L’imprenditore agricolo e quello commerciale – indice:
Sulla base dell’oggetto dell’attività di impresa, il codice civile impone una profonda distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale. La legge destina a ciascuna delle due figure una disciplina di impresa evidentemente differenziata. Appre evidente un generale trattamento di favore al primo, e norme ben più rigorose per il secondo.
Vediamo tuttavia nel dettaglio chi sia l’imprenditore agricolo. Ecco come il codice civile ne definisce la natura, e quali siano i termini di differenza rispetto all’imprenditore commerciale.
L’imprenditore agricolo nell’art. 2135 c.c.
Lo studio della figura dell’imprenditore agricolo non può che partire dalla lettura dell’art. 2135 c.c., secondo cui
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Dalla definizione contenuta nell’art. 2135 c.c., possiamo già trarre qualche preliminare considerazione, che andremo ad approfondire nel prossimo paragrafo.
In primo luogo, l’elenco delle attività contenute nel primo comma dell’art. 2135 c.c. (“coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”) è da ritenersi esemplificativa, potendosi infatti includere anche altri attività atipiche. Su tale aspetto è peraltro intervenuta più volte la giurisprudenza, che ha indicato come attività connesse anche quelle atipiche, come la tenuta della contabilità, dietro corrispettivo annuo, per imprese agricole associate.
Chi è l’imprenditore agricolo
Ricollegandoci alla definizione contenuta nel codice, possiamo dunque più sinteticamente definire l’imprenditore agricolo colui che è impegnato in attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. All’imprenditore agricolo, sulla base di tali spunti e su ciò che abbiamo rammentato in chiusura di precedente paragrafo, è equiparato anche l’imprenditore ittico.
In riferimento a ciò, le attività dell’imprenditore agricolo possono essere suddivise in due categorie. Da una parte le c.d. attività agricole essenziali, dall’altra parte le attività agricole connesse, o per connessione.
Le attività agricole essenziali
Soffermiamoci per un attimo sulle attività agricole essenziali. In esse si può certamente far includere, oltre alla coltivazione del fondo tradizionalmente e strettamente intesa, anche l’orticoltura, la floricoltura, le coltivazioni in serra, le coltivazioni in vivai, le coltivazioni di funghi, le coltivazioni fuori terra in generale. In riferimento alla selvicoltura ci si suole riferire alla cura del bosco. Per quanto invece concerne l’allevamento di animali, si riferisce agli animali allevati sul fondo, animali da cortile, cavalli da corsa, animali da pelliccia, api, cani, gatti e altri animali addestrabili.
Le attività agricole per connessione
Passiamo dunque alle attività agricole per connessione. Esse sono riconducibili alle attività che sono dirette a manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare i prodotti che derivano dalle attività agricole essenziali, che abbiamo avuto modo di affrontare nel paragrafo precedente. Attività agricole per connessione sono anche quelle di fornitura di beni e servizi mediante l’uso prevalente delle risorse e delle attrezzature che vengono utilizzate dalle attività essenziali.
Si tratta pertanto di attività “strumentali” alle attività agricole essenziali, che devono essere connesse soggettivamente e oggettivamente a queste.
Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
Una volta compresa la natura dell’imprenditore agricolo, risulta essere relativamente semplice individuare chi sia l’imprenditore commerciale. Tale figura è residuale rispetto a quella di imprenditore agricolo, intendendosi come attività commerciale l’attività che non è ricompresa in quella agricola.
È anche vero che per maggiore chiarezza l’art. 2195 c.c. elenca una serie di attività il cui esercizio qualifica un imprenditore come commerciale. Si pensi alle attività industriali che sono dirette a produrre beni o servizi, le attività di intermediazione nella circolazione dei beni, le attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, le attività bancarie e assicurative, le attività ausiliare alle precedenti.
Imprenditore agricolo e imprenditore civile
La dottrina si è a lungo interrogata (e in parte continua a farlo tutt’oggi) se di fianco alla figura di imprenditore agricolo e quella di imprenditore commerciale, si possa individuare anche una terza categoria di imprenditore. Parliamo dell’imprenditore civile, assoggettato alla sola disciplina generale di impresa, come l’imprenditore agricolo.
La dottrina che è favorevole a questa ripartizione degli imprenditori in tre categorie sostiene infatti che gli imprenditori che producono beni e servizi senza attività di trasformazione di materie prime, e quelli che vendono beni propri dietro corrispettivi, non possano considerarsi commerciali e debbano così essere intesi come imprenditori civili.
La ratio che sosterebbe una simile visione è legata al fatto che nel codice civile l’imprenditore commerciale è definito con particolare riferimento alle attività industriali e di intermediazione, con le prime che non possono prescindere dall’uso di materie prime, e con le seconde che devono necessariamente prevedere, oltre alla vendita di beni, anche il precedente acquisto.
Ad ogni modo, se è vero che per tanto tempo si è discusso più intensamente della possibilità di includere una figura di imprenditore civile, è anche vero che la maggior parte della dottrina non sembra essere concorde con la tesi di cui sopra, qualificando come industriale ogni attività non agricola, e come intermediazione lo scambio in generale, senza pertanto che si possa ricavare una terza categoria di imprenditore al di fuori delle definizioni codicistiche.