Incoterms 2020 – indice
- Cosa sono
- EXW – Ex Works
- FCA – Free Carrier
- FAS – Free Alongside Ship
- FOB – Free On Board
- CPT – Carriage Paid To
- CIP – Carriage and Insurance Paid To
- CFR – Cost and Freight
- CIF – Cost, Insurance and Freight
- DAP – Delivered at Place
- DPU – Delivered at Place Unloaded
- DDP – Delivered Duty Paid
- Conclusioni
- Le novità
- Le formule più convenienti per il venditore
Gli Incoterms (International Commercial Terms) sono dei termini codificati, pubblicati dalla International Chamber of Commerce (ICC) con lo scopo di definire in ambito globale i termini di pagamento della compravendita di merci.
L’attuale versione degli Incoterms, Incoterms 2020, ha aggiornato e sostituito al versione precedente, disciplinando gli 11 elementi utilizzabili per ogni modalità di trasporto.
Cosa sono gli Incoterms: i gruppi
Gli Incoterms sono suddivisibili in 11 gruppi, secondo la lettera iniziale dell’acronimo, cui corrisponde altresì una diversa obbligazione in capo al venditore.
In questo modo gli Incoterms riescono a sintetizzare un elenco di facile memorizzazione per l’operatore, che sulla base della lettera dell’iniziale dell’algoritmo cui si riferisce, potrà comprendere quale sia la maggiore o minore obbligazione in capo alla parte.
Gli 11 termini disciplinati dall’edizione 2020 degli Incoterms sono:
- Gruppo E: EXW. È il gruppo con le minori obbligazioni in capo al venditore;
- Gruppo F: FCA – FAS – FOB. Il trasporto principale è a carico dell’acquirente;
- Gruppo C: CPT – CIP – CFR – CIF. Il venditore paga il trasporto, ma il rischio rimane a carico dell’acquirente;
- Gruppo D: DAP – DPU – DDP. Il venditore si occupa della consegna fino a destinazione, con la conseguenza che il trasporto e i rischi connessi sono a suo carico.
Cerchiamo dunque di comprendere nel dettaglio quali siano le caratteristiche di ogni singolo termine.
EXW – Ex Works
Con il termine Ex Works (EXW) si intende caratterizzare un’operazione contrattuale nella quale il venditore consegna le merce all’acquirente mettendole a disposizione presso la propria sede, o in altro luogo indicato (tipicamente, un proprio magazzino, o una propria fabbrica). Ne deriva, da quanto sopra, che il venditore non è tenuto a caricare o a sdoganare la merce per l’esportazione.
Nel contratto, è fondamentale che le parti individuino correttamente e con precisione quale sia il punto all’interno del luogo di consegna indicato. Di fatti, tutti i costi e tutti i rischi fino a quell’istante saranno a carico del venditore, mentre dal momento in cui la merce viene messa a disposizione nel luogo indicato, i rischi verranno trasfriti a carico dell’acquirente.
Si tratta, evidentemente, della formula con le minori obbligazioni per il venditore, che potrà liberarsi da qualsiasi tipo di rischio e di incombenza portando le merci nel luogo indicato.
FCA – Free Carrier
Con il termine FCA – Free Carrier, il venditore consegna le merci all’acquirente in uno dei due seguenti modi:
se il luogo indicato è la sede del venditore, allora le merci vengono consegnate nel momento in cui vengono caricate sul mezzo di trasporto che viene messo a disposizione dall’acquirente;
se invece il luogo di consegna è un altro luogo diverso dalla sede dl venditore, allora le merci saranno consegnate quando, dopo essere state caricate sul mezzo di trasporto del venditore, raggiungono l’altro luogo indicato e sono pronte per lo scaricamento dal veicolo della parte venditrice, finendo così nella disponibilità del vettore o di un’altra persona nominata dall’acquirente.
È a questo punto che i rischi vengono trasferiti, fuoriuscendo dal novero di responsabilità del venditore, per ricadere su altri soggetti.
FAS – Free Alongside Ship
Il termine si riferisce al caso in cui il venditore si impegni a consegnare le proprie merci lungo il bordo della nave, come ad esempio una banchina o, eventualmente, anche una chiatta. In ogni caso il luogo è indicato dall’acquirente, nel porto di spedizione scelto.
FOB – Free On Board
Altra clausola molto utilizzata all’interno degli Incoterms è quella del FOB, o Free On Board. Come suggerito dallo stesso nome, con questa opzione il venditore si impegna a consegnare le merci posizionandole a bordo della nave indicata dall’acquirente, nel porto di spedizione indicato. Dunque, gli obblighi del venditore si esauriscono solamente con il carico della merce sulla nave indicata dalla controparte.
CPT – Carriage Paid To
Con questo termine il venditore si impegna a consegnare le merci all’acquirente attraverso il passaggio di possesso al vettore incaricato dal venditore. Solamente in questo momento si verificherà il trasferimento del rischio dalla propria sfera di riferimento a quella di un’altra parte (appunto, il vettore). Spetterà al venditore l’onere di stipulare il contratto di trasporto, e pagare le spese di trasporto necessario per poter portare le merci nel luogo di destinazione indicato.
CIP – Carriage and Insurance Paid To
Attraverso il termine CIP il venditore consegna le merci all’acquirente con trasferimento del possesso nelle mani del primo vettore indicato dal venditore. Solamente in questo momento si verificherà il trasferimento del rischio dalla propria sfera a quella di un altro soggetto.
Tuttavia, contrariamente a quanto avviene con il CPT, in questo caso il venditore deve stipulare:
- un contratto di trasporto, con pagamento delle relative spese necessarie per poter trasportare le merci nel luogo di destinazione che è indicato in contratto;
- un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell’acquirente relativo alla perdita o al danneggiamento della merce durante il trasporto;
- infine, un contratto per una copertura assicurativa che copra i rischi come institute cargo clauses o similari, sulla base – anche – delle modalità con cui avviene il trasporto.
CFR – Cost and Freight
Altra formula piuttosto utilizzata in ambito import – export è quella CFR, sulla base del quale il venditore si impegna a consegnare le merci a bordo della nave. Da quanto appena affermato, ne deriva che il rischio di perdita o di danneggiamento delle merci passa dal venditore ad un’altra parte solamente quando le merci si trovano a bordo della nave. Ricordiamo che spetta sempre al venditore l’onere di stipulare un contratto di trasporto e di pagamento dei relativi costi per il trasporto della merce nel porto di destinazione indicato in contratto.
CIF – Cost, Insurance and Freight
Con il termine CIF si indica una clausola contrattuale che impegna il venditore a consegnare le proprie merci a bordo della nave. Oltre a ciò è previsto che il venditore stipuli un contratto di trasporto e paghi i relativi costi di trasporto della merce nel porto di destinazione indicato.
Ne deriva che il rischio di perdita o danneggiamento delle merci viene trasferito in capo ad un’altra parte solamente quando le merci si trovano a bordo della nave. Si tenga anche conto che il venditore ha l’obbligo di stipulare un contratto che possa tutelare in termini assicurativi l’acquirente dal rischio di perdita o di danneggiamento durante il trasporto. È inoltre che necessario che il venditore stipuli una copertura assicurativa per coprire alcuni rischi, sottoscrivendo clausole come institute cargo clauses o similari. Nell’ipotesi in cui l’acquirente richieda protezioni assicurative aggiuntive a queste coperture minime, dovrà evidentemente negoziare le condizioni con il venditore.
DAP – Delivered at place
Con il termine DAP si “estende” la responsabilità del venditore, considerato che il trasferimento del rischio da costui ad altra parte avverrà quando la merce, pronta per poter essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, viene messa a disposizione dell’acquirente in un luogo di destinazione concordato.
Da quanto sopra dovrebbe dunque essere chiaro che il venditore si assume ogni rischio connesso al trasporto della merce fino al luogo di destinazione indicato e concordato con la controparte.
DPU – Delivered at place unloaded
Con la clausola DPU si aggiunge un altro tassello alle responsabilità del venditore, considerato che costui trasferisce il rischio all’acquirente solamente nel momento in cui la merce viene messa a disposizione della controparte, scaricandola nel luogo di destinazione che era stato concordato contrattualmente. Il venditore assume dunque tutti i rischi fino al luogo di destinazione indicato, assumendosi i pericoli di danneggiamento, distruzione, furto o smarrimento della merce durante il trasporto.
DDP – Delivered duty paid
Attraverso tale termine, infine, il venditore si assume tutti i rischi fino al momento in cui la merce viene giudicata pronta per poter essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo nel punto concordato all’interno di un luogo di destinazione.
Il venditore si accolla dunque ogni rischio legato al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato e, in più e rispetto alla precedente clausola, assume anche l’obbligo di sdoganare la merce, non solo per l’export, ma anche per l’import.
Conclusioni
Da quanto sopra dovrebbe risultare piuttosto comprensibile come gli Incoterms, elencati nelle modalità appena esposte, siano in grado di disciplinare in misura particolarmente precisa gli obblighi di entrambe le parti. E che, proprio in questo ordine, lo facciano con una serie di responsabilità crescenti in capo al venditore, dalla formula meno onerosa, EXW, fino a quella più complessa.
Precisiamo in questa fase conclusiva che tutti i termini sopra esposti tra gli Incoterms 2020, con la sola eccezione di EXW, prevedono che il venditore sia tenuto ad effettuare le operazioni di sdoganamento per l’export.
Ancora, in tutti i termini, con la sola eccezione dell’ultimo DDP, il compratore dovrà effettuare tutte le operazioni di sdoganamento all’importazione.
Infine, in tutti i termini, tranne l’EXW, il venditore sarà tenuto a caricare la merce a bordo del mezzo di trasporto. E, in tutti i termini, con la sola esclusione di DPU, sarà il compratore ad essere tenuto a scaricare la merce.
Cosa è cambiato con gli Incoterms 2020
A questo punto giova altresì cercare di comprendere che cosa sia cambiato con l’ultima evoluzione degli Incoterms, varata sul finire dello scorso anno.
Vendite FCA
Il primo cambiamento è legato alle vendite FCA che si avvalgono di un trasporto via mare. In queste ipotesi può capitare che il venditore, che magari è altresì beneficiario di un credito documentario, sia interessato a ottenere una Bill of lading con una on board notation.
Tuttavia nel termine FCA la consegna della merce viene perfezionata prima ancora che la stessa sia caricata a bordo della nave. Il vettore sarebbe dunque obbligato a emettere
- o una shipped Bill fo lading
- o una received Bill of lading, con una on board notation solamente nel momento in cui la merce viene caricata a bordo della nave.
Al fine di risolvere questo problema, gli Incoterms 2020 hanno parzialmente modificato il termine FCA aggiungendo una nuova opzione. Sulla base di tale aggiunta, le parti commerciali possono negoziare che il compratore sia in grado di istruire il vettore di proprio riferimento a emettere e consegnare una on board Bill of lading al venditore, dopo il carico della merce a bordo nave. Il venditore sarà obbligato a inoltrare tale documento al compratore mediante i consueti canali bancari.
Dunque, attraverso tale novità viene riconosciuta l’esigenza del mercato di un procedimento più sicuro e snello, evitando il ricorso ad altri termini come il FOB.
Indicazione costi
Nei nuovi Incoterms 2020 i costi sono compresi negli articoli A9/B9 di ogni regola. Dunque, attraverso la nuova esposizione gli Incoterms rendono ancora più semplice e immediato comprendere quali siano gli oneri a carico di ogni controparte, rispetto a quanto non avvenisse, invece, con l’edizione precedente dei termini commerciali.
Le coperture assicurative
Nella precedente edizione degli Incoterms, il venditore era obbligato – nelle ipotesi di vendite con resa CIP o CIF – a sottoscrivere una polizza che abbia una copertura minima C delle Institute Cargo Cclauses, le quali coprono un numero definito di rischi. Le clausole A sono invece quelle che coprono all risks.
Incoterms 2020: quali sono i più convenienti per l’esportatore
Dalle righe di cui sopra dovrebbe essere piuttosto chiaro e comprensibile quali siano i migliori Incoterms per i venditori / esportatori. Tuttavia, a titolo di maggiore trasparenza, proviamo a identificare alcune delle migliori ipotesi, e i motivi correlati.
CFR-CIF: Costo e nolo – Costo, assicurazione e nolo
In primo luogo, possono risultare convenienti le formule CFR e CIF. Si tratta di opzioni che sono considerate come generalmente molto buone per il venditore perché:
- sono competitive economicamente,
- non comportano troppi rischi.
Con questi Incoterms, infatti, il venditore avrà il controllo dei costi di spedizione internazionale fino al porto di destinazione. Questo offrirà all’esportatore la flessibilità di optare per opzioni di spedizione più convenienti, migliori itinerari, tariffe e tempi di transito.
DDP-DAP: Delivered Duty Paid – Consegnato a domicilio
Ai sensi del DDP e del DAP, il venditore è responsabile della consegna della merce al magazzino o al deposito dell’acquirente nel Paese di destinazione. Ciò significa che, poiché il venditore avrà il controllo di gran parte del processo di spedizione, compreso ciò che accade nel Paese di destinazione, deve assicurarsi di:
- conoscere le leggi;
- i regolamenti del Paese di importazione.
Bene pertanto assicurarsi che il proprio spedizioniere sia presente nel Paese di destinazione per facilitare le cose.
FOB: Trasporto a bordo
L’Incoterm FOB è uno degli Incoterm più utilizzati in una vendita internazionale. Quando si lavora con FOB, infatti, il venditore è responsabile fino a quando la merce non viene caricata sulla nave nel porto d’origine. Ciò significa che ha un controllo molto limitato sui tempi e sui costi di spedizione. Tuttavia, questo può funzionare piuttosto bene per quei fornitori che preferiscono non negoziare le tariffe di trasporto con i loro spedizionieri. O che semplicemente non vedono alcun vantaggio nel tenere traccia della spedizione.
Quando si negozia un Incoterm con il proprio acquirente, è bene ricordare che l’Incoterm che fornisce il maggior controllo darà al proprio acquirente il minor controllo. E viceversa! Dunque, un fornitore vorrà probabilmente negoziare un Incoterm che sia il migliore per lui come acquirente.
Qualunque Incoterm scegliate, cercate di giungere ad un accordo che sia reciprocamente vantaggioso e assicuratevi di definire correttamente tutti i punti per evitare problemi.