Una importante novità attende gli invalidi del lavoro che non possono tornare a lavorare. Dal primo gennaio 2026, infatti, l’Inail continua a erogare l’assegno di incollocabilità anche dopo il compimento dei 65 anni, fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Si tratta di una modifica che colma un vuoto normativo e offre maggiore protezione economica a una categoria particolarmente vulnerabile. Scopriamo insieme come funziona.
Cos’è l’assegno di incollocabilità
L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica che serve a compensare chi, a causa di una disabilità lavoro-correlata, non può essere assunto in maniera obbligatoria dalle aziende. È una misura di sostituzione: laddove la legge impone alle imprese private di assumere un certo numero di persone con disabilità, l’assegno garantisce un sostegno economico quando questa assunzione risulta impossibile.
La prestazione viene riconosciuta agli invalidi del lavoro che si trovano nell’impossibilità assoluta di lavorare, sia per perdita totale della capacità lavorativa che per la natura stessa della loro invalidità. In entrambi i casi, il “collocamento” lavorativo non è realisticamente possibile, e quindi interviene questo sostegno economico periodico, soggetto a rivalutazione nel tempo.
Quali erano i requisiti dell’assegno di incollocabilità
Fino al 31 dicembre 2025, per accedere all’assegno erano necessari diversi requisiti. Il principale riguardava l’età: non era possibile superare i 65 anni. Accanto a questo si richiedevano soglie di invalidità differenziate a seconda dell’epoca dell’evento dannoso. Per gli infortuni e le malattie professionali denunciate fino al 2006, era necessaria una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento. Per quelli denunciati dal 2007 in poi, si richiede una menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20 per cento.
Infine, era essenziale che il beneficio dell’assunzione obbligatoria non fosse applicabile, cioè che non fosse possibile ricorrere a questa forma di inserimento lavorativo. Il limite d’età rappresentava il più rigido e problematico di questi requisiti, perché una volta raggiunto il sessantacinquesimo compleanno, il diritto alla prestazione cessava automaticamente, indipendentemente dalle effettive condizioni di salute e necessità economica della persona.
La riforma introdotta dal Decreto Sicurezza
Il Decreto Sicurezza convertito in legge ha modificato questo sistema con una soluzione elegante e adattiva. L’articolo 9 del decreto ha previsto che il limite d’età non rimanga fisso a 65 anni, ma si adegui automaticamente all’effettiva età pensionabile stabilita dalla normativa vigente. Dal primo gennaio 2026, questo significa che l’assegno viene ora riconosciuto fino ai 67 anni di età.
Ancora più importante, la norma contiene un meccanismo di adeguamento automatico. Quando in futuro l’età pensionabile salirà ulteriormente, per effetto dei continui innalzamenti legati all’aumento della speranza di vita, il limite di età per l’assegno d’incollocabilità seguirà automaticamente questi aumenti, senza bisogno di nuovi interventi legislativi.
Come cambiano le cose nella pratica
La nuova disciplina interesserà diverse categorie di persone. La prima comprende coloro che già ricevono regolarmente l’assegno e che raggiungeranno i 65 anni a partire dal 1° gennaio 2026. Per questi soggetti, l’Inail provvederà d’ufficio al mantenimento dell’erogazione, senza necessità di alcun intervento da parte loro.
La situazione più delicata riguarda chi aveva già compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e per questo motivo aveva perso il diritto alla prestazione. Queste persone non riceveranno automaticamente il beneficio, ma dovranno presentare una nuova domanda presso la sede Inail competente. Una volta accolta, il diritto decorre dal mese successivo alla presentazione dell’istanza, non dalla data della nuova norma.
Infine, vi sono coloro che possedevano tutti i requisiti ma non avevano mai fatto domanda. Anche in questo caso è necessario un’iniziativa attiva, poiché l’Inail non può riconoscere prestazioni senza una richiesta formale del beneficiario. Il riconoscimento avrà comunque decorrenza dal mese successivo alla domanda.