La cessione di azienda – indice:
- Cos’è l’azienda
- Normativa civilistica
- Forma scritta dell’atto di cessione
- Divieto di concorrenza
- Successione nei contratti
- Debiti
- Crediti
- Normativa fiscale
La cessione di azienda è qualificabile come un’operazione straordinaria mediante la quale l’imprenditore cede a terzi la sua attività imprenditoriale, o una parte di essa, dietro pagamento di un prezzo di cessione.
Ma quali sono gli aspetti che disciplinano la cessione di azienda? Cerchiamo di compiere una breve introduzione nozionale sull’azienda e, successivamente, occuparci dei termini civilistici e fiscali.
Cos’è l’azienda
Per poter comprendere e valutare pienamente che cosa sia la cessione di azienda, iniziamo con il rammentare come l’azienda sia definita dall’art. 2555 del codice civile come “un complesso organizzato di beni a disposizione dell’imprenditore per l’esercizio della sua impresa”.
L’imprenditore che desidera disfarsi della sua azienda lo farà per una serie di motivi sottostanti piuttosto vari ma, in ogni caso, non potrà che procedere con una prioritaria valutazione di tale asset, tendenzialmente rappresentata da un valore di mercato composto dalla patrimonialità dell’azienda, e dall’avviamento commerciale. Quest’ultimo, in buona sostanza, definibile a sua volta come il maggiore valore che è attribuibile al complesso aziendale rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che compongono l’azienda.
In altri termini, cedere l’azienda rispetto alla cessione dei singoli beni dovrebbe permettere di portare a “premio” una quota invisibile e intangibile di extra valore: tale valore aggiunto (l’avviamento) è proprio determinato dal fatto che i beni aziendali sono stati organizzati tra di loro, determinando – appunto – un valore maggiore rispetto a quello determinato dalla sommatoria dei singoli beni aziendali.
Cessione di azienda e normativa civilistica
Il prezzo dell’azienda da cedere sarà individuato da un esperto mediante apposita perizia, ed evidenziato in un bilancio straordinario di cessione ex art. 2343 c.c.: in sintesi (non è questo il tema fondamentale del nostro approfondimento) il cessionario dovrà rettificare le poste di bilancio ante cessione, procedere con l’effettuazione delle scritture di fine esercizio e calcolare la plusvalenza di cessione, ovvero la differenza tra il prezzo di cessione e il valore contabile di attività e passività. Per l’imprenditore venditore questa differenza rappresenterà l’utile di cessione, per l’acquirente l’avviamento da indicare nel bilancio di apertura.
Forma scritta dell’atto di cessione
Chiarito ciò, è bene rammentare come il codice civile affermi, all’art. 2556 c.c., che l’atto di cessione dovrà avere necessariamente una forma scritta, in atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’atto così redatto sarà opponibile a terzi, e dovrà essere iscritto nel Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data della stipula.
Proprio in seguito alla stipula, peraltro, nascono una serie di obblighi in capo alle parti. Vediamoli brevemente insieme.
Divieto di concorrenza
La prima conseguenza è quella del divieto di concorrenza, art. 2557 c.c. Per tale, è previsto come il venditore debba astenersi dall’intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l’azienda ceduta, per oggetto o per ubicazione. Il venditore non potrà in altri termini vendere la sua azienda, e poi riprendere ad esercitare un’attività similare nella stessa piazza dell’acquirente.
Successione nei contratti
L’art. 2558 c.c. prevede che il cessionario subentri automaticamente nei contratti dell’azienda ceduta, che non abbiano carattere strettamente personale del venditore. Ne deriva che i rapporti di lavoro e tutte le altre principali relazioni dell’azienda ceduta, vengono trasferite in capo al nuovo acquirente.
In ogni caso, il terzo contraente ha la facoltà di recedere per giusta causa, comunicando la propria decisione entro 3 mesi dalla cessione: il recesso da parte del terzo potrebbe comportare l’obbligo di risarcimento da parte del cedente.
Debiti e cessione d’azienda
Particolarmente importante sono le previsioni per quanto attiene i debiti. L’art. 2560 c.c. prevede infatti che il cedente risponda in solido con l’alienante dei debiti dell’azienda che sono sorti anteriormente alla cessione, a patto che siano evidenziati nell’apposita contabilità.
Per quanto concerne i contratti di lavoro, tali rapporti continuano automaticamente dopo la cessione. Le parti risponderanno in solido dei debiti verso i dipendenti, non ancora pagati. Per quanto concerne le violazioni tributarie che sono relative all’anno di cessione e ai 2 anni precedenti, l’acquirente sarà responsabile in solido con il venditore stando a quanto affermato dall’art. 14 del d.lgs. 472/1997.
Crediti e cessione d’azienda
Occupiamoci infine dei crediti, che il legislatore ritiene automaticamente ceduti all’acquirente nel momento in cui avviene la registrazione dell’atto di cessione al Registro delle Imprese. Il debitore che in buona fede ha pagato il venditore dell’azienda, sarà liberato dal proprio debito.
Cessione di azienda e normativa fiscale
Completiamo questa panoramica sulla cessione d’azienda con uno sguardo ai principali elementi di natura fiscale.
Per far ciò, cominciamo con il sottolineare come la plusvalenza realizzata dalla cessione a titolo oneroso di un’azienda sia per il cedente un componente positivo di reddito e, dunque, come trovi ampia previsione nel Tuir sia che si tratti di cedente persona fisica, che di cedente società di capitali (se il cedente è una persona fisica potrà optare per un regime di tassazione separata).
Per quanto attiene poi la natura della plusvalenza, questa sarà determinata dalla differenza tra il prezzo realizzato al netto degli oneri accessori, e il valore delle attività / passività opportunamente rettificati pro rata temporis: in tale definizione, gli oneri accessori saranno tutte quelle voci che sono strettamente legate alla vendita, come l’imposta di registro o le spese notarili.
Se invece a vendere è una società di capitali che possedeva l’azienda oggetto di cessione da almeno 3 anni, ai fini dell’applicazione dell’Ires potrà agire in due diversi modi: far concorrere integralmente la plusvalenza alla formazione del reddito dell’esercizio di competenza, o optare per una tassazione della plusvalenza in quote costanti in 5 anni (a patto che la società presenti un reddito di impresa nel quale le quote della plusvalenza possano lecitamente collocarsi).
Le plusvalenze realizzate nella cessione
Sempre in ambito fiscale, sottolineiamo come la plusvalenza non sia imponibile ai fini Irap, e come le cessioni di azienda siano operazioni escluse dall’Iva, ma soggette a imposta di registro.
Infine, per le persone fisiche vengono applicate le disposizioni di cui all’art. 58 comma 1 del Tuir, con già accennata possibilità di applicare un regime di tassazione separata delle plusvalenze. Le persone fisiche che cedono aziende possedute da più di 5 anni e realizzano una plusvalenza, possono valutare la possibilità di tassarla in modo separato, applicando all’ammontare conseguito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio precedente all’anno di realizzazione della plusvalenza.
Dunque, si dovrà calcolare il reddito medio degli ultimi 2 anni, applicare l’aliquota Irpef corrispondente e calcolare di seguito l’incidenza dell’imposta, così calcolata sul reddito medio. Tale aliquota sarà dunque quella applicata al reddito da plusvalenza.