Pagamenti nel commercio internazionale – indice
- Cosa sono
- Incasso contro documenti
- Crediti documentari
- Stand by letter of credit
- Le garanzie bancarie
Recentemente sul nostro sito abbiamo affrontato l’importante tema degli Incoterms, termini convenzionali che permettono di disciplinare in modo accorto le modalità di commercio internazionale con particolare riferimento alle responsabilità delle parti nel trasporto delle merci.
Procediamo oggi con l’affrontare un altro tema altrettanto importante in questo macro scenario, soffermandoci sui pagamenti nel commercio internazionale. Ovvero:
- in che modo l’esportatore italiano può tutelarsi nel momento in cui spedisce la merce all’estero?
- quali sono le varie forme tecniche di regolamento commerciale correntemente utilizzate dalle imprese italiane?
- cosa si intende per incasso contro documenti?
- quali sono i crediti documentari?
- cos’è la stand by letter of credit?
- quali sono le garanzie bancarie che è possibile cercare di adottare nel momento in cui si ha l’opportunità di vendere a un committente estero?
Affrontiamo questo argomento punto per punto, introducendo alcuni argomenti che andremo poi a richiamare nelle prossime settimane, con specifici focus.
Cosa sono i pagamenti nel commercio con l’estero
Iniziamo subito con il soffermarci sul fatto che un contratto di compravendita con l’estero deve necessariamente prevedere, al proprio interno, quale strumento di pagamento si intende utilizzare per poter regolare la transazione.
È evidente che ignorare o sottovalutare la definizione di questi aspetti può comportare gravi pregiudizi nel corretto svolgimento delle proprie obbligazioni durante l’operazione di compravendita. E che, dunque, un imprenditore accorto dovrebbe negoziare con grande attenzione tali termini contrattuali, domandando – ove ricorrono le ipotesi – un supporto consulenziale esperto.
In altri termini, la scelta della forma di pagamento da usare per la propria operazione di export è una delle più rilevanti clausole del contratto, e dovrà essere sempre inserita come clausola finanziaria nell’accordo di compravendita, specificandone alcuni elementi di base come:
- modalità di pagamenti;
- forma tecnica utilizzata;
- tempi del regolamento;
- luogo di pagamento;
- moneta del pagamento;
- eventuali garanzie;
- altre pattuizioni negoziate tra le parti.
Chiarito quanto sopra precede, in questo approfondimento ci dedicheremo alle formule di regolamento dei prezzi che comportano le maggiori tutele per l’esportatore. E, sulla base di tali evidenze, cercheremo di comprendere in che modo il venditore italiano possa proteggere meglio i propri interessi.
I pagamenti su base fiduciaria
Non ci occuperemo invece, in questa sede, dei c.d. pagamenti su base fiduciaria, ovvero i pagamenti anticipati con:
- bonifico bancario,
- rimessa diretta con assegno.
Anche se non ci sono particolari complessità tecniche, infatti, riteniamo che queste formule siano poco tutelanti per le controparti più esposte al rischio.
Nel caso di pagamento posticipato, infatti, il venditore resta esposto al rischio di non solvibilità dell’importatore. In altri termini, l’esportatore italiano sarà costretto a procedere alla spedizione della propria merce prima di ricevere il pagamento, con ciò che ne consegue sul rischio di non vedere – in tutto o in parte – assolvere la controprestazione nei termini e nei modi concordati.
Il processo del pagamento anticipato, di contro, genera dei rischi in capo all’impresa italiana nella sua qualifica di importatore.
In questa ipotesi, infatti, l’importatore italiano sarà esposto al rischio di inadempienza da parte del venditore. Nell’ipotesi di pagamento anticipato e mancata controprestazione, infatti, l’impresa italiana dovrà sopportare l’onere del finanziamento dal momento in cui effettua il pagamento e fino al momento in cui riceve la merce.
Detto ciò, cerchiamo di comprendere quali siano le più diffuse e “sicure” (vedremo come) ipotesi di strutturazione di un’operazione di import – export attraverso la presenza di vincoli sui pagamenti. Cominciamo dall’incasso contro documenti.
Incasso contro documenti
La prima formula sulla quale vogliamo concentrare la nostra attenzione è il c.d. incasso contro documenti, spesso chiamato anche come:
- rimessa documentaria,
- incasso documentario,
- cash against documents (o con l’acronimo CAD).
L’incasso contro documenti è una formula molto semplice di pagamento, pur in grado di fornire una buona garanzia alle parti.
Nell’incasso contro documenti, infatti, una banca fungerà da intermediare tra il venditore / esportatore e il compratore / importatore, sulla base di quanto previsto dalle Norme Uniformi relative agli Incassi (N.U.I.) edite dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, in vigore dal 1° gennaio 1996.
Le norme in questione sono evidentemente vincolanti, e sono applicabili alle relazioni commerciali tra tutti quei soggetti che ne sono interessati.
Non si tratta, però, di un’applicazione “automatica”. Il loro vincolo sorge infatti solamente se le rispettive clausole sono espressamente richiamate nel documento che viene utilizzato per lo svolgimento dell’operazione. Solamente in questo modo i richiami alle norme ne diventano parte integrante. Ancora, la loro efficacia viene spenta, in tutto o in parte, se vi sono pattuizioni contrarie espressamente indicate nel documento stesso, quale segno della libertà negoziale delle parti.
Chiarito ciò, l’incasso documentario può assumere diverse forme.
Per esempio, l’incasso può essere affidato – come di norma avviene – ad un istituto di credito, che consegnerà i documenti dietro pagamento dell’importo pattuito (D/P Documents against Payment) o dietro accettazione di una cambiale o di altro impegno al pagamento (D/A Documents against Acceptance).
Può tuttavia capitare che l’incasso documentario sia in realtà affidato ad un altro operatore non bancario e, tradizionalmente, in questo caso, a un vettore o spedizioniere. In questa ipotesi l’incasso contro documenti assumerà la forma del Cash on Delivery.
Il ruolo della banca
Risulta di particolare interesse cercare di comprendere quale sia il ruolo della banca nell’incasso documentario, già sottolineando che – come abbiamo anticipato – la sua funzione è essenzialmente quella di riscuotere l’importo dovuto dal debitore contro consegna di determinati documenti, senza che vi siano altre obbligazioni o responsabilità.
Secondo quanto stabilito dalle N.U.I., dunque, in questa ipotesi il ruolo delle banche è tendenzialmente circoscritto alla gestione dei documenti, oltre che – naturalmente – al rispetto scrupoloso delle istruzioni ricevute.
Ne deriva che gli istituti di credito, in questa circostanza:
- non entrano nella relazione contrattuale che si è verificata tra il compratore e il venditore,
- non rispondono del buon esito dell’operazione;
- infine, non sono coinvolti nelle vicissitudini che può subire la merce oggetto del contratto.
Pertanto, gli istituti di credito che sono coinvolti nell’incasso documentario non assumono alcuna responsabilità nell’ipotesi in cui, ad esempio, l’acquirente non ritiri i documenti. O magari non paghi a scadenza gli eventuali effetti che sono stati ritirati dalla banca presentatrice dinanzi alla consegna dei documenti, come indicato dal venditore.
Evidentemente, questo non significa che la banca possa prendere “alla leggera” il proprio ruolo. L’istituto di credito assumerà infatti alcune responsabilità dinanzi al proprio cliente, rispondendo della violazione delle indicazioni ricevute, della mancata identificazione della controparte e, soprattutto, della consegna dei documenti all’importatore senza aver ricevuto il pagamento o l’accettazione della cambiale.
I rischi dell’incasso documentario
Giova, a completamente di questo paragrafo, cercare di capire quali siano i rischi dell’incasso documentario per le singole parti.
Cominciamo dal venditore. Costui corre evidentemente il principale rischio che il compratore non ritiri i documenti e, di conseguenza, la merce. I motivi per cui il compratore assume tale atteggiamento possono essere numerosi.
Si pensi, a titolo di esempio, al compratore che è improvvisamente caduto in difficoltà finanziarie. Oppure, al compratore che solleva delle eccezioni sulle riserve della polizza di carico. Ancora, è possibile che il compratore abbia lamentato un eccessivo ritardo con cui sono pervenuti i documenti, e altro ancora.
Qualsiasi sia il motivo alla base di tale atteggiamento, è evidente che una simile condotta finirà con il produrre rischi particolarmente significativi nella figura del venditore.
Un altro rischio che l’esportatore corre è certamente quello del mancato pagamento degli effetti alle scadenze prestabilite. In questo caso, dunque, il compratore ha sì ritirato i documenti e accettato gli effetti, ma non ha poi provveduto ad onorarli al momento della scadenza indicata sul titolo di credito.
Ulteriore pericolo in capo al venditore è il c.d. rischio Paese. Può dunque capitare che l’evoluzione di alcune situazioni economiche, sociali e finanziarie di una nazione rendano difficile o impossibile procedere al trasferimento dei fondi tra due istituti di credito appartenenti a due Paesi diversi, a causa proprio delle difficoltà economiche del Paese debitore.
I rischi del compratore
I rischi di questa forma tecnica sono evidentemente in grado di riguardare anche il compratore.
L’importatore si espone infatti principalmente al pericolo di rimanere esposto all’obbligazione, senza avere la possibilità di poter esaminare la merce a priori. Dunque, è possibile che la merce importata non corrisponda agli accordi contrattuali o, pur rispettando gli accordi contrattuali, giunga danneggiata.
Crediti documentari
A questo punto, compiendo un ulteriore passo in avanti nell’argomento, non possiamo non introdurre il concetto di credito documentario e i suoi utilizzi.
In particolare, si può già evidenziare come il credito documentario sia una delle tipologie di regolamentato delle operazioni internazionali di export merci più utilizzate e… più eque. Nel credito documentario abbiamo infatti una equilibrata ripartizione del rischio tra il venditore ed il compratore e, proprio per questo, viene ritenuta una formula di regolamento delle transazioni internazionali ben accettata da entrambe le parti.
Tecnicamente, il credito documentario è un impegno che viene assunto da un istituto di credito, di pagare al venditore / esportatore (cioè, il beneficiario del pagamento), una certa somma di denaro contro la presentazione di un kit di documenti che ha lo scopo di attestare univocamente l’avvenuta spedizione della merce.
Dunque, l’istituto di credito assume nei confronti del beneficiario l’impegno, revocabile o irrevocabile, di pagare, sulla base delle disposizioni impartite dal compratore / importatore (ordinante).
Opinioni
Considerato che questo strumento di pagamento è utilizzato – appunto – soprattutto in ambito internazionale, è ben presto sorta la necessità di disciplinarlo con una serie di regole e di principi che siano proprio compatibili con il diritto internazionale, e che permettano di definire in maniera chiara quali siano i doveri e le responsabilità delle parti interessate dall’operazione.
Proprio per questo motivo – come abbiamo già avuto modo di commentare su questo sito non troppe settimane fa – la Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha elaborato la Pubblicazione “Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari”, periodicamente rivista e aggiornata.
La pubblicazione contiene una serie di regole che disciplinano tutte le principali forme di credito documentario. Si tratta dunque di una sorta di “codice” a qui le parti interessate possono riferirsi quando vogliono regolamentare con precisione i loro diritti e i loro obblighi. Pur non avendo alcun valore di legge, le norme in questione sono spesso richiamate all’interno dei contratti, finendo con l’essere vincolanti per le parti.
Ricordiamo anche, con tale occasione, che il credito documentario è un’operazione su documenti. Si tratta pertanto di un’operazione autonoma sia dal contratto commerciale sottostante che da quello di trasporto della merce.
Quali sono i soggetti del credito documentario
Per poter come funziona il credito documentario e quali sono i diritti e gli obblighi per ciascuna delle parti, è utile rammentare chi siano e cosa facciano i vari soggetti che intervengono nell’operazione.
Il primo di essi è, evidentemente, l’ordinante. Si tratta del soggetto importatore, che fornisce l’ordine di apertura del credito alla propria banca, in favore del beneficiario / esportatore.
Abbiamo poi la banca emittente, ovvero l’istituto di credito del compratore. È un istituto di credito che assume in proprio, per conto dell’ordinante di cui sopra, l’onere di effettuare la prestazione al beneficiario.
C’è poi la banca avvisante / notificatrice, ovvero la banca del venditore. Questo istituto di credito assume il ruolo di intermediario, notificando al beneficiario l’impegno della banca emittente. Può inoltre assumere non solamente tale ruolo più “semplice”, quanto anche quello di banca confermante. In questa ultima ipotesi, l’istituto di credito diventa il soggetto obbligato nei confronti del beneficiario.
A proposito di costui, è evidente che tra i soggetti sempre presenti nell’operazione vi sia proprio il beneficiario, ovvero colui che esporta. Per poter ricevere la contropartita dell’operazione, come previsto dal credito, il beneficiario dovrà presentare alla banca i documenti richiesti, adempiendo così alle condizioni previste in contratto.
Stand-by letter of credit
Scorrendo l’elenco delle principali modalità di pagamento nel commercio internazionale non possiamo certamente trascurare la stand-by letter of credit.
La stand-by letter of credit è un particolare strumento che permette di regolare un’operazione commerciale internazionale, e che si caratterizza per alcuni termini tipici del credito documentario, di cui abbiamo già parlato, e di quelli di una “comune” lettera di garanzia.
Con questa formula di regolamento, infatti, una banca si impegna a pagare il beneficiario o di accettare delle tratte emesse da quest’ultimo, a patto che il beneficiario stesso presenti una dichiarazione all’istituto, accompagnata dalle copie dei documenti relativi alla fornitura effettuata.
Due sono le principali divergenze tra la stand-by letter of credit e il credito documentario.
Differenze tra stand-by letter of credit e credito documentario
La prima grande e principale differenza tra queste due forme di pagamento utilizzabili nel commercio internazionale è che il pagamento della fornitura viene previsto al di fuori della stessa stand by. Di norma si procede infatti con l’effettuazione di un bonifico bancario, creando così minori costi da parte del compratore / importatore.
Solamente nelle ipotesi in cui costui non sia in grado di adempiere al proprio impegno, si procederà a presentare alla banca i documenti richiesti e, dunque, si potrà utilizzare questo strumento come se fosse un ordinario credito documentario.
In tale ipotesi, insomma, il venditore sarà in grado di beneficiare della stessa tutela che gli sarebbe garantita da un credito documentario.
La seconda principale differenza è invece il fatto che nel credito documentario i documenti che sono presentati per l’utilizzo comprendono sempre un documento di trasporto. Di contro, in una stand-by letter of credit non è necessario che tra i documenti vi sia anche un documento di trasporto.
Le garanzie bancarie
All’interno delle modalità di regolamento delle operazioni di import export ci sono anche le garanzie bancarie, particolarmente utili sia per poter tutelare una parte dal mancato pagamento, che da mancate altre prestazioni.
Grazie alla presenza della garanzia bancaria, infatti, una parte può ottenere l’adempimento di una prestazione o il pagamento di una somma da una terza parte anche quando l’obbligato principale non assolve agli impegni contrattualmente previsti.
Numerose sono le forme di garanzia bancaria utilizzate ma… non tutte nel commercio internazionale.
In tale ambito, per esempio, una delle formule più ricorrenti è quella delle garanzie a domanda (o a prima richiesta), ribattezzata spesso con il nome di “bond“.
Tali garanzie sono impegni, prestiti generalmente da una banca o da un’assicurazione, in forma scritta, che assicurano il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione di una richiesta scritta di pagamento o altri documenti indicati nella garanzia, come da condizioni previste nell’impegno assunto.
La garanzia in questione è autonoma, separata dal contratto che vi ha dato origine. Non è dunque vincolata a tale contratto anche se, in buona sostanza, è frequente che nel testo della garanzia compaia un esplicito riferimento ad esso.
Tipologie di garanzie bancarie
Per quanto attiene le principali forme di garanzia bancaria a prima richiesta, ovvero quelle maggiormente utilizzate nel commercio internazionale, troviamo:
- advance payment bond: richiesta dall’esportatore in favore del compratore, ha come obiettivo quello di garantire la restituzione degli anticipi che sono corrisposti dal committente al fornitore, nelle ipotesi in cui costui non sia in grado di dare corso al contratto o non sia in grado di effettuare la fornitura;
- performance bond: richiesta dall’esportatore in favore del compratore, assicura costui sull’adempimento corretto delle obbligazioni da parte del fornitore;
- bid bond-tender bond: richiesta dall’esportatore in favore dell’ente aggiudicante, è tipicamente una forma di garanzia connessa a gare di appalto internazionale od alla realizzazione di grandi lavori per tutelare l’appaltante / acquirente nel caso di mancato adempimento della controparte;
- payment guarantee: richiesta dal compratore in favore del fornitore, prevede l’intervento di un istituto di credito che assicuri al fornitore il pagamento del corrispettivo se il debitore risulta essere inadempiente.