all’avvenuta iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.
Conclusioni: l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane
Ne deriva che l’iscrizione si configura come un elemento della fattispecie acquisitiva della qualifica soggettiva, necessario ma non certo sufficiente per definire l’impresa come artigiana, dovendo infatti concorrere con gli altri requisiti. La necessaria sussistenza del requisito dell’iscrizione deriva da ragioni di carattere formale. Ragioni collegate alla previsione di un regime pubblicitario volto principalmente a tutelare l’affidamento dei terzi che intrattengano rapporti con l’impresa. Il requisito dell’iscrizione dunque è necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio. Ciò deriva chiaramente dal rinvio operato dall’art. 2751 bis, n. 5, c.c. alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge e volte ad integrare la nozione di impresa artigiana.
In conclusione, afferma la Cassazione nelle sue conclusioni,
deve ritenersi che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, pur avendo natura costitutiva della qualifica dell’impresa come artigiana, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 5, c.c., dovendo concorrere con gli altri elementi previsti dalla legge n. 443 del 1985 cui la norma codicistica rinvia.