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Home » Commerciale » Lavoro » Quando si prescrive la tredicesima?

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Quando si prescrive la tredicesima?

Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia consulenzalegaleitalia.it Quando si prescrive la tredicesima?
Tredicesima
Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia

La tredicesima quando si prescrive? – indice:

  • I crediti di lavoro
  • La prescrizione del TFR
  • La prescrizione della tredicesima

La tredicesima mensilità si prescrive in tre anni. A chiarirlo è la recente sentenza n. 4687/2019, con cui la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha precisato che la prescrizione presuntiva triennale di cui all’art. 2956 c.c. opera anche per i crediti per mensilità accessorie (come la tredicesima), e in generale a tutte le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese.

Di contro, la Corte di Cassazione precisa come la stessa prescrizione presuntiva non possa applicarsi al credito sorto per il trattamento per fine rapporto, considerato che il TFR è da intendersi come pagamento in grado di esaurirsi in un unico atto, alla cessazione della relazione di lavoro.

I crediti di lavoro

Per giungere alla ricostruzione di quanto sopra sintetizzato, giova sottolineare i passaggi salienti della pronuncia in esame, premettendo che con riferimento alle retribuzioni periodiche valga il richiamo a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, contenuto nell’art. 2948 c.c.

In tale ambito, è sicuramente opportuno rammentare come i crediti di lavoro relativi ai singoli emolumenti retributivi periodici, soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 e n. 5 c.c., siano sottoposti anche alla concorrente prescrizione presuntiva prevista dagli artt. 2955 c.c. n. 2 (cioè, un anno per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese) e 2956 c.c. (tre anni per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese).

Questo istituto è ritenuto applicabile, pur in via residuale, ai crediti di lavoro, non costituisce una vera e propria prescrizione, non comportando l’estinzione del diritto, ma si limita a integrare una presunzione legale del suo soddisfacimento, che può essere superata fornendo in giudizio la prova contraria nei limiti ammessi dallo stesso codice civile.

La presunzione può infatti essere vinta sia mediante confessione giudiziale del datore di lavoro, sia mediante il deferimento al medesimo datore di lavoro del giuramento decisorio.

La prescrizione del TFR

Sulla scia di quanto sopra, i giudici della Suprema Corte osservano che le prescrizioni di cui agli artt. 2954 e ss c.c., trovano il loro fondamento sul presupposto che in numerosi rapporti della vita quotidiana il pagamento è solito giungere con discreta immediatezza, cosicché il decorso di un periodo di tempo breve (sei mesi, un anno o tre anni) fa presumere l’estinzione del debito, determinando una inversione dell’onere della prova con la possibilità che tale presunzione sia vinta mediante gli strumenti processuali descritti sopra (cioè, confessione giudiziale del datore di lavoro o deferimento allo stesso del giuramento decisorio).

Ebbene, proprio in virtù della ripetitività dei pagamenti, e della ratio che sottende la norma, finalizzata a risolvere questioni attinenti a rapporti commerciali, professionali o di lavoro, deve escludersi che il TFR possa ritenersi assoggettato alla prescrizione presuntiva.

Il TFR è infatti un pagamento che si esaurisce in un unico atto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e non riveste natura periodica e non è strettamente connesso all’esecuzione della prestazione in quanto tale. Insomma, il TFR non è assoggettabile alla disciplina della prescrizione presuntiva del credito.

La prescrizione della tredicesima

Valutazioni evidentemente diverse valgono invece per le mensilità aggiuntive. Riprendendo le stesse valutazioni di cui sopra in merito all’istituto della prescrizione presuntiva, deve in altri termini ritenersi che l’ordinamento, anche con riferimento a questa categoria di crediti, abbia inteso consentire l’applicazione dei termini prescrizionali ex art. 2956 c.c. In questo ambito – si legge nelle motivazioni della sentenza – si versa infatti in ipotesi di pagamenti che sono connessi all’espletamento della prestazione lavorativa, calcolati su periodi superiori al mese ed erogati sempre con scadenza superiore al mese.

Alla luce di ciò, deve quindi concludersi che la prescrizione presuntiva triennale che è disciplinata dalla disposizione di cui sopra, può essere invocata anche in relazione alle mensilità aggiuntive, fermo restando che rimane escluso che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione rimane garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma operata con sentenza n. 63/1966 della Corte Costituzionale, nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro, secondo cui

Il precetto costituzionale ammette la prescrizione del diritto al salario, ma non ne consente il decorso finché permane il rapporto di lavoro durante il quale essa maschera spesso una rinunzia ad una parte dei propri diritti nel timore del recesso.

Avv. Tassitani Farfaglia – diritto civile e contrattuale

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