Gli ausiliari dell’imprenditore – indice
Nello svolgimento della sua attività, l’imprenditore può scegliersi di avvalersi di alcuni collaboratori. Si tratta di altri soggetti che possono operare in maniera esterna e autonoma, oppure in modo interno e alle dipendenze dell’imprenditore.
Chi sono gli ausiliari
Proprio la diversa classificazione sulla base del livello di subordinazione o di autonomia può essere utile per cercare di comprendere chi siano gli ausiliari dell’imprenditore.
Distinguiamo in tal modo:
- ausiliari subordinati, ovvero quelli che sono legati all’imprenditore da un rapporto di lavoro subordinato;
- ausiliari autonomi, ovvero quelli che sono legati all’imprenditore da un rapporto di prestazione di opera, come il mandato o la mediazione.
A loro volta, gli ausiliari subordinati possono dividersi in:
- institori: persone che sono preposte dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale o di sede secondaria o di particolare ramo d’impresa;
- procuratori: persone che sulla base di una relazione continuativa possono compiere per l’imprenditore degli atti che sono pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendovi preposti;
- commessi: persone che esercitano attività subordinata di concetto o di mero ordine, estranea a funzioni direttive.
Institore
Introdotti brevemente qui sopra, è giunto il momento di approfondire chi siano gli ausiliari subordinati, cominciando dall’institore.
Per certi versi, non è errato intendere l’institore come una sorta di alter ego dell’imprenditore, al quale risponderà del proprio operato.
L’institore, in particolare, risponderà dell’osservanza delle disposizioni sull’iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta dei libri contabili. Ha dei rilevati poteri di gestione e di rappresentanza, pur inerenti alla sua funzione, senza aver necessità di una procura espressa.
Ricordiamo altresì che l’institore può svolgere ogni attività che rientri nel normale esercizio dell’impresa. Non gli è però concesso di alienare o di ipotecare gli immobili del proponente, perché questi atti conducono a una trasformazione dell’impresa.
In sintesi, l’institore è colui che ha la rappresentanza sostanziale dell’imprenditore. Una rappresentanza che si estende anche al piano processuale. Permane, pur sempre, l’obbligo di dichiarare a terzi che si agisce nel nome e per conto del preponente.
In ultimo, evidenziamo come i poteri dell’institore non siano necessariamente “standard” e “fissi”. L’imprenditore può infatti scegliere di ampliarli o di limitarli a seconda delle necessità, attraverso una procura con sottoscrizione autenticata. La procura andrà depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese. In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza è da intendersi come generale, el e limitazioni che sono contenute nella procura non depositata non possono essere opponibili a terzi, a meno che non si provi che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.
Procuratore
Il procuratore è colui che ha la rappresentanza generale dell’imprenditore. È incaricato di specifiche mansioni, costituite in una serie di atti che possono anche essere relativi ad un solo settore dell’impresa.
Si tenga conto che, contrariamente a quanto invece avviene per l’institore, il procuratore non ha obblighi sulle iscrizioni nel registro delle imprese e sulla tenuta delle scritture contabili. In questo caso, inoltre, la rappresentanza non si estende anche al fronte processuale, come invece avviene per la figura di ausiliario che abbiamo commentato nello scorso paragrafo.
Commesso
La terza figura ausiliaria subordinata è quella del commesso, che abbiamo brevemente definito nell’elenco ad inizio approfondimento.
Generalmente il “potere” concesso ai commessi è molto più limitato rispetto a quello riconosciuto alle altre figure ausiliarie. Possiamo infatti riferirci a loro, ad esempio, come ai commessi di negozio, cui spetta la vendita nei locali dell’impresa, oppure ai commessi viaggiatori, che sono incaricati della vendita su piazza.
Si tenga conto, in questo ambito, che i margini di manovra delle attività poste in essere dai commessi sono piuttosto contenute, e ben chiarite dal legislatore negli artt. 2210 c.c. e ss.
Per esempio, i commessi:
- possono compiere solamente gli atti ordinari, tipici per le operazioni di cui sono incaricati;
- non possono esigere il prezzo delle merci che non sono state consegnate;
- non possono concedere delle dilazioni o degli sconti che non siano di uso;
- nemmeno possono derogare alle condizioni generali di contratto, così come alle clausole stampate sui moduli dell’impresa, senza avere una specifica autorizzazione scritta;
- non possono ricevere per conto dell’imprenditore le dichiarazioni che concernono l’esecuzione dei contratti ed i reclami inerenti le inadempienze contrattuali;
- non possono chiedere provvedimenti cautelari, anche se nell’interesse dell’imprenditore;
- infine, non possono esigere il prezzo delle merci vendute fuori dai locali di vendita, né negli stessi locali, se alla riscossione è destinata una apposita cassa.
Conclusioni
A margine di quanto sopra abbiamo cercato di riepilogare, appare dunque chiaro come nella prassi l’imprenditore possa avvalersi di suoi collaboratori.
Tale caratteristica di ausiliarietà non deve stupire. Già l’art. 2086 c.c., d’altronde, riconosce che l’imprenditore è colui che è a capo dell’impresa, e che da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
Dunque, l’impresa, in qualità di organizzazione economica, ha tipicamente un’organizzazione di lavoro che presuppone la distribuzione di funzioni e di competenze da parte dell’imprenditore.
Per quanto poi attiene la natura delle relazioni, tra l’imprenditore e i suoi collaboratori può instaurarsi sia un rapporto di lavoro subordinato, che autonomo.
Come abbiamo visto, le principali figure di ausiliari subordinate sono l’institore, il procuratore e il commesso, forniti di poteri che derivano non da una procura (che però può essere conferita per poter disciplinare meglio i margini di rappresentanza e di operatività), quanto dal loro inserimento all’interno della struttura imprenditoriale.