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Home » Civile » Testamento » Divisione ereditaria: come si fa

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Divisione ereditaria: come si fa

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Divisione ereditaria: come si fa
La divisione ereditaria
Avv. Beatrice Bellato

La divisione ereditaria – indice:

  • Contrattuale e volontaria
  • Il retratto successorio
  • La collazione
  • La divisione del testatore
  • La divisione giudiziale
  • I costi

L’istituto della divisione ereditaria è disciplinato dagli articoli 713 e seguenti e dagli articoli 1111 e seguenti del codice civile. Si tratta di un contratto, di una disposizione testamentaria o di un’azione giudiziale attraverso cui si scioglie la comunione ereditaria incidentale sorta in seguito all’apertura della successione, o se ne previene il sorgere. Nel caso si tratti di un contratto si parlerà di “divisione volontaria”. Nel caso invece si tratti di un’azione giudiziale si parlerà di “divisione giudiziale”. L’articolo 713 del codice civile recita in particolare che:

“I coeredi possono sempre domandare la divisione.

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.

Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.”

Indice:

  • 1 La divisione ereditaria contrattuale o volontaria: come farla
    • 1.1 Cosa sono i conguagli nella divisione ereditaria
    • 1.2 Il diritto di prelazione ed il retratto successorio
    • 1.3 Operazioni pre-divisionali: la collazione ereditaria
    • 1.4 La formazione delle quote della divisione ereditaria
  • 2 La divisione del testatore
  • 3 La divisione ereditaria giudiziale
  • 4 I costi della divisione ereditaria

La divisione ereditaria contrattuale o volontaria: come farla

La divisione volontaria è quel contratto attraverso il quale gli eredi sciolgono volontariamente la comunione ereditaria. Si tratta di un contratto a cui parteciperanno gli eredi tanto se istituiti per testamento quanto se in forza di successione legittima.

Ai sensi dell’articolo 1113 del codice civile, alla divisione ereditaria volontaria dovranno essere chiamati ad intervenire anche coloro i quali siano creditori iscritti dell’eredità o abbiano acquistato diritti su un immobile ereditario in forza di atti soggetti a trascrizione. L’articolo 757 del codice civile stabilisce il principio della retroattività della divisione anche ereditaria. Il condividente assegnatario di un bene che faceva parte della divisione si considera come se non avesse mai avuto alcun diritto sugli altri beni non assegnati della comunione.

Cosa sono i conguagli nella divisione ereditaria

Frequente in tutti i contratti di divisione ereditaria è la circostanza in cui sia difficile che le assegnazioni in natura vadano ad essere perfettamente corrispondenti alle quote. A tale circostanza sopperisce la disposizione di cui all’articolo 728 del codice civile che stabilisce come in questo caso la disuguaglianza fra le quote divisionali debba essere compensata con conguagli in danaro.

Un esempio di facile comprensione è rappresentato da una successione con due soli coeredi in quote uguali di un mezzo ciascuno e da un asse ereditario del valore di 150, composto da beni immobili di valore disomogeneo: uno del valore di 50 e il secondo del valore di 100. In questo caso a chi nel contratto di divisione ereditaria verrà assegnato l’immobile del valore di 50 spetterà un conguaglio di 25 dal coerede che invece riceva in assegnazione l’immobile del valore di 100 (50 + 25 fa 75 così come 100-75 in modo tale che la differenza di valore degli immobili venga coperta dai 25).

Il diritto di prelazione ed il retratto successorio

Ciò di cui è in primo luogo tenere conto con l’insorgere di una comunione ereditaria è il diritto di prelazione per il caso di vendita o alienazione a titolo oneroso di una quota ereditaria (quota ereditaria e dunque dell’intera eredità: non quota di un immobile legato o in comunione ereditaria). Ai sensi dell’articolo 732 dle codice civile i coeredi hanno infatti diritto di prelazione a parità di condizioni per il caso di alienazione della quota ereditaria. La violazione di tale diritto di prelazione determina il cosiddetto “retratto successorio“. Il retratto successorio è il diritto di riscattare la quota alienata fino a che dura la comunione ereditaria.

Tale norma è interpretata in modo restrittivo: tanto la prelazione ereditaria quanto il retratto successorio si applicano solo e soltanto nel caso in cui possa parlarsi di “comunione ereditaria”. Non si applica dunque in caso di comunione ordinaria di qualsivoglia altro tipo o a comunione conseguente a stralcio divisionale.

Operazioni pre-divisionali: la collazione ereditaria

Prima di stipulare un contratto di divisione ereditaria, i coeredi tenuti ai sensi dell’articolo 737 del codice civile, ove non siano stati espressamente dispensati, saranno tenuti alla collazione ereditaria. Fatto il caso in cui vi sia stata espressa dispensa da collazione infatti, i figli ed i loro discendenti ed il coniuge saranno tenuti a conferire alla comunione ereditaria quanto abbiano ricevuto a titolo di donazione. Le donazioni ricevute in vita dai soggetti tenuti a collazione, salvo espressa dispensa, saranno dunque neutrali dal punto di vista divisorio. Si parla a tal proposito di “anticipo” sulla successione.

La formazione delle quote della divisione ereditaria

L’articolo 727 del codice civile disciplina nell’interesse dei coeredi come debbano essere formate le porzioni (le quote) degli stessi. Il legislatore fissa un principio in base al quale le quote debbano essere composte in modo per quanto più possibile omogeneo. Saranno fatte “comprendendo una quantità di mobili, di immobili e crediti di equale natura e qualità in proporzione dell’entità di ciascuna quota”. La norma è senza dubbio derogabile dall’interesse delle parti. Nell’ambito del contratto di divisione ereditaria, possono decidere di assegnare i beni in modo diverso e non omogeneo.

La divisione del testatore

La divisione del testatore è disciplinata dall’articolo 734 del codice civile. Non si tratta di una divisione contrattuale, ma di una disposizione contenuta in un testamento, attraverso cui il testatore impedirà il sorgere della comunione ereditaria, assegnando beni ai prori eredi. La divisione del testatore è soggetta a norme abbastanza restrittive che ne determinano la nullità  in caso di preterizione (articolo 735 del codice civile) o la rescindibilità (articolo 763 del codice civile) per lesione oltre il quarto.+

La divisione ereditaria giudiziale

La domanda giudiziale di divisione, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 28 del 2010 deve essere preceduta dalla mediazione civile obbligatoria.

La divisione ereditaria giudiziale è invece un’azione spettante ai coeredi ai sensi dell’articolo 713 del codice civile. Gli stessi non sono tenuti a rimanere in comunione ereditaria con i propri coeredi. Hanno quindi facoltà di chiedere la divisione ereditaria giudiziale quando ritengano opportuno, a loro discrezione. Il testatore ha tuttavia facoltà di impedire la divisione ereditaria per un massimo di cinque anni dal proprio decesso o di un anno dal compimento della maggiore età del minore di età dei coeredi (articolo 713 del codice civile). Anche in questo caso si applicano le regole per la formazione delle quote: i beni devono essere assegnati in modo omogeneo.

L’articolo 720 del codice civile disciplina l’ipotesi in cui nell’asse ereditario siano compresi beni immobili non comodamente divisibili. In questo caso uno o più eredi potranno domandarne anche congiuntamente l’assegnazione e detti immobili. Tali immobili dovranno in ogni caso preferibilmente essere compresi per intero nella quota di uno o più eredi aventi diritto alla quota maggiore di eredità. Anche in questo caso troverà applicazione l’articolo 728 del codice civile in ordine ai conguagli in danaro a cui avrà sempre diritto chi sia assegnatario di beni e diritti di valore inferiore ai propri coeredi.

I costi della divisione ereditaria

I costi della divisione ereditaria variano di molto. La divisione infatti può aver luogo consensualmente davanti al notaio, in sede di mediazione civile oppure tramite un procedimento giudiziale.

La divisione ereditaria per atto notarile presuppone, chiaramente, il consenso di tutti i condividenti ed è sicuramente il procedimento più rapido e meno costoso. L’atto notarile costa, nel complesso, poche migliaia di euro che dovranno pagare i condividenti in proporzione alle quote, salvo diverso accordo. Anche dal punto di vista fiscale la divisione è molto agevolata, soprattutto nella circostanza in cui non vi siano conguagli.

La divisione innanzi all’organismo di mediazione presuppone l’assistenza di un avvocato per ciascuna parte. Il procedimento, sebbene anche in tal caso sia ben agevolato dal punto di vista fiscale, è sicuramente più costoso di quello per atto notarile. Ad incidere notevolmente sono i costi dell’assistenza di un avvocato per ciascuna parte.

La modalità sicuramente più costosa per addivenire alla divisione è mediante la divisione giudiziale. Si tratta di un procedimento molto lungo, che presuppone il fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Il procedimento dura diversi anni, presuppone necessariamente la stima dei beni da dividere ed eventualmente l’assistenza di un consulente tecnico di parte. I costi in questa circostanza lievitano di molto e possono agevolmente superare nel complesso (per tutti i condividenti) la decina di migliaia di euro. Il procedimento giudiziale, stante la sua durata ed i suoi costi, deve tendenzialmente essere evitato.

Avv. Bellato – diritto delle successioni

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