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	<title>Responsabilità Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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	<title>Responsabilità Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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		<title>DASPO e aggravamento della durata – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/daspo-e-aggravamento-della-durata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 14:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>DASPO e aggravamento della durata &#8211; guida rapida La misura accessoria al Daspo La decisione della Corte Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive Il Daspo amministrativo e il Daspo giudiziario per la Cassazione La sentenza n. 39131/2023 &#232; intervenuta sul tema delle misure volte a prevenire la violenza in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>DASPO e aggravamento della durata – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#fatti"><strong>La misura accessoria al Daspo</strong></a></li>
<li><a href="#corte"><strong>La decisione della Corte</strong></a></li>
<li><a href="#divieto"><strong>Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive</strong></a></li>
<li><a href="#daspo"><strong>Il Daspo amministrativo e il Daspo giudiziario per la Cassazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La sentenza n. 39131/2023 è intervenuta sul tema delle misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive e, in particolar modo, sul divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (il cd. <strong>DASPO</strong>) e sull’aggravamento della sua durata ex art. 6, comma 5, l. n. 401 del 1989.</p>
<p style="text-align: justify">Nel dettaglio, la Terza Sezione penale ha affermato che, ai fini dell’aggravamento del divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (DASPO) mediante aumento della sua durata, è necessario che <strong>sia stato in precedenza emesso, nei confronti del destinatario di tale provvedimento, un DASPO amministrativo</strong> di cui all’art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401.</p>
<p style="text-align: justify">Non è dunque sufficiente che, a carico del predetto destinatario del provvedimento, sia stata precedentemente inflitta &#8211; in occasione di una sua condanna &#8211; la pena accessoria atipica del DASPO giudiziario.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify">La misura accessoria al Daspo</h2>
<p style="text-align: justify">Con ordinanza del 16 gennaio 2023 il Gip del Tribunale di Arezzo convalida l’obbligo di presentazione alla Polizia in occasione delle partite disputate dalla squadra di calcio della Roma, per la durata di 10 anni, a un uomo quale <strong>misura accessoria al Daspo emesso dalla Questura</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Contro tale ordinanza l’uomo propone ricorso per Cassazione, formulando come unico elemento di doglianza l’erronea applicazione dell’art. 6 co. 5 l. 401/1989.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, nella fattispecie in esame l’applicazione di tale disposizione (che impone una durata del Daspo e delle prescrizioni accessorie non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni) sarebbe stata motivata da Questura e Gip richiamando la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Tribunale di Roma nel 2008 a carico dell’uomo, con cui era stata irrogata la pena principale di 6 mesi di reclusione e quella accessoria del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche per 2 anni (il c.d. <strong><em>Daspo giudiziario</em></strong>).</p>
<p style="text-align: justify">Tutto ciò premesso, per il ricorrente sarebbe errata l’affermazione del giudice della convalida per cui la disposizione in parola sarebbe applicabile con la sola condizione che il pervenuto sia già stato destinatario di Daspo, a prescindere dal fatto che questo sia stato emesso in via giudiziaria o amministrativa.</p>
<h3 style="text-align: justify">Il Daspo amministrativo e il Daspo giudiziario</h3>
<p style="text-align: justify">In senso opposto deporrebbe invece la diversità di natura e presupposti da un lato del c.d.<strong><em> Daspo amministrativo </em></strong>ex co. 1 art. 6 l. 401/1989, dall’altro del c.d. <strong><em>Daspo giudiziario </em></strong>ex co. 7 della stessa disposizione, da ritenersi come pena accessoria.</p>
<p style="text-align: justify">Considerato l’ordinamento giurisprudenziale di legittimità che esclude la natura di pena accessoria della misura di cui al co. 7, il ricorrente ha ritenuto che da esso dovrebbe dissentirsi, in relazione alle argomentazioni sviluppate dalla giurisprudenza di legittimità, che ha qualificato il Daspo amministrativo come misura di prevenzione atipica, affermando così implicitamente la diversa natura del Daspo giudiziario, attesa la diversità dei presupposti applicativi, dei soggetti legittimati all’applicazione, del procedimento applicativo e della durata della misura.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, si prosegue nel ricorso, la configurazione di una sorta di<strong> recidiva amministrativa da Daspo giudiziario</strong>, derivate dalla lettura estensiva dei presupposti di applicazione ex art. 6, co. 5, l. 401/1989, anche tenuto conto dell’afflittività della disposizione, si porrebbe in contrasto con il <strong>principio della tassatività </strong>che informa il sistema sanzionatorio penale, entro cui si inscrive la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia di cui alla normativa in esame.</p>
<h2 id="corte" style="text-align: justify">La decisione della Corte</h2>
<p style="text-align: justify">Per la Corte <strong>il ricorso è fondato e, dunque, il provvedimento impugnato deve essere annullato</strong> <strong>limitatamente alla durata dell’obbligo del ricorrente di presentazione dinanzi agli organi di Polizia</strong>. Ma per quale motivo?</p>
<p style="text-align: justify">In primo luogo, i giudici rammentano che il Questore aveva disposto a carico dell’uomo (un soggetto che si era reso protagonista di disordini fra i sostenitori delle squadre avverse) il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive che avessero ad oggetto incontri di calcio, professionistici o dilettantistici, all’interno del territorio nazionale e UE per 10 anni.</p>
<p style="text-align: justify">Il divieto era altresì corredato dalla prescrizione a carico dell’uomo dell’obbligo di presentarsi per lo stesso periodo di tempo presso gli uffici del Commissariato della Questura, in occasione degli incontri di calcio che saranno disputati dalla squadra della Roma, nonché della compagine rappresentativa della Nazionale Italiana.</p>
<p style="text-align: justify">Il provvedimento è convalidato da parte del Tribunale in data 16 gennaio 2023. Il giudice, in relazione alla durata della prescrizione, ha rilevato la congruità della stessa, superiore all&#8217;ordinario limite massimo fissato dall&#8217;art. 6, legata alla circostanza che l’uomo già era stato oggetto di analoga misura disposta in sede giudiziaria con sentenza emessa dal Tribunale il precedente 10 giugno 2008, con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commessi in occasioni di manifestazioni sportive.</p>
<p style="text-align: justify">Dunque, nel determinare la durata della prescrizione, il Questore prima ed il Tribunale poi avevano rilevato che la maggior durata dell&#8217;obbligo di presentazione opera &#8220;<em>all&#8217;unica condizione che la persona sia già stata destinataria di Daspo, a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato emesso in via giudiziaria o amministrativa, come si ricava pacificamente dall&#8217;interpretazione coordinata della normativa</em>&#8220;.</p>
<h2 id="divieto" style="text-align: justify">Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive</h2>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, la Cassazione ritiene che una simile ricostruzione sia erronea e che il provvedimento che di essa ha fatto applicazione debba essere annullato.</p>
<p style="text-align: justify">Per motivare tale decisione i giudici prendono le mosse dal dato normativo, che ai sensi dell&#8217;art. 6, co. 2, della l. n. 401 del 1989, afferma che <strong>il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive</strong> che può essere disposto dal Questore nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto le condotte di cui alle lettere a), b) , c) e d) del comma 1 dell&#8217;art. 6 della citata legge n. 401 del 1989, può essere ulteriormente presidiato dalla prescrizione, disposta anche in questo caso dal Questore, della <strong>obbligatoria comparizione personale dell&#8217;interessato</strong>, secondo modalità indicate nel provvedimento stesso, in occasione degli eventi in relazione ai quali opera il divieto di cui sopra, presso gli uffici di polizia competenti in funzione del luogo di residenza del soggetto destinatario del divieto.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, sulla base di quanto previsto dal successivo co. 5, la <strong>durata del divieto</strong> e della <strong>correlata prescrizione</strong>, non può di regola essere inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni. La previsione è però oggetto di deroga nella ipotesi in cui le azioni che hanno determinato l&#8217;adozione del provvedimento siano frutto di condotte di gruppo (nel qual caso la durata di divieto e prescrizioni non può essere inferiore, nei confronti di coloro che abbiano assunto la direzione del gruppo, a 3 anni).</p>
<h3 style="text-align: justify">Il provvedimento questorile</h3>
<p style="text-align: justify">Soprattutto, la deroga opera nel caso in cui la persona attinta dagli effetti del provvedimento questorile sia stata in passato &#8220;<strong><em>già destinataria del divieto di cui al primo periodo</em></strong>”. In questo caso è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione <strong>non può essere inferiore a 5 anni e superiore a 10 anni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Il punto centrale interpretativo è dunque se questa deroga possa operare non solamente nel caso in cui sia stato in precedenza disposto a carico dell&#8217;interessato il Daspo amministrativo, ma anche nel caso in cui sia stata applicata la analoga misura del Daspo giudiziario, ovvero una condanna per i reati di cui al comma 6 della legge n. 401 del 1989 o <em>&#8220;per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify">In tali ipotesi, infatti, è previsto che il giudice possa disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 del più volte ricordato art. 6 della legge n. 401 del 1989 nonché l&#8217;obbligo di presentazione in un ufficio di polizia di cui si è già parlato.</p>
<p style="text-align: justify">In questa ipotesi di Daspo giudiziario, il divieto e la prescrizione avranno una durata compresa fra un minimo di 2 anni ed un massimo di 10 anni e potranno essere accompagnati dalla irrogazione della pena accessoria dell&#8217;obbligo di prestare un&#8217;attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.</p>
<h2 id="daspo" style="text-align: justify">Il Daspo amministrativo e il Daspo giudiziario per la Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify">Tutto ciò rammentato, la Cassazione ritiene che la tesi fatta propria dal Tribunale, secondo cui la maggiore durata per l’obbligo di presentazione è legittimata anche sulla base della sola condizione che la stessa riferisca a “persona già destinataria di Daspo, a prescindere dal fatto che lo stesso sia emesso in via giudiziaria o amministrativo”, sia errata, trattandosi di provvedimenti (il Daspo amministrativo e il Daspo giudiziario), fra loro strutturalmente diversi e indipendenti.</p>
<p style="text-align: justify">A sostegno di tale approccio, i giudici di Cassazione richiamano diversi argomenti.</p>
<p style="text-align: justify">Un <strong>argomento di carattere testuale</strong> è ad esempio l’espresso richiamo di cui al co. 5, secondo periodo, dell’art. 6 l. 401/1989, al <em>divieto di cui al primo periodo </em>dello stesso comma, e cioè – testualmente – al <em>divieto di cui al comma 1</em>, <em>id est </em>quello disposto dal Questore.</p>
<p style="text-align: justify">Trattandosi di disposizione incidente in senso limitativo su libertà tutelate a livello costituzionale, la sua interpretazione di carattere analogico non è ammissibile.</p>
<p style="text-align: justify">Tra gli altri elementi di supporto a tale approccio ve ne sono anche alcuni di <strong>carattere sistematico</strong>, che escludono la correttezza dell’interpretazione normativa omologatrice fatta dal Tribunale.</p>
<h3 style="text-align: justify">Due tipi di Daspo non coincidenti</h3>
<p style="text-align: justify">I presupposti anche naturalistici che giustificano l’adozione dei due tipi di Daspo non sono infatti coincidenti e anche a voler trascurare la diversa fonte di produzione dei due provvedimenti e la diversa collocazione tassonomica delle due tipologie provvedimentali, si osserva che mentre il Daspo amministrativo è connesso a condotte caratterizzate dalla violenza o dalla messa in pericolo dell’ordine pubblico, il Daspo giudiziario può essere disposto – oltre che nel caso di violazione dei divieti e delle prescrizioni connesse al Daspo amministrativo – anche laddove sia commesso un reato di qualsiasi specie (anche non espressivo di un atteggiamento violento o atto a turbare l’ordine pubblico) in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.</p>
<p style="text-align: justify">Si pensi, per esempio, alla diversa portata della previsione normativa nel caso di un soggetto che – approfittando della calca formatasi in queste occasioni – sia adoperi per borseggiare le persone a lui prossime.</p>
<p style="text-align: justify">Un altro argomento di tipo sistematico è poi legato all’art. 6. co. 8-bis l. 401/1989, dove si precisa come a determinate condizioni sia consentito chiedere al Questore, una volta decorsi tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, che questi dichiari la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli che derivano dall’applicazione dello stesso divieto.</p>
<h3 style="text-align: justify">La deroga ai limiti temporali</h3>
<p style="text-align: justify">Considerato che secondo la tesi fatta propria dal tribunale di prime cure fra tali effetti dovrebbe rientrare anche la possibilità di <strong>derogare ai limiti temporali massimi</strong> di durata del Daspo anche in caso di preesistente Daspo giudiziario, ci si troverebbe pertanto di fronte a una ipotesi piuttosto singolare, in cui gli effetti di una pronuncia giudiziaria connessa a una progressiva condanna potrebbero essere posti nel nulla ad opera di un provvedimento non dell’autorità giudiziaria ma di quella amministrativa, con conseguente stravolgimento delle ordinarie regole in materia di riparto delle competenze fra i poteri dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify">Proprio per questo motivo, i giudici della Corte ritengono che l’ordinanza con cui è convalidato dal Tribunale il Daspo emesso in danno all’imputato, in rapporto all’obbligo di prestazione dello stesso <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/precedenti-di-polizia-cancellazione-c-e-d/">dinanzi agli organi di Polizia</a>, secondo le modalità che sono state indicate nello stesso provvedimento, sia illegittima, essendo fatto in essa cattivo governo della normativa rilevante, essendo data rilevanza – ai fini della deroga ai limiti massimi di durata delle prescrizioni – ad un provvedimento che tale conseguenza non avrebbe consentito.</p>
<p style="text-align: justify">Dunque, l’ordinanza di convalida in questo modo emessa deve pertanto essere annullata sul punto, con conseguente rinvio al medesimo Tribunale, in maniera tale che – in differente composizione personale ed in applicazione dei principi illustrati nella presente sentenza &#8211; provveda a rimodulare, sotto il profilo della sua durata, la prescrizione afferente all’obbligo di presentazione del ricorrente dinanzi agli uffici del Commissariato della Questura.</p>
<p style="text-align: justify">E&#8217; dunque annullata l’ordinanza impugnata limitatamente alla durata dell’obbligo di prestazione alla Pg ed è rinviata per nuovo esame sul punto al Tribunale.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità medica: gli errori in carenza di necessaria specializzazione – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-medica-errori-in-carenza-di-specializzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 12:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Responsabilit&#224; medica e carenza di specializzazione &#8211; guida rapida Lo svolgimento del processo per la carenza di specializzazione del medico L&#8217;origine della causa giudiziaria La diversa specializzazione medica La condotta accertata dai giudici Con ordinanza n. 17410/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che la carenza della necessaria specializzazione medica non &#232; una condizione che [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Responsabilità medica e carenza di specializzazione – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#fatti"><strong>Lo svolgimento del processo per la carenza di specializzazione del medico</strong></a></li>
<li><a href="#causa"><strong>L&#8217;origine della causa giudiziaria</strong></a></li>
<li><a href="#diversa"><strong>La diversa specializzazione medica</strong></a></li>
<li><a href="#condotta"><strong>La condotta accertata dai giudici</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con ordinanza n. 17410/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che la carenza della necessaria specializzazione medica non è una condizione che esclude la colpa di colui che – eseguendo un esame e pertanto assumendosene la responsabilità – lo referta in maniera erronea senza indirizzare il paziente ai necessari approfondimenti.</p>
<p style="text-align: justify">Per i giudici della Suprema Corte, pertanto, sussiste la responsabilità del personale sanitario per non avere avviato il paziente (in seguito deceduto per dissecazione aortica) presso una struttura sanitaria che potesse effettuare i necessari approfondimenti clinici e strumentali.</p>
<p style="text-align: justify">Per la Corte, ciò è dovuto al fatto che il medico radiologo non può limitarsi a una formale lettura degli esiti dell’esame diagnostico effettuato ma – essendo tenuto alla diligenza specifica ex art. 1176 c.c. comma 2 – se tali esiti lo suggeriscono è tenuto ad attivarsi per favorire un approfondimento della situazione, dovendo così prospettare al paziente anche la necessità di fare ulteriori esami.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify">Lo svolgimento del processo per la carenza di specializzazione del medico</h2>
<p style="text-align: justify">Come da nostra abitudine, cerchiamo di comprendere come si è svolto il processo e, successivamente, in che modo si sia arrivati alle conclusioni da parte della Suprema Corte.</p>
<p style="text-align: justify">Il figlio del genitore defunto lamenta che la propria madre era deceduta dopo che con forti dolori addominali si era recata presso il Pronto Soccorso dove era stata presa in carico da una dottoressa, la quale, dopo una breve visita e senza procedere ad accertamenti, l&#8217;aveva dimessa con diagnosi di dismenorrea, iniettandole un antidolorifico.</p>
<p style="text-align: justify">Nello stesso giorno, la donna si era recata dal medico di medicina generale, che aveva prescritto una terapia anti spastica al bisogno.</p>
<p style="text-align: justify">Il giorno successivo, permanendo i dolori, la donna si era rivolta al proprio ginecologo di fiducia, che l&#8217;aveva visitata rilevando ecograficamente una cisti liquida. La paziente, poiché i dolori erano aumentati, il giorno dopo si era recata ancora presso il medesimo ospedale dov&#8217;era stato disposto ricovero d&#8217;urgenza, con diagnosi di addome acuto e conseguente intervento chirurgico.</p>
<p style="text-align: justify">Il giorno seguente era stato riscontrato dal medico rianimatore uno stato di shock. Si procedeva pertanto a un trasferimento nel reparto di rianimazione dove era sopravvenuto il decesso per una &#8220;<em>sindrome da disfunzione multiorgano da sindrome compartimentale addominale secondaria a shock tossinfettivo irreversibile insorta come complicanza di un intervento chirurgico tardivo per volvolo intestinale in quadro clinico già compromesso da una ileocolite con megacolon tossico.</em></p>
<h2 id="causa" style="text-align: justify">L’origine della causa giudiziaria</h2>
<p style="text-align: justify">Ritenendo che la morte della madre fosse addebitabile alla condotta gravemente colposa dei medici per il ritardo della diagnosi, e alle numerose mancanze dei sanitari della struttura che avevano sottovalutato lo stato di tossicità in cui versava la donna, la figlia aveva convenuto, oltre ai medici coinvolti nella fase precedente al ricovero, anche quelli interessati dalla fase successiva, chiedendo la rifusione dei conseguenti danni anche non patrimoniali.</p>
<p style="text-align: justify">Il Tribunale aveva accolto la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello. Stando ai giudici di prime e seconde cure, i medici avevano infatti omesso di specificare l&#8217;urgenza del ricovero nella sua annotazione, né l&#8217;avevano rappresentata alla paziente in modo da permetterle di verificare l&#8217;effettiva causa dei dolori che l&#8217;avevano indotta a rivolgersi al medesimo, e anzi avevano prescritto analisi, per markers tumorali ovarici, incompatibili con la discussa urgenza.</p>
<p style="text-align: justify">I medici avevano altresì compiuto un errore di refertazione ecografica, indicando come formazioni anecogene le immagini riferite con tutta probabilità ad anse intestinali dilatate e fisse alla parete addominale. Ancora, per il giudice di prime cure una corretta analisi ecografica avrebbe dovuto indurre il deducente a correlare i sospetti ai forti dolori addominali manifestati in anamnesi, indirizzando la paziente all&#8217;immediato ricovero ospedaliero per accertamenti</p>
<p style="text-align: justify">Di qui, la condotta gravemente colposa, in concorso causale, imputata.</p>
<h2 style="text-align: justify">La diversa specializzazione medica non salva dalle responsabilità</h2>
<p style="text-align: justify">Per quanto di nostro interesse ai fini del presente approfondimento, ovvero al tema della <strong>specializzazione medica</strong> del dottore che ha visitato la paziente, ginecologo e non internista, va subito detto che <strong>la diversa specializzazione medica non salva dalle responsabilità</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Il medico, eseguendo l&#8217;ecografia addominale:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>aveva la responsabilità di leggere correttamente le relative immagini, nella consapevolezza dei limiti derivanti dalla propria competenza settoriale, ma pur sempre cointeressata dalle verifiche quanto meno per esclusione delle ipotesi superficialmente formulate (dismenorrea), ovvero nella consapevolezza dalla mancanza di ulteriori strumenti di opportuna indagine,</li>
<li>aveva la connessa responsabilità di correlare quelle stesse immagini a dubbi, variamente insorti &#8211; e la cui presa in considerazione non può che far parte del bagaglio professionale del medico &#8211; in uno alla significativa e specifica anamnesi nel caso già emersa e persistente, così da indirizzare senza alcun ulteriore ritardo, la paziente presso strutture in grado di risolvere tempestivamente la criticità diagnostica.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">In altri termini, <strong>non può avvallarsi la conclusione secondo cui la distinta specializzazione medica esclude la colpa</strong> di chi, eseguendo un esame e dunque assumendosi la responsabilità di quello stesso esame, lo referta in modo erroneo senza indirizzare ai necessari approfondimenti con la cautela e tempestività del caso concreto. Una condotta che si caratterizza per grave imperizia, in uno speculare quanto ingiustificato vuoto di tutela.</p>
<h2 id="condotta" style="text-align: justify">Una condotta imprudente e negligente</h2>
<p style="text-align: justify">Pertanto, è in tal senso che va integrata la motivazione del Collegio di merito, aggiungendo il profilo dell&#8217;imprudenza e della negligenza, che peraltro possono essere resi evincibili dalla motivazione del Collegio di merito, la quale sottolinea come la necessità e l&#8217;urgenza del ricovero non sono state rappresentate alla paziente come dovuto, al di là delle refertazioni.</p>
<p style="text-align: justify">Sempre in tal senso si può leggere la sentenza Cass., 07/07/2021, n. 19372, che ha affermato il principio secondo cui <strong>il medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso</strong>, <em>“con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, ove l&#8217;evento di danno si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, alla condotta del sanitario”.</em></p>
<p style="text-align: justify">È dunque confermata la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del sanitario per non aver avviato il paziente, in seguito deceduto per disseccazione aortica, presso qualsiasi struttura sanitaria in grado di effettuare i necessari approfondimenti clinici e strumentali a fronte di una sintomatologia dolorosa toracica persistente.</p>
<h3 style="text-align: justify">Le altre sentenze</h3>
<p style="text-align: justify">Sulla stessa linea interpretativa anche la più recente sentenza Cass. 23/12/2022, n. 37728, secondo cui &#8220;<em>il medico radiologo, essendo, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all&#8217;art. 1176 c.c., comma 2, non può limitarsi a una mera e formale lettura degli esiti dell&#8217;esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano (e dunque ove, segnatamente, si tratti di esiti c.d. aspecifici del quadro radiologico), è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l&#8217;esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify">Rimarca la sentenza che in questo quadro la transazione ha riguardato i <strong>medici dipendenti dell&#8217;azienda ospedaliera</strong> e non l&#8217;intero debito riguardante anche terzi distintamente individuati, cosi che non sussistono nemmeno i presupposti perché il ricorrente se ne possa avvalere come ipotizzato in memoria.</p>
<p style="text-align: justify">In conclusione, per i motivi di cui sopra la Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla parte e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite delle parti controricorrenti liquidate.</p>
<p style="text-align: justify">Cogliamo l’occasione di ricordare a tutti i nostri lettori che sul nostro sito ci siamo occupati in tantissime occasioni di commentare delle sentenze in materia di responsabilità medica.</p>
<h3 style="text-align: justify">Altri spunti di lettura</h3>
<p style="text-align: justify">Chi volesse saperne di più può ad esempio approfondire il caso della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-medica-la-struttura-risponde-in-solido-con-il-medico/">responsabilità medica in solido tra struttura e medico</a> in base alla sentenza n. 38007/2018 della Corte di Cassazione, così come sul tema della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-medica-paziente-in-stato-vegetativo/">responsabilità medica del paziente in stato vegetativo</a>, come da sentenza n. 24189/2018 da parte della stessa Suprema Corte.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, segnaliamo un interessante approfondimento sulla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-medica-morte-paziente/">responsabilità medica se la morte del paziente si sarebbe comunque verificata</a>, con commento della sentenza n. 43974/2018 secondo cui il medico non avrebbe potuto esser giudicato responsabile e in grado di rispondere del decesso del paziente se tale fosse comunque avvenuto in ogni caso e ogni oltre ragionevole dubbio.</p>
<p style="text-align: justify">Se invece si ha necessità di una consulenza specifica sulla propria condizione o si ritiene di esser stati vittima di casi di responsabilità medica, ricordiamo che il nostro studio è a completa disposizione: per informazioni e preventivi è possibile <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/">compilare questo form</a> o utilizzare questi recapiti: Piazza Cavour 4 &#8211; 35122 Padova (PD) &#8211; Telefono: 3397692552 &#8211; Email: <a href="mailto:info@consulenzalegaleitalia.it">info@consulenzalegaleitalia.it</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Un nostro consulente legale risponderà alla richiesta di informazioni il prima possibile, fissando una prima consulenza per illustrare il caso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-medica-errori-in-carenza-di-specializzazione/">Responsabilità medica: gli errori in carenza di necessaria specializzazione – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<title>Telefonate mute integrano il reato di molestia e di disturbo alle persone</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/telefonate-mute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 06:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=9624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le telefonate mute e gli squilli anonimi possono integrare il reato di molestia e di disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p..</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Le telefonate mute &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#telefonate"><strong>Telefonate mute e anonime</strong></a></li>
<li><a href="#art"><strong>Cosa prevede l&#8217;art. 660 codice penale</strong></a></li>
<li><a href="#molestie"><strong>Il reato di molestie e disturbo della persona</strong></a></li>
<li><a href="#sofferenza"><strong>Lo stato di sofferenza</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Ricevete telefonate mute </strong>che vi angosciano e vi turbano? La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13363/19, ha chiarito che integrano il <strong>reato di molestia e disturbo alle persone</strong>, di cui all’art. 660 c.p.</p>
<h2 id="telefonate" style="text-align: justify">Telefonate mute e anonime</h2>
<p style="text-align: justify">La pronuncia della Suprema Corte trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dal tribunale a una pena in ordine al <strong>delitto di molestia e disturbo alle persone</strong>, di cui all’art. 660 c.p.. L&#8217;uomo, infatti, attraverso il telefono e per motivo “biasimevole”, recava molestie a un’altra persona, effettuando numerose telefonate di giorno e di notte, “mute e anonime”.</p>
<p style="text-align: justify">I tabulati della persona offesa permettevano così di identificare l’uomo. La quale, impaurita per tale atteggiamento, aveva denunciato in modo preciso gli orari in cui erano pervenute le telefonate sul proprio cellulare. La vittima lamentava che gli squilli reiterati e le telefonate avevano generato un profondo turbamento emotivo. Turbamento che era sfociato in uno stato di sofferenza, evidenziato anche dal giudice nel corso della deposizione.</p>
<h2 id="art" style="text-align: justify">Cosa prevede l&#8217;art. 660 codice penale</h2>
<p style="text-align: justify">Ricordiamo che il dispositivo dell’art. 660 c.p. recita che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda fino a cinquecentosedici euro.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">In tal senso, e prima ancora di approfondire le valutazioni degli Ermellini, sottolineiamo come il concetto di petulanza e il biasimevole motivo sono gli elementi che qualificano in senso oggettivo la condotta delittuosa, e che per poter configurarsi il reato in questione, il disturbo e la molestia devono essere indirizzati verso determinate persone, e non verso la collettività in generale.</p>
<p style="text-align: justify">Il ricorrente in Cassazione lamenta proprio la falsa applicazione dell’art. 660 cod. pen., considerato che il Tribunale non avrebbe considerato che dalla lettura della deposizione testimoniale della persona offesa, non si evince alcuna interferenza nella sua libertà, né alcuna mutazione delle condizioni di vita conseguente alla ricezione delle telefonate.</p>
<p style="text-align: justify">Il ricorrente lamenta anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità particolare del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., considerato che i contatti telefonici erano consistiti in un “mero scherzo tra amici”.</p>
<h2 id="molestie" style="text-align: justify">Il reato di molestie e disturbo alla persona</h2>
<p style="text-align: justify">Nelle loro motivazioni, gli Ermellini sottolineano in premessa che il <strong>reato di molestie o di disturbo alla persona </strong>ha come obiettivo quello di prevenire il turbamento della pubblica tranquillità, attuato mediante l’<strong>offesa alla quiete privata</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Come già rammentato con sentenza n. 8198/2006, il reato in oggetto consiste in una <strong>qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone</strong>, interferendo così nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, precisano anche i giudici della Suprema Corte in premessa, ai fini della sussistenza del reato, gli intenti scherzosi o persecutori sono del tutto irrilevanti, una volta accertato che il comportamento è stato contraddistinto dalla caratteristica della petulanza, ovvero da un agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, tale da interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.</p>
<h2 id="sofferenza" style="text-align: justify">Stato di sofferenza</h2>
<p style="text-align: justify">Chiarito ciò, la Corte di Cassazione ha giudicato infondato il ricorso, perché il giudice di merito, indipendentemente dalle affermazioni della persona offesa, che si era tranquillizzata dopo aver scoperto (ma solo dopo l’intervento e le indagini della polizia giudiziaria) l’identità dell’autore del fatto, ha evidenziato un turbamento persistente della persona offesa per due mesi, per le modalità della condotta posta in essere, e cioè telefonate mute e anonime, effettuate anche di notte sulla sua utenza telefonica.</p>
<p style="text-align: justify">Per gli Ermellini, dunque, il Tribunale ha correttamente applicato i principi più volte affermati in giurisprudenza di legittimità, per i quali anche i semplici <strong>squilli</strong>, se idonei a cagionare un turbamento o una molestia, possono integrare il reato contestato.</p>
<p style="text-align: justify">Sempre per i giudici della Suprema Corte sarebbe stato correttamente disattesa la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., evidenziando il numero di telefonate e degli squilli accertati sulla base dei tabulati, lo stato di sofferenza della vittima, manifestato anche durante la deposizione in aula e soprattutto che il condannato <em>non è nuovo a simili fatti</em>, così prendendo atto che non ricorre il caso di particolare tenuità di cui all’art. 131 bis cod. pen., ravvisabile solo quando il comportamento non è abituale e non è stato posto in essere con condotte plurime, abituali e reiterate.</p>
<p style="text-align: justify">Alla luce di quanto sopra, pertanto, i giudici in Cassazione ritengono che il ricorso sia infondato.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<title>Certificato carichi pendenti: che cosa è e quando il datore di lavoro può richiederlo</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/certificato-carichi-pendenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 17:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=7146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cos'è il certificato carichi pendenti, quali sono le sue caratteristiche e quando il datore di lavoro può richiederlo legittimamente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/certificato-carichi-pendenti/">Certificato carichi pendenti: che cosa è e quando il datore di lavoro può richiederlo</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il certificato carichi pendenti &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#chi"><strong>Chi può chiederlo</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come</strong></a></li>
<li><a href="#assunzione"><strong>In caso di assunzione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Il <strong>certificato dei carichi pendenti</strong> è un documento ufficiale che permette di conoscere i procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto, e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify">Si tratta dunque di un documento che indica o meno la presenza di carichi pendenti, distinguendosi in questo dal <strong>certificato del casellario giudiziale</strong>, che invece attesta la presenza di provvedimenti di condanna a carico del soggetto.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify">Cos’è e cosa contiene il certificato dei carichi pendenti</h2>
<p style="text-align: justify">Il <strong>certificato dei carichi pendenti</strong> contiene alcune informazioni relative ai processi in corso – e relativi giudizi di impugnazione – dinanzi al tribunale, a cui accede la procura dove è stato richiesto il certificato.</p>
<p style="text-align: justify">Da quanto sopra ne deriva che se l’interessato desidera conoscere le pendenze in corso presso più uffici giudiziari, deve presentare la richiesta a tutte le procure della Repubblica che siano interessate.</p>
<p style="text-align: justify">Di contro, nel certificato dei carichi pendenti non risultano alcune altre iscrizioni, come ad esempio le sentenze di condanna per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, i provvedimenti emessi dal giudice di pace, le condanne per contravvenzioni che risultano essere punibili con l’ammenda, e così via.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto concerne la durata delle iscrizioni nel casellario, le stesse vengono eliminate per morte della persona alla quale si riferiscono o per compimento dell’80mo anno di età, o alla cessazione della qualità di imputato.</p>
<h2 id="chi" style="text-align: justify">Chi può richiedere il certificato dei carichi pendenti</h2>
<p style="text-align: justify">Il <strong>certificato dei carichi pendenti</strong> può essere richiesto dall’interessato, da persona da lui delegata, da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi per l’espletamento delle loro specifiche funzioni, dall’autorità giudiziaria penale, dal difensore della persona offesa dal reato e dal testimone.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify">Come si richiede il certificato dei carichi pendenti</h2>
<p style="text-align: justify">Il certificato può essere richiesto mediante l’apposito modulo disponibile nelle procure e sul sito internet del Ministero della Giustizia, unitamente a un valido documento di riconoscimento.</p>
<p style="text-align: justify">Non è necessario indicare il motivo della richiesta, salvo la precisazione dell’uso cui è destinato.</p>
<h2 id="assunzione" style="text-align: justify">Il certificato dei carichi pendenti e i procedimenti di assunzione</h2>
<p style="text-align: justify">Una disputa molto diffusa è legata al fatto che il datore di lavoro che sta valutando l’assunzione di un soggetto possa o meno richiedere alla persona valutata di esibire il certificato dei carichi pendenti, in aggiunta al certificato penale.</p>
<p style="text-align: justify">Ebbene, la recente sentenza n. 19012/2018 da parte della Corte di Cassazione ha precisato che è illegittima la pretesa del datore di lavoro di esibire tale documento se il CCNL prevede invece – ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore – solo la produzione del certificato penale.</p>
<p style="text-align: justify">Nella ricostruzione i giudici fanno riferimento innanzitutto al CCNL di riferimento, al cui art. 19 è presente la possibilità di presentazione del mero certificato penale. Di qui l’opinione degli Ermellini secondo cui sarebbe corretta la rilevanza attribuita al dato letterale dell’articolo, secondo cui tra i documenti da presentare ai fini dell&#8217;assunzione vi è il solo “certificato penale di data non anteriore a tre mesi”, senza alcun riferimento al certificato dei carichi pendenti. Peraltro, rammenta la Suprema Corte, errato sarebbe attribuire all&#8217;espressione <strong>“certificato penale”,</strong> un significato semantico suscettibile di plurime interpretazioni, che andrebbe ad estendere il recinto di documenti richiedibili.</p>
<h2>La richiesta del certificato penale e lo statuto dei lavoratori</h2>
<p style="text-align: justify">Chiarito ciò, i giudici ricordano anche come “la <strong>richiesta del certificato penale</strong> integra un limite rispetto alla previsione di cui all&#8217;art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell&#8217;assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi [&#8230;] su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell&#8217;attitudine professionale del lavoratore&#8217;) che si giustifica con la rilevanza ai fini della valutazione dell&#8217;attitudine professionale del lavoratore della conoscenza di date informazioni relative all&#8217;esistenza di condanne penali passate in giudicato. Tale limite, in assenza di espressa previsione contrattuale, non può essere dilatato per via interpretativa fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso (oggetto del certificato previsto dall&#8217;art. 27 del T.U. sopra citato), ciò specie in considerazione del principio costituzionale della presunzione d&#8217;innocenza”.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<title>Non è reato criticare l’operato di un docente inviando una lettera al dirigente</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/critica-docente-diffamazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 16:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le critiche al docente sono diffamazione? &#8211; guida rapida I fatti Il giudizio della Cassazione La recente sentenza n. 18056/2023 della Corte di Cassazione ha chiuso il caso di un docente che si era rivolto alle autorit&#224; giudiziarie per veder condannati per diffamazione i genitori di un proprio studente, che si erano rivolti al dirigente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/critica-docente-diffamazione/">Non è reato criticare l’operato di un docente inviando una lettera al dirigente</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le critiche al docente sono diffamazione? – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti</strong></a></li>
<li><a href="#cassazione"><strong>Il giudizio della Cassazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La recente sentenza n. 18056/2023 della Corte di Cassazione ha chiuso il caso di un docente che si era rivolto alle autorità giudiziarie per <strong>veder condannati per diffamazione i genitori di un proprio studente, che si erano rivolti al dirigente scolastico criticando l’operato dello stesso docente.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per i giudici della Suprema Corte questo atteggiamento rientra nel <em>diritto di critica</em> che esclude la possibilità di diffamazione nei giudizi negativi sul comportamento del docente che viola le normative per gli alunni che sono affetti da disturbi di apprendimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha così accolto il ricorso dei due genitori contro le accuse di diffamazione per aver segnalato alla dirigenza scolastica e al Ministero dell’Istruzione e del Merito le presunte violazioni da parte dell’insegnante di inglese del figlio minorenne.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo di riepilogare come è andata.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify;">I fatti: diffamazione del docente?</h2>
<p style="text-align: justify;">Con precedente sentenza il Tribunale di prime cure aveva confermato la pronuncia del Giudice di pace nei confronti dei ricorrenti (i genitori dello studente) che,<strong> previa affermazione della penale responsabilità, erano stati condannati a 300 euro di multa ciascuno</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imputazione (artt.110, 595, 61 n.10 cod. pen.) ha ad oggetto la condotta di diffamazione posta in essere dai ricorrenti mediante l&#8217;invio di una lettera alla dirigente scolastica nella quale si affermava &#8211; con riferimento alla persona offesa, docente di inglese &#8211; che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>tutti gli errori compiuti dalla professoressa non sono da ritenersi frutto di disattenzione e negligenza quanto piuttosto di volontà manifesta di danneggiare nostro figlio aggiungendo che la docente unitamente ad altri si</em> <em>era</em> <em>[..] da sempre contraddistinta, rispetto ad altri, per una condotta fortemente vessatoria nei confronti di [..]&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Contro tale decisione della Corte d&#8217;appello i ricorrenti hanno proposto ricorso deducendo cinque motivi che andiamo brevemente a riepilogare.</p>
<p><em>Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/insegnante-responsabile-alunno-maggiorenne/">Responsabilità insegnanti su alunni maggiorenni</a></em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Primo motivo</h3>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione sulla omessa risposta della sentenza impugnata in relazione ad una doglianza decisiva circa la natura riservata della missiva. In particolare, i ricorrenti lamentano che la missiva inviata, contenente un formale reclamo alla valutazione della verifica scritta della prova di inglese sostenuta dal figlio era stata inviata a mezzo PEC alla Dirigente scolastica e al Ministro per l&#8217;Istruzione in via riservata, quali soggetti istituzionalmente e normativamente preposti alla verifica della corretta applicazione della normativa a tutela dei soggetti DSA.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte territoriale ha però ritenuto che la natura riservata della missiva non sia idonea ad escluderne la diffusività del contenuto non potendosi escludere <em>tout court</em> la potenziale accessibilità a terzi soggetti diversi dal destinatario. Non può nemmeno ravvisarsi nella sentenza una motivazione implicita rispetto al tema probatorio decisiva della natura riservata dell&#8217;atto inviato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Secondo motivo</h3>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo è invece stato dedotto vizio di motivazione in relazione all’omessa risposta della sentenza impugnata su una doglianza decisiva circa la fondatezza delle accuse rivolte alla persona offesa e alla esclusione del carattere diffamatorio delle espressioni utilizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, i ricorrenti lamentano come il reclamo inviato, nel suo tenore complessivo, fosse volto unicamente ad ottenere un intervento da parte dei soggetti a ciò istituzionalmente preposti a tutela del diritto allo studio del figlio, all&#8217;epoca dei fatti minorenne e soggetto DSA, a fronte delle violazioni poste in essere dalla docente di inglese della normativa a tutela dei DSA.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamentano i ricorrenti che la docente aveva violato la normativa sia in relazione alle <strong>modalità di svolgimento delle verifiche scritte</strong> (impedendo all&#8217;alunno di utilizzare il materiale compensativo e le misure dispensative) sia in relazione alle <strong>modalità di valutazione</strong>, omettendo di redigere la scheda valutativa.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Terzo motivo</h3>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto all’omessa risposta della sentenza impugnata su una doglianza decisiva circa la sussistenza della scriminante di cui all&#8217;art. 51 cod. pen. e della esimente di cui all&#8217;art. 599 cod. pen. nella parte in cui la Corte ha escluso la sussistenza della esimente dell&#8217;esercizio del diritto di critica con riferimento alle espressioni utilizzate.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quarto motivo</h3>
<p style="text-align: justify;">Con il quarto motivo si deduce la violazione dell&#8217;art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all&#8217;art.539 cod. proc. pen. e alle statuizioni civili. La somma liquidata a titolo di provvisionale alle costituite parti civili non risulterebbe giustificata, né vi è prova del danno liquidato, sia pure a titolo di provvisionale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quinto motivo</h3>
<p style="text-align: justify;">Infine, con il quinto motivo è dedotta la violazione dell&#8217;art. 600 comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla mancata indicazione dei giustificati motivi a fondamento della provvisionale. Di fatti, per i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la prova del danno grave e irreparabile che deriverebbe all&#8217;imputato dal pagamento della provvisionale dovrebbe essere fornita dall&#8217;imputato, contrariamente a quanto previsto dal principio di cui al&#8217;art.2967 cod. civ., spettando all&#8217;imputato l&#8217;onere di siffatta prova solo se la sentenza dia conto dei giustificati motivi che consentono il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.</p>
<p><em>Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/si-puo-bocciare-uno-studente-delle-scuole-medie/">Si può bocciare uno studente delle scuole medie?</a></em></p>
<h2 id="cassazione" style="text-align: justify;">Critica al docente: le valutazioni della Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è ritenuto fondato dalla Corte, per le seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre innanzitutto evidenziare, sancisce la Cassazione, che in materia di diffamazione viene riconosciuta e valutata l&#8217;offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell&#8217;imputato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie in esame, <strong>la sentenza impugnata non dedica però alcun argomento alla veridicità del fatto oggetto delle opinioni o dei giudizi espressi dagli imputati</strong>. La critica si concretizza semmai nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico. Dunque, il giudizio valutativo è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia &#8220;obiettivo&#8221; e neppure, in linea astratta, &#8220;vero&#8221; o &#8220;falso&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza convenzionale ha da tempo affermato la <strong>libertà di esprimere giudizi critici</strong>, cioè &#8220;giudizi di valore&#8221;, trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un <em>&#8220;sufficiente riscontro fattuale</em>&#8221; e che per valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l&#8217;esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il requisito della continenza nei fatti riferiti sul docente</h3>
<p style="text-align: justify;">Di contro, la sentenza impugnata si sofferma solo sul requisito della continenza delle espressioni utilizzate reputandole come espressioni che travalicano e trascendono il corretto esercizio del diritto di critica. La continenza riguarda peraltro un aspetto sostanziale e un profilo formale:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong>continenza sostanziale</strong>, o &#8220;materiale&#8221;, riguarda la natura e la latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all&#8217;interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia. Si riferisce pertanto alla quantità e alla selezione dell&#8217;informazione in funzione del tipo di resoconto e dell&#8217;utilità/bisogno sociale di esso;</li>
<li>la <strong>continenza formale</strong> attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione. Postula dunque una forma espositiva proporzionata, &#8220;corretta&#8221; in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dunque, quanto sopra comporta che le modalità espressive non devono essere gratuitamente offensive ma che, comunque, <strong>toni aspri o polemici non possono considerarsi di per sé punibili quando siano proporzionati e funzionali all&#8217;opinione o alla protesta da esprimere.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, i giudici ribadiscono la diversità dei contesti in cui si svolge la critica, così come la differente responsabilità e funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, in grado così di <strong>giustificare attacchi di grande violenza se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi</strong>. In altri termini, proseguono i giudici, sono gli interessi in gioco a segnare la &#8220;misura&#8221; delle espressioni consentite.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le conclusioni</h3>
<p style="text-align: justify;">Il principio appena rammentato trova applicazione se le veementi opinioni sono rivolte a soggetti che detengono o rappresentano un potere pubblico, e sono giustificate dalla sentita necessità di rispondere con durezza ad un esercizio del potere percepito come arbitrario o illegittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le espressioni così incluse nella missiva alla Dirigente e al Ministero della Istruzione</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em>&#8220;[..] tutti gli errori compiuti dalla professoressa non sono da ritenersi frutto di disattenzione e negligenza quanto piuttosto di volontà manifesta di danneggiare nostro figlio”,</em></li>
<li><em>la docente unitamente ad altri si era: &#8220;[..] da sempre contraddistinta, rispetto ad altri, per una condotta fortemente vessatoria nei confronti di [..]&#8221;.</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">possono anche integrare &#8216;asprezze ed esagerazioni&#8217;, ma, collocate nel più ampio contesto comunicativo del quale sono parte, che consente di intenderle nel loro giusto valore, <em>“rientrano certamente nel cono d&#8217;ombra della scriminante del diritto di critica, esercitato rispetto a valori ed interessi &#8211; il buon andamento, l&#8217;imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione, il diritto all&#8217;istruzione , il diritto alla salute- che gli imputati ragionevolmente temevano potessero essere messi a repentaglio dai comportamenti, come si desume dal riscontro fattuale rappresentato dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, dall&#8217;ordinanza del TAR prova documentale acquisita nel processore dalle condizioni del giovane alunno risultate peggiorate a seguito del comportamento della docente”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Esercizio abusivo della professione di giornalista – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/esercizio-abusivo-professione-giornalista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 07:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Esercizio abusivo della professione di giornalista &#8211; guida rapida La nozione di giornalista La nozione restrittiva e quella pi&#249; allargata Il giudizio della Corte: il ricorso &#232; inammissibile L&#8217;orientamento giurisprudenziale Il caso in esame Con recente sentenza n. 8956/2023 la Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, si &#232; espressa sul tema dell&#8217;esercizio abusivo della professione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Esercizio abusivo della professione di giornalista – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#giornalista"><strong>La nozione di giornalista</strong></a></li>
<li><a href="#nozione"><strong>La nozione restrittiva e quella più allargata</strong></a></li>
<li><a href="#giudizio"><strong>Il giudizio della Corte: il ricorso è inammissibile</strong></a></li>
<li><a href="#orientamento"><strong>L’orientamento giurisprudenziale</strong></a></li>
<li><a href="#caso"><strong>Il caso in esame</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con recente sentenza n. 8956/2023 la Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, si è espressa sul tema dell’<strong>esercizio abusivo della professione di giornalista</strong>, su ricorso di un uomo condannato per il reato ex art. 348 cod.pen.</p>
<p style="text-align: justify">All’imputato è infatti contestato di avere esercitato abusivamente la professione di giornalista senza mai essere iscritto all&#8217;albo.</p>
<p style="text-align: justify">Dinanzi a tale contestazione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione per due motivi.</p>
<p style="text-align: justify">Esaminiamo dunque brevemente il caso e vediamo insieme come i giudici della Suprema Corte abbiano preso posizione sulla fattispecie.</p>
<h2 id="giornalista" style="text-align: justify">La nozione di giornalista</h2>
<p style="text-align: justify">Il ricorso per Cassazione è articolato in due motivi.</p>
<p style="text-align: justify">Con il primo,  l’imputato deduce la violazione di legge con riguardo all&#8217;art. 1 della legge 3 febbraio 1969, n. 63, da interpretarsi alla luce dell&#8217;art. 35 della stessa legge, e vizio di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, l’assunto della Corte d’appello sarebbe viziato perché, <strong>in mancanza di una esplicita definizione dell&#8217;attività giornalistica</strong>, detta definizione sarebbe desumibile da canoni di comune esperienza. L&#8217;attività espletata dall&#8217;imputato, che effettuava interviste, curava servizi di cronaca e commentava confronti politici, sarebbe dunque riconducibile all&#8217;attività  giornalistica.</p>
<p style="text-align: justify">Pertanto, per l&#8217;imputato la Corte avrebbe errato nel ritenere che l&#8217;art. 1 della legge indicata &#8211; interpretato alla luce dell&#8217;art. 35 della stessa legge &#8211; fornisca una <strong>nozione restrittiva di attività giornalistica</strong>, nel senso che, al di fuori delle due figure professionali indicate dalla stessa legge (giornalista professionista e giornalista pubblicista), non vi sarebbero altre modalità con cui esercitare un&#8217;attività assimilabile a quella giornalistica, a meno di non  incorrere in un esercizio abusivo della professione.</p>
<h2 id="nozione" style="text-align: justify">La nozione restrittiva e quella più allargata di giornalista</h2>
<p style="text-align: justify">Sempre secondo la tesi dell’imputato, un’interpretazione restrittiva come quella di cui sopra sarebbe in contrasto con l’esistenza di figure professionali come l&#8217;articolista e il documentarista, che esercitando delle attività del tutto analoghe a quelle del giornalista, si scostano da questa per molteplici requisiti. Si pensi, a titolo di esempio, all&#8217;assenza di esclusività e di continuità, alla non occasionalità e/o retribuzione e appunto, alla mancata iscrizione all&#8217;Albo</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, per l’imputato la legge n. 69 del 1963 che ha istituito l&#8217;Albo dei giornalisti avrebbe inteso regolamentare l&#8217;attività giornalistica allorché questa venga esercitata secondo determinate modalità ben strutturate. Tuttavia, non avrebbe nemmeno precluso l&#8217;esercizio di attività analoghe e per certi versi sovrapponibili, se questo esercizio viene effettuato in forma autonoma.</p>
<p style="text-align: justify">In altre parole, l&#8217;art. 1 della legge in questione ben ammetterebbe che <strong>l&#8217;attività giornalistica possa essere esercitata in modo non esclusivo</strong>, non continuativo, occasionale e senza retribuzione. Ne consegue che può essere ammesso all’attività giornalistica colui che non è giornalista professionista  o giornalista pubblicista, poiché non iscritto all&#8217;albo.</p>
<p style="text-align: justify">Per l’imputato questa interpretazione più larga sarebbe altresì avallata dall&#8217;art. 35 della legge 69 del 1963. Il provvedimento di legge richiede infatti &#8211; ai fini della iscrizione all&#8217;albo &#8211; che vi sia documentazione comprovante il compimento di un&#8217;attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni. Una norma che assume, di conseguenza, la possibilità che possa essere dunque svolta attività di giornalista pur senza essere iscritto all&#8217;albo.</p>
<p style="text-align: justify">Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece la violazione di legge nella parte in cui l&#8217;imputato &#8211; pur in presenza di una riforma parziale della sentenza di primo grado &#8211; è stato comunque condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile nel grado di appello.</p>
<h2 id="giudizio" style="text-align: justify">Il giudizio della Corte: il ricorso è inammissibile</h2>
<p style="text-align: justify">Il ricorso avanzato dall’imputato è però inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify">Il primo motivo viene infatti respinto poiché generico. Ricordano i giudici della Suprema Corte che ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge 1963 n. 69:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>all&#8217;Ordine dei giornalisti appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell&#8217;albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Ai sensi dell&#8217;art. 35 della stessa legge si riporta invece che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>per l&#8217;iscrizione all&#8217;elenco dei pubblicisti la domanda dev&#8217;essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell&#8217;art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l&#8217;attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Ora, per i giudici queste previsioni devono essere poste in connessione  con l&#8217;art. 45 della stessa legge, più recentemente modificato con la legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo cui:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>nessuno può&#8217; assumere il titolo ne&#8217; esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell&#8217;elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell&#8217;albo istituito presso l&#8217;Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Ne deriva che, per la Cassazione, <strong>per esercitare la professione di giornalista è necessaria l’iscrizione</strong> nell&#8217;elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti, e che l&#8217;inosservanza di questa previsione è punita ai sensi dell&#8217;art. 348 cod. pen.</p>
<h2 id="orientamento" style="text-align: justify">L’orientamento giurisprudenziale</h2>
<p style="text-align: justify">Con tale occasione la Cassazione ricorda anche che ancora prima della modifica apportata dalla legge 198 del 2016, la giurisprudenza aveva chiarito che &#8211; al di là della distinzione tra professionisti e pubblicisti – siccome la Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente e con ogni mezzo di diffusione, tutti i cittadini possono svolgere episodicamente, l&#8217;attività di giornalista e dunque <strong>non    commette alcun reato di abusivo esercizio della professione di giornalista</strong>, di cui agli artt. 348 cod. pen. e 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, <strong>colui che, senza essere iscritto all&#8217;albo dei giornalisti o in quello dei pubblicisti, collabori saltuariamente ad un periodico venendo retribuito volta per volta</strong> (Sez. 6, n. 428  del  02/04/1971, Gori, Rv.  118492).</p>
<p style="text-align: justify">Ma allora quando è integrato il reato di esercizio abusivo di una professione, ex art. 348 cod.pen.?</p>
<p style="text-align: justify">A spiegarlo è la stessa motivazione della sentenza in commento, laddove riporta come per integrare il reato di esercizio abusivo di una professione è necessario verificare</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano tuttavia univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un&#8217;attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 23 marzo 2012, Cani, Rv. 251819) .</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">insomma, di fianco alla riserva professionale collegata alla attribuzione in via esclusiva del singolo atto, esiste anche una riserva che è connessa allo svolgimento, con modalità tipiche della professione, di atti univocamente ricompresi nella sua competenza specifica.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify">Il caso in esame</h2>
<p style="text-align: justify">Tornando al caso in esame, per i giudici della Cassazione i giudici di merito avrebbero correttamente spiegato che l&#8217;imputato partecipava a conferenze stampa, effettuava interviste, curava servizi di cronaca per una testata televisiva, commentava confronti politici e faceva dunque parte di una testata televisiva in modo organizzato, con un&#8217;attività che si è ritenuto essere svolta in modo continuativo.</p>
<p style="text-align: justify">Il Tribunale, dopo aver ricostruito i fatti e valutato le prove, ha dunque ben spiegato che l&#8217;attività svolta dall&#8217;imputato aveva natura informativa, e che lo stesso imputato soleva definirsi come un <strong>giornalista non iscritto all&#8217;albo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ecco dunque che il ricorso proposto dall’imputato non può trovare accoglimento, poiché generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, e non in grado di evidenziare nessun vizio valutativo volto a minare l&#8217;accertamento fattuale. Non chiarisce inoltre perché l&#8217;attività svolta non sarebbe riconducibile a quelle per le quali è necessaria l&#8217;iscrizione all&#8217;albo. Né spiegherebbe sulla base di quali elementi i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere continuativa l&#8217;attività svolta dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify">Insomma, l&#8217;intera ricostruzione alternativa del ricorrente è fondata su una ipotizzata violazione di legge che, tuttavia, sulla base dei fatti accertati, non sussiste.</p>
<p style="text-align: justify">È dichiarato inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, essendosi limitata la Corte di appello a rideterminare la pena e, pertanto, a riformare la sentenza di primo grado in relazione ad un profilo esterno rispetto all&#8217;accertamento della responsabilità penale e del fatto illecito posto a fondamento della domanda risarcitoria.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Il reato di diffusione del virus Covid-19 &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffusione-virus-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 13:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il reato di diffusione del virus Covid-19 &#8211; indice: Diffusione del coronavirus Quando &#232; reato Il testo unico delle leggi sanitarie Delitto di epidemia colposa Le sanzioni Come comportarsi&#160; Il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 1265/1934, all&#8217;articolo 260 punisce chi non rispetta un ordine impartito legalmente da un&#8217;autorit&#224; per impedire l&#8217;invasione o la [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di diffusione del virus Covid-19 &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#diffusione"><strong>Diffusione del coronavirus</strong></a></li>
<li><a href="#quando"><strong>Quando è reato</strong></a></li>
<li><a href="#testo"><strong>Il testo unico delle leggi sanitarie</strong></a></li>
<li><a href="#delitto"><strong>Delitto di epidemia colposa</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni</strong></a></li>
<li><a href="#comportarsi"><strong>Come comportarsi </strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 1265/1934, all&#8217;articolo 260 punisce chi non rispetta un ordine impartito legalmente da un&#8217;autorità per impedire l&#8217;invasione o la <strong>diffusione di malattie infettive dell&#8217;uomo</strong>. La condotta integra reato in quanto punita con le pene previste dal codice penale per le contravvenzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tala norma viene ripresa da più decreti con i quali il governo ha emanato misure di contenimento del contagio da coronavirus. Ci si riferisce in particolare ai decreti legge <strong>19/2020</strong> del 25 marzo recante &#8220;Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19&#8221; e al successivo decreto legge <strong>33/2020</strong>, recante &#8220;Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19&#8221;. I suddetti decreti infatti vietano o attribuiscono alle autorità competenti il potere di vietare lo spostamento dalla propria abitazione dei soggetti sottoposti all&#8217;obbligo di quarantena da parte dell&#8217;autorità sanitaria a seguito di risultato positivo all&#8217;esame per rilevare la presenza del coronavirus.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi di tali decreti l&#8217;infrazione di tale divieto integra un ipotesi di <strong>reato contravvenzionale</strong> punito con l&#8217;arresto e l&#8217;ammenda.</p>
<p>Questa non è l&#8217;unica ipotesi tuttavia in cui da quando c&#8217;è il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reati-coronavirus/">Coronavirus è più facile commettere un reato</a>.</p>
<h2 id="diffusione" style="text-align: justify;">La diffusione del virus Covid-19</h2>
<p style="text-align: justify;">Il virus Covid-19 può essere diffuso dai seguenti soggetti che non rispettino l&#8217;ordine dell&#8217;autorità amministrativa di sottoporsi alla quarantena obbligatoria o all&#8217;isolamento fiduciario obbligatorio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>da una <strong>persona sana che avuto un contatto stretto con un&#8217;altra risultata positiva</strong> al test covid-19 la quale ha l&#8217;obbligo di mettersi in quarantena per un periodo che potrebbe essere di incubazione del virus. Tale periodo è stabilito in 14 giorni o 10 giorni con test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno;</li>
<li>da <strong>una persona infetta risultata positiva ad un test antigenico o molecolare</strong> la quale ha l&#8217;obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario. L&#8217;obbligo di isolamento è pari ad almeno 10 giorni, a partire dal giorno in cui è risultata positiva al tampone, se la persona è asintomatica. Al termine dei 10 giorni per poter interrompere l&#8217;isolamento la persona deve risultare negativa ad un test molecolare o antigenico. Se la persona è sintomatica il conteggio dei 10 giorni di isolamento decorre da quando sono comprarsi i primi sintomi. Dopo tre giorni senza sintomi la persona, per poter accedere di nuovo alla comunità, deve risultare negativa ad un tampone molecolare o antigenico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;isolamento infine può essere interrotto dopo il ventunesimo giorno se si continua a risultare positivi al Covid-19 ma non si hanno più sintomi da 7 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei casi di Covid-19 contratto con le varianti l&#8217;isolamento può essere interrotto solo dopo l&#8217;avvenuta negativizzazione al test molecolare.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;autorità amministrativa</h3>
<p style="text-align: justify;">I casi di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inosservanza-provvedimenti-autorita/">inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;autorità amministrativa</a></strong> sono ipotesi distinte da quelle che puniscono l&#8217;inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione del virus. In tali casi infatti si integra il reato di cui all&#8217;articolo 650 del codice penale che punisce le condotte di coloro che non rispettano provvedimenti dell&#8217;autorità amministrativa emessi per esigenze di giustizia, ordine pubblico, sicurezza e igiene. È il caso ad esempio di quando vengono violate norme che limitano gli spostamenti tra territori o che impongono un coprifuoco.</p>
<p>La fattispecie è una contravvenzione punita con le pene dell&#8217;arresto e dell&#8217;ammenda.</p>
<h2 id="quando" style="text-align: justify;">Quando la diffusione del virus Covid-19 è reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Come accennato nell&#8217;introduzione i decreti legge adottati dal governo per contrastare la diffusione del contagio impongono il divieto per i soggetti sottoposti alla <strong>quarantena obbligatoria</strong> o all&#8217;<strong>isolamento fiduciario</strong> di abbandonare la propria abitazione o la propria dimora fintanto che non avviene la completa guarigione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sesto comma dell&#8217;articolo uno del decreto legge n. 33 del 2020 contiene tale divieto ed afferma che <em>&#8220;<strong>E&#8217; fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell&#8217;autorità sanitaria</strong> in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all&#8217;accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso decreto all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 2 stabilisce che <em>&#8220;Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell&#8217;articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all&#8217;articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell&#8217;articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265&#8221;</em>. Quest&#8217;ultima norma è il <strong>testo unico delle leggi sanitarie</strong> che prevede il reato contravvenzionale di diffusione delle malattie infettive.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il decreto legge n. 19 del 2020 contiene una disposizione simile alla suddetta. L&#8217;articolo 4, sesto comma, afferma <em>&#8220;Salvo che il fatto costituisca violazione dell&#8217;articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, lettera e),<strong> è punita ai sensi dell&#8217;articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie</strong>, come modificato dal comma 7&#8243;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto prevede il <em>&#8220;divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus&#8221;. </em></p>
<h2 id="testo" style="text-align: justify;">Il reato di diffusione delle malattie infettive</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Titolo V del testo unico delle leggi sanitarie, denominato &#8220;Provvedimenti contro le malattie infettive e sociali&#8221;, al capo primo contiene l&#8217;articolo 260 quale norma recante la disciplina del <strong>reato di diffusione delle malattie infettive</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma è denominata &#8220;Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive dell&#8217;uomo&#8221; e così recita:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l&#8217;invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell&#8217;uomo è</em><br />
<em>punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi e con l&#8217;ammenda da lire duecento a quattromila. Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un&#8217;arte sanitaria la pena è aumentata&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto legge 19/2020 ha modificato le pene previste in:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>arresto da tre a sei mesi</strong> e</li>
<li><strong>ammenda da 500 a 5.000 euro</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se si è sottoposti all&#8217;obbligo di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario e non si rispetta tale ordine allontanandosi dal luogo in cui si sta eseguendo tale ordine si rischia di essere denunciati alle autorità e indagati per il reato di cui sopra.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è esclusa l&#8217;ipotesi in cui si possa incorrere in un reato più grave come epidemia, omicidio e lesioni personali.</p>
<h2 id="delitto" style="text-align: justify;">Diffusione del virus Covid-19 e art. 452 del codice penale</h2>
<p style="text-align: justify;">I decreti legge 19/2020 e 33/2020 non escludono che la condotta di allontanamento dal luogo in cui si sta svolgendo la quarantena obbligatoria o l&#8217;isolamento fiduciario possa integrare un reato più grave di quello di cui all&#8217;articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie.</p>
<p style="text-align: justify;">È possibile infatti che il reato possa costituire un delitto punito dall&#8217;articolo 452 del codice penale. Si tratta del <strong>delitto di epidemia colposa</strong> previsto in forma dolosa all&#8217;articolo 438 del codice penale secondo cui <em>&#8220;Chiunque cagiona un&#8217;epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l&#8217;ergastolo&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Il delitto di epidemia colposa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>
<p>La condotta inoltre può integrare altre fattispecie di reato più gravi del reato previsto all&#8217;articolo 260 del TULS.</p>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;">Com&#8217;è punita la diffusione del virus Covid-19</h2>
<p style="text-align: justify;">È chiaro che la condotta di diffusione del virus Covid-19 costituisce reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui venga contestata la fattispecie di cui all&#8217;articolo 260 del testo unico sulle leggi sanitarie la condotta integra una <strong>contravvenzione</strong> punita con:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;arresto da tre mesi a diciotto mesi e</li>
<li>l&#8217;ammenda da 500 euro a 5.000 euro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se il fatto costituisce reato di cui all&#8217;articolo 438 del codice penale in relazione all&#8217;articolo 452, si commette un <strong>delitto</strong> punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>
<h2 id="comportarsi" style="text-align: justify;">Cosa fare qualora venisse contestato il reato</h2>
<p style="text-align: justify;">A seguito della denuncia della violazione della quarantena l&#8217;ufficiale di polizia giudiziaria redige il <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/verbale-identificazione-elezione-di-domicilio/">verbale di identificazione ed elezione di domicilio</a></strong> con cui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>si identifica la persona denunciata e si indicano il luogo, l&#8217;ora e la data in cui viene redatto il verbale;</li>
<li>la si informa che iniziano le indagini nei suoi confronti per il reato indicato;</li>
<li>si invita la persona indagata ad eleggere domicilio e</li>
<li>la si informa del suo diritto di difendersi e la si invita a nominarsi un difensore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Qualora pertanto venisse contestato il reato di diffusione del virus Covid-19 è bene nominarsi un <strong>avvocato di fiducia</strong> per il miglior esito del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/">processo penale</a>.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffusione-virus-covid-19/">Il reato di diffusione del virus Covid-19 &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I reati tributari &#8211; come difendersi</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/reati-tributari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 16:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=17127</guid>

					<description><![CDATA[<p>I reati tributari &#8211; indice: Quali sono Le riforme La guardia di finanza&#160; Accertamento del reato Procedimenti penale e tributario&#160; Effetti della condanna&#160; Responsabilit&#224; degli enti Come difendersi Patteggiamento Quando si prescrivono&#160; Si ha reato tributario quando la condotta posta in essere dal contribuente viola una disposizione di legge tributaria posta a tutela dell&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I reati tributari &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#quali"><strong>Quali sono</strong></a></li>
<li><a href="#riforme"><strong>Le riforme</strong></a></li>
<li><a href="#guardia"><strong>La guardia di finanza </strong></a></li>
<li><a href="#accertamento"><strong>Accertamento del reato</strong></a></li>
<li><strong><a href="#procedimenti">Procedimenti penale e tributario</a> </strong></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Effetti della condanna </strong></a></li>
<li><a href="#responsabilità"><strong>Responsabilità degli enti</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come difendersi</strong></a></li>
<li><a href="#patteggiamento"><strong>Patteggiamento</strong></a></li>
<li><strong><a href="#quando">Quando si prescrivono</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si ha <strong>reato tributario</strong> quando la condotta posta in essere dal contribuente viola una disposizione di legge tributaria posta a tutela dell&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione finanziaria con riguardo ai tributi. Nella più ampia categoria di reati finanziari invece si inseriscono le condotte volte a violare le disposizioni delle leggi finanziarie con riguardo alle altre entrate dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">I reati tributari sono disciplinati nel <strong>decreto legislativo 74/2000</strong>, come modificato di recente dalla legge 157/2019, in cui sono previste le singole fattispecie e le relative pene. I tributi che possono costituire oggetto dei reati tributari sono le <strong>imposte sul reddito</strong> e l&#8217;<strong>imposta sul valore aggiunto</strong>. Per la maggior parte delle violazioni di norme concernenti altre imposte la legge non prevede illeciti penali bensì soltanto amministrativi per la minore importanza che rivestono come entrare finanziarie.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;approfondimento illustra, mediante l&#8217;analisi delle fonti normative, quali sono i reati tributari, come vengono accertati, il rapporto tra il procedimento penale e il procedimento tributario e come vengono puniti.</p>
<h2 id="quali" style="text-align: justify;">Quali sono i reati tributari &#8211; il decreto legislativo 74/2000</h2>
<p style="text-align: justify;">I reati tributari si possono suddividere in due gruppi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>quelli <strong>dichiarativi</strong></li>
<li>e quelli <strong>documentali</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tale suddivisione si ricava dalla struttura del decreto legislativo 74/2000 che suddivide il titolo II in due capi: il primo dedicato ai delitti in materia di <strong>dichiarazione</strong> e il secondo ai delitti in materia di <strong>documenti e pagamento di imposte</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I reati tributari sono tutti <strong>delitti</strong> puniti con la pena della <strong>reclusione</strong>. Quelli dichiarativi sono tutti accomunati dal &#8220;fine di evadere le imposte&#8221; in prima persona in qualità di contribuenti o per consentire a terzi di evaderle. Nell&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 74/2000 è specificato che <em>&#8220;il fine di evadere le imposte e il &#8220;fine di consentire a terzi l&#8217;evasione&#8221; si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d&#8217;imposta, e del fine di consentirli a terzi&#8221;.</em></p>
<h3 style="text-align: justify;">I reati dichiarativi</h3>
<p style="text-align: justify;">Fanno parte dei reati dichiarativi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;</li>
<li>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;</li>
<li>La dichiarazione infedele;</li>
<li>L&#8217;omessa dichiarazione.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Quelli documentali</h3>
<p style="text-align: justify;">Sono invece reati documentali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L&#8217;emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;</li>
<li>L&#8217;occultamento o la distrazione di documenti contabili;</li>
<li>L&#8217;omesso versamento di ritenute dovute o certificate;</li>
<li>L&#8217;omesso versamento di Iva;</li>
<li>L&#8217;indebita compensazione;</li>
<li>La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.</li>
</ul>
<h2 id="riforme" style="text-align: justify;">Le riforme alla disciplina dei reati tributari: il decreto legislativo 158/2015 e la legge 157/2019</h2>
<p style="text-align: justify;">Dapprima il <strong>decreto legislativo 158/2015</strong> e poi la <strong>legge 157/2019</strong> hanno modificato l&#8217;originaria disciplina dei reati tributari di cui al decreto legislativo 74/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 157/2019 ha inasprito l&#8217;impianto sanzionatorio dei reati tributari. In particolare ha <strong>elevato le cornici edittali di pena</strong> e allo stesso tempo <strong>ridotto le soglie di punibilità</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale intervento legislativo inoltre ha inserito nel decreto legislativo 74/2000 l&#8217;articolo 12-ter sulla <strong>confisca in casi particolari</strong>. Secondo tale norma, al superamento di determinate soglie di evasione, si applica, in caso di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">condanna</a>, l&#8217;articolo 240-bis del codice penale che prevede l&#8217;applicazione della confisca patrimoniale o per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel contempo la legge 157/2019 ha bilanciato l&#8217;inasprimento dell&#8217;apparato sanzionato espandendo l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 13 relativo alle <strong>cause di non punibilità</strong>. Le cause di non punibilità di cui all&#8217;articolo 13, primo e secondo comma, sono ora accessibili non solo alle fattispecie di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione ma anche ai reati di dichiarazione fraudolenta.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 157/2019 infine ha inciso anche sulle persone giuridiche introducendo delle nuove fattispecie di reati tributari all&#8217;interno della disciplina della <strong>responsabilità amministrativa degli enti</strong> di cui al decreto legislativo 231/2001.</p>
<h2 id="guardia" style="text-align: justify;">Gli organi preordinati all&#8217;accertamento &#8211; la legge 4/1929</h2>
<p style="text-align: justify;">I reati tributari vengono accertati dalla <strong>Guardia di finanza</strong> che, ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge n. 4 del 1929 e degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, espleta le attività di accertamento tramite:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>gli <strong>ufficiali e gli agenti della polizia tributaria</strong> che sono gli appartenenti al ruolo &#8216;appuntati e finanzieri&#8217; della Guardia di finanza e gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli &#8216;ispettori&#8217; e &#8216;sovrintendenti&#8217; del Corpo della guardia di finanza.</li>
<li>gli <strong>ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria</strong> ordinaria.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il ruolo predominante nell&#8217;attività di accertamento dei reati tributari è ricoperto dagli ufficiali ed agenti di polizia tributaria. Un ruolo residuale è riservato invece agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria. Le singole fattispecie di reato possono tuttavia attribuire la pertinenza all&#8217;accertamento del reato alla polizia tributaria o alla polizia giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 31, terzo comma, della legge 4/1929 tuttavia prevede che la singola fattispecie di reato possa prevedere che l&#8217;attività di accertamento venga svolta da <strong>funzionari ed agenti dell&#8217;amministrazione</strong> che in tal caso assumono la qualifica di ufficiali ed agenti della polizia tributaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sono invece attribuite le funzioni di accertamento dei reati agli uffici finanziaria in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi. Come si evince dalle norme contenute nel D.P.R 633/72 e nel D.P.R. 600/73 tali uffici sono abilitati soltanto all&#8217;espletamento di attività amministrative quali <strong>accessi, ispezioni e verifiche</strong>.</p>
<h2 id="accertamento" style="text-align: justify;">L&#8217;accertamento e la contestazione dei reati tributari</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli organi di polizia tributaria procedono all&#8217;accertamento del reato quando in sede di <strong>verifica fiscale</strong> oltre ad illeciti di natura amministrativa emergono <strong>indizi di reato</strong>. L&#8217;istruttoria che dev&#8217;essere compiuta da tali organi per l&#8217;applicazione della legge penale dev&#8217;essere condotta secondo le norme del codice di procedura penale. Così si legge nell&#8217;articolo 220 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale. Altrimenti il materiale probatorio non può essere utilizzato in sede processual-penale.</p>
<p style="text-align: justify;">La polizia tributaria, acquisita la notizia di reato, né da comunicazione al <strong>pubblico ministero</strong> indicando <em>&#8220;gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione&#8221;.</em> Così prevede l&#8217;articolo 347 del codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Provvede inoltre a svolgere una serie di atti preliminari allo svolgimento delle indagini da parte del pubblico ministero nonché una serie di formalità quali l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/verbale-identificazione-elezione-di-domicilio/">identificazione delle persone indagate</a> e di quelle informate sui fatti, ovvero tutti gli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 24 della legge 4/1929 <em>&#8220;Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale&#8221;.</em> In sede di verifica fiscale gli organi della Guardia di finanza o dell&#8217;amministrazione finanziaria redigono il <strong>processo verbale di constatazione</strong> in cui indicano le violazioni riscontrate e i relativi addebiti. Il processo verbale di constatazione viene notificato al contribuente e all&#8217;ufficio dell&#8217;amministrazione per l&#8217;esecuzione degli ulteriori controlli e l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative. La comunicazione di reato invece è autonoma e destinata soltanto al pubblico ministero per consentirgli l&#8217;assunzione delle indagini.</p>
<h2 id="procedimenti" style="text-align: justify;">Procedimento penale e procedimento tributario</h2>
<p style="text-align: justify;">Uno stesso fatto può essere punito sia da una legge che prevede una sanzione amministrativa sia da una legge che prevede una sanzione penale. L&#8217;articolo 19 del decreto legislativo 74/2000 stabilisce che chi ha commesso il fatto non può essere soggetto ad entrambe le sanzioni bensì soltanto a quella contenuta nella norma che contiene degli <strong>elementi di specialità</strong>. Si opera una valutazione di volta in volta pertanto sulla norma, e la relativa sanzione, da applicarsi (penale o tributaria) in base a quella che presenta degli elementi di specialità.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione finanziaria pertanto può procedere alla quantificazione della sanzione amministrativa anche quando vi sia l&#8217;accertamento di un reato. L&#8217;eventuale condanna comporta la non applicazione della sanzione amministrativa sospesa durante il procedimento. Viceversa, l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assoluzione/">assoluzione</a> o l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/richiesta-di-archiviazione/">archiviazione del procedimento penale</a>, determinano l&#8217;applicazione della sanzione amministrativa. La norma, come stabilisce il secondo comma, non opera nel caso in cui l&#8217;illecito venga posto in essere da una persona fisica a vantaggio di una giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rapporto tra il procedimento amministrativo di accertamento, il processo tributario e il procedimento penale vengono regolati dall&#8217;articolo 20 del decreto legislativo 74/2000. La norma stabilisce che<em> &#8220;Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal </em><em>cui accertamento comunque dipende la relativa definizione&#8221;.</em></p>
<h2 id="effetti" style="text-align: justify;">Gli effetti della condanna: le pene accessorie e la confisca</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 74/2000 prevede in caso di condanna l&#8217;applicazione di una serie di pene accessorie. Quella che maggiormente va considerata è quella che prevede la non applicazione della <strong>sospensione condizionale della pena</strong> nei delitti dichiarativi e in quelli documentali di emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti e l&#8217;occultamento o la distrazione di altri documenti contabili, quando sussistono congiuntamente due condizioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;ammontare dell&#8217;imposta evasa è superiore al 30% del volume d&#8217;affari;</li>
<li>l&#8217;ammontare dell&#8217;imposta evasa è superiore a due milioni di euro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La condanna ad uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 74/2000 comporta sempre la <strong>confisca dei beni</strong> che costituiscono il prezzo o il profitto del reato salvo appartengano a persona estranea al reato. La confisca è ordinata anche quando la condanna avviene con patteggiamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Se non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato la confisca viene eseguita su beni che sono nella disponibilità del condannato per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il contribuente versa all&#8217;erario parte del debito tributario la confisca è esclusa per la detta parte.</p>
<h2 id="responsabilità" style="text-align: justify;">Reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti</h2>
<p style="text-align: justify;">Come già accennato, la legge 159/2019 ha introdotto delle fattispecie di reati tributari presupposto di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-amministrativa-degli-enti/">responsabilità amministrativa degli enti</a> derivante da reato</strong>. La normativa che disciplina il funzionamento di tale responsabilità, si rammenta, è il <strong>decreto legislativo 231/2001</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 159/2019 ha inserito in tale normativa l&#8217;articolo 25-quinquiesdecies denominato &#8220;reati tributari&#8221;. La norma ha introdotto delle specifiche fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa. Tali fattispecie sono sia reati dichiarativi che documentali e sono puniti in quote. Le suddette fattispecie si hanno solo quando le condotte si inseriscano nel più ampio quadro della 231/2001. Devono cioè sussistere quegli elementi individuati dalla normativa che fanno scattare la responsabilità dell&#8217;ente come ad esempio la <strong>colpa di organizzazione</strong> nonché da quali soggetti essa dipende.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accertamento della colpa organizzativa e degli altri presupposti comporta l&#8217;applicazione della confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali provvedimenti normativi spingono cosi gli enti ad aggiornare, anche con riguardo alla <strong>gestione del rischio fiscale</strong>, i modelli organizzativi  che consentono di escludere la responsabilità dell&#8217;ente.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come difendersi</h2>
<p style="text-align: justify;">È possibile sottrarsi all&#8217;eventuale condanna per alcuni dei reati tributari ed in particolare quelli di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di iva e indebita compensazione realizzata tramite l&#8217;utilizzo di crediti non spettanti ovvero</li>
<li>dichiarazione fraudolenta mediante l&#8217;uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">estinguendo il debito tributario.</p>
<h3>Esclusione della punibilità</h3>
<p style="text-align: justify;">Per i reati di cui al primo punto l&#8217;articolo 13 primo comma del decreto legislativo 74/2000 stabilisce che si può escludere la punibilità se <strong>si estingue il debito tributario,</strong> comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, prima della dichiarazione di apertura del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a> di primo grado. Il pagamento dev&#8217;essere integrale di tutti gli importi dovuti. Per fare ciò è possibile raggiungere un accordo con l&#8217;amministrazione finanziaria tramite:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le procedure conciliative;</li>
<li>l&#8217;accertamento con adesione;</li>
<li>il ravvedimento operoso.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per gli altri reati dichiarativi invece l&#8217;articolo 13 prevede che si rientri in una causa di non punibilità se <strong>si estingue integralmente il debito tributario,</strong> comprese le sanzioni e gli interessi, tramite il <strong>ravvedimento operoso</strong> oppure <strong>presentando la dichiarazione omessa</strong> entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d&#8217;imposta successivo qualora tuttavia tali operazione abbiano luogo prima che sia dato avvio ad un procedimento amministrativo o penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;estinzione del debito tributario sta avvenendo mediante rateizzazione prima dell&#8217;apertura del dibattimento è dato un termine di tre mesi per estinguere il debito residuo.</p>
<h3>Circostanze attenuanti</h3>
<p style="text-align: justify;">Le pene principali per i reati tributari, al di fuori dei casi in cui si integri una causa di non punibilità, possono essere <strong>ridotte alla metà</strong>, con totale disapplicazione delle pene accessorie, se si estingue il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, prima dell&#8217;apertura del dibattimento. Anche in questo caso gli strumenti per raggiungere un accordo con l&#8217;amministrazione finanziaria circa l&#8217;estinzione del debito sono quelli sopraesposti.</p>
<p style="text-align: justify;">È possibile ottenere uno sconto della pena principale pari alla metà della pena prevista e la disapplicazione delle pene accessorie se l&#8217;imputato chiede di essere ammesso al pagamento, prima della fase di apertura del dibattimento, di una somma equa per <strong>riparare l&#8217;offesa pubblica arrecata</strong>, qualora il debito sia estinto per prescrizione o decadenza. In tal caso, qualora il giudice ritenga la somma offerta congrua, fissa un termine per il pagamento. Il pagamento entro il termine apre il riconoscimento allo sconto di pena.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sono punibili ai sensi del decreto legislativo 74/2000 le violazioni di norme tributarie commesse a causa di obbiettiva incertezza della portata e dell&#8217;applicazione normativa.</p>
<h2 id="patteggiamento" style="text-align: justify;">Patteggiamento nei reati tributari</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto dell&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/">applicazione della pena su richiesta delle parti</a></strong> di cui all&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale è esperibile nel procedimento penale per i reati tributari.</p>
<p style="text-align: justify;">Il patteggiamento tuttavia può essere richiesto a condizione che, al di fuori dei casi di non punibilità, sia stato effettuato l&#8217;integrale pagamento del debito tributario delle sanzioni e degli interessi tramite le procedure esperibili e si sia effettuato il ravvedimento operoso.</p>
<h2 id="quando" style="text-align: justify;">Quando si prescrivono i reati tributari</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai reati tributari si applicano le norme generali sulla prescrizione previste nel codice penale agli articoli 157 e seguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 157 stabilisce che la prescrizione estingue il reato e che il reato si prescrive <strong>nel tempo previsto per il massimo della pena edittale</strong> che non può essere comunque inferiore a 6 anni per i delitti.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 157/2019 tuttavia ha allungato i termini di prescrizione per i delitti previsti dall&#8217;articolo 2 all&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 74/2000. I termini sono dunque pari al massimo della pena edittale aumentata di un terzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine di prescrizione inizia a decorrere per il reato consumato dal giorno della consumazione e per quello tentato dal giorno in cui è cessata l&#8217;attività del colpevole. Bisogna pertanto individuare il <strong>momento di consumazione del reato tributario</strong>. Ad esempio per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l&#8217;utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti il momento di consumazione del reato coincide con la presentazione della dichiarazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La prescrizione nei reati tributari si interrompe oltre che per gli atti previsti dall&#8217;articolo 160 del codice penale anche con il <strong>verbale di constatazione</strong> o l&#8217;<strong>atto di accertamento delle violazioni</strong>. Così stabilisce il primo comma dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 74/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">La sospensione della prescrizione avviene per una delle cause previste dall&#8217;articolo 159 del codice penale.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reati-tributari/">I reati tributari &#8211; come difendersi</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Il reato di spaccio di stupefacenti &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-spaccio-stupefacenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 16:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il reato di spaccio di stupefacenti &#8211; indice: Il Testo Unico stupefacenti Droghe leggere e pesanti&#160; Il reato di spaccio&#160; Conseguenze della condanna Reato di lieve entit&#224;&#160; Articolo 75 D.P.R. 309/90 Conclusioni&#160; Si ha reato di spaccio di stupefacenti quando si pongono in essere le condotte penalmente sanzionate dal Testo Unico sugli stupefacenti D.P.R. 309/1990. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di spaccio di stupefacenti &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#testo"><strong>Il Testo Unico stupefacenti</strong></a></li>
<li><a href="#droghe"><strong>Droghe leggere e pesanti </strong></a></li>
<li><a href="#reato"><strong>Il reato di spaccio </strong></a></li>
<li><a href="#conseguenze"><strong>Conseguenze della condanna</strong></a></li>
<li><a href="#lieve"><strong>Reato di lieve entità </strong></a></li>
<li><a href="#articolo"><strong>Articolo 75 D.P.R. 309/90</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni </strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si ha reato di spaccio di stupefacenti quando si pongono in essere le condotte penalmente sanzionate dal <strong>Testo Unico sugli stupefacenti D.P.R. 309/1990</strong>. Le condotte previste sono penalmente sanzionate quando vengono poste in essere in mancanza delle autorizzazioni necessarie ai sensi del titolo secondo del predetto Testo Unico. Il cuore della disciplina del reato di spaccio di sostanze stupefacenti è contenuta nell&#8217;articolo 73 del Testo Unico come dall&#8217;ultima modifica eseguita ad opera del decreto legge 36/2014. Tale intervento normativo ha ripristinato l&#8217;originario testo del D.P.R. 309/90, che era stato modificato dalla legge 49/2006 ed ha conferito autonomia alla disposizione del quinto comma dell&#8217;articolo 73 introducendo una fattispecie autonoma di reato. Dopo alcune precisazioni sull&#8217;evoluzione normativa appena citata che ha inciso sulla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e sulla punibilità del reato si esporrà la disciplina completa della fattispecie criminosa.</p>
<h2 id="testo" style="text-align: justify;">Il Testo Unico sugli stupefacenti &#8211; D.P.R. 309/1990</h2>
<p style="text-align: justify;">La raccolta di norme stabilisce quali sono gli organi deputati ai controlli sulla circolazione degli stupefacenti. Le norme citano il <strong>Ministero della Sanità</strong>, il servizio di <span id="articleText">centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope<strong>, </strong></span>il Ministero dell&#8217;interno e il servizio centrale antidroga.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali organi infatti eseguono i controlli sulle sostanze stupefacenti in base a delle tabelle allegate al Testo Unico, formulate dal Ministero della sanità, in base ai criteri di cui all&#8217;articolo 14 del predetto Testo Unico e periodicamente aggiornate.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le tabelle delle sostanze stupefacenti, psicotrope e medicinali</h3>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 13 infatti <em>&#8220;Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all&#8217;articolo 14, in <strong>cinque tabelle</strong>, allegate al presente testo unico.</em> <em>Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l&#8217;aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2). Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l&#8217;elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le tabelle raccolgono gruppi di sostanze in base agli accordi e alle convenzioni internazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del Testo Unico per poter <span id="articleText">coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle </span>bisogna ottenere l&#8217;<strong>autorizzazione</strong> del Ministero della sanità. Il Testo Unico infatti dedica l&#8217;intero titolo secondo alle autorizzazioni necessarie per le predette attività.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;uso personale di stupefacenti nel Testo Unico</h3>
<p style="text-align: justify;">Il Testo Unico infine non vieta e non punisce penalmente l&#8217;<strong>uso personale</strong> di stupefacenti. Ne punisce lo spaccio che si configura nelle condotte descritte all&#8217;articolo 73 del Testo Unico approfondite nel prossimo paragrafo. L&#8217;uso di sostanze stupefacenti viene punito penalmente dall&#8217;articolo 187 del Codice della strada se si viene colti alla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/guida-sostanze-stupefacenti/">guida sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti.</a> Le sanzioni penali sono tuttavia accompagnate da sanzioni amministrative, a seconda dei casi, quali <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sopensione-ritiro-revoca-patente/">sospensione o della revoca della patente</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel Testo Unico alcune condotte destinate all&#8217;uso personale delle sostanze stupefacenti sono punite, come si vedrà, con solo sanzioni amministrative.</p>
<h2 id="droghe" style="text-align: justify;">Droghe leggere e pesanti</h2>
<p style="text-align: justify;">Sulla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti ai fini delle conseguenze del reato di spaccio di stupefacenti ci sono alcuni passaggi normativi fondamentali che non possono essere ignorati.</p>
<p style="text-align: justify;">Si diceva poco fa che nel Testo Unico le sostanze stupefacenti sono suddivise in base a determinati criteri e la loro suddivisione è avvenuta nel Testo Unico tramite delle tabelle. Ci sono infatti attualmente <strong>4 tabelle e una tabella dei medicinali</strong> suddivisa in sezioni.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;originario testo del D.P.R 309/1990</h3>
<p style="text-align: justify;">Prima dell&#8217;attuale organizzazione delle tabelle il testo originario del Testo Unico è stato modificato  dalla legge 49/2006. Nel testo originario le tabelle erano sei e le pene previste erano suddivise in base alle tabelle ma in maniera diversa alle modalità oggi vigenti. In particolare per lo spaccio di sostanze contenute nelle tabelle I e III le pena era della reclusione da 8 a 20 anni e la multa da 25822,84 a 258228,4 euro. Per il reato commesso per spaccio di sostanze include nelle tabelle II e IV invece le pene erano minori e pari alla reclusione da uno a sei anni e della multa da 2582,284 a 25822,84.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla gravosità dell&#8217;apparato sanzionatorio del reato di spaccio pertanto si evinceva una distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. In particolare si consideravano droghe leggere quelle utilizzate nelle condotte che comportavano pene meno pesanti e quindi quelle di cui alle tabelle II e IV e droghe pesanti quelle utilizzate in condotte punite più gravemente.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La legge Giovanardi 49/2006 e la dichiarazione di incostituzionalità</h3>
<p style="text-align: justify;">Nel 2006 tuttavia la legge 49 di conversione del decreto legge 272/2005 ha modificato il testo originario del D.P.R. 309/1990 riducendo il numero delle tabelle da sei a due. In particolare una tabella ricomprendeva tutte le droghe senza distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e l&#8217;altra tabella riguardava le sostanze medicinali. L&#8217;intervento legislativo pertanto rendeva una sanzione unica per tutti i tipi di droghe utilizzate nella condotta del reato. Per le droghe contenute nella tabella I infatti il reato veniva punito con la reclusione da sei a vent&#8217;anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2014 tuttavia la Corte di Cassazione ha sollevato <strong>questione di legittimità costituzionale</strong> delle norme della legge 49/2006 che modificavano le tabelle del Testo Unico. La questione di costituzionalità è stata accolta dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 32/2014, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale delle norme della legge 49/2006 che hanno modificato le tabelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Si legge infatti nella sentenza n. 38125 del 05/06/2014 che <em>&#8220;In tema di stupefacenti, stante la reviviscenza dell&#8217;art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 &#8211; in base al quale sono configurabili distinti reati per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti appartenenti a tabelle diverse &#8211; nell&#8217;ipotesi di condanna per contestuale possesso di &#8220;droghe leggere&#8221; e &#8220;droghe pesanti&#8221;&#8230;&#8221;. </em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Il panorama normativo attuale</h3>
<p style="text-align: justify;">Dopo tale dichiarazione si è sostanzialmente ripristinato l&#8217;apparato normativo precedente. La normativa attualmente vigente è il risultato di quanto disposto dal decreto legge 36/2014. La normativa ha dettato disposizioni urgenti sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei medicinali. Oggi pertanto è tornata la distinzione ai fini penali tra le droghe leggere e le droghe pesanti. Come si vedrà nel prossimo paragrafo infatti ci sono pene diverse a seconda delle tabelle in cui rientrano le sostanze stupefacenti oggetto della condotta di reato.</p>
<h2 id="reato" style="text-align: justify;">Il reato di spaccio di stupefacenti</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti tipizza diverse condotte che integrano il reato di spaccio di stupefacenti. La norma è rubricata &#8220;Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope&#8221; dopo le modifiche intervenute a seguito della legge 49/2006.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le condotte di spaccio di stupefacenti</h3>
<p style="text-align: justify;">È punito:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>chiunque, senza l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla <strong>tabella I</strong> prevista dall&#8217;articolo 14. La pena in tal caso è la <strong>reclusione da sei a venti anni</strong> e con la <strong>multa da euro 26.000 a euro 260.000</strong>;</li>
<li>chiunque, senza l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell&#8217;azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. La pena in questo caso è la stessa prevista nell&#8217;ipotesi precedente;</li>
<li>chiunque, senza l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella <strong>tabella II, sezione A</strong>, che eccedono il quantitativo prescritto. A tale ipotesi si applicano le pene della <strong>reclusione da sei a vent&#8217;anni</strong> e la <strong>multa da euro 26.000 a euro 260.000 diminuite da un terzo alla metà</strong>;</li>
<li>chiunque, essendo munito dell&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle <strong>tabelle I e II</strong> di cui all&#8217;articolo 14. La condotta è punita con la <strong>reclusione da sei a ventidue anni</strong> e con la <strong>multa da euro 26.000 a euro 300.000</strong>;</li>
<li>chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Si applica la stessa pena prevista per le fattispecie di cui sopra.</li>
</ul>
<h2 id="conseguenze">Conseguenze della condanna al reato di spaccio di stupefacenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Il quarto comma precisa che <em>&#8220;Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all&#8217;articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">condanna</a> al reato di spaccio di stupefacenti</strong> o la condanna per <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/">patteggiamento</a> comportano, ai sensi dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 73, la confisca delle cose o del prodotto del reato, salvo appartengano ad un soggetto estraneo al reato. Qualora non fosse possibile la confisca di ciò l&#8217;autorità giudiziaria dispone la confisca di una quantità di beni nella disponibilità del reo pari al valore del profitto o del prodotto del reato.</p>
<h2 id="lieve" style="text-align: justify;">Spaccio di stupefacenti e reato di lieve entità</h2>
<p style="text-align: justify;">Il quinto comma dell&#8217;articolo 73 del D.P.R. configura un&#8217;autonoma ipotesi di reato dopo le modifiche intervenute a seguito del decreto legge 146/2013. Si tratta fra le altre cose di una delle ipotesi di reato per spaccio di stupefacenti più frequenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del quinto comma dell&#8217;articolo 73 <em>&#8220;Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che,<strong> per i mezzi, la modalità o le circostanze dell&#8217;azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità</strong>, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329&#8243;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole la norma prevede una punizione più lieve per quelle condotte in cui è evidente che il reato è di portata modesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora il reato di spaccio fosse di lieve entità ai sensi del quinto comma dell&#8217;articolo 73 non è esclusa la possibilità che il giudice conceda un ulteriore sconto di pena. Può infatti riconoscere l&#8217;attenuante di cui all&#8217;articolo 62, n. 4 del codice penale. Lo ha confermato la Corte di Cassazione che nella sentenza n. 24990/2020 ha affermato che:<em> &#8220;In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell&#8217;evento di speciale tenuità di cui all&#8217;art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall&#8217;art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309&#8221;. </em></p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;autonomia della fattispecie dello spaccio di stupefacenti di lieve entità</h3>
<p style="text-align: justify;">Si legge nella sentenza della corte di Cassazione n. 20326/2020 quanto sopra accennato circa l&#8217;autonomia della fattispecie: <em>&#8220;<span dir="ltr">è pacifico nella giurisprudenza di </span><span dir="ltr">legittimità che, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di </span><span class="" dir="ltr">cui all&#8217;art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, all&#8217;esito della formulazione </span><span dir="ltr">normativa introdotta dall&#8217;art. 2 del dl. n. 146 del 2013, conv. in legge n. 10 del </span><span class="" dir="ltr">2014, deve essere configurata come <strong>ipotesi <span class="highlight selected">autono</span>ma di reato</strong>, con una pena </span><span dir="ltr">unica ed indifferenziata, quanto alla tipologia di stupefacente, rispetto a quella </span><span class="" dir="ltr">delineata dall&#8217;art. 73, comma 1 del medesimo decreto: con la conseguenza che, </span><span dir="ltr">nell&#8217;ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo, </span><span dir="ltr">in un identico contesto, è illegittima la determinazione della pena operata </span><span class="" dir="ltr">applicando l&#8217;aumento della continuazione per effetto della erronea </span></em><span dir="ltr"><em>trasformazione della qualificazione del fatto da unico reato in due distinti reati&#8221;. </em> </span></p>
<h3 style="text-align: justify;">La coltivazione di piante da cui siano ricavabili sostanze stupefacenti</h3>
<p style="text-align: justify;">Può integrare reato di spaccio di sostanze stupefacenti la <strong>coltivazione domestica delle piante</strong> da cui ricavare tali sostanze. È interessante al proposito l&#8217;estratto della sentenza <i>n.</i> <span class="risultato">35963</span> <i>del</i> <span class="risultato" title="Data">07/05/2019:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all&#8217;art. 73, comma 5, D.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, nell&#8217;ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell&#8217;immediato, sia a quello ricavabile all&#8217;esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell&#8217;agente&#8221;. </em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Piccolo spaccio di droga</h3>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione inoltre è intervenuta sull&#8217;applicabilità dell&#8217;attenuante di cui all&#8217;articolo 62, n. 4 del codice penale al reato di spaccio di stupefacenti. L&#8217;attenuante di cui alla norma citata è <em>&#8220;l&#8217;avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, <strong>l&#8217;avere agito per conseguire o l&#8217;avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità</strong>, quando anche l&#8217;evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In altre parola, l&#8217;aver conseguito un lucro di speciale tenuità ad esempio per aver venduto droghe leggere o comunque poco costose può incidere sulla pena applicabile? Il giudice potrebbe decidere per uno sconto della pena in caso di <strong>piccolo spaccio</strong>?</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attività svolta dal piccolo spacciatore è stata bene individuata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15642 del 27/01/2015. Si legge nella massima della sentenza che: <em>&#8220;In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell&#8217;art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di <strong>cosiddetto piccolo spaccio</strong>, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell&#8217;attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore &#8211; tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente &#8211; a dosi conteggiate a &#8220;decine&#8221;.</em></p>
<h2 id="articolo" style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 75 del D.P.R. 309/1990 e lo spaccio di stupefacenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Testo Unico sugli stupefacenti punisce con <strong>sanzioni amministrative</strong> anziché penali alcune condotte di spaccio di stupefacenti. Si tratta di quelle che vengono poste in essere allo scopo di fare uso personale delle sostanze. La norma applica una sanzione di diversa entità a seconda della tabella in cui si inserisce o si inseriscono le sostanze stupefacenti. Tali sostanze devono essere importate, esportate, acquistate, ricevute a qualsiasi titolo o detenute.</p>
<p style="text-align: justify;">La distinzione riguarda la classificazione di droghe leggere e pesanti rispettivamente nelle tabelle II e IV e I e III.</p>
<p style="text-align: justify;">La sanzione amministrativa, applicata per un periodo <strong>da uno a tre mesi se si tratta di droghe leggere</strong> e <strong>da due mesi ad un anno se si tratta di droghe pesanti</strong> è la sospensione:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;</li>
<li>della licenza di porto d&#8217;armi o il divieto di conseguirla;</li>
<li>del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;</li>
<li>del permesso di soggiorno per motivi di turismo o il divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">La valutazione e l&#8217;accertamento dell&#8217;uso personale di droga</h3>
<p style="text-align: justify;">In ordine alla valutazione sull&#8217;uso personale delle sostanze stupefacenti la norma stabilisce che il giudice tiene conto dei seguenti elementi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong>quantità di sostanza stupefacente o psicotropa.</strong>  Tale quantità non deve essere superiore a dei limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento per le politiche antidroga;</li>
<li>la <strong>modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrop</strong>e. Il giudice deve avere riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell&#8217;azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;</li>
<li>se si tratta di <strong>medicinali</strong> contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, che questi non eccedano il quantitativo prescritto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La polizia incaricata dell&#8217;accertamento dei fatti contesta i fatti e dispone l&#8217;esecuzione di esami tossicologici. Dell&#8217;esito di tali esami e della contestazione comunica appena possibile al prefetto. Prima di procedere con le sanzioni amministrative, a seguito dell&#8217;esito degli accertamenti che deve compiere il prefetto, gli organi della polizia procedono immediatamente al ritiro della patente o al ritiro del certificato di idoneità tecnica in caso di ciclomotore se l&#8217;interessato ha disponibilità di veicoli a motore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni. I documenti vengono inoltrati al prefetto che entro quaranta giorni, accertati i fatti, adotta l&#8217;ordinanza con cui convoca la persona segnalata per valutare le sanzioni amministrative da applicare. Qualora la persona segnalata sia minore d&#8217;età il prefetto provvede a convocare i genitori o chi ne esercita la potestà genitoriale. Espone a questi i fatti rilevati e li invita ad attivarsi per l&#8217;esecuzione di programmi di riabilitazione presso le strutture pubbliche.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni sulla pena per lo spaccio di droga</h2>
<p style="text-align: justify;">Riassumendo quanto appena discorso, si può concludere che:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">lo spaccio di droga consiste in varie condotte e pertanto ai fini dell&#8217;integrazione del reato devono corrispondere a quelle previste dall&#8217;<strong>articolo 73 del D.P.R. 309/1990</strong>;</li>
<li style="text-align: justify;">la pena per lo spaccio di droga oggi varia a seconda che le sostanze siano ricomprese nelle tabelle considerate droghe leggere o droghe pesanti. In particolare per le droghe pesanti le pene sono la <strong>reclusione da sei a vent&#8217;anni</strong> e la <strong>multa da 26.000 a 260.000 euro</strong>. Per le droghe leggere le pene sono le stesse ma <strong>diminuite da un terzo alla metà</strong>;</li>
<li style="text-align: justify;">configura l&#8217;ipotesi autonoma di reato il <strong>piccolo spaccio di droga</strong>. Per tale fattispecie sono previste delle pene ridotte corrispondenti alla reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 1.032,00 a 1.0329,00 euro;</li>
<li style="text-align: justify;">è possibile l&#8217;applicazione della <strong>circostanza attenuante della pena di cui all&#8217;articolo 62, n. 4 del codice penale</strong>, al reato di spaccio di stupefacenti anche nel caso in cui si tratti dell&#8217;ipotesi di spaccio per lieve entità di cui all&#8217;articolo 73, quinto comma, del D.P.R. 309/1990.</li>
</ul>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La responsabilità amministrativa degli enti &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-amministrativa-degli-enti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 16:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La responsabilit&#224; amministrativa degli enti &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; la responsabilit&#224; degli enti Quali sono i soggetti responsabili Nell&#8217;impresa individuale I presupposti L&#8217;esclusione della responsabilit&#224; La natura della responsabilit&#224; Per quali reati Le sanzioni amministrative Aspetti processuali Il decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto in Italia la responsabilit&#224; amministrativa degli enti derivante da reato. Si trattava [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/responsabilita-amministrativa-degli-enti/">La responsabilità amministrativa degli enti &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La responsabilità amministrativa degli enti &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è la responsabilità degli enti</strong></a></li>
<li><a href="#quali"><strong>Quali sono i soggetti responsabili</strong></a></li>
<li><strong><a href="#impresa">Nell&#8217;impresa individuale</a> </strong></li>
<li><strong><a href="#presupposti">I presupposti</a> </strong></li>
<li><a href="#esclusione"><strong>L&#8217;esclusione della responsabilità</strong></a></li>
<li><a href="#natura"><strong>La natura della responsabilità</strong></a></li>
<li><a href="#quali"><strong>Per quali reati </strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni amministrative</strong></a></li>
<li><a href="#aspetti"><strong>Aspetti processuali</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto in Italia la <strong>responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato</strong>. Si trattava di una disciplina particolarmente innovativa la cui introduzione è stata necessitata da un duplice ordine di ragioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;adeguamento alle norme internazionali e alle leggi di molti altri paesi europei dove tale tipo di responsabilità era già stata riconosciuta e disciplinata;</li>
<li>il riconoscimento che molti reati venivano commessi dalle imprese.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La disciplina introdotta inizialmente si applicava alla commissione di una cerchia circoscritta di reati che è progressivamente stata ampliata nel tempo con l&#8217;intervento graduale del legislatore. Solo nel 2007 ad esempio, con il Testo Unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è stata estesa la responsabilità degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi dall&#8217;ente in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è</h2>
<p style="text-align: justify;">La responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato è un tipo di responsabilità che possiede caratteristiche proprie della <strong>responsabilità amministrativa</strong> e della <strong>responsabilità penale</strong> e che fin&#8217;ora esclude la possibilità di domandare un risarcimento del danno in sede di accertamento. Il danneggiatto dal reato commesso dall&#8217;ente infatti può alternativamente:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>fare domanda di risarcimento del danno in sede civile contro l&#8217;ente oppure</li>
<li><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/costituzione-di-parte-civile/">costituirsi parte civile</a> nel processo contro l&#8217;imputato persona fisica e chiamando quale responsabile civile l&#8217;ente per il fatto compiuto dall&#8217;imputato persona fisica.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accertamento della responsabilià infatti è demandata alla competenza del <strong>giudice penale</strong>. La responsabilità infatti scaturisce dalla commissione da parte di soggetti apicali dell&#8217;ente o di soggetto a loro gerarchicamente subordinati dei reati previsti dal decreto ed è la manifestazione della cosiddetta &#8220;<strong>colpa di organizzazione</strong>&#8221; dell&#8217;ente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando è accertata la responsabilità l&#8217;ente è soggetto a delle <strong>sanzioni di natura amministrativa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli enti possono sottrarsi alla responsabilità amministrativa ex decreto legislativo 231/2001 quando si adoperano per la prevenzione degli illeciti penali previsti dal decreto mediante l&#8217;adozione di un <strong>modello di organizzazione e gestione</strong> per la prevenzione di tali reati.</p>
<h2 id="quali" style="text-align: justify;">A chi è imputabile la responsabilità amministrativa degli enti</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 231/2001 stabilisce l&#8217;ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti. Ai sensi di tale norma la responsabilità può essere imputata a:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>gli <strong>enti forniti di personalità giuridica</strong>;</li>
<li>le <strong>società e le associazioni anche prive di personalità giuridica</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Non possono rendersi responsabili invece ai sensi del decreto legislativo 231/2001:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>lo Stato;</li>
<li>gli enti pubblici territoriali;</li>
<li>enti pubblici non economici;</li>
<li>gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.</li>
</ul>
<h2 id="impresa" style="text-align: justify;">L&#8217;impresa individuale e la responsabilità ex d.lgs 231/2001</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elenco previsto dalla legge è tassativo. Ci sono tuttavia sentenze giurisprudenziali di vario grado discordanti sull&#8217;applicazione della responsabilità amministrativa degli enti alle <strong>imprese individuali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Fino al 2010 ad esempio la giurisprudenza negava l&#8217;estensione di tale responsabilità all&#8217;impresa individuale non essendoci uno &#8220;schermo giuridico&#8221; tra l&#8217;autore del reato e il soggetto giuridico responsabile dell&#8217;illecito amministrativo che trae vantaggio dal reato. Nel 2010 la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15657 invece ha esteso l&#8217;ambito di applicazione alle imprese individuali sostenendo altrimenti il verificarsi di una<em> &#8220;disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l&#8217;attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli stessi ragionamenti sono stati effettuati di recedente anche in relazione alla <strong>società unipersonale</strong> con una sentenza del Tribunale di Milano la n. 917/2020.</p>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">Quando l&#8217;ente risponde della responsabilità amministrativa</h2>
<p style="text-align: justify;">I soggetti di cui al paragrafo precedente sono responsabili quando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il reato è commesso nell&#8217;<strong>interesse</strong> o a<strong> vantaggio</strong> dell&#8217;ente;</li>
<li>l&#8217;autore del reato è un <strong>soggetto apicale</strong> definito dal decreto come <em>&#8220;persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell´ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso&#8221;</em>, oppure da soggetti (persone) <strong>sottoposti alla direzione o alla vigilanza</strong> di questi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ente inoltre risponde, come si vedrà, se non ha adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal dato normativo inoltre emerge che la responsabilità dell&#8217;ente è <strong>autonoma</strong> rispetto a quella della persona fisica. L&#8217;articolo 8 del decreto infatti recita: <em>&#8220;La responsabilità dell´ente sussiste anche quando: a) l´autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall´amnistia&#8221;.</em></p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;interesse o il vantaggio dell&#8217;ente</h3>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione è intervenuta di recente con la <strong>sentenza n. 37381/2020</strong> sui concetti di interesse e vantaggio dell&#8217;ente ai fini della sussistenza della responsabilità ex decreto legislativo 231/2001. In particolare, l&#8217;articolo 5 del decreto stabilisce che l&#8217;ente non è mai responsabile quando l&#8217;autore del reato ha agito nell&#8217;interesse esclusivo proprio o di terzi. Ma quand&#8217;è che si può affermare con certezza che l&#8217;agente ha agito nell&#8217;interesse esclusivo proprio o di terzi?</p>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte si è espressa affermando che <em>&#8220;In proposito, pertanto, ha trovato applicazione il principio secondo cui, la responsabilità da reato dell&#8217;ente deve essere esclusa qualora i soggetti indicati dall&#8217;art. 5 comma primo lett. a) e b) D.Lgs. n. 231 abbiano agito nell&#8217;interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l&#8217;illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell&#8217;ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, <strong>ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica</strong>&#8220;.</em></p>
<h2 id="esclusione" style="text-align: justify;">Quando non risponde della responsabilità amministrativa degli enti</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ente non risponde mai della responsabilità amministrativa ex decreto legislativo 231/2001 quando il reato è stato commesso dai soggetti apicali o dai soggetti che gerarchicamente dipendono da questi nel proprio <strong>esclusivo interesse o nell&#8217;interesse di terzi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ente inoltre non è responsabile nei casi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto, ovvero quando l&#8217;ente ha adottato prima della commissione dell&#8217;illecito un <strong>modello di organizzione e gestione</strong> idoneo a prevenire la commissione dei reati. Le norme in realtà prevedono la contemporanea sussistenza di più requisiti affinché l&#8217;ente sia esentato dalla responsabilità. In particolare distinguono tra il reato commesso dai soggetti apicali e il reato commesso dai soggetti dipendenti da questi.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Esclusione della responsabilità ex artt. 6 e 7</h3>
<p style="text-align: justify;">Nel primo caso l&#8217;ente deve, contemporaneamente alla dimostrazione di aver adottato il modello di organizzazione e gestione dei reati della specie di quello verificatosi, dimostrare che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>è stato affidato a un organismo dell´ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il <strong>compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli</strong> di curare il loro aggiornamento;</li>
<li>le persone che hanno commesso il reato lo hanno fatto <strong>eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione</strong>;</li>
<li>non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell´organismo preposto alla stessa.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tale ultima ipotesi è sempre esclusa se l&#8217;ente ha adottato efficacemente il modello. Ai fini dell&#8217;efficacia del modello il decreto richiede che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>venga effettutata una <strong>verifica periodica del modello</strong> ovvero venga modificato se si riscontrano violazioni delle prescrizioni o se l&#8217;attività e l&#8217;organizzazione della stessa mutano;</li>
<li>sia elaborato un <strong>codice disciplinare</strong> volto a sanzionare le condotte contrarie a quanto prescritto nel modello.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">I requisiti del modello</h3>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del secondo comma dell&#8217;articolo 6 del decreto, il modello di organizzazione e gestione deve:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;</li>
<li>prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l´attuazione delle decisioni dell´ente in relazione ai reati da prevenire;</li>
<li>individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;</li>
<li>prevedere obblighi di informazione nei confronti dell´organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli;</li>
<li>introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.</li>
</ul>
<h2 id="natura" style="text-align: justify;">La natura della responsabilità degli enti: penale o amministrativa?</h2>
<p style="text-align: justify;">La questione sulla natura della responsabilità degli enti non è ancora del tutto risolta. Un orientamento prevalente tuttavia si è affermato in seno alla Corte di Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione muove dai seguenti indicatori:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il dato normativo parla di<strong> responsabilità amministrativa</strong>. Ciò ha fatto in passato propendere la giurisprudenza per la natura amministrativa della responsabilità;</li>
<li>il presupposto oggettivo della responsabilità è un <strong>reato</strong> e la sua cognizione è devoluta dalla legge al <strong>giudice penale</strong>. Tale elemento ha fatto invece costituire l&#8217;orientamento secondo cui la responsabilità avrebbe natura penale. Ci sono tuttavia dei principi contrastanti con tale orientamento in particolare di natura costituzionale come ad esempio il principio di personalità della responsabilità penale ovvero quello del <em>&#8220;societas delinquere non potest&#8221;.</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;orientamento prevalente pertanto, affermatosi con la nota sentenza sul gruppo Thyssenkrup della Cassazione a Sezioni Unite n. 38343/2014, si estende ad una <strong>responsabilità &#8220;mista&#8221;</strong>. Nella nota sentenza in particolare le Sezione Unite della Cassazione hanno affermato che &#8220;<em>Il <strong>terzo indirizzo</strong>, pur rimarcando i tratti penalistici della normativa, preferisce valorizzare l’autonomia del sottosistema di cui si parla, entro il più ampio quadro del sistema punitivo che <strong>comprende sia l’illecito penale che quello amministrativo</strong>. Si riprendono le considerazioni esposte nella Relazione al D.Lgs. n. 231 per sottolineare che si è in presenza di una articolato sistema di responsabilità da reato che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo.<br />
Si tratterebbe, peraltro, di un sottosistema distinto ma strettamente connesso al diritto penale: una sorta di terzo binario del diritto criminale&#8221;. </em></p>
<h2 id="quali" style="text-align: justify;">I reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti</h2>
<p style="text-align: justify;">Agli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 231/2001 il legislatore ha costruito un <strong>elenco tassativo di categorie di reati</strong> che se commessi sono presupposto oggettivo di responsabilità amministrativa degli enti. Tali categorie di reati sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<div>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea  o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/frode-informatica/">frode informatica</a> in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;</div>
</li>
<li>Delitti informatici e trattamento illecito di dati;</li>
<li>Delitti di criminalità organizzata;</li>
<li>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio;</li>
<li>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;</li>
<li>Delitti contro l´industria e il commercio;</li>
<li>Reati societari;</li>
<li>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell´ordine democratico;</li>
<li>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;</li>
<li>Delitti contro la personalità individuale;</li>
<li>Abusi di mercato;</li>
<li>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;</li>
<li><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricettazione/">Ricettazione</a>, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/autoriciclaggio/">autoriciclaggio</a>;</li>
<li>Delitti in materia di violazione del diritto d´autore;</li>
<li>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all´autorità giudiziaria;</li>
<li>Reati ambientali;</li>
<li>Impiego  di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;</li>
<li>Razzismo e xenofobia;</li>
<li>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d&#8217;azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;</li>
<li>Reati tributari;</li>
<li>Contrabbando.</li>
</ul>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;">Conseguenze della responsabilità amministrativa degli enti: le sanzioni</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;apparato sanzionatorio costruito per i casi di accertamento della responsabilità amministrativa degli enti assolve diverse funzioni. Il decreto infatti prevede l&#8217;applicazione di diverse <strong>sanzioni amministrative</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>pecuniaria;</li>
<li>confisca;</li>
<li>interdittive;</li>
<li>pubblicazione della sentenza.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le prime due sanzioni sono volte ad incidere direttamente sul patrimonio dell&#8217;ente. La prima si applica sempre quando viene accertata la responsabilità. L&#8217;articolo 12 prevede dei casi in cui il giudice può ridurne l&#8217;entità. Il pagamento della sanzione è a carico dell&#8217;ente secondo il principio della <strong>responsabilità patrimoniale dell&#8217;ente</strong> di cui all&#8217;articolo 27 del decreto legislativo 231/2001. Anche la seconda sanzione è sempre applicata anche quando la pena viene patteggiata.</p>
<p style="text-align: justify;">Le altre due sanzioni hanno lo scopo di disincentivare la commissione di illeciti da parte degli enti. L&#8217;intedizione e la pubblicazione della sentenza dovrebbero infatti incentivarli ad adottare efficacemente i modelli di gestione e organizzazione. I vari casi di interdizione previsti dalla normativa vanno a limitare l&#8217;aatività dell&#8217;ente ovvero ad influire sul suo andamento economico e quindi finanziario. La minaccia di tali conseguenze dovrebbe pertanto stimolare la prevenzione degli illeciti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice non applica le sanzioni interdittive se, ai sensi dell&#8217;articolo 17 del decreto, prima che venga dichiarata l&#8217;apertura del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/">dibattimento</a> nel primo grado di giudizio l&#8217;ente ha:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>risarcito integralmente il danno</strong> e ha <strong>eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato</strong> ovvero si è  comunque efficacemente adoperato in tal senso;</li>
<li>eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante <strong>l´adozione e l´attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati</strong> della specie di quello verificatosi;</li>
<li>messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Le misure cautelari</h3>
<p style="text-align: justify;">Infine il giudice può disporre delle <strong>misure cautelari</strong> quando in sede di accertamento della responsabilità, ove vi siano gravi indizi  per ritenere la sussistenza della responsabilità dell´ente per un illecito amministrativo  dipendente da reato, il protrarsi dell&#8217;attività possa:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>aggravare o protrarre le conseguenze del reato;</li>
<li>agevolare la commissione di altri reati.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le misure cautelari previste dal decreto sono in particolare il <strong>sequestre conservativo</strong> e il <strong>sequestro preventivo</strong> che non possono essere applicate per una durata superiore all&#8217;anno.</p>
<h2 id="aspetti" style="text-align: justify;">Aspetti processuali</h2>
<p style="text-align: justify;">La competenza a decidere sulla responsabilità amministrativa degli enti è del <strong>giudice penale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ente partecipa al giudizio nella persona del proprio <strong>rappresentante legale</strong> individuato nello statuto o nell&#8217;atto costitutivo. Tale norma costituisce l&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 35 del decreto secondo cui <em>&#8220;All&#8217;ente si applicano le disposizioni processuali relative all´imputato, in quanto compatibili&#8221;. </em>Il legale rappresentante dunque è il soggetto che per conto dell&#8217;ente può esercitarne i diritti e procedere con l&#8217;autodifesa a mezzo del difensore legale dell&#8217;ente. L&#8217;ente tuttavia può essere rappresentato direttamente dal difensore.</p>
<p style="text-align: justify;">La definizione del giudizio sull&#8217;accertamento della responsabilità dell&#8217;ente è compatibile con le forme speciali del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-abbreviato/">giudizio abbreviato</a>, dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento-richiesta-sentenza-azione-civile/">applicazione della pena su richiesta delle parti</a> ovvero del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/">procedimento per decreto</a>.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il reato di violazione di domicilio &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/violazione-di-domicilio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 10:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=15242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il reato di violazione di domicilio &#8211; indice: Il concetto di domicilio La fattispecie comune L&#8217;elemento psicologico L&#8217;ipotesi aggravata La procedibilit&#224; Il pubblico ufficiale Fra le libert&#224; attribuite a ciascun soggetto nel suo esclusivo interesse c&#8217;&#232; quella di condurre una vita pacifica, tranquilla e sicura nei luoghi di utilizzo privato. La Costituzione, in particolare, tutela [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di violazione di domicilio &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#concetto"><strong>Il concetto di domicilio</strong></a></li>
<li><a href="#fattispecie"><strong>La fattispecie comune</strong></a></li>
<li><a href="#elemento"><strong>L&#8217;elemento psicologico</strong></a></li>
<li><a href="#ipotesi"><strong>L&#8217;ipotesi aggravata</strong></a></li>
<li><a href="#procedibilità"><strong>La procedibilità</strong></a></li>
<li><a href="#pubblico"><strong>Il pubblico ufficiale</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Fra le libertà attribuite a ciascun soggetto nel suo esclusivo interesse c&#8217;è quella di condurre una vita pacifica, tranquilla e sicura nei luoghi di utilizzo privato. La Costituzione, in particolare, tutela questa libertà stabilendo all&#8217;articolo 14 che <em>&#8220;<strong>il domicilio è inviolabile</strong>&#8220;</em>. Il codice penale tutela tale bene giuridico mediante la configurazione di una serie di figure delittuose collocate nel libro secondo fra i delitti contro la persona. La prima versione del codice prevedeva soltanto due reati contro l&#8217;inviolabilità del domicilio: quelli previsti agli articoli 614 e 615 ovvero la <strong>violazione di domicilio comune</strong> e la <strong>violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale</strong>. Successivamente alcune leggi speciali hanno inserito fra i reati contro l&#8217;inviolabilità del domicilio altre fattispecie che tutelano in particolare la privacy e la riservatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa sede si vuole fornire un contributo sul reato di violazione di domicilio comune di cui all&#8217;articolo 614 del codice penale che è la fattispecie che si ritiene per prima vada analizzata. In prima battuta si ricordi che il termine domicilio come inteso dalla norma penale non lo è allo stesso modo di quello del codice civile: a ciò si farà apposito riferimento.</p>
<h2 id="concetto" style="text-align: justify;">Il concetto di domicilio</h2>
<p style="text-align: justify;">Riprendendo subito da quanto appena detto, la norma penale attribuisce al domicilio un <strong>significato diverso da quello datogli dal codice civile</strong>. O meglio il codice penale attribuisce al domicilio più significati e diversi.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo dalla definizione del codice civile, enunciata dall&#8217;articolo 43, il domicilio è il luogo dove la persona ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini dei reati di cui agli articoli 614 e 615 del codice penale invece il domicilio assume tre diverse configurazioni. Può essere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;abitazione;</li>
<li>il luogo di privata dimora;</li>
<li>le appartenenze di questo ultimo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 614 infatti esordisce  affermando che<em> &#8220;Chiunque s&#8217;introduce nell&#8217;<strong>abitazione</strong> altrui, o in un altro <strong>luogo di privata dimora</strong>, o nelle <strong>appartenenze</strong> di essi&#8230;&#8221;</em>. Lo stesso vale per la fattispecie criminosa prevista nella norma successiva per cui commette reato di violazione di domicilio <em>&#8220;Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s&#8217;introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell&#8217;articolo precedente&#8230;&#8221;. </em></p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;abitazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Per tale si intende qualsiasi luogo che la persona adibisce, in modo temporaneo o definitivo, ad <strong>uso domestico</strong> per se stessa sola o in condivisione con altri ma dalla quale esclude chiunque altro. Non rileva ai fini della suddetta qualificazione la natura, la forma, le dimensioni o altre caratteristiche esteriori del bene mobile o immobile che la persona utilizza come tale. Ciò che rileva è l&#8217;<strong>attualità di utilizzo del bene anche in maniera non continuativa</strong>: il reato si configura anche se gli occupanti non sono presenti nel momento in cui il reato è consumato.</p>
<p style="text-align: justify;">Non integra reato di violazione di domicilio l&#8217;introdursi o il trattenersi presso un&#8217;abitazione abbandonata o sfitta. Si è visto come infatti ai fini del reato in esame è necessaria l&#8217;attualità dell&#8217;uso del bene mentre non rileva la continuità dell&#8217;utilizzo. Si è pronunciata in merito la Cassazione con sentenza n. 23579/2018 affermando che <em>&#8220;A proposito dell’irrilevanza della saltuarietà dell’uso dell’appartamento, va richiamato il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 48528 del 06/10/2011, B., Rv. 252116, secondo cui integra il delitto di violazione di domicilio la condotta del soggetto che si introduca, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, in un locale di pertinenza di un’abitazione, regolarmente chiuso a chiave e saltuariamente visitato e sorvegliato da chi ne abbia la disponibilità, <strong>in quanto l’attualità dell’uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell’assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell’avente diritto&#8221;. </strong></em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Il luogo di privata dimora e l&#8217;introduzione con le chiavi</h3>
<p style="text-align: justify;">Si tratta in questo caso di un concetto più ampio di abitazione in quanto il luogo di privata dimora si individua in qualsiasi posto utilizzato da un soggetto per svolgere un&#8217;attività per lo più non domestica. Per citare un esempio si pensi all&#8217;ufficio dove il soggetto svolge svolge un&#8217;attività professionale piuttosto che alla camera d&#8217;hotel dove lo stesso alloggia qualche notte. Si ritiene dunque possa coincidere con la privata dimora anche la <strong>camera d&#8217;albergo</strong> e pertanto l&#8217;introduzione in essa senza il consenso dell&#8217;alloggiante può integrare reato di violazione di domicilio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenga presente che il luogo di privata dimora <strong>non coincide con la residenza privata</strong>. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 53438 del 2017. In tale giudizio sono stati inoltre definiti i criteri per individuare il luogo di privata dimora ovvero: &#8220;a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si considera luogo di privata dimora l&#8217;immobile utilizzato dal <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/comodato/">comodatario</a> se <em>&#8220;esiste una situazione di fatto che collega in maniera sufficientemente stabile il soggetto allo spazio fisico in cui si esplica la sua personalità&#8221;</em>. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 24448/2019 ritenendo che in tal caso al comodatario venga attribuito il diritto allo <em><strong>jus excludendi</strong></em>. Il proprietario dell&#8217;immobile che si introduce o si trattiene nella sua proprietà senza il consenso del comodatario può essere accusato di reato di violazione di domicilio ed essere tenuto a risarcire il danno al comodatario.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le appartenenze</h3>
<p style="text-align: justify;">Sono i locali accessori ai luoghi di privata dimora che consentono un miglior godimento degli stessi. È sufficiente che si individui un <strong>rapporto di dipendenza</strong> di tali locali al luogo di privata dimora senza che ci sia una diretta comunicazione fra i due. Rientrano pertanto in tale concetto ad esempio il giardino, il cortile, l&#8217;orto, il balcone.</p>
<p style="text-align: justify;">Con una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10508/2018, i giudici, respingendo il ricorso di un soggetto accusato di violazione di domicilio per aver sostato sul pianerottolo del condominio dello studio legale del proprio avvocato contro la sua volontà, hanno confermato che il <strong>pianerottolo</strong> è un&#8217;appartenenza di un luogo di privata dimora.</p>
<h2 id="fattispecie" style="text-align: justify;">La violazione di domicilio comune: l&#8217;articolo 614 del codice penale</h2>
<p style="text-align: justify;">La prima fattispecie di reato contro l&#8217;inviolabilità del domicilio è quella che si può avere tenendo due condotte rispettivamente distinte dal primo e dal secondo comma dell&#8217;articolo 614 del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi della norma si ha violazione di domicilio quando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>ci s&#8217;<strong>introduce</strong> nell&#8217;abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo , ovvero ci s&#8217;introduce clandestinamente o con l&#8217;inganno;</li>
<li>ci si <strong>trattiene</strong> nei suddetti luoghi contro l&#8217;espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero ci si trattiene clandestinamente o con inganno.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si individua così l&#8217;elemento oggettivo del reato che consiste nell&#8217;introdursi o trattenersi in uno dei luoghi previsti dalla norma. L&#8217;introduzione deve aver luogo con l&#8217;<strong>intero corpo umano</strong> non essendo sufficiente l&#8217;introduzione con una sola parte di esso. Il trattenersi significa sostare in uno dei suddetti luoghi.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambe le condotte devono avvenire:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>o <strong>contro la volontà di chi ha il diritto di escludere altri</strong>, il quale può manifestare il dissenso espressamente con moniti scritti, verbali o avvertimenti gestuali oppure tacitamente;</li>
<li>oppure in modo <strong>clandestino</strong> o con <strong>inganno</strong>. Cercando dunque di non essere visto oppure tenendo un comportamento che toglie completamente valore ad un consenso eventualmente dato (imbroglio).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La dottrina e la giurisprudenza non ritengono sufficiente un dissenso presunto, cioè quello che si deduce per fatti concludenti, ai fini dell&#8217;integrazione del reato.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Chi è il soggetto che ha il diritto di escludere altri</h3>
<p style="text-align: justify;">In generale l&#8217;opinione prevalente sostiene che il <strong>titolare del diritto di esclusione</strong> è il soggetto che ha stabilito la propria abitazione o dimora in maniera legittima e attuale in un determinato luogo oppure un suo rappresentante nel caso tale soggetto fosse temporaneamente impedito.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza costituzionale calando la fattispecie nell&#8217;ambito della famiglia ha attribuito <strong>parità al marito e alla moglie nell&#8217;esercizio del diritto di escludere</strong>. Il dissenso di uno dei coniugi pertanto vale a neutralizzare il consenso dell&#8217;altro.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il soggetto titolare ad escludere altri è una persona giuridica invece la volontà di escludere rilevante è quella del titolare del potere di direzione.</p>
<h2 id="elemento">L&#8217;elemento psicologico del reato di violazione di domicilio</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;agente del reato di violazione di domicilio è punito con la pena della reclusione: si tratta pertanto di un delitto in cui l&#8217;elemento psicologico è costituito dal<strong> dolo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel porre in essere la condotta infatti l&#8217;agente vuole entrare o trattenersi in un&#8217;abitazione o in un luogo di privata dimora ovvero in una sua appartenenza di altro soggetto ed è consapevole di farlo contro la volontà la sua volontà.</p>
<h2 id="ipotesi" style="text-align: justify;">Violazione di domicilio aggravata</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di violazione di domicilio, ai sensi del primo comma dell&#8217;articolo 614 del codice penale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni nell&#8217;ipotesi non aggravata.</p>
<p style="text-align: justify;">Delle circostanze aggravanti del reato sono previste al quarto comma e sono l&#8217;aver commesso il fatto:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>con violenza sulle cose o alle persone</strong>;</li>
<li>essendo <strong>palesemente armati</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In tali casi la pena è della reclusione da due a sei anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Si segnala fra le altre cose che il contenuto delle pene previste per l&#8217;ipotesi semplice e aggravata è stato di recente modificato dalle <strong>legge n. 36/2019</strong>. Prima di tale intervento normativo la reclusione era da sei mesi a tre anni nell&#8217;ipotesi semplice e da uno a cinque anni nell&#8217;ipotesi aggravata.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quando c&#8217;è violenza sulle cose: l&#8217;orientamento della Cassazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Per non  lasciare nulla nell&#8217;incertezza la Cassazione ha chiarito il significato di commettere violazione di domicilio con violenza sulle cose. Nella sentenza, che verrà ripresa anche successivamente per trattare di altro aspetto, si legge che <em>&#8220;In tema di violazione di domicilio, perché possa ritenersi sussistente l’aggravante della violenza sulle cose, che comporta la procedibilità di ufficio, <strong>occorre non solo che l’azione sia esercitata direttamente sulla &#8220;res&#8221;, ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l’aspetto e/o la funzione</strong>&#8220;.</em></p>
<h2 id="procedibilità" style="text-align: justify;">Aspetti procedurali</h2>
<p style="text-align: justify;">Il terzo comma dell&#8217;articolo 614 del codice penale afferma espressamente che <em>&#8220;<strong>Il delitto è punibile a querela della persona offesa</strong>&#8220;</em>. L&#8217;ordinamento pertanto mette a disposizione lo strumento della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/">querela</a> per denunciare il reato in esame. Essendo la querela una condizione di procedibilità il reato può essere o meno perseguito a seconda che la persona offesa decida o meno di denunciarlo utilizzando tale strumento. Il diritto di procedere mediante querela spetta al titolare dello<em> jus excludendi</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando invece ci si trova nell&#8217;ipotesi di violazione di domicilio aggravata il reato viene perseguito <strong>d&#8217;ufficio</strong> e dunque anche se la persona offesa non ha denunciato il reato tramite querela.</p>
<h2 id="pubblico" style="text-align: justify;">Quando la violazione di domicilio è commessa da un pubblico ufficiale</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 615 del codice penale:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Il <strong>pubblico ufficiale</strong>, che, <strong>abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni</strong>, s&#8217;introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell&#8217;articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</em></p>
<p class="comma" style="text-align: justify;"><em>Se l&#8217;abuso consiste nell&#8217;introdursi nei detti luoghi senza l&#8217;osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.</em></p>
<p class="comma" style="text-align: justify;"><em>Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">A differenza della fattispecie comune di violazione di domicilio in questo caso è irrilevante l&#8217;introduzione o l&#8217;intrattenimento <strong>contro il dissenso</strong> del titolare dello <em>jus excludendi</em>. Rilevano invece i seguenti elementi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la qualità di pubblico ufficiale dell&#8217;agente;</li>
<li>l&#8217;abuso di poteri inerenti alle funzioni di quest&#8217;ultimo;</li>
<li>il dolo nel porre in essere la condotta ovvero la coscienza di stare abusando dei propri poteri per introdursi o trattenersi presso quel luogo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Questa fattispecie prevede una circostanza <strong>attenuante</strong> al secondo comma dell&#8217;articolo 615. Quando <em>&#8220;l&#8217;abuso consiste nell&#8217;introdursi nei detti luoghi senza l&#8217;osservanza delle formalità prescritte dalla legge&#8230;&#8221;</em>. La pena allora è ridotta.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando la violazione di domicilio è commessa da un pubblico ufficiale il reato è <strong>procedibile d&#8217;ufficio</strong>. Mentre in origine entrambe le ipotesi previste dalla norma erano procedibili d&#8217;ufficio, con il <strong>decreto legislativo n. 36/2018</strong>  l&#8217;ipotesi attenuata del reato è stata resa procedibile a querela.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La violenza privata &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/violenza-privata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 08:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=14751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il reato di violenza privata &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Gli elementi oggettivi La consumazione L&#8217;elemento psicologico L&#8217;aggravante Circolazione stradale Procedibilit&#224; All&#8217;articolo 610 del codice penale il legislatore afferma che &#8220;Chiunque, con&#160;violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa &#232; punito con la reclusione fino a quattro anni&#8221;. La norma definisce il reato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/violenza-privata/">La violenza privata &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di violenza privata &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#elementi"><strong>Gli elementi oggettivi</strong></a></li>
<li><a href="#consumazione"><strong>La consumazione</strong></a></li>
<li><a href="#elemento"><strong>L&#8217;elemento psicologico</strong></a></li>
<li><a href="#aggravante"><strong>L&#8217;aggravante</strong></a></li>
<li><a href="#circolazione"><strong>Circolazione stradale</strong></a></li>
<li><a href="#procedibilità"><strong>Procedibilità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;articolo 610 del codice penale il legislatore afferma che <em>&#8220;Chiunque, con <strong>violenza</strong> o <strong>minaccia</strong>, <strong>costringe</strong> altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma definisce il reato di violenza privata ponendo in risalto due fondamentali concetti che riempiono di significato la disposizione: la violenza e la minaccia. Prima di analizzare la struttura del reato infatti si andrà inevitabilmente ad approfondire il significato di questi due concetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un reato contro la libertà personale che il codice penale inserisce nel titolo XII del libro secondo fra i <strong>delitti contro la libertà morale</strong>. Il bene giuridico tutelato infatti è proprio la libertà morale di ciascun individuo che lo stato vuole difendere e garantire che possa manifestarsi come ciascuno meglio ritiene.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la violenza privata</h2>
<p style="text-align: justify;">La violenza privata è un <strong>delitto</strong> disciplinato dal codice penale all&#8217;articolo 610 fra i delitti contro la libertà morale. Si tratta di un reato sussidiario in quanto la sua formulazione generica spesso viene sostituita da altre fattispecie criminose circoscritte ad interessi giuridici più specifici.</p>
<p style="text-align: justify;">Affinché si configuri il reato la fattispecie deve avere ad oggetto un <strong>fatto illegittimo</strong>. L&#8217;illegittimità è esclusa quando ad esempio la condotta commissiva od omissiva è legittimata da una causa di giustificazione oppure quando interviene uno stato di necessità.</p>
<p style="text-align: justify;">È un reato punito con la pena della <strong>reclusione fino a 4 anni</strong> salvo si verifichi la circostanza aggravante. Tale circostanza è prevista dal secondo comma dell&#8217;articolo 610 del codice penale.</p>
<h2 id="elementi" style="text-align: justify;">Gli elementi oggettivi del reato: la violenza e la minaccia</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di violenza privata si configura quando le condotte di <strong>fare, tollerare od omettere</strong> sono compiute con violenza o minaccia. Tecnicamente questi fattori sono gli elementi oggettivi del reato senza i quali la fattispecie criminosa non si verificherebbe.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene si ritenga che la violenza arrechi un <strong>male attuale</strong> mentre la minaccia uno futuro, anche la seconda ne arreca uno attuale. Chi minaccia infatti innesca un meccanismo psicologico di turbamento nel soggetto che la riceve, turbamento che pertanto è attuale. In questo contesto tuttavia la violenza e la minaccia costituiscono dei mezzi di<strong> coercizione della volontà altrui</strong> e in questo senso il loro significato va approfondito.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;agente può esercitare la violenza o la minaccia anche su un soggetto terzo rispetto a quello che subisce il reato affinché si integri la fattispecie di violenza privata.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La violenza</h3>
<p style="text-align: justify;">In senso stretto si ha violenza quando si cerca di vincere un ostacolo reale o supposto impiegando dell&#8217;energia fisica. Tale energia può essere utilizzata nel senso suddetto sulle cose o <strong>sulle persone</strong>. La legge non fornisce alcuna definizione di violenza sulle persone ma rende solo uno spunto per definire meglio il concetto di violenza sulle cose. Lo rende in particolare al secondo comma dell&#8217;articolo 392 del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal sede tuttavia interessa capire meglio cosa in ambito giuridico si intenda per <strong>violenza personale</strong> e pertanto ci si rifà alle questioni dottrinali ed alle più recenti pronunce giurisprudenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina distingue la violenza <strong>propria</strong> da quella <strong>impropria</strong>, definendo la prima come quella derivante dall&#8217;impiego dell&#8217;energia fisica e la seconda quella che determina uno stato di incapacità di volere o di agire del soggetto passivo. In questa seconda ipotesi pertanto, che esclude la minaccia, possono essere utilizzati anche mezzi che non comportano la violenza in senso proprio (fisica) come ad esempio l&#8217;uso di narcotizzanti o sostanze stupefacenti. La violenza impropria inoltre può derivare anche da una <strong>omissione</strong>: ad esempio sottrarre le chiavi di casa a qualcuno per indurlo a tenere un certo comportamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le più recenti pronunce giurisprudenziali invece si riporta quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 38910 del 2018. Secondo i giudici di legittimità la violenza personale si esercita con <em>&#8220;qualsiasi mezzo idoneo a <strong>privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione</strong>, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione&#8221;.</em></p>
<h3 style="text-align: justify;">La minaccia</h3>
<p style="text-align: justify;">Si ha minaccia invece quando <strong>si prospetta ad un soggetto un avvenimento futuro negativo</strong> che dipende dalla propria volontà. Significa cioè che con un&#8217;azione od un omissione chi minaccia ha il potere di determinare o meno il verificarsi dell&#8217;evento. Se invece manca questa possibilità dell&#8217;agente non si ha minaccia ma mero avvertimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;avvenimento negativo che l&#8217;agente prospetta alla persona può riguardare la sua integrità fisica ma anche quella morale. E dunque si ritiene minaccia un comportamento volto a <strong>limitare la libertà personale</strong> per quanto riguarda la propria vita nei vari spetti: integrità fisica e morale, relazioni affettive, patrimonio e così via. L&#8217;importante è che l&#8217;oggetto della minaccia sia un bene giuridicamente rilevante.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini del reato in esame tuttavia la minaccia deve tradursi in un mezzo di coercizione e dunque sottoporre il soggetto passivo a compiere una scelta. Ovvero comportarsi come desidera l&#8217;agente oppure subire l&#8217;eventuale male futuro. Talvolta poi la minaccia è talmente coercitiva che annulla completamente la volontà dell&#8217;agente.</p>
<p style="text-align: justify;">Come per la violenza si ritiene opportuno richiamare una fra le più recenti sentenze della Cassazione in cui i giudici hanno fornito una nozione di minaccia. Ai fini del reato di violenza privata la Corte ha ritenuto minaccia <em>&#8220;qualsiasi</em><br />
<em>comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, <strong>idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto</strong>, onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa&#8221;.</em></p>
<h2 id="consumazione" style="text-align: justify;">Consumazione e configurabilità del reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di violenza privata nella sua prima formulazione normativa si considerava consumato con l&#8217;uso della violenza o della minaccia per coartare la volontà del soggetto passivo senza che l&#8217;intento dell&#8217;agente si verificasse. Tale ultima ipotesi costituiva una circostanza aggravante.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;attuale formulazione invece la fattispecie delittuosa è consumata soltanto quando <strong>il costringimento a fare, tollerare od omettere si verifica</strong>. Al contrario, se non si verifica, si ha soltanto <strong>delitto tentato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne la configurabilità del reato, la Cassazione ha precisato lo scorso anno nella sentenza n. 10360 che <em>&#8220;ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino <strong>la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo</strong>, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà&#8221;</em>. Nella specie era stato accusato di reato di violenza privata un poliziotto che nello svolgimento delle sue funzioni durante una manifestazione di protesta limitava la libertà di movimento di un protestante.</p>
<h2 id="elemento" style="text-align: justify;">L&#8217;elemento psicologico del reato</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;agente fa uso di violenza e minaccia allo scopo di costringere taluno a fare, tollerare od omettere con la <strong>consapevolezza</strong> e la <strong>coscienza</strong> di farlo. Si ritiene pertanto che l&#8217;elemento psicologico del reato sia il <strong>dolo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta inoltre di un dolo <strong>generico</strong> e non specifico. Come affermato nel paragrafo precedente infatti il reato è integrato soltanto quando il costringimento si realizza.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione ha faticato ad escludere l&#8217;esistenza del dolo generico nel caso in cui la condotta del reato di violenza privata sia stata posta in essere per scherzo. A tal proposito sosteneva nella sentenza n. 40488 del 2018 come <em>&#8220;l’intento di effettuare uno “scherzo” è idoneo ad escludere il dolo del reato solo qualora la condotta non venga posta in essere con la <strong>volontà (o l’accettazione del rischio) di determinare la lesione tipica</strong> ovvero quando tale intenzione risulti <strong>incompatibile con l’eventuale finalità specifica che caratterizza il dolo</strong> suddetto, degradando altrimenti a mero movente dell’agire, di per sé ininfluente ai fini della rilevanza penale del fatto&#8221;.</em></p>
<h2 id="aggravante" style="text-align: justify;">L&#8217;aggravante del reato di violenza privata</h2>
<p style="text-align: justify;">Il secondo comma dell&#8217;articolo 610 del codice penale stabilisce che <em>&#8220;La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall&#8217;articolo 339&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La norma individua un<strong> aggravante</strong> del reato di violenza privata quando viene commesso con le modalità previste all&#8217;articolo 339 del codice penale. Tali <strong>modalità</strong> prevedono che la violenza o la minaccia siano esercitate:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;</li>
<li>con armi;</li>
<li>da persona travisata (cioè una persona che ha volontariamente alterato il proprio aspetto al fine di non essere riconosciuta);</li>
<li>da più persone riunite;</li>
<li>con scritto anonimo;</li>
<li>in modo simbolico;</li>
<li>valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se pertanto la condotta viene posta in essere con tali modalità la pena (reclusione fino a 4 anni) è <strong>aumentata fino ad un terzo</strong> se concorrono più di una delle circostanze suddette.</p>
<h2 id="circolazione" style="text-align: justify;">Il reato di violenza privata nella circolazione stradale: i parcheggi</h2>
<p style="text-align: justify;">Si riscontrano molteplici pronunce giurisprudenziali sul reato di violenza privata commesso nell&#8217;ambito della <strong>circolazione stradale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Al proposito non è infrequente il verificarsi della situazione in cui un <strong>soggetto disabile</strong> trovi il parcheggio riservato alla sua categoria occupato da un veicolo appartenente ad un soggetto non invalido. Con la sentenza n. 17794 del 2017 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un soggetto condannato al reato di violenza privata per aver parcheggiato il proprio veicolo nel posto riservato a soggetti disabili impedendo ad un soggetto affetto da gravi patologie di parcheggiarvi.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di circolazione stradale inoltre si sono verificate altre ipotesi sempre con riguardo ai parcheggi. Nella sentenza n. 51236 del 2019 la Corte di Cassazione ha affermato che <em>&#8220;integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica </em><em>in <strong>qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione</strong>&#8220;.</em></p>
<h2 id="procedibilità" style="text-align: justify;">La procedibilità d&#8217;ufficio del reato di violenza privata</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di violenza privata è un reato <strong>perseguibile d&#8217;ufficio</strong>. Significa che dal momento in cui giunge alla Procura la notizia di reato il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-parti/">Pubblico Ministero</a> deve esercitare l&#8217;azione penale. Non è necessario dunque che il fatto sia denunciato o vi sia una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/">querela</a> da parte della persona offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la procedibilità d&#8217;ufficio l&#8217;azione penale avviata non è revocabile e non può essere interrotta. A differenza di quanto avviene per i reati perseguibili a querela nei quali invece si ha a disposizione lo strumento della remissione di querela.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>False dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/false-dichiarazioni-pubblico-ufficiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 21:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>False dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale &#8211; indice: Quali possono essere Gli effetti La responsabilit&#224; penale&#160; Le sanzioni penali Come comportarsi&#160; Il Dpr 445/2000 stabilisce le regole in materia di documentazione amministrativa, ovvero individua varie tipologie di documenti amministrativi e prescrive come devono essere utilizzati. Si tratta di documenti che danno forma al contenuto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>False dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#quali-possono-essere"><strong>Quali possono essere</strong></a></li>
<li><a href="#effetti"><strong>Gli effetti</strong></a></li>
<li><strong><a href="#responsabilità-penale">La responsabilità penale</a> </strong></li>
<li><a href="#sanzioni penali"><strong>Le sanzioni penali</strong></a></li>
<li><strong><a href="#come-comportarsi">Come comportarsi</a> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il Dpr 445/2000 stabilisce le regole in materia di documentazione amministrativa, ovvero individua varie tipologie di documenti amministrativi e prescrive come devono essere utilizzati. Si tratta di documenti che danno forma al contenuto dell&#8217;atto che rappresentano e che sono utili all&#8217;esplicazione dell&#8217;attività amministrativa. Tale documentazione, essendo complessa e di varia natura, è stata semplificata dal legislatore mediante l&#8217;introduzione di certificati e dichiarazioni sostitutive. Il capo VI del Dpr stabilisce quali sono le sanzioni nel caso in cui tale documentazione venga resa non conforme al vero. L&#8217;articolo 76, in particolare, tratta le <strong>false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale</strong> che punisce con alcune fattispecie di reato previste dal codice penale. Si tratta dei reati di cui agli articoli 495 e 483 del codice penale.</p>
<h2 id="quali-possono-essere" style="text-align: justify;">Quali possono essere le false dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale</h2>
<p style="text-align: justify;">Le false dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale possono essere le seguenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le <strong>dichiarazioni sostitutive di certificazioni</strong> (<strong>autocertificazioni</strong>), di cui all&#8217;articolo 46 del Dpr 445/2000;</li>
<li>le <strong>dichiarazioni</strong> <strong>sostitutive dell&#8217;atto di notorietà,</strong> di cui all&#8217;articolo 47 del Dpr 445/2000.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le prime sono dichiarazioni che sostituiscono i certificati ovvero quei documenti <em>&#8220;rilasciati da una amministrazione pubblica aventi funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche&#8221;</em>. La dichiarazione dev&#8217;essere sottoscritta e gli stati, le qualità personali e i fatti che possono essere dichiarati con tale autocertificazione sono elencati all&#8217;articolo 46 suddetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le seconde invece, sono dichiarazioni sottoscritte dall&#8217;interessato con le quali si sostituisce l&#8217;atto di notorietà. Quest&#8217;ultimo consiste in un atto che concerne <strong>stati, qualità personali o fatti</strong> che sono a diretta conoscenza dell&#8217;interessato e che possono riguardare sé stesso o altri soggetti che conosce. Vengono utilizzate per dichiarare tutti gli stati le qualità personali o i fatti che non rientrano nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 46 del Dpr 445/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 2, della legge in esame, tali dichiarazioni possono essere rese al pubblico ufficiale anche <strong>per conto di un altro soggetto</strong> che si trova impedito temporaneamente per motivi di salute. Si possono sostituire a tale soggetto il coniuge o, in assenza, i figli, o ancora, un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Il pubblico ufficiale provvede a verificare preventivamente l&#8217;idoneità del dichiarante.</p>
<h2 id="effetti" style="text-align: justify;">Gli effetti delle false dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale</h2>
<p style="text-align: justify;">Le amministrazioni pubbliche effettuano regolarmente dei <strong>controlli sulla veridicità delle dichiarazioni</strong> sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000. Li eseguono tramite strumenti informatici o telematici nonché verificando la corrispondenza di quanto dichiarato con i registri che hanno già in possesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si tratta di semplici irregolarità od omissioni rilevabili d&#8217;ufficio la pubblica amministrazione invita l&#8217;interessato a regolarizzare la dichiarazione per ottenere la prosecuzione del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora invece si tratti di dichiarazioni non veritiere ci sono delle sanzioni penali previste dall&#8217;articolo 76 dello stesso Dpr di cui si tratterà nel successivo paragrafo. Queste sanzioni sono espressamente richiamate dall&#8217;articolo 48, secondo comma, del Dpr che afferma come <em>&#8220;Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.</em> Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il <strong>richiamo alle sanzioni penali previste dall&#8217;articolo 76</strong>, <strong>per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci</strong> ivi indicate&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, ai sensi dell&#8217;articolo 75, i benefici conseguiti dal dichiarante a seguito di emanazione del provvedimento risultante dal procedimento completo decadono se le dichiarazioni effettuate sono false.</p>
<h2 id="responsabilità-penale" style="text-align: justify;">La responsabilità penale prevista dall&#8217;articolo 76</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 76, dunque, prevede una responsabilità penale per i soggetti privati che <strong>rilasciano dichiarazioni mendaci, formano od usano atti falsi</strong>. Come già accennato, l&#8217;articolo 48 del Dpr che stabilisce le modalità con cui devono essere rese le dichiarazioni sostitutive alla P.A. richiama tale norma. In questa prevede una responsabilità penale in caso di dichiarazioni sostitutive mendaci o non veritiere.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 76 recita che <em>&#8220;Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.</em> <em>L&#8217;esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. <strong>Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell&#8217;articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale</strong>. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l&#8217;interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo entrambe le dichiarazioni sostitutive considerate come rese ad un pubblico ufficiale c&#8217;è la possibilità che si integri uno dei reati di cui agli articoli 483 e 495 del codice penale.</p>
<h2 id="sanzioni-penali" style="text-align: justify;">Le ipotesi di reato previste in caso di false dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo dottrina e giurisprudenza i reati che possono configurarsi in caso di false dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale sono essenzialmente due:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il reato di <strong>falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</strong>, di cui all&#8217;articolo 483 del codice penale;</li>
<li>quello di <strong>falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri</strong>, di cui all&#8217;articolo 495 del codice penale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di delitti contro la fede pubblica: il primo di falsità in atti, il secondo di falsità personale. In entrambi l&#8217;elemento psicologico è il dolo generico in quanto il dichiarante è consapevole di effettuare una dichiarazione scritta mendace ad un pubblico ufficiale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 483 del codice penale recita:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l&#8217;atto è destinato a provare la verità, è punito con la <strong>reclusione fino a due anni</strong>.</em> Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo a tale tipologia di reato c&#8217;è giurisprudenza discordante. La discordia nasce dal fatto che parte di essa attribuisce alle dichiarazioni sostitutive <strong>natura di atto pubblico</strong> altra parte no. L&#8217;orientamento dominante tuttavia pende per l&#8217;argomentazione positiva. La Cassazione penale con sentenza numero 25927 del 2017 ad esempio, basandosi sul combinato disposto di cui agli articoli 2699 del codice civile che reca la definizione di atto pubblico e il secondo comma dell&#8217;articolo 76 del Dpr 445/2000, ha ritenuto esserci illecito penale ove fosse rilasciata una dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Dpr falsa.</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217; altra rilevante nota della stessa Corte sulla natura della dichiarazione quale atto pubblico si rinviene nelle seguenti parole: <em>&#8220;la natura pubblica dell&#8217;atto di cui all&#8217;art.</em> 483 c.p., solo nei casi in cui <strong>una specifica norma attribuisca all&#8217;atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale</strong>, collegandone l&#8217;efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero&#8221;. Si evince che l&#8217;elemento oggettivo del reato, ovvero la condotta, sta nella dichiarazione non veritiera del privato che diventa oggetto dell&#8217;atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;altro delitto di cui si corre il rischio rendendo false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale è quello di cui all&#8217;articolo 495 del codice penale. Questo afferma che <em>&#8220;Chiunque <strong>dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona</strong> è punito con la reclusione da uno a sei anni&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale reato è punito più severamente del precedente. Lo si commette quando le dichiarazioni false al pubblico ufficiale riguardano l&#8217;identità, lo stato o altre qualità della propria o dell&#8217;altrui persona. Si tratta cioè di dichiarazioni diverse rispetto al vero concernenti <strong>i dati che identificano sé stessi o un&#8217;altra persona</strong>. Ad esempio lo stato civile, l&#8217;identità o altre qualità che contribuiscono ad essere identificati. Potrebbe rientrare in tali ipotesi di reato l&#8217;indicazione fasulla della propria o altrui residenza nella dichiarazione sostitutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Costituiscono <strong>circostanze aggravanti</strong> del reato le seguenti tre ipotesi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se le dichiarazioni false sono rese in atti dello stato civile;</li>
<li>se quelle riguardanti l&#8217;identità, lo stato o altre qualità proprie o altrui vengono rese falsamente all&#8217;autorità giudiziaria da un indagato o da un imputato (dipende da in che fase del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/">processo penale</a> ci si trova);</li>
<li>quando una decisione penale viene iscritta sotto falso nome nel casellario giudiziale a seguito di falsa dichiarazione.</li>
</ul>
<h2 id="come-comportarsi" style="text-align: justify;">Cosa fare se si viene condannati per false dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale</h2>
<p style="text-align: justify;">Se si è stati condannati per uno dei due reati suddetti si può agire per mitigare gli effetti della pena in due modi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>facendo richiesta di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento/">patteggiamento</a></strong>;</li>
<li>essendo ammessi al <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/giudizio-abbreviato/">giudizio abbreviato</a>.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con il patteggiamento è possibile infatti ottenere uno <strong>sconto di pena fino ad un terzo</strong>. L&#8217;imputato e il pubblico ministero si accordano sul <em>quantum</em> della pena e ne richiedono al giudice l&#8217;applicazione. Quest&#8217;ultimo, dopo aver verificato l&#8217;esistenza dei presupposti di ammissibilità al patteggiamento, emetterà una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/patteggiamento-richiesta-sentenza-azione-civile/">sentenza</a> inappellabile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;altro rimedio ammissibile nei casi di reato previsti dal Dpr 445/2000 è la richiesta di giudizio abbreviato. Si tratta di un procedimento speciale con cui si restringono i tempi del processo e che ha luogo soltanto con l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/udienza-preliminare/">udienza preliminare</a>. Consente anch&#8217;esso di ottenere uno <strong>sconto della pena di un terzo</strong> e l&#8217;ottenimento di una sentenza in tempi brevi.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<title>Coronavirus: quando uscire di casa è reato</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/reati-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 08:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=12934</guid>

					<description><![CDATA[<p>I reati configurabili al tempo del Coronavirus &#8211; indice:&#160; Le misure del Governo L&#8217;articolo 650 c.p. Articolo 260 Leggi Sanitarie Dichiarazioni false I reati pi&#249; gravi Come tutelarsi La situazione che sta attraversando l&#8217;Italia in questo periodo &#232; seria e drammatica e, per cercare di far fronte al diffondersi del Coronavirus, il Governo sta emanando [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>I reati configurabili al tempo del Coronavirus &#8211; indice: </strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#misure-governo"><strong>Le misure del Governo</strong></a></li>
<li><a href="#articolo-650-cp"><strong>L&#8217;articolo 650 c.p.</strong></a></li>
<li><a href="#leggi-sanitarie"><strong>Articolo 260 Leggi Sanitarie</strong></a></li>
<li><a href="#dichiarazioni-false"><strong>Dichiarazioni false</strong></a></li>
<li><a href="#reati-più-gravi"><strong>I reati più gravi</strong></a></li>
<li><a href="#tutele"><strong>Come tutelarsi</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La situazione che sta attraversando l’Italia in questo periodo è seria e drammatica e, per cercare di far fronte al diffondersi del <strong>Coronavirus</strong>, il Governo sta emanando una serie di decreti, che prevedono altresì delle sanzioni, anche di carattere penale, per chi non si attenga a quanto disposto.</p>
<h2 id="misure-governo" style="text-align: justify;">Le misure adottate su tutto il territorio nazionale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il DPCM dell’8.3.2020 ha adottato le seguenti <strong>misure</strong> per alcune province del Nord Italia e per la Lombardia: “a) <em>evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche&#8217; all&#8217;interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita&#8217;  ovvero spostamenti per motivi di salute. E&#8217; consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza;  b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e&#8217; fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) divieto assoluto  di  mobilita&#8217;  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus..</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Dette misure sono state poi estese all’<strong>intero territorio nazionale</strong>.</p>
<h2 id="articolo-650-cp" style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 650 del codice penale: quando uscire di casa è reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la lettera a), il monito rivolto a tutti i cittadini è “state a casa”: si può uscire solo per le suddette comprovate esigenze. “Comprovate” significa che esse devono poter essere dimostrate (es: un lavoratore dipendente dovrà esibire l’ultima busta paga; chi si reca in farmacia dovrà esibire lo scontrino fiscale, così come chi si reca al supermercato etc..).</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo dette disposizioni contenute in un provvedimento dell’Autorità, chi le disattende commette il reato di cui all’<strong>art. 650 c.p.</strong>, rubricato <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inosservanza-provvedimenti-autorita/">“<strong>Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità</strong>”</a>: “<em>Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l&#8217;arresto fino a tre mesi o con l&#8217;ammenda fino a duecentosei euro</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato di cui all’art. 650 c.p. rappresenta un classico esempio di norma penale in bianco, perché il precetto è formulato in modo generico e deve essere completato da atti di fonte sub legislativa (es: DPCM, ordinanze, regolamenti etc..).</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è solo il primo dei reati configurabili al tempo del COVID-19.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le conseguenze del reato</h3>
<p style="text-align: justify;">Quali sono le conseguenze in caso di violazione del reato di cui all’art. 650 c.p.?</p>
<p style="text-align: justify;">Come disposto dalla noma, l’inosservanza del provvedimento comporta l’<strong>arresto fino a tre mesi</strong> o l’<strong>ammenda fino a 206 euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il cittadino che si sia allontanato senza giustificato motivo dalla propria abitazione che venga fermato dalle forze dell’ordine incorre, dunque, in questa sanzione. Va chiarito fin da subito però che per i reati contravvenzionali, qual è appunto quello previsto dall’art. 650 c.p., non è previsto l’arresto in flagranza quale <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/misure-precautelari/">misura pre-cautelare</a></strong>. Conseguentemente, se non sussiste alcuna comprovata ragione di allontanamento dalla propria abitazione, le forze dell’ordine procedono a identificare la persona, le fanno eleggere domicilio &#8211; cioè le chiedono dove vuole ricevere le comunicazioni che seguiranno &#8211; e le chiedono se ha un difensore di fiducia da nominare. Diversamente, verrà nominato un difensore d’ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">Le forze dell’ordine procederanno quindi con la comunicazione di notizia di reato per la violazione dell’art. 650 c.p. Solitamente viene irrogata l’ammenda, che però non deve essere pagata subito. Il pagamento corrisponde, infatti, all’esecuzione della pena e quindi finisce sul casellario giudiziale e il soggetto non sarà più incensurato.</p>
<p style="text-align: justify;">Laddove al cittadino dovesse essere contestato il reato di cui all’art. 650 c.p., pertanto, questi dovrà aspettare la successiva notifica del c.d. <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/"><strong>decreto penale di condanna</strong></a>, che proviene dal Pubblico Ministero. Nel termine di 15 giorni il decreto potrà essere opposto e si potrà chiedere l’oblazione. In questo modo si potrà trasformare l’ammenda in una somma da pagare, che estinguerà il reato.</p>
<h2 id="dichiarazioni-false" style="text-align: justify;">A dichiarazioni false consegue uno dei reati configurabili al tempo del Coronavirus</h2>
<p style="text-align: justify;">L’art. 650 c.p. statuisce <em>“..se il fatto non costituisce un più grave reato..”</em>. A tal proposito si evidenzia che laddove il cittadino, attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell’autocertificazione, dovesse dichiarare il falso, sarà punibile <em>ex</em> <strong>art. 495 c.p.</strong>, rubricato “<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/false-dichiarazioni-pubblico-ufficiale/">Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale</a> sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”</strong>: “<em>Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La reclusione non è inferiore a due anni:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483 2, 567 2; 449];</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 603] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale fattispecie di reato rientra, a differenza del reato ex art. 650 c.p., nell’alveo dei delitti per cui è prevista la sanzione della <strong>reclusione</strong> o della <strong>multa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di tale violazione è consentito l’arresto in flagranza e l’applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ evidente, quindi, come il reato di cui all’art. 495 c.p. sia <strong>più grave</strong> di quello previsto dall’art. 650 c.p.</p>
<h2 id="leggi-sanitarie" style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie &#8211; Regio Decreto numero 1265 del 27 luglio del 1934</h2>
<p style="text-align: justify;">In questo contesto appare rivestire carattere di specialità la norma di cui all&#8217;articolo <strong>260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie</strong>, che prevede un&#8217;ulteriore fattispecie contravvenzionale. Il testo recita, testualmente:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l&#8217;invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell&#8217;uomo è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi e con l&#8217;ammenda da lire 40.000 a lire 800.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un&#8217;arte sanitaria la pena è aumentata.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;articolo 260, tuttora in vigore</strong>, sanziona la condotta in modo più rigoroso rispetto all&#8217;articolo 650 del codice penale. <strong>La sanzione penale infatti non è alternativamente quella dell&#8217;arresto o dell&#8217;ammenda, ma, cumulativamente di entrambi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo motivo all&#8217;indagato &#8211; imputato per questo tipo di reato contravvenzionale, <strong>non sarà possibile chiedere ed ottenere l&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/oblazione/">oblazione</a></strong>, come viceversa ammesso nel caso in cui il reato contestato sia quello di cui all&#8217;articolo 650 del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">In tema Covid i decreti emanati dal governo utilizzano questa norma per punire chi <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffusione-virus-covid-19/">viola la quarantena obbligatoria o l&#8217;isolamento fiduciario</a></strong> impostogli in caso di positività al virus commettendo un reato.</p>
<p style="text-align: justify;">La contestazione di questo reato appare ad oggi l&#8217;orientamento più seguito dalla Procura della Repubblica di Milano nel caso di inottemperanza da parte dei cittadini al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<h2 id="reati-più-gravi" style="text-align: justify;">I reati più gravi al tempo del Coronavirus: Epidemia e Delitti colposi contro la salute pubblica</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne invece le lettere b) e c), sussistono altre due fattispecie di reato nelle quali il cittadino può incorrere nel caso di violazioni del DPCM del 9-11 marzo 2020: <strong>il reato di cui all’art. 438 c.p. e il reato di cui all’art. 452 c.p.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’art. 438 c.p.</strong> “<strong>Epidemia</strong>” dispone “<em>Chiunque cagiona un&#8217;epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l&#8217;ergastolo</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato di cui all’art. 438 c.p. è, quindi, una figura di reato sicuramente più grave rispetto a quelle appena analizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bene giuridico protetto dalla norma è la salute pubblica, che è un bene costituzionalmente tutelato ex art. 32 Cost. Trattandosi di un delitto, affinché il soggetto incorra nella sanzione prevista da tale articolo, occorrerà provare che egli ha agito con dolo, ossia con la coscienza e la volontà di diffondere il virus.</p>
<p style="text-align: justify;">Laddove non si riuscisse a fornire la prova di detta coscienza e volontà, il soggetto potrà incorrere nella fattispecie meno grave rubricata <strong>all’art. 452 c.p.</strong> “<strong>Delitti colposi contro la salute pubblica</strong>”: “<em>Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l&#8217;ergastolo;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l&#8217;articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Perché possa configurarsi detta fattispecie di reato, è sufficiente che il soggetto agisca con colpa (negligenza, imprudenza, imperizia).</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il reato di omicidio volontario</h3>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, si evidenzia che se un soggetto, positivo, esce di casa e infetta qualcun altro, rischia altresì di incorrere nel reato di omicidio volontario <em>ex</em> <strong>art. 575 c.p.,</strong> se dalla sua condotta derivi la morte dell’altra persona, o nel tentativo di lesioni e/o di omicidio volontario se viene a contatto con soggetti fragili o a rischio.</p>
<h2 id="tutele" style="text-align: justify;">Come tutelarsi in caso di reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Laddove il reato contestato sia meno grave, come ad esempio nel caso di cui all&#8217;articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità), l&#8217;indagato ha la possibilità di utilizzare alcuni strumenti previsti dall&#8217;ordinamento a proprio vantaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Molto spesso accade, infatti, che i reati di questo tipo siano sanzionati attraverso il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/">decreto penale di condanna</a>, un provvedimento che ha efficacia di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">sentenza di condanna</a>, che dà tuttavia all&#8217;imputato la possibilità di opporvisi entro un brevissimo termine.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;opponente potrà adottare una strategia difensiva diversa a seconda delle circostanze: laddove possa provare la propria innocenza potrà ad esempio chiedere il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dibattimento/"><strong>dibattimento</strong></a>, oppure, potrà richiedere l&#8217;<strong>oblazione</strong>. L&#8217;istituto dell&#8217;oblazione consente all&#8217;imputato di estinguere il reato, evitando la condanna, mediante il versamento di una somma di denaro. Nel caso di cui all&#8217;articolo 650 del codice penale, la concessione in ordine all&#8217;oblazione è discrezionale, ma possibile e tutt&#8217;altro che remota.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reati-coronavirus/">Coronavirus: quando uscire di casa è reato</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>L&#8217;inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/inosservanza-provvedimenti-autorita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 08:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=12905</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorit&#224; &#8211; indice: Le contravvenzioni L&#8217;articolo 650 c.p. Il provvedimento L&#8217;autorit&#224; Le conseguenze L&#8217;oblazione Di particolare interesse nel contesto storico giuridico legato al Coronavirus &#232; il reato contravvenzionale di cui all&#8217;articolo 650 del codice penale, denominato &#8220;Inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorit&#224;&#8221;. Si tratta di una norma sanzionatoria destinata ad applicarsi a coloro che [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#contravvenzioni"><strong>Le contravvenzioni</strong></a></li>
<li><a href="#articolo-650-cp"><strong>L&#8217;articolo 650 c.p.</strong></a></li>
<li><a href="#provvedimento"><strong>Il provvedimento</strong></a></li>
<li><a href="#autorità"><strong>L&#8217;autorità</strong></a></li>
<li><a href="#conseguenze"><strong>Le conseguenze</strong></a></li>
<li><strong><a href="#oblazione">L&#8217;oblazione</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Di particolare interesse nel <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reati-coronavirus/">contesto storico giuridico legato al Coronavirus</a></strong> è il reato contravvenzionale di cui all&#8217;articolo 650 del codice penale, denominato <strong>&#8220;Inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità&#8221;</strong>. Si tratta di una norma sanzionatoria destinata ad applicarsi a coloro che non rispettano un ordine imposto dalle autorità per esigenze di giustizia, ordine pubblico, sicurezza o igiene. Le conseguenze di tale reato non sono particolarmente gravi, trattandosi di una contravvenzione e non di un delitto. Il reato consiste, infatti, in condotte contrarie all&#8217;interesse amministrativo dello Stato. Commettere tale reato, tuttavia, comporta il rischio di incorrere in un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-penale-condanna/">decreto penale di condanna</a> che, se non opposto, andrebbe poi ad essere iscritto nel proprio certificato penale.</p>
<h2 id="contravvenzioni" style="text-align: justify;">Cosa sono le contravvenzioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di procedere con l&#8217;analisi del reato oggetto della trattazione, si ritiene opportuno ricordare cosa si intenda per <strong>contravvenzione</strong> e quali conseguenze in genere ne derivino.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice penale distingue all&#8217;articolo 39 i delitti dalle contravvenzioni. Stando alla portata della norma la differenza tra le due tipologie di reato risiede nella gravità del fatto. I delitti, è noto, contemplano condotte ritenute dalla legge più gravi di quelle delle contravvenzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La sanzione delle condotte delle due tipologie di reato, infatti, è commisurata alla gravità del fatto. Le sanzioni per i delitti sono le pene dell&#8217;ergastolo, della reclusione e della multa. Le sanzioni per le contravvenzioni sono <strong>l&#8217;arresto e l&#8217;ammenda</strong>. Non è tuttavia difficile distinguere le due categorie di reato in quanto è lo stesso codice penale a dedicarvi sezioni diverse al suo interno. I delitti sono contenuti nel libro II mentre le contravvenzioni nel libro III. Il reato che costituisce oggetto di questa trattazione è contenuto nella norma di apertura del libro terzo del codice penale tra le contravvenzioni di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Un ulteriore fattore che distingue le contravvenzioni dai delitti è l&#8217;elemento psicologico. Nei delitti, se non specificato, è  il dolo, nelle contravvenzioni è sufficiente la<strong> colpa</strong>.</p>
<h2 id="articolo-650-cp" style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 650 del codice penale: l&#8217;inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità</h2>
<p style="text-align: justify;">Si configura, ai sensi dell&#8217;articolo 650 del codice penale<strong>,</strong> il reato di inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità quando non si osserva <em>&#8220;un provvedimento legalmente dato dall&#8217;Autorità per ragione di <strong>giustizia</strong> o di <strong>sicurezza pubblic</strong></em><em><strong>a</strong>, o d&#8217;<strong>ordine pubblico</strong> o d&#8217;<strong>igiene</strong>&#8220;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma è volta a tutelare interessi che riguardano la collettività. Le Autorità provvedono alla tutela di tali interessi in determinate circostanze o eventi contingenti e urgenti. In che modo? Ordinando al cittadino di tenere un certo comportamento che può essere <strong>attivo od omissivo</strong>. Le Autorità possono sanzionare il mancato ottemperamento all&#8217;ordine solo quando non c&#8217;è una previsione normativa specifica che punisca quella determinata condotta. Si dice infatti che la norma ha carattere sussidiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato viene punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l&#8217;<strong>arresto fino a tre mesi</strong> o l&#8217;<strong>ammenda fino a 206 euro</strong>. È evidente che si tratta delle sanzioni tipicamente previste per le contravvenzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La forma di questo reato è quella di <strong>reato omissivo</strong> in quanto si pone in essere con una condotta negativa che coincide con l&#8217;inadempimento dell&#8217;ordine o l&#8217;inerzia nel conformarvisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci sono numerose sentenze giurisprudenziali che tracciano una disciplina di tale fattispecie. Nel trattare ciascun aspetto si segnaleranno quelle più significative.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il soggetto attivo del reato</h3>
<p style="text-align: justify;">È il soggetto al quale è stato destinato il provvedimento imposto legalmente dall&#8217;autorità e che, dovendo a questo conformarsi, non lo ha fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento può essere destinato sia a <strong>persone fisiche che giuridiche</strong>. Nel secondo caso il soggetto responsabile del reato sarà il rappresentante legale o la persona fisica che gestisce l&#8217;attività.</p>
<p style="text-align: justify;">Come per tutte le contravvenzioni è sufficiente che il soggetto commetta il reato con l&#8217;elemento psicologico della <strong>colpa</strong>.</p>
<h2 id="provvedimento" style="text-align: justify;">Il provvedimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Per provvedimento legalmente dato significa ogni misura prevista o consentita da una legge. La giurisprudenza ha specificato, con la sentenza 46637 del 2009 della Cassazione penale, come, affinché sia integrato il reato in questione, il provvedimento debba essere stato <strong>reso noto al soggetto responsabile</strong> dell&#8217;inadempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento, inoltre, dev&#8217;essere stato reso in forma scritta e deve aver indicato chiaramente:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>le ragioni che lo sottendono;</li>
<li>la finalità;</li>
<li>il comportamento che si chiede di tenere al soggetto, che, come già accennato, può essere di fare o non fare qualcosa;</li>
<li>i soggetti destinatari del provvedimento.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Non deve essere previsto un termine entro cui conformarsi al comportamento imposto considerandosi il reato consumato semplicemente dal momento in cui l&#8217;ordine di tenere quel comportamento viene emanato ma non osservato.</p>
<p style="text-align: justify;">Concludendo il paragrafo dando una definizione di provvedimento ai fini del reato di cui all&#8217;articolo 650 del codice penale, si può affermare che si tratta di un <strong>atto unilaterale</strong> proveniente da un&#8217;<strong>autorità pubblica</strong> avente natura <strong>obbligatoria</strong> e volto alla salvaguardia di <strong>interessi collettivi</strong> giuridicamente rilevanti e che è in grado di modificare la sfera giuridica di ogni singolo soggetto a cui è rivolto.</p>
<h2 id="autorità" style="text-align: justify;">Chi sono le autorità</h2>
<p style="text-align: justify;">Le Autorità cui l&#8217;articolo 650 del codice penale fa riferimento sono, in sostanza, quelle di pubblica sicurezza. Per individuarle correttamente è necessario richiamare il <strong>Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)</strong>. Tale testo normativo, risalente al lontano 1931, regola molti aspetti della vita quotidiana dello Stato italiano sotto il profilo della sicurezza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le <strong>autorità di pubblica sicurezza</strong> riconosciute dal Testo unico si individuano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il sindaco;</li>
<li>il prefetto, che rappresenta il governo a livello provinciale;</li>
<li>il questore;</li>
<li>tutti gli ufficiali distaccati di pubblica sicurezza.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È inoltre autorità pubblica preposta alla sicurezza sono il <strong>Ministero degli interni</strong> ai sensi della legge 121 del 1981.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste figure sono anche coloro che si accertano che vengano adempiute le prescrizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">In collegamento con l&#8217;articolo 650 del codice penale, l&#8217;<strong>articolo 17 del Testo unico </strong>suddetto, al secondo comma, afferma infatti che sono puniti con l&#8217;arresto fino a 3 mesi o l&#8217;ammenda fino a 206 euro le contravvenzioni alle ordinanze emesse da queste autorità sopra elencate. Sono fatte salve alcune fattispecie indicate dall&#8217;articolo successivo, il 17-bis, per le quali è prevista una sanzione diversa.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La misura della pena</h2>
<p style="text-align: justify;">La pena prevista per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità, previsto dall&#8217;articolo 650 del codice penale corrisponde, come già accennato, all&#8217;<strong>arresto fino a tre mesi</strong> o all&#8217;<strong>ammenda fino a 206 euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma come viene determinata la misura della pena? A stabilirlo sono gli articoli 132 e 133 del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima norma attribuisce al giudice il <strong>potere discrezionale</strong> di applicare la pena nella misura che ritiene opportuna, motivandone le ragioni. Non può tuttavia oltrepassare i limiti previsti dalla legge. Questi  sono il limite massimo e minimo previsti dalla norma penale incriminatrice (l&#8217;articolo 650 c.p.).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo successivo, invece, regola l&#8217;utilizzo del potere discrezionale da parte del giudice, affermando che lo stesso deve stabilire la misura della pena tenendo conto dei seguenti <strong>aspetti del reato</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la natura, la specie, i mezzi, l&#8217;oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità della condotta;</li>
<li>la gravità del danno o del pericolo cagionato e il bene giuridico leso;</li>
<li>l&#8217;intensità del dolo o della colpa.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Rispetto al <strong>soggetto responsabile</strong> del reato invece il giudice deve tenere conto:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">i motivi che lo hanno portato a delinquere e la sua personalità;</li>
<li style="text-align: justify;">i precedenti penali e giudiziari;</li>
<li style="text-align: justify;">la condotta da questo tenuta prima, durante e dopo il reato;</li>
<li style="text-align: justify;">le sue condizioni di vita e sociali e  quelle della sua famiglia.</li>
</ul>
<h2 id="conseguenze" style="text-align: justify;">Le conseguenze dell&#8217;inosservanza dei provvedimenti dell&#8217;Autorità</h2>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista più pratico è opportuno sapere come tale effetto si produce. Le sanzioni infatti non sono direttamente applicate dal pubblico ufficiale che accerta l&#8217;inadempimento. Tale soggetto quando riscontra l&#8217;inottemperanza ad un provvedimento provvede ad effettuare l&#8217;elezione di domicilio affinché venga notificato al soggetto inadempiente il <strong>decreto penale di condanna</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elezione di domicilio avviene tramite la redazione di un verbale da parte del pubblico ufficiale in cui sarà indicato anche se verrà nominato un difensore di fiducia. Questa è l&#8217;azione preliminare alla comunicazione della notizia di reato al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-parti/"><strong>pubblico ministero</strong></a> il quale, nel caso di specie, proporrà al giudice di applicare una sanzione pecuniaria. Se il giudice accetta la proposta questa diviene esecutiva e verrà notificato al responsabile il decreto penale di condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando si riceve tale decreto per il reato esaminato si può procedere in due modi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">fare <strong>opposizione</strong> al decreto entro 15 giorni da quando si è ricevuta la notifica;</li>
<li style="text-align: justify;">estinguere il reato ricorrendo all&#8217;istituto dell&#8217;<strong>oblazione</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che il decreto penale di condanna è un istituto di natura processuale volto alla condanna per i reati meno gravi. Ha gli stessi effetti di una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">sentenza di condanna</a> ma consente di risparmiare tempi e procedure. Non si svolge infatti con tutte le fasi tipiche del<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale/"> processo penale</a>,  Consente tuttavia la sola condanna a sanzioni di tipo pecuniario. Nel caso in cui la pena prevista fosse quella dell&#8217;arresto, dunque, questa verrà convertita in pena pecuniaria.</p>
<h2 id="oblazione" style="text-align: justify;">L&#8217;oblazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il codice penale contempla agli articoli 162 e 162-bis per i soli reati contravvenzionali l&#8217;istituto dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/oblazione/"><strong>oblazione</strong></a> come <strong>causa di estinzione del reato</strong>. Nel caso di specie si deve fare riferimento all&#8217;articolo 162-bis che disciplina l&#8217;oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative. L&#8217;inosservanza di provvedimenti dell&#8217;Autorità infatti è un reato punito o con la pena dell&#8217;arresto o con quella della multa. Il diritto ha definito questo tipo di oblazione come facoltativa differenziandola da quella prevista per i reati puniti con la sola pena dell&#8217;ammenda per i quali spetta di diritto. In origine infatti tale istituto era previsto solo per questi reati.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;oblazione si può estinguere il reato ed evitare l&#8217;iscrizione della condanna nel certificato penale <strong>pagando un importo</strong> pari alla metà del massimo previsto dalla norma incriminatrice per la pena dell&#8217;ammenda. Tale somma dev&#8217;essere pagata, nel caso di specie, prima che il decreto penale di condanna divenga esecutivo e contestualmente alla <strong>domanda</strong> di oblazione. Non sempre infatti viene concessa.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<item>
		<title>Il danno ambientale significativo e misurabile – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/danno-ambientale-significativo-misurabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 15:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il danno ambientale, per configurare reato, deve essere significativo e misurabile: comprendiamo  che cosa ha inteso il legislatore con questi aggettivi.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Danno ambientale, significatività e misurabilità &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è il reato di inquinamento ambientale</strong></a></li>
<li><a href="#significativo"><strong>Cos&#8217;è il danno significativo</strong></a></li>
<li><a href="#temporale"><strong>Il piano temporale</strong></a></li>
<li><a href="#qualitativo"><strong>Il piano qualitativo</strong></a></li>
<li><a href="#misurabile"><strong>Cos&#8217;è il danno misurabile</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nei nostri approfondimenti sul reato di <strong>inquinamento ambientale</strong>, abbiamo più volte fatto riferimento alla necessità che i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inquinamento-ambientale-compromissione-deterioramento/">danni da compromissione o deterioramento</a> debbano essere <strong>significativi e misurabili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma che cosa ha voluto intendere il legislatore con questo riferimento?</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è il reato di inquinamento ambientale</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di comprenderlo giova rammentare ove il legislatore abbia indicato tali aggettivi nel dispositivo dell’art. 452 bis c.p. che, di fatti, sancisce che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra riassunto, appare abbastanza evidente che gli aggettivi che qualificano l’evento del reato, quali <strong>significativi e misurabili</strong>, tendano ad escludere dall’ipotesi di delitto i fatti meno gravi.</p>
<p style="text-align: justify;">La conferma ci è data da diverse pronunce giurisprudenziali.</p>
<h2 id="significativo" style="text-align: justify;">Cos’è il danno significativo</h2>
<p style="text-align: justify;">In una delle prime pronunce sul tema (sentenza Cass. pen. Sez. III, n. 46170/2016), la Suprema Corte ha di fatti confermato che il termine significativo equivale a connotare un <strong>danno incisivo e rilevante</strong>. Proprio per questo motivo, è possibile che il requisito della significatività, nella mente del legislatore, possa avere avuto l’effetto di identificare quegli eventi di inquinamenti che siano seri e che interessano porzioni non esigue di terra, di acqua o di aria.</p>
<p style="text-align: justify;">Non tutti sono tuttavia concordi con questa valutazione. Parte della dottrina sottolinea ad esempio come il legislatore avrebbe fugato già ogni dubbio utilizzando, nel dispositivo, i termini di deterioramento e di compromissione, che già di per sé implicano un’alterazione grave dell’ambiente. Dunque, in realtà gli aggettivi qualificativi di significativo e misurabile non avrebbero comportato una particolare evidenza.</p>
<h3 id="temporabile" style="text-align: justify;">Il piano temporale</h3>
<p style="text-align: justify;">Alcuni studiosi hanno dunque cercato di valutare quali potrebbero essere gli elementi aggiuntivi apportati da tali aggettivi qualificativi.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, un primo spunto sembra essere quello della valutazione sul fronte <strong>temporale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo proposito, sarebbero dunque di rilievo tutte le condotte inquinanti che non siano fugaci, bensì siano in grado di protrarsi a lungo. Sono pur ammesse anche le condotte inquinanti di breve durata, ma a patto che producano dei danni persistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo scenario interpretativo, sono identicamente in grado di configurare il delitto sia la perdita marginale di uno scarico che, protratta per anni, abbia indotto un danno ambientale significativo. Sia la perdita consistente – ma di breve termine – dello stesso scarico, che ha magari privato di ossigeno un bacino, determinando la moria dei pesci.</p>
<h3 id="qualitativo" style="text-align: justify;">Il piano qualitativo</h3>
<p style="text-align: justify;">Un secondo piano di interpretazione su cui è possibile soffermarsi è quello <strong>qualitativo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la dottrina, il piano qualitativo sarebbe individuabile nell’intensità e nell’estensione dell’evento inquinante. Per esempio, tornando allo scenario dello scarico di sostanze nocive in acqua, la compromissione della fauna sarà significativa, considerato che pur non essendo irreversibili, gli effetti sui pesci sono comunque stati seri.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva, da quanto sopra brevemente riassunto, che l’aggettivo “significativo” dovrebbe combinare le deduzioni effettuate sul piano temporale e su quello qualitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">E per quanto concerne invece la misurabilità?</p>
<h2 id="misurabile" style="text-align: justify;">Cos’è il danno misurabile</h2>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza già citata nelle scorse righe, la Corte di Cassazione ha precisato che il parametro della <strong>misurabilità</strong> deve essere inteso in ciò che è quantitativamente apprezzabile o oggettivamente rilevabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, per quanto questa considerazione potrebbe sembrare priva di particolari valori aggiunti, la compromissione o il deterioramento deve poter essere quantificabile. Di conseguenza, non ricadono nelle ipotesi di reato quelle condotte che determinano compromissioni o deterioramenti che non sono percettibili, o quelli che non sono commensurabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenga conto che il carattere di misurabilità deve essere inteso anche nei termini di superamento delle soglie che sono spesso previste dalla legge (si pensi a quelle legate all’inquinamento dell’acqua). E si tenga altresì conto come quanto sopra condiviso in termini di carattere di misurabilità, non “stona” con quello della significatività.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, è difficile che l’inquinamento sia significativo se il superamento del parametro è stato lieve. Così come è difficile che l’inquinamento sia significativo se il parametro è stato superato in maniera sporadica nel corso di un lungo arco temporale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, traendo le debite conclusioni, è possibile affermare che significatività e misurabilità sono due aggettivi che propongono all’organo giudicante un’ampia discrezionalità. Il giudice viene così lasciato in buona parte libero di valutare il perimetro del reato in questione, avendo come principali riferimenti la sola significatività (non esiguità del danno) e misurabilità (consistenza del danno) della condotta.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usura, per il reato è sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/usura-condizioni-economiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 15:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Usura: per poter configurare il delitto basta l'oggettiva usurarietà delle condizioni economiche. Non rileva l'esercizio di pressioni sulla parte offesa.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;usura: i requisiti del reato secondo la Cassazione &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è il reato di usura</strong></a></li>
<li><a href="#integrazione"><strong>L&#8217;integrazione</strong></a></li>
<li><a href="#opinione"><strong>L&#8217;opinione della dottrina</strong></a></li>
<li><a href="#pressioni"><strong>Le pressioni ad accettare le condizioni</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Le conclusioni</strong></a></li>
<li><a href="#principi"><strong>I principi di diritto</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38551/2019 recentemente depositata, è nuovamente intervenuta sul tema del <strong>reato di usura</strong>. I giudici hanno infatti affermato che è sufficiente l’<strong>oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti</strong> per poter qualificare il delitto in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, non è necessario che l’agente abbia indotto la persona offesa a dargli o a promettergli interessi o altri vantaggi usurari. Non esclude il reato nemmeno il fatto che la persona offesa abbia volontariamente accettato tali condizioni o assunto l’iniziativa di avviare le negoziazioni.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è il reato di usura</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di comprendere quali siano state le valutazioni compiute dai giudici della Suprema Corte, è bene compiere un rapidissimo richiamo al <strong>reato di usura</strong>, del quale abbiamo diffusamente parlato <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/usura/">in questa guida</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A disciplinare tale delitto è infatti l’art. 644 c.p., secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(…)</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che, in sintesi:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il reato si configura al di fuori del recinto stabilito dalla norma sulla <strong>circonvenzione di persone</strong> <strong>incapaci</strong> ex art. 643 c.p.;</li>
<li style="text-align: justify;">è un’ipotesi di <strong>reato in contratto</strong>, che si contraddistingue dalla condotta illecita che si manifesta nel momento in cui si forma l’accordo;</li>
<li style="text-align: justify;">la tutela intesa dal legislatore è quella del <strong>patrimonio</strong>, della <strong>libertà morale</strong> e dell’<strong>autonomia contrattuale</strong> della parte offesa;</li>
<li style="text-align: justify;">è un <strong>reato comune</strong> e, dunque, l’autore del reato può essere chiunque. Chiunque può altresì essere il soggetto passivo;</li>
<li style="text-align: justify;">per configurare il reato è richiesto il <strong>dolo generico</strong>;</li>
<li style="text-align: justify;">è un reato a <strong>consumazione prolungata</strong>, che si perfeziona e si consuma nel momento della promessa. Le successive dazioni di denaro contribuiscono dunque a spostare più in avanti la consumazione del reato e, pertanto, anche il termine di prescrizione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Chiarito quanto sopra, torniamo alla pronuncia in esame.</p>
<h2 id="integrazione" style="text-align: justify;">Integrazione del delitto di usura</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli Ermellini sottolineano anzitutto come per integrare l&#8217;usura <strong>non sia richiesta una condotta induttiva da parte di chi pone in essere la condotta usuraria</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, l’unica cosa che rileva, a questo scopo, è l’<strong>usurarietà oggettiva delle condizioni pattuite</strong>. A nulla rileva il fatto che esse siano state volontariamente accettate dalla parte offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, centrale è <em>farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità</em>. E non, dunque, <em>nell’indurre taluno a farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Per sgombrare il campo dagli equivoci, la sentenza rammenta poi che sebbene sia vero che il riferimento all’<strong>induzione </strong>emerga in alcune massime giurisprudenziali relativamente recenti, è anche vero che <em>esso risulta acriticamente mutato, senza alcuna autonoma valutazione di rilevanza</em>, da una nota pronuncia precedente (Sez. 2, n. 6015 del 30/04/1999), che per prima ne aveva fatto menzione ma non come elemento costitutivo del reato.</p>
<h2 id="opinione" style="text-align: justify;">L’opinione della dottrina</h2>
<p style="text-align: justify;">Si tenga anche in considerazione che la stessa pronuncia ora in esame fa un interessante richiamo alle posizioni della dottrina.</p>
<p style="text-align: justify;">Autorevoli studiosi ammettono infatti che ai fini della configurazione del <strong>reato di usura</strong>, nonostante il fatto che la formulazione del legislatore di “<em>si fa dare o promettere</em>” sembri presupporre l’iniziativa dell’usurario, non rileverebbe neppure il fatto che l’iniziativa di dare il via alla negoziazione usuraria sia stata presa non dall’usuraio, bensì dal soggetto che ha la necessità del prestito (come peraltro avviene nella maggior parte dei casi di usura).</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, la <strong><em>ratio</em> dell’incriminazione </strong>è l’esigenza di <strong>impedire le pattuizioni ad usura.</strong> E, come chiarito dalla stessa dottrina, <strong>non vi è alcuna ragione per ritenere che l’usura implichi una iniziativa del soggetto attivo</strong> e per escludere il delitto nei casi, sicuramente più frequenti, in cui sia la vittima a rivolgersi all’usuraio.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altro canto, aggiunge ancora la sentenza, la giurisprudenza ha riconosciuto rilevanza, ai fini dell’integrazione del reato, al fatto che l’iniziativa sia stata assunta dall’una piuttosto che dall’altra parte della negoziazione usuraria.</p>
<h2 id="pressioni" style="text-align: justify;">Le pressioni ad accettare le condizioni usurarie</h2>
<p style="text-align: justify;">Con l’occasione, la Cassazione sottolinea altresì che l&#8217;assenza di pressioni sulla parte offesa per indurla ad accettare il prestito a condizioni di usura consente comunque di ritenere integrato il reato.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici della Suprema Corte ricorda infatti che l’assunto di cui sopra <strong>confonderebbe il reato di usura con quello di estorsione</strong>. E che, in merito, per integrare il reato di usura non assume rilievo che le condizioni da usura siano state volontariamente accettate dalla parte offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ricostruisce, richiamando alcune precedenti pronunce, che la condotta tipica del reato di usura non richiede affatto che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzerebbero invece la diversa fattispecie dell’estorsione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha poi chiarito che i delitti di usura e di estorsione possono concorrere se la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano impiegati in un momento successivo per ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o altri vantaggi usurari. Diversamente il <strong>reato di estorsione </strong>sussiste se la violenza o la minaccia sono presenti dall’inizio, per poter ottenere la dazione di questi vantaggi.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra ne deriva che:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">se la violenza o la minaccia sono poste in essere dal soggetto attivo per <em>farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità</em>, risulterà integrato il solo reato di estorsione, ma non l’usura. Quest’ultima sarebbe infatti integrata dalla dazione o dalla promessa, del tutto spontanea, di interessi o altri vantaggi usurari;</li>
<li style="text-align: justify;">l’usura e l’estorsione possono ben concorrere nell’ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia esercitata in un momento successivo rispetto all’iniziale pattuizione usuraia, al fine di ottenere un ingiusto profitto consistente nella corresponsione degli interessi e degli latri vantaggi usurari, che il soggetto passivo non possa o non voglia più corrispondere.</li>
</ul>
<h2 id="principi" style="text-align: justify;">I principi di diritto</h2>
<p style="text-align: justify;">I giudici formulano pertanto i seguenti principi di diritto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Ai fini dell’integrazione del reato di usura, non occorre che l’iniziativa di instaurare la negoziazione sia stata presa dall’usuraio, e non rileva che la conclusiva pattuizione connotata da usura sia stata accettata dalla vittima senza subire pressioni, poiché la ratio dell’incriminazione s’incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>è configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l’iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o della minaccia esercitata dal soggetto attivo. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>I due reati possono concorrere quando la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari.</em></p>
</blockquote>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inquinamento ambientale, compromissione e deterioramento – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/inquinamento-ambientale-compromissione-deterioramento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 12:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inquinamento ambientale: che cosa ha voluto intendere il legislatore parlando di compromissione e deterioramento all'interno delle ipotesi di reato?</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;inquinamento ambientale: compromissione e deterioramento &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è il danno ambientale</strong></a></li>
<li><a href="#sono"><strong>La compromissione e il deterioramento</strong></a></li>
<li><a href="#cassazione"><strong>Cosa dice la Cassazione</strong></a></li>
<li><a href="#reversibilita"><strong>La reversibilità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo avuto modo di analizzare più volte, nel momento in cui ci siamo occupati del <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inquinamento-ambientale/">reato di inquinamento ambientale</a></strong>, i concetti di <strong>compromissione</strong> e di <strong>deterioramento</strong> vengono ripetuti nel dispositivo dell’art. 452 bis c.p. come eventi del fatto tipico che, nel caso di significatività e di misurabilità, possono incidere sul bene ambiente, quale bene protetto, tanto da integrare il delitto di inquinamento di cui oggi parliamo nuovamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma che cosa significa <strong>compromissione</strong>? E cosa significa <strong>deterioramento</strong>?</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo di approfondire questo tema evidentemente fondamentale per poter qualificare correttamente il reato di inquinamento ambientale.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è il danno ambientale</h2>
<p style="text-align: justify;">Per poter comprendere che cosa il legislatore ha inteso definire come i termini di compromissione e deterioramento, può essere utile compiere un piccolo preliminare passo indietro e cercare di comprendere dove, in altre fonti normative, si possa parlare di simili ipotesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rileva così, ad esempio, che nel Testo Unico Ambiente, all’art. 5, co. 1, i -ter, per inquinamento si intende <strong>ogni alterazione peggiorativa dell’ambiente</strong>. Evidentemente, però, si tratta di una definizione talmente ampia e generica che non permette di qualificare correttamente e in modo più preciso i due termini su cui oggi vogliamo condividere alcune riflessioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può dunque porre un riferimento all’art. 18 della l. n. 349/1986, che invece fornisce una definizione più specifica di <strong>danno</strong> <strong>ambientale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il legislatore del 1986, in particolar modo, il danno ambientale è un fatto, in violazione di legge o provvedimenti, che sia in grado di compromettere l’ambiente, arrecando un danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo, in tutto o in parte.</p>
<h4>I richiami terminologici</h4>
<p style="text-align: justify;">Dunque, è già da tale norma che fanno la loro comparsa i richiami alla <strong>compromissione</strong> e al <strong>deterioramento</strong>. Anche se, a ben vedere, il deterioramento è in questo caso una <em>species</em> della compromissione. Non sfugge nemmeno il vedere che il suo posizionamento sembra essere una sorta di via di mezzo tra quello dell’alterazione, più lieve, e quello della distruzione, più grave. Se si assume tale lettura interpretativa, allora, il deterioramento è una modalità di danno di media gravità.</p>
<p style="text-align: justify;">Di deterioramento si parla poi nel d.lgs.152/2006 quando si definisce il danno ambientale, quale <strong>deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o delll’utilità assicurata da quest’ultima. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">A chiarire il fatto che però, forse, non occorre fare così tanto affidamento alle fonti normative entrate in vigore prima dell’introduzione nel nostro ordinamento del delitto di inquinamento ambientale è stata la Corte di Cassazione, secondo cui il codice penale agirebbe in un contesto diverso. Ma è veramente così?</p>
<h2 id="sono" style="text-align: justify;">Cosa sono compromissione e deterioramento</h2>
<p style="text-align: justify;">Richiamati brevemente alla mente i due termini, almeno nei limiti in cui compaiono in altre definizioni normative, si può cercare di comprendere che cosa si intenda, concretamente, con questi vocaboli.</p>
<p style="text-align: justify;">Soffermandoci sulla dottrina più autorevole, emerge come <strong>non vi sia omogeneità valutativa</strong>. Per alcuni studiosi, ad esempio, compromissione e deterioramento andrebbero a indicare fenomeni piuttosto simili, andando, sintetizzando, a includere in tali concetti qualsiasi forma di danneggiamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Per altri, invece, compromissione e deterioramento avrebbero due significati diversi. In particolare, la compromissione avrebbe un carattere strutturale, e designerebbe dunque una inabilità definitiva del bene naturale alle proprie funzioni. Di contro, il deterioramento costituirebbe una modifica non irreversibile.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, per parte della dottrina la compromissione sarebbe più grave del deterioramento. La compromissione sarebbe infatti un <strong>evento duraturo e grave</strong>, mentre il deterioramento implicherebbe un <strong>pregiudizio minore</strong>. In termini di ripristino di una situazione ex ante, il deterioramento sarebbe un’alterazione reversibile grazie ai processi rigenerativi naturali. Di contro, la compromissione sarebbe un’alterazione reversibile solo grazie ad attività di ripristino effettuata dall’uomo.</p>
<h2 id="cassazione" style="text-align: justify;">Cosa dice la Cassazione sull&#8217;inquinamento ambientale</h2>
<p style="text-align: justify;">Come spesso accade, l’ampio margine di interpretazione è stato relativamente ristretto dalle pronunce della Suprema Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima sentenza che si è occupata di questo tema è stata la nota Cass. pen. n.  46170/2016, per cui la <strong>compromissione</strong> indicherebbe uno squilibrio funzionale che può incidere sui normali processi naturali. Invece, il <strong>deterioramento</strong> implica uno squilibrio di natura strutturale, un decadimento di stato o di qualità di tali processi.</p>
<p style="text-align: justify;">Una posizione, quella sopra riassunta, che è stata più volte ripresa dalle successive pronunce giurisprudenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">In alcune di queste, i giudici della Suprema Corte hanno indicato nel deterioramento l’evento che implicherebbe un’attività non agevole per il ripristino della situazione precedente, con diminuzione del valore del bene, con impedimento – anche temporaneo o parziale – dell’uso. Non rileverebbe, invece, se la migliore condizione sia riacquisita per processo naturale rigenerativo o per mano dell’uomo.</p>
<p style="text-align: justify;">La compromissione è invece un modo di manifestarsi del deterioramento, che non attiene alla gravità del danno, ma ne coglierebbe l’aspetto più funzionale, ovvero la capacità di soddisfare i bisogni dell’uomo.</p>
<h2 id="reversibilita" style="text-align: justify;">La reversibilità del danno nell&#8217;inquinamento ambientale</h2>
<p style="text-align: justify;">A proposito di <strong>reversibilità</strong>, di cui abbiamo più volte fatto cenno nelle righe che precedono, non sfugge come sia proprio l’irreversibilità, o l’ineliminabilità con misure di pronta esecuzione, uno dei presupposti del disastro ambientale (evidentemente, è reversibile il danno da inquinamento ambientale).</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inquinamento ambientale: l’abusività della condotta – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/inquinamento-ambientale-abusivita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inquinamento ambientale: un'osservazione sul requisito dell'abusività per configurare correttamente l'ipotesi di delitto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inquinamento-ambientale-abusivita/">Inquinamento ambientale: l’abusività della condotta – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;inquinamento ambientale e l&#8217;abusività della condotta &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è l&#8217;abusività nel reato</strong></a></li>
<li><a href="#orientamento"><strong>L&#8217;orientamento della giurisprudenza</strong></a></li>
<li><a href="#pronunce"><strong>Le prime pronunce</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Le conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Uno degli elementi essenziali per configurare il <strong>reato di inquinamento ambientale </strong>è che la condotta sia posta in essere in modo <strong>abusivo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma che cosa significa il termine “<em>abusivamente</em>” applicato al dispositivo del <strong>delitto di inquinamento</strong> <strong>ambientale</strong>?</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è l’abusività nel reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato ex art. 452 bis c.p. sancisce che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>E&#8217; punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1) delle acque o dell&#8217;aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quando l&#8217;inquinamento è prodotto in un&#8217;area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Richiamato il dispositivo, e tornando al tema centrale del nostro approfondimento odierno, effettivamente sono stati numerosi i dibattiti tra coloro che hanno cercato di comprendere <strong>quali fossero le intenzioni del legislatore dietro l’utilizzo di questo termine</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per alcuni, ad esempio, l’obiettivo del legislatore è stato quello di limitare la previsione del reato alle sole attività illegali o non autorizzate. Di fatti, prevedere come reato qualsiasi lesione ambientale sarebbe stato eccessivo, se la lesione fosse stata posta in essere nell’ambito di un’attività lecitamente autorizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Altri autori ritengono invece che il termine <em>“abusivamente</em>” sia in grado di acquisire una connotazione diversa, e che dunque presupponga il superamento del rischio consentito o dell’inquinamento tollerato.</p>
<h2 id="orientamento" style="text-align: justify;">L’orientamento della giurisprudenza</h2>
<p style="text-align: justify;">Occorre affermare che tra i due diversi orientamenti, la <strong>giurisprudenza</strong> ha inteso seguire il primo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fin dalla prima ordinanza in materia, la n. 46170/2016, la Corte di Cassazione sembra aver tracciato un solco piuttosto profondo, richiamando peraltro alla memoria quanto fu stabilito dal legislatore con il d.lgs. 152/2006, che all’art. 260 punisce il traffico illecito di rifiuti compiuto con operazioni commesse <em>abusivamente</em>, intendendo con tale parola il significato di <em>contra ius</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">A conferma di tale orientamento si può altresì richiamare alla mente l’originario testo del dispositivo penale di cui si parla, l’art. 452 bis c.p. che disciplina l’inquinamento ambientale, e che nella sua originaria formulazione non si riferiva al termine <em>“abusivamente</em>”, ma a un più esaustivo richiamo alla</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ma perché il Parlamento ha voluto sintetizzare questa espressione introducendo nel testo del dispositivo il solo termine “<em>abusivamente</em>”?</p>
<p style="text-align: justify;">Probabilmente, l’obiettivo è stato quello di dare una maggiore genericità a questo requisito di configurazione del delitto di inquinamento ambientale. Così facendo, infatti, è possibile applicare la disposizione nelle ipotesi di infrazioni a tutela di beni solo correlati alla gestione dell’ambiente e, si presuppone, anche nel caso di correlazioni non proprio strette.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inquinamento-ambientale/">Inquinamento ambientale – una guida rapida</a></strong></p>
<h2 id="pronunce" style="text-align: justify;">Le prime pronunce giurisprudenziali</h2>
<p style="text-align: justify;">Può esser di giovamento, a questo punto, cercare di riassumere quali siano state le prime pronunce da parte della Corte di Cassazione sulla <strong>configurabilità del delitto di inquinamento ambientale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per esempio, con la pronuncia Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, i giudici riconoscevano l’abusività nel mancato rispetto delle prescrizioni di un progetto di bonifica del sedime di un porto, finalizzate a contenere l’intorpidimento e l’inquinamento  delle acque, verificatosi proprio a causa della loro violazione. Con la successiva pronuncia Cass. pen., Sez. III, 3 marzo 2017, n. 10515, invece, l’assenza di autorizzazione allo scarico può configurare l&#8217;abusività.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le altre prime pronunce più significative, anche quella Cass. pen., Sez. III, 20 aprile 2017, n. 18934, legata alla pesca abusiva con asportazione dai fondali marini di una zona estesa di oloturie, con conseguente grave danno alla biodiversità, e alterazione irreversibile dell’ecosistema marino. Dunque, anche in questo caso, l’attività era lecita (la pesca alle oloturie), ma a non essere lecito e dunque essere abusivo era il ricorso a mezzi vietati, da parte di soggetti privi di titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Traendo la necessaria sintesi finale, dall’analisi delle pronunce della Corte di Cassazione emerge come l’<strong>abusività della condotta </strong>emerge dalla violazione di una norma, anche se non posta direttamente a tutela dell’ambiente, né già sanzionata in via amministrativa o penale, o dalla inosservanza di prescrizioni, o dall’assenza o dal mancato rispetto di autorizzazioni, o infine dalla difformità tra l’attività effettuata e le autorizzazioni.</p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Se a quanto sopra si può aderire, è vero che le conclusioni cui sono giunti a più riprese i giudici lasciano spazio a diverse valutazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La più dibattuta è legata al fatto che il requisito della abusività non aiuti effettivamente a individuare quali siano le condotte offensive del “bene” ambiente. È pur veritiero che il reato è un delitto di danno, e dunque l’illecito implica la presenza di una lesione al bene. Ma tale valutazione così genericità potrebbe aprire margini di particolare confusione, visto e considerato che prevede scenari inattesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso didatticamente più rammentato è quello legato all’inquinamento ambientale determinato dalla perdita di un carico contaminato di una cisterna. Se la perdita è stata determinata da uno sbandamento provocato da un eccesso di velocità da parte del conducente, si può dire che l’inosservanza del Codice della strada possa far scaturire il richiesto collegamento tra una norma violata e la tutela dell’ambiente?</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inquinamento-ambientale-abusivita/">Inquinamento ambientale: l’abusività della condotta – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Inquinamento ambientale – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/inquinamento-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 13:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inquinamento ambientale: che cos'è il reato, quando si può configurare e quali sono le sanzioni previste dal legislatore penale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inquinamento-ambientale/">Inquinamento ambientale – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;inquinamento ambientale &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è il reato</strong></a></li>
<li><a href="#reati"><strong>I reati contro l&#8217;ambiente</strong></a></li>
<li><a href="#caratteristiche"><strong>Le caratteristiche</strong></a></li>
<li><a href="#danno"><strong>Il danno</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, il primo delitto contro l’ambiente che incontriamo è quello di <strong>inquinamento ambientale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Disciplinato dall’art. 452 c.p., è evidentemente un reato di ampia configurabilità, introdotto dal legislatore al fine di punire severamente le condotte di inquinamento ambientale non riconciliabili con quanto previsto da altri articoli dello stesso Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo allora di comprendere <strong>cos’è il reato di inquinamento ambientale</strong> e quali sono le sue caratteristiche, partendo dalla definizione dell’art. 452 c.p.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è il reato di inquinamento ambientale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore definisce il reato di inquinamento ambientale in questo modo:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>E&#8217; punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1) delle acque o dell&#8217;aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Quando l&#8217;inquinamento è prodotto in un&#8217;area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il dispositivo, rammentiamo, è così introdotto in seguito all’intervento legislativo del 2015, con l’art. 68 della l. 22 maggio 2015, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis nel Codice penale.</p>
<h2 id="reati" style="text-align: justify;">I reati contro l’ambiente</h2>
<p style="text-align: justify;">Come sopra facilmente desumibile, il delitto di inquinamento ambientale è stato recentemente introdotto dal legislatore unitamente all’intero Titolo VI-bis.</p>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>obiettivo del legislatore </strong>è chiaro: prevedere delle sanzioni chiare e specifiche nei confronti di quei comportamenti che generano gravi lesioni all’ambiente. Prima dell’introduzione del nuovo Titolo, infatti, le lesioni ambientali venivano ricondotte non sempre congruamente all’interno del perimetro del delitto di disastro ambientale ex art. 434 c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’occasione si è evidentemente inteso attribuire un quadro punitivo più specifico e severo dinanzi a tutte quelle ipotesi di delitto non rientranti nel reato appena citato. Non sfugge, peraltro, che l’intervento del legislatore si sia reso necessario per poter rafforzare i deterrenti che, evidentemente, il precedente <em>Codice dell’ambiente </em>non era riuscito a imporre in misura efficace.</p>
<h2 id="caratteristiche" style="text-align: justify;">Le caratteristiche del reato di inquinamento ambientale</h2>
<p style="text-align: justify;">Come in parte abbiamo già affermato nelle scorse righe, il reato in questione punisce l’<strong>inquinamento ambientale</strong>. Un tema ampio, che racchiude tutte quelle condotte che, pur non sfocianti in un disastro ambientale, sono comunque lesive per l’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato in oggetto è un delitto a forma libera, configurabile in seguito a una condotta di azione o omissione, pur determinante in una compromissione o in un deterioramento significativo e quantificabile del “bene” ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">A sua volta, il termine <strong>compromissione </strong>può essere legato ad una nozione di cambiamento irreversibile, in peggio. Il termine <strong>deterioramento</strong> indica invece un effetto più lieve, ovvero una modificazione reversibile. I beni presi di mira da tali condotte, come sancito dal dispositivo, quelli “<em>delle</em> <em>acque o dell&#8217;aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto poi concerne le altre caratteristiche, si rileva come sia qui richiesto il <strong>dolo generico</strong>, ovvero la volontà di compiere un abuso, con contemporanea consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lesioni-ad-animali/">Lesioni agli animali – una guida rapida</a></strong></p>
<h2 id="danno" style="text-align: justify;">Danno irreversibile e reversibile</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiarito quanto sopra, torniamo per qualche istante sulle condotte produttive di un danno ambientale. Il riferimento del legislatore da un comportamento di compromissione o deterioramento apre infatti margini di punibilità ex art 452 c.p.<strong> anche quando il danno è reversibile</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, una simile posizione è ben supportata dalle più recenti interpretazioni giurisprudenziali. Secondo la recente sentenza Cass. pen. n. 15865/2017, infatti, <strong>non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene poi una definizione più completa dei termini di compromissione e deterioramento, ci si può riferire ancora una volta alla stessa pronuncia, per cui è deterioramento</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l&#8217;uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">mentre si parla di compromissione nei casi di</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l&#8217;uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare</em>.</p>
</blockquote>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;">Le sanzioni del reato di inquinamento ambientale</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiudiamo infine con un rapido richiamo alle sanzioni previste, con il legislatore che ha inteso punire le condotte sopra delineate <em>con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ultimo comma del dispositivo prevede una forma aggravata sanzionatoria, prevedendo che nell’ipotesi in cui l&#8217;inquinamento sia prodotto in un&#8217;area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o ancora in danno di specie animali o vegetali protette, la pena sia aumentata, senza specifici riferimenti nel testo.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<title>Il soggetto passivo nella circonvenzione di incapaci – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/soggetto-passivo-circonvenzione-di-incapaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2019 17:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quali sono le caratteristiche che configurano il soggetto passivo nel reato di circonvenzione di persone incapaci ex art. 643 cod. pen.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/soggetto-passivo-circonvenzione-di-incapaci/">Il soggetto passivo nella circonvenzione di incapaci – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il soggetto passivo nella circonvenzione di incapaci &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#chi"><strong>Chi è</strong></a></li>
<li><a href="#elementi"><strong>Gli elementi del reato</strong></a></li>
<li><a href="#sentenza"><strong>La sentenza</strong></a></li>
<li><a href="#configurabilita"><strong>La configurabilità del reato</strong></a></li>
<li><a href="#minorata"><strong>La minorata capacità psichica</strong></a></li>
<li><a href="#deficienza"><strong>La deficienza psichica</strong></a></li>
<li><a href="#infermita"><strong>La riconoscibilità dell&#8217;infermità</strong></a></li>
<li><a href="#induzione"><strong>L&#8217;induzione</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Torniamo oggi ad occuparci del <strong>reato di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/circonvenzione-di-persone-incapaci/">circonvenzione di incapaci</a></strong>, cogliendo l’opportunità di approfondire la <strong>natura del soggetto passivo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Già all’epoca del nostro primario focus avemmo modo di anticipare che dottrina e giurisprudenza non fossero concordi nel <strong>qualificare</strong> <strong>con esattezza il soggetto passivo</strong>, supponendo che vi posa o meno essere una pur minima capacità di intendere e di volere.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autorevole sentenza n. 19738/18 della Cassazione ha contribuito a chiarire ulteriormente tale contesto, apportando una valida motivazione che, di seguito, andremo a commentare.</p>
<h2 id="chi" style="text-align: justify;">Chi è il soggetto passivo</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo la pronuncia di cui sopra, il <strong>delitto di circonvenzione di incapace</strong> non richiede che il soggetto passivo versi in uno <strong>stato di incapacità di intendere e di volere</strong>. Per i giudici, infatti, è sufficiente una <strong>minorata capacità psichica</strong>, tale da compromettere il potere di critica, e indebolimento di quello volitivo, che renda possibile l’altrui opera di suggestione e di pressione psicologica.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici fanno quindi riferimento al fatto che rientra nella nozione di <strong>deficienza psichica</strong> ex art. 643 cod. pen., la minorata capacità psichica, considerato che deve intendersi deficienza psichica qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, tale da agevolare la suggestionabilità della vittima, e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie.</p>
<h2 id="elementi" style="text-align: justify;">Gli elementi del reato di circonvenzione di incapace</h2>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, per poter integrare correttamente l’elemento materiale del reato di circonvenzione di incapace, è necessario che concorrano tre fattori:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo in relazione ai propri interessi patrimoniali;</strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>induzione a compiere un atto che per il soggetto passivo e/o per terzi comporti effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura;</strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In tal contesto, l’induzione a compiere l’atto da parte del soggetto passivo potrà sufficientemente consistere un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione, che si ponga – in rapporto all’atto dispositivo compiuto dalla vittima – in un rapporto di causa ed effetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto poi attiene l’abuso dello <strong>stato di vulnerabilità del soggetto passivo</strong>, tale si verifica quando il soggetto agente è conscio della vulnerabilità del soggetto passivo e decide di sfruttarne la debolezza per poter conseguire l’obiettivo di procurare a sé stessi o ad altrui un profitto.</p>
<h2 id="sentenza" style="text-align: justify;">La sentenza</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai fini di una maggiore chiarezza sul tema, giova riportare di seguito alcuni stralci salienti della sentenza in commento, suddivisi per punti di focalizzazione.</p>
<h3 id="configurabilita" style="text-align: justify;">Configurabilità del reato</h3>
<p style="text-align: justify;">Per i giudici, in punto di configurabilità del reato di cui all’art. 643 cod. pen. occorre richiamare i seguenti principi:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l’induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; (c) l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l’agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.</em></p>
</blockquote>
<h3 id="minorata" style="text-align: justify;">La minorata capacità psichica</h3>
<p style="text-align: justify;">I giudici richiamano quindi pacificamente l’assodato principio di configurabilità della nozione di minorata capacità psichica rammentando che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione.</em></p>
</blockquote>
<h3 id="deficienza" style="text-align: justify;">La deficienza psichica</h3>
<p style="text-align: justify;">Quindi, i giudici della Suprema Corte sottolineando cosa possa essere ricondotto all’interno della nozione di deficienza psichica, sottolineando che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>rientra pertanto nella nozione di &#8216;deficienza psichica&#8217; ex art. 643 cod. pen. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perché è &#8216;deficienza psichica&#8217; qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, proseguono poi a breve distanza, risulterebbe essere</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>altrettanto pacifico che il convincimento circa la prova dell’induzione per la configurabilità dell’art. 643 cod. pen. ben può essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivanti.</em></p>
</blockquote>
<h3 id="infermita" style="text-align: justify;">La riconoscibilità dello stato di infermità</h3>
<p style="text-align: justify;">Per quanto poi attiene la riconoscibilità dello stato di infermità o di deficienza psichica, gli Ermellini ribadiscono che se è vero che lo stesso deve essere “oggettivo”, non è tuttavia necessario che tutti ne siano consapevoli.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, è richiesta tale consapevolezza solamente in capo al soggetto agente, l’autore del reato, che possa essere desunto anche dalla arrendevolezza del soggetto.</p>
<h3 id="induzione" style="text-align: justify;">L’induzione</h3>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione ha quindi ricordato come più volte gli stessi giudici abbiano chiarito che cosa significa l’induzione al compimento di un atto pregiudizievole per il soggetto passivo. Per la Corte,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>indurre vuol dire convincere, influire sulla volontà altrui, essendo necessario, ai fini dell’integrazione del reato, uno stimolo, posto in essere dall’agente nei confronti del soggetto passivo, che determini quest’ultimo al compimento dell’atto dannoso, non essendo sufficiente giovarsi semplicemente delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo.</em></p>
</blockquote>
<h3 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h3>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, in evidenza, di una sentenza <strong>molto</strong> <strong>importante sul delitto di circonvenzione di persone incapaci</strong>. Una pronuncia che pone l’accento su tutti gli elementi di configurabilità del reato. E contribuisce ad arricchire gli <strong>approfondimenti sulla natura del soggetto passivo e sulle sue capacità</strong>. Ma, riteniamo altresì, una sentenza che non orienta in maniera definitiva le considerazioni di pur autorevole dottrina. La quale – come abbiamo avuto modo di commentare nel nostro precedente approfondimento in questo tema – ha considerazioni valutative in parte differenti.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/soggetto-passivo-circonvenzione-di-incapaci/">Il soggetto passivo nella circonvenzione di incapaci – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circonvenzione di persone incapaci – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/circonvenzione-di-persone-incapaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 10:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=11495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cos'è la circonvenzione di persone incapaci: caratteristiche del reato, oggetto di tutela, condotta e sanzioni previste dal legislatore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/circonvenzione-di-persone-incapaci/">Circonvenzione di persone incapaci – una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Circonvenzione di persone incapaci &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#tutela"><strong>La tutela</strong></a></li>
<li><a href="#passivo"><strong>Il soggetto passivo</strong></a></li>
<li><a href="#condotta"><strong>La condotta</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, un articolo del Codice penale è “meritato” dalla <strong>circonvenzione di persone incapaci</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come nostra abitudine, iniziamo ad esaminare brevemente il dispositivo del codice, per poi approfondire alcuni degli elementi di maggiore rilevanza.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è la circonvenzione di persone incapaci</h2>
<p style="text-align: justify;">La definizione della <strong>circonvenzione di persone incapaci</strong> è offerta dall’art. 643 c.p., che disciplina questa ipotesi di reato sancendo che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d&#8217;infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da duecentosei euro a duemilasessantacinque euro.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Fin dalla preliminare lettura del dispositivo, appare importante soffermarsi su alcuni concetti – base.</p>
<h4>Approfondimenti preliminari</h4>
<p style="text-align: justify;">Per esempio, appare chiaro che il <strong>soggetto passivo</strong> di questo delitto sia vagamente definito dal legislatore. Il quale, con la definizione riportata nell’articolo del codice sopra indicato, ha evidentemente lasciato ampi margini di valutazione da parte di giudici e dottrina</p>
<p style="text-align: justify;">Torneremo sul tema nei prossimi giorni, occupandoci di alcune importanti pronunce in materia di circonvenzione di persone incapaci, ma possiamo già qui premettere come autorevole dottrina si interroghi se ricomprendere o meno tra i soggetti passivi anche coloro che – essendo totalmente incapaci di intendere e di volere – abbiano almeno un minimo di capacità psichica.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare invece più chiaro che il reato sia a <strong>forma libera</strong>. Ne deriva che può ben potenzialmente configurarsi con qualsiasi mezzo, che sia evidentemente idoneo a indurre la vittima a compiere l’atto dannoso, senza necessità di ricorrere a raggiri. Deve comunque trattarsi di un’attività positiva, che incida sul processo di formazione della volontà del soggetto, finendo con l’influenzarlo in maniera decisiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Dubbi emergono poi sugli <strong>effetti</strong> di tale incisione sul processo di formazione della volontà. Il legislatore indica come conseguenza un riferimento vario (“la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”), non indicando se il danno debba essere necessariamente di natura patrimoniale, o se si possa registrare un’offesa anche sotto il profilo extra patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, per quanto attiene il <strong>richiamo agli altri danneggiati</strong>, appare oggi palesato che il terzo che subisce il pregiudizio non sia considerabile come persona offesa, ma possa naturalmente rivestire la qualifica di danneggiato dal reato ex art. 643 c.p. agli effetti civili.</p>
<h2 id="tutela" style="text-align: justify;">La tutela</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato ex art. 643 c.p. è inquadrato all’interno dei delitti contro il patrimonio. Il fondamento di tutela alla base di questa norma è dunque essenzialmente la necessità di proteggere il patrimonio della persona offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo autorevole dottrina, però, è possibile ricollegare a tale norma un fondamento ancora più ampio e non legato necessariamente alla tutela patrimoniale, quale l’esigenza di proteggere la libertà di autodeterminazione delle persone offese, caratterizzate da condizione psico-fisica di debolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, sintetizzando le varie opinioni dottrinali, <strong>si può sintetizzare come il bene giuridico tutelato ex art. 643 c.p. sia l’integrità patrimoniale, sia la libertà di autodeterminazione del soggetto debole</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/truffa-aggravata/">Truffa aggravata – una guida rapida</a></p>
<h2 id="passivo" style="text-align: justify;">Il soggetto passivo</h2>
<p style="text-align: justify;">Ma chi è, esattamente, il <strong>soggetto passivo</strong> di questa norma?</p>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo avuto modo di anticipare nella prima parte del nostro approfondimento, la dottrina dibatte su chi possa essere considerato quale soggetto passivo della norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Il richiamo del legislatore fa riferimento alla condotta di colui che abusa</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d&#8217;infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata (…)</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Da tale lettura, sembrerebbe che la qualificazione della persona offesa possa essere slegata al concetto di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/interdizione-giudiziale/">interdizione</a> e <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inabilitazione/">inabilitazione</a> ai sensi civilistici. E che, dunque, non sia richiesto che lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona sia catalogabile tra le affezioni di natura psichiatrica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricollegandoci a quanto sopra già condiviso, la dottrina discute anche se possa essere considerato come soggetto passivo colui che soffre di infermità mentale assoluta, o meno. In altri termini, buona parte della dottrina richiede essenziale che il soggetto infermo abbia almeno una minima capacità psichica. Non potrebbe pertanto essere considerato vittima del reato colui che non è assolutamente in grado di esprimere una pur minima capacità psichica.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento, al quale si aderisce, richiama alla memoria il fatto che il legislatore abbia utilizzato il verbo “indurre” nel dispositivo dell’art. 643 c.p. Tale verbo presupporrebbe pertanto il fatto che il soggetto sia almeno cosciente, anche se infermo o immaturo. E che dunque la parte attiva possa sfruttarne le menomate capacità.</p>
<h2 id="condotta" style="text-align: justify;">La condotta</h2>
<p style="text-align: justify;">Passando poi alla breve analisi della <strong>condotta</strong> che può permettere di qualificare il reato, ricordiamo come il comportamento oggetto di incriminazione sia quello dell’induzione attraverso un abuso della condizione di minoranza psichica.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiaro è l’intento, in questo ambito, del legislatore, che nel dispositivo pone l’accesso al comportamento di colui che procura un profitto</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">ovvero</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>abusando dello stato d&#8217;infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">al fine di indurla</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva dunque che la condotta deve portare a un duplice evento. Da una parte l’adozione di uno specifico atto da parte della vittima. Dall’altra parte la determinazione di un danno per l’incapace o per altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Si aggiunge in tal proposito che il reato si configura con il dolo specifico, ovvero con la consapevolezza di voler procurare a sé o ad altri un profitto.</p>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;">Le sanzioni</h2>
<p style="text-align: justify;">L’ultimo passaggio del dispositivo è dedicato alle <strong>sanzioni</strong> previste, precisando che l’abuso di cui sopra</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da duecentosei euro a duemilasessantacinque euro.</em></p>
</blockquote>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Frode in emigrazione – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/frode-in-emigrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 12:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Che cos'è il reato di frode in emigrazione, quali sono gli elementi che permettono di configurarlo e quali sono le sanzioni previste dal codice penale.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La frode in emigrazione &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#tutela"><strong>La tutela</strong></a></li>
<li><a href="#notizie"><strong>Le notizie</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>frode in emigrazione </strong>è una particolare ipotesi di delitto contro il patrimonio. Cerchiamo di scoprire di cosa si tratta, quali siano le sue caratteristiche di configurabilità, e come viene punito questo reato.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è la frode in emigrazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Come nostra abitudine, introduciamo il tema occupandoci di cosa prevede il codice penale, all’art. 645, per la <strong>frode in emigrazione</strong>. In tema, il legislatore afferma che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da trecentonove euro a milletrentadue euro.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, ci troviamo dinanzi alla condotta di colui che asserisce notizie false e mendaci, con un comportamento  che potrebbe ben ricadere nei raggiri tipici della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/truffa/">truffa</a></strong>, cui peraltro il delitto in questione è una sorta di ipotesi speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di approfondire singolarmente alcuni particolari aspetti del delitto in tema, rammentiamo che:</p>
<p style="text-align: justify;">il soggetto passivo può essere costituito da qualsiasi persona, anche straniera o apolide, e non solamente un italiano che è indotto a emigrare altrove;</p>
<p style="text-align: justify;">per eccitazione all’emigrazione si intende l’indurre altri a perseguire un proposito che prima non era presente. O, eventualmente, rafforzare un proposito sorto autonomamente nella vittima;</p>
<p style="text-align: justify;">per avviamento ad un paese diverso, si intende il comportamento di colui che convince la vittima del reato a cambiare il luogo di destinazione che precedentemente aveva preso come obiettivo.</p>
<h2 id="tutela" style="text-align: justify;">La tutela del codice penale per la frode in emigrazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiarito quanto sopra, dovrebbe essere chiaro che quando ci troviamo dinanzi a un reato di frode in emigrazione, ci troviamo dinanzi a una speciale ipotesi di truffa.</p>
<p style="text-align: justify;">La “specialità” è in questo caso rappresentata dal fatto che la norma prevede la <strong>tutela del patrimonio individuale dei soggetti che emigrano</strong>, la cui buona fede può essere oggetto di abuso da parte dei soggetti agenti solo per fine di lucro.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui, l’intenzione del legislatore di prevedere all’interno del codice penale una norma che tutela l’integrità del patrimonio. Non è infatti richiesto lo scopo di far effettivamente emigrare il soggetto passivo, ma solamente nell’eccitamento determinato in qualcuno, ad emigrare in un paese diverso, mediante asserzioni o notizie false di qualsiasi tipo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato non si consuma pertanto nel momento dell’effettiva emigrazione, come sopra già ribadito. Bensì, nel momento in cui il soggetto passivo consegna denaro o altra utilità al soggetto attivo, come compenso per l’emigrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale scenario, il reato di frode in emigrazione configura così un <strong>reato a consumazione prolungata</strong>, che si consuma al momento della promessa. La successiva o le successive dazioni di denaro non sono post-fatti irrilevanti penalmente, ma spostano in avanti la consumazione del reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale specificità non è certo priva di rilievi. Lo spostamento in avanti della consumazione del reato ha infatti – tra le principali conseguenze – anche quella di posticipare il decorso del termine di prescrizione.</p>
<h2 id="notizie" style="text-align: justify;">Le notizie che configurano il reato</h2>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo avuto modo di elaborare nelle righe che precedono, costituisce elemento fondamentale per poter <strong>configurare il reato di frode in emigrazione </strong>la diffusione di <strong>notizie false e asserzioni mendaci</strong>. Ma che cosa si intende con questo riferimento?</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, l’art. 645 c.p. non ci permette di avere un riferimento molto preciso su tali termini. Il legislatore ha infatti volutamente compiuto un rimando generico a queste informazioni, intendendole quali mezzi di esecuzione del reato. Non distingue invece tra le affermazioni che riguardano le circostanze o i fatti sulla possibilità di emigrare, e le affermazioni che riguardano invece le circostanze o i fatti sulle condizioni con cui le vittime avranno a che fare nel momento in cui emigreranno.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, potrebbero costituire notizie false e asserzioni mendaci:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">sia quelle notizie che fanno riferimento a potenziali ma inesistenti pericoli presenti nel luogo di origine, tali da indurre il soggetto che emigra farlo al più presto nel Paese più prossimo;</li>
<li style="text-align: justify;">che quelle notizie che fanno riferimento a particolari opportunità (ad esempio, di lavoro) in un Paese di destinazione, che non sono tuttavia corrispondenti a verità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Cogliamo l’occasione per poter evidenziare, in questa sede conclusiva di approfondimento, che l’elemento soggettivo che permette di configurare il reato di frode in emigrazione è il dolo generico.</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter configurare tale delitto contro il patrimonio è pertanto necessaria l’emersione della volontà e della consapevolezza di indurre la vittima ad emigrare. Ricordiamo infine che il reato si qualifica come di pericolo se il compenso è solo promesso, ma non consegnato, e come di danno se invece il compenso è promesso e consegnato.</p>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;">Le sanzioni del reato di frode in emigrazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Concludiamo il nostro focus con un breve richiamo alle <strong>sanzioni del reato di frode in emigrazione</strong>. Stando al tenore della norma, infatti, il colpevole viene punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa da trecentonove euro a milletrentadue euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di reato aggravato, ovvero nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso a danno di due o più persone, la pena è aumentata.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<item>
		<title>Il reato di calunnia – una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/calunnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 09:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cos'è il reato di calunnia, quali sono i caratteri e gli elementi costitutivi, quali sono le pene previste e le ipotesi aggravanti.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di calunnia &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#calunnia"><strong>La calunnia nel codice penale</strong></a></li>
<li><a href="#formale"><strong>Calunnia formale e materiale</strong></a></li>
<li><a href="#caratteri"><strong>I caratteri generali</strong></a></li>
<li><a href="#pene"><strong>Le pene e le aggravanti</strong></a></li>
<li><a href="#procedibilita"><strong>La procedibilità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il reato di <strong>calunnia</strong>, disciplinato dall’art. 368 c.p., si concretizza laddove un soggetto incolpi di un reato una persona di cui conosce l’innocenza, o simuli a carico di quest’ultima le tracce di un reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo di approfondirne i principali termini e caratteristiche.</p>
<h2 id="calunnia" style="text-align: justify;">La calunnia nel codice penale</h2>
<p style="text-align: justify;">Come sempre, iniziamo il nostro focus dalla lettura della norma. L’art. 368 c.p. afferma che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all&#8217;Autorità giudiziaria o ad un&#8217;altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La pena è aumentata se s&#8217;incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un&#8217;altra pena più grave.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all&#8217;ergastolo.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Fin da queste poche righe, appaiono numerosi gli spunti offerti dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa sede introduttiva ci limitiamo tuttavia a sottolineare come l’interesse che il legislatore ha voluto proteggere con questo intervento normativo sia plurimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Da una parte si vuole naturalmente difendere il corretto funzionamento della giustizia. Si vuole dunque scoraggiare l’instaurazione di un procedimento nei confronti di un soggetto innocente. Dall’altra parte si vuole evidentemente tutelare l’onore e la libertà dell’innocente incolpato. Si configura in tal modo – sebbene non vi sia omogeneità di considerazione, ma è a tale tesi che si aderisce – un reato plurioffensivo.</p>
<p>Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione-a-mezzo-stampa/"><strong>Diffamazione a mezzo stampa</strong></a></p>
<h2 id="formale" style="text-align: justify;">Calunnia formale e calunnia materiale</h2>
<p style="text-align: justify;">Riprendendo più approfonditamente un passaggio di rilievo della norma, evidenziamo come la calunnia si configuri sia se reato è <strong>effettivamente commesso da altri </strong>e se l’accusatore è consapevole di ciò, sia quando il reato è inventato:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>(…) incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato (…)</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Didatticamente, si suole così distinguere una duplice “versione” di configurabilità del reato:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>calunnia formale</strong>, se il reato è stato effettivamente commesso, e l’accusatore – essendone consapevole – incolpa un innocente;</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>calunnia materiale</strong>, se le tracce di reato sono state simulate. Le tracce non devono riguardare un reato realmente accaduto, e possono consistere sia in segni o indizi materiali, sia in segni sulla persona del denunciante o su altri. In ogni caso, tali segni dovranno inequivocabilmente essere diretti a indicare il soggetto innocente, ma incolpato, come responsabile del reato.</li>
</ul>
<h2 id="caratteri" style="text-align: justify;">I caratteri generali</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiarito che, a giudizio di chi scrive, il reato di calunnia è di tipo plurioffensivo, si può altresì condividere che si tratti di un <strong>reato di pericolo. </strong>Tale reato trova infatti configurazione anche nelle ipotesi di assenza di una condanna o dell’instaurazione di un processo penale nei confronti dell’incolpato. Rileva pertanto il fatto che sia sufficiente la possibilità che l’autorità giudiziaria si attivi per reprimere il reato che viene falsamente addebitato.</p>
<p style="text-align: justify;">È per questo motivo che si configura il delitto in questione ogni volta che l’autorità giudiziaria debba procedere anche a una minima attività di indagine, e anche solo per accertare che il reato esista o meno.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo altresì che l’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato è il <strong>dolo generico</strong>. È dunque necessario che vi sia la coscienza da parte dell’accusatore di incolpare un innocente, e la sua volontà di farlo.</p>
<p>Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/phishing/"><strong>Phishing, profili di responsabilità penale</strong></a></p>
<h2 id="pene" style="text-align: justify;">Le pene e le aggravanti</h2>
<p style="text-align: justify;">Passiamo dunque al quadro sanzionatorio che ex art. 368 c.p. prevede la reclusione per una durata compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 6 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi sono tuttavia alcune ipotesi aggravate, in cui la pena è aumentata:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>La pena è aumentata se s&#8217;incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un&#8217;altra pena più grave.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all&#8217;ergastolo.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, si procede ad un aumento della pena se l’accusatore incolpa qualcuno di un reato per cui la legge stabilisce come pena una reclusione fino a 10 anni, o altra pena più grave. L’aumento di pena non è determinato dalla legge e, dunque, bisogna riferirsi ex art 64 c.p., con la conseguenza che la pena può essere incrementata fino a un terzo rispetto a quella che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso, senza però la possibilità di superare i 30 anni di reclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Se invece dal fatto deriva una reclusione di durata superiore a 5 anni, allora il reato è punito con una reclusione da 4 a 12 anni. Se infine dal fatto deriva una condanna all’ergastolo, il reato è punito con una reclusione da 6 a 20 anni.</p>
<p>Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/accesso-abusivo-ad-un-sistema-informatico-o-telematico/"><strong>accesso abusivo a sistema informatico o telematico</strong></a></p>
<h2 id="procedibilità" style="text-align: justify;">La procedibilità</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di calunnia è <strong>procedibile</strong> <strong>d’ufficio</strong>. Anche abbracciando la tesi del carattere plurioffensivo del delitto, a prevalere è evidentemente l’obiettivo della tutela del corretto funzionamento del sistema giudiziario, onde evitare che le attività di investigazione e quelle della magistratura siano in qualche modo influenzate e oberate da false notizie di reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Concludiamo infine – torneremo sul tema nei prossimi giorni – con l’invito a non confondere la calunnia con la simulazione di reato.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo secondo caso, infatti, ad essere punito è il comportamento del soggetto che, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità competente, ha falsamente affermato essere avvenuto un reato, o simula le tracce di un reato, in maniera tale che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale scenario manca evidentemente l’azione di incolpare qualcuno, impedendo che si possa configurare la calunnia. Anche per questo motivo la pena è meno severa, essendo prevista la reclusione da uno a tre anni, contro la reclusione da due a sei anni prevista per la calunnia.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimane comunque l’opportunità che si possa configurare il reato simulativo sia nell’ipotesi di simulazione formale che reale. In quest’ultima ipotesi vengono simulate le tracce di reato, che non devono riguardare veramente accaduto, e che possono consistere in segni e indizi materiali sulla persona del denunciante, o su altri.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Si possono usare i video privati come prova in giudizio?</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/si-possono-usare-i-video-privati-come-prova-in-giudizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 07:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=7373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci spiega quando i video privati possono essere validamente utilizzati come prova in giudizio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/si-possono-usare-i-video-privati-come-prova-in-giudizio/">Si possono usare i video privati come prova in giudizio?</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La prova a mezzo di ripresa video &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#valutazione"><strong>Valutazione della prova</strong></a></li>
<li><a href="#riprese"><strong>Le riprese legittime</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È possibile <strong>usare i video privati</strong>, registrati con telecamere esterne installate sulla propria proprietà, in sede di giudizio? La risposta è positiva, almeno ad analizzare quanto espresso dai giudici della Suprema Corte con sentenza n. 39293/2018, che hanno dichiarato la legittimità e l’utilizzabilità delle videoriprese effettuate da un privato mediante degli impianti esterni in grado di captare ciò che accadeva nell’ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terze persone.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale pronuncia da parte della Sez. IV Penale di Cassazione, viene dunque accolto il ricorso del Procuratore Generale, contro sentenza che aveva assolto un imputato per non aver commesso il fatto.</p>
<h2 id="valutazione" style="text-align: justify;">Valutazione della prova video</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Procuratore generale di Lecce, accogliendo l&#8217;istanza di impugnazione avanzata dalla parte civile, ha proposto ricorso per Cassazione contro sentenza del Giudice di pace, che aveva assolto, ai sensi dell&#8217;art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dai reati di cui agli artt. 590, commi 1 e 3, cod. pen. e 140,141,158, 191 del Codice stradale, l’imputato per non aver commesso il fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">L’imputato aveva negato di essersi trovato a Muro Leccese, ove è stato commesso il reato, sostenendo invece di trovarsi a Gallipoli, dove era rimasto in panne con il suo furgone. Nel corso del processo veniva tuttavia mostrato un video che immortalava la presenza dell’imputato alla guida del furgone proprio in località Muro Leccese nella mattinata del giorno in cui è stato commesso il reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente aveva però rilevato come, nonostante l&#8217;efficacia probatoria del video, che dimostra la falsità di quanto da lui sostenuto, il Giudice di pace avesse assolto l&#8217;imputato sulla base della sola deposizione di un testimone, che aveva escluso che il veicolo si trovasse a Muro Leccese. Il Giudice di pace ha reputato il testimone attendibile, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che sottolineava la manifesta contraddittorietà ravvisabile tra le sue dichiarazioni e quelle dell&#8217;altro teste a discarico.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impugnazione si basa così sulla valutazione secondo cui la motivazione della sentenza sarebbe “insuperabilmente contrastata dalle riprese-video e dei fermo-immagine, del tutto legittime e pienamente utilizzabili” e dal fatto che “il Giudice di pace ne ha negato valenza probatoria sostenendo che «non sussiste alcuna certezza in ordine alla data in cui gli stessi sono stati scattati» giungendo persino ad ipotizzare che la data potrebbe essere stata appositamente apposta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente lamenta dunque che non sia stata disposta una consulenza tecnica per accertare l&#8217;autenticità di tali riprese.</p>
<h2 id="riprese" style="text-align: justify;">Riprese video legittime e utilizzabili in giudizio</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda giunge così sulle scrivanie della Corte di Cassazione, dove il ricorso viene ritenuto fondato e meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">“La motivazione della impugnata sentenza si appalesa meramente&#8217; apparente, illogica, e viziata da travisamento delle risultanze probatorie. Del tutto apodittici, e quindi sostanzialmente integranti carenza di motivazione, gli assunti in ordine alla <strong>valenza probatoria delle videoriprese</strong>, con i relativi fotogrammi, acquisite in sede dibattimentale. L&#8217;asserita mancanza di certezza in ordine alla data in cui le stesse sono state effettuate, con l&#8217;allusione ad una data fittiziamente apposta (…)costituiscono affermazioni del tutto avulse da alcun accertamento &#8211; che pure era stato richiesto ed offerto &#8211; e pertanto apodittiche, oltre che sganciate dalle risultanze processuali” – affermano i giudici della sezione penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, nelle motivazioni della pronuncia penale, i giudici sostengono come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, in più occasioni, di puntualizzare come, in tema di prova atipica,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>siano legittime e pienamente utilizzabili, senza alcuna necessità di autorizzazione dell&#8217;autorità giudiziaria, le videoriprese eseguite da privati mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell&#8217;ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall&#8217;esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sempre secondo le motivazioni della sentenza, sarebbe pienamente fondata anche la doglianza sul rigetto della richiesta di acquisizione delle sentenze che avrebbero potuto inficiare il giudizio di piena attendibilità del testimone, sulle cui dichiarazioni è sostanzialmente fondata la sentenza impugnata. Non vi sarebbe infatti dubbio che tali pronunce integrino il concetto di &#8220;prova decisiva&#8221; così come inteso dalla Suprema Corte.</p>
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		<item>
		<title>Detrazione spese mediche nel 730, dichiarare il falso è reato</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/detrazione-spese-mediche-falso-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 17:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=6369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dichiarare il falso nella detrazione spese mediche nel modello dei redditi 730 può aprire i margini di responsabilità  di tipo penale.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La sentenza n. 17126/2018 della <strong>Corte</strong> <strong>di Cassazione</strong> ha dichiarato inammissibile il ricorso di una serie di contribuenti, responsabili di aver commesso più delitti di <strong>evasione fiscale</strong> ex d.lgs. 74/2000, affermando che chi effettua la <strong>detrazione di spese mediche false nel modello di dichiarazione dei redditi</strong> <strong>730</strong>, commette un reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Dichiarazione dei redditi con documenti falsi</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda trae origine dal comportamento di un gruppo di imputati, accusati di avere organizzato e partecipato a un’associazione criminale che – mediante la predisposizione di documentazione sanitaria materialmente falsa (apparentemente, emessa da clinica privata) – aveva permesso di poter presentare delle dichiarazioni dei redditi fraudolente, per l’esposizione di spese sanitarie che <strong>in realtà non erano</strong> <strong>mai</strong> <strong>state sostenute</strong> (e per le quali, ricordiamo, il legislatore riconosce la detrazione Irpef del 19%).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le ricostruzioni effettuate dai giudici, il gruppo di imputati aveva generato un <strong>rimborso cospicuo</strong> <strong>non dovuto</strong>, la cui metà era poi stata versata dai contribuenti al sodalizio criminoso. In sede di Cassazione, alcuni imputati hanno però contestato il delitto associativo, così come l’erronea interpretazione della legge sul reato contestato, dichiarando come i falsi documenti sarebbero stati creati in un momento successivo alla mera elaborazione informatica e alla trasmissione della dichiarazione, e non furono registrati nelle scritture obbligatorie degli emittenti, trattandosi di soggetti privati.</p>
<h2 style="text-align: justify;">False spese mediche nel modello 730</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli Ermellini argomentano le proprie considerazioni in maniera piuttosto approfondita, andando a motivare in modo dettagliato la sussistenza del reato associativo. Venendo invece alla qualificazione giuridica dei delitti, la Suprema Corte riafferma nelle proprie considerazioni i principi già ribaditi in precedenti decisioni, secondo cui il <strong>reato di dichiarazione fraudolenta</strong> mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è integrato anche dalla falsa indicazione, nella dichiarazione Irpef, di spese deducibili dall’imposta, quando le stesse non sono state effettuate o sono state effettuate in misura inferiore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriormente, proseguono gli Ermellini, in tema di <strong>reato di dichiarazione fraudolenta </strong>mediante uso di fatture o altri documenti per <strong>operazioni inesistenti</strong>, rientrano nella nozione di documenti quelli aventi, ai fini fiscali valore probatorio analogo alle fatture, tra cui le ricevute fiscali e simili, nonché quei documenti da cui risultino delle spese deducibili dall’imposta, come per esempio le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui e le schede carburanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, aggiungono i giudici, nel reato di <strong>dichiarazione fraudolenta</strong> mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, la falsità può anche essere riferita all’indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l’operazione, intendendosi per soggetti diversi da quelli effettivi tutti coloro che pur avendo apparentemente emesso il documento, in realtà non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, hanno nomi di fantasia o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale.</p>
<p style="text-align: justify;">A quanto sopra viene poi aggiunta la considerazione secondo cui la già rammentata <strong>dichiarazione</strong> <strong>fraudolente prevista</strong> <strong>e sanzionata dall’art. 3 d.lgs. 74/2000</strong>, è costruita essenzialmente come frode contabile, alla quale deve associarsi un <em>quid pluris </em>artificioso non tipizzato, ma comunque caratterizzato dall’idoneità a indurre in errore e a impedire il corretto accertamento della realtà contabile del soggetto che presenta la dichiarazione annuale di imposta. Tra gli esempi presentati dagli ermellini, la tenuta di un sistema parallelo di contabilità nera, la vendita a nero organizzata in locali contigui a quelli aziendali, la voluta confusione di ricavi provenienti da fonti diverse per poter impedire di individuare il titolare degli stessi, e così via.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, aggiungono ancora i giudici della Suprema Corte, non vi sarebbe comunque nessun fondamento razionale nel ritenere che l’ipotesi non ricorre se i soggetti che appaiono emittenti del documenti siano addirittura inesistenti, o non abbiano mai avuto rapporti con il contribuente che utilizza il documento medesimo: anche in questo modo, infatti, il contribuente fa apparire di avere speso delle somme che in realtà non ha mai sborsato, ponendo così in essere la lesione del patrimonio erariale, da intendersi come bene giuridico protetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di quanto sopra, la Cassazione applica alle tipologie di falso ideologico e materiale il già citato art. 2 d.lgs. 74/2000, tenuto conto che la frode sanzionata da questa norma è distinta da quella dell’art. 3 non per la natura del falso, ma per il rapporto di specialità reciproca che esiste tra le due disposizioni legislative.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<title>Azione revocatoria penale: disciplina, caratteristiche e efficacia</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-revocatoria-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 11:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Che cosa è l'azione revocatoria penale, cosa prevede la disciplina, quali sono i casi previsti dal legislatore e come funziona l'inefficacia.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;azione revocatoria penale &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#penale-fallimentare"><strong>Revocatoria penale e fallimentare</strong></a></li>
<li><a href="#colpevolezza"><strong>La colpevolezza</strong></a></li>
<li><a href="#inefficacia"><strong>L&#8217;inefficacia degli atti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi giorni abbiamo parlato in più di occasioni di <strong>azione revocatoria</strong>, contribuendo a chiarire quali siano i termini caratteristici dell&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-revocatoria-ordinaria/">azione revocatoria ordinaria</a> </strong>e dell&#8217;<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/azione-revocatoria-fallimentare/">azione revocatoria fallimentare</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I due istituti, che godono di autonomia di disciplina, sono affiancati altresì da un&#8217;altra tipologia di azione revocatoria &#8211; anch&#8217;essa distinta e autonoma &#8211; denominata azione <strong>revocatoria penale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vediamo insieme quali sono le sue principali caratteristiche e quali le conseguenze da essa derivanti.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Che cosa è la revocatoria penale</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli artt. 192-195 del codice penale disciplinano la c.d. &#8220;<strong>azione revocatoria penale</strong>&#8220;, uno strumento che è finalizzato a conservare la <strong>garanzia patrimoniale del debitore / autore del</strong> <strong>reato</strong>, a beneficio dei titolari dei crediti che derivano dallo stesso reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, proprio il fatto che il patrimonio che si desidera garantire è quello del <strong>responsabile di un reato</strong>, permette alla revocatoria penale di poter giustificare la sua autonomia e la sua peculiarità distintiva rispetto all&#8217;azione ordinaria civile, il cui utilizzo non può comunque ritenersi necessariamente escluso ex ante anche in questa fattispecie, qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi che abbiamo avuto modo di affrontare in un recente approfondimento.</p>
<h2 id="penale-fallimentare" style="text-align: justify;">La disciplina della revocatoria fallimentare</h2>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo rammentato qualche riga fa, è il <strong>codice penale</strong>, dagli artt. 192 all&#8217;art. 195, a disciplinare l&#8217;azione revocatoria penale, <strong>distinguendo gli atti compiuti dal colpevole tra quelli posti in essere prima o dopo il reato</strong>, e a seconda che siano <strong>a titolo gratuito</strong> o <strong>a titolo oneroso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Andando con ordine, l&#8217;art. 192 cp stabilisce che <strong>gli atti a titolo gratuiti compiuti dal colpevole del reato dopo la sua commissione sono privi di efficacia</strong>. La norma si riferisce pertanto agli atti a titolo gratuito che sono stati compiuti posticipatamente la commissione del reato, e non dopo il suo accertamento con sentenza passata in giudicato: a titolo di esempio si pensi alla donazione modale, e alla donazione remuneratoria.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 193 cp precisa che <strong>gli atti compiuti a titolo oneroso devono presumersi in frode ai creditori</strong>, sebbene per la revocatoria sia sempre necessaria la prova della mala fede del terzo. Si tenga conto che per mala fede l&#8217;opinione giurisprudenziale prevalente in Cassazione ha inteso riferirsi alla conoscenza da parte del contraente del reato commesso dall&#8217;alienante, nonché del pregiudizio che è stato subito dal creditore, non essendo invece richiesto un esplicito accordo con il terzo contraente, finalizzato a danneggiare il creditore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il successivo art. 194 cp stabilisce quindi che <strong>gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole del reato prima del compimento dello stesso sono inefficaci solamente se si provi che egli li ha compiuti in frode</strong>. Per gli atti a titolo oneroso che eccedono la semplice amministrazione o la gestione dell&#8217;ordinario commercio, e nei confronti dei quali si può applicare la disposizione, la revoca è subordinata alla circostanza che anche l&#8217;altro contraente fosse in mala fede.</p>
<p style="text-align: justify;">Bisogna infine specificare che, come precisa l&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 194 cp, gli atti antecedenti il reato passibili di revoca sono esclusivamente quelli compiuti sino ad un anno prima del reato.</p>
<h2 id="colpevolezza" style="text-align: justify;">Azione revocatoria penale e colpevole di reato</h2>
<p style="text-align: justify;">La disciplina dell&#8217;azione revocatoria penale disciplina tale strumento facendo esplicito riferimento al <strong>colpevole di reato</strong>: una precisazione non di poco conto, considerando che tale circostanza induce a ritenere che non possono essere tutelati con lo stesso mezzo (ma semmai con l&#8217;azione revocatoria ordinaria di cui abbiamo già trattato, o con la revocatoria fallimentare) i creditori del responsabile civili e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Allo stesso modo, non risulta essere possibile ottenere la tutela con questo strumento penale rispetto agli atti di disposizione patrimoniale che sono stati posti in essere dai successori dell&#8217;autore del reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, ai fini dell&#8217;azione revocatoria penale, non si deve intendere come colpevole di reato solamente l&#8217;autore del reato, quanto anche chi sia stato dichiarato non punibile per concessione del perdono giudiziale.</p>
<h2 id="inefficacia" style="text-align: justify;">Inefficacia dell&#8217;atto dispositivo patrimoniale</h2>
<p style="text-align: justify;">Esattamente come l&#8217;azione revocatoria civile e come l&#8217;azione revocatoria fallimentare, anche<strong> la revocatoria penale ha un&#8217;efficacia relativa</strong>: l&#8217;atto di disposizione patrimoniale che va a colpire continua infatti a mantenere la propria validità, ma diviene non efficace solamente nei confronti del creditore che ha fatto ricorso a tale strumento.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta ottenuta l&#8217;azione revocatoria, pertanto, il creditore potrà promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive e conservative sul bene interessato.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<item>
		<title>Lavori di ristrutturazione, alzare troppa povere è reato</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/lavori-ristrutturazione-alzare-troppa-povere-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 19:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La troppa polvere alzata durante lavori di ristrutturazione &#8211; indice: Quando &#232; reato La particolare tenuit&#224; del fatto Le valutazioni della Cassazione Secondo quanto afferma la Corte di Cassazione, sezione Terza Penale, con la sua sentenza n. 10005/2017, colui che non impedisce un rilevante sollevamento di polveri nel corso dei lavori di ristrutturazione, omettendo ogni [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La troppa polvere alzata durante lavori di ristrutturazione &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#reato"><strong>Quando è reato</strong></a></li>
<li><a href="#tenue"><strong>La particolare tenuità del fatto</strong></a></li>
<li><a href="#cassazione"><strong>Le valutazioni della Cassazione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto afferma la Corte di Cassazione, sezione Terza Penale, con la sua sentenza n. 10005/2017,<strong> colui che non impedisce un rilevante sollevamento di polveri nel corso dei lavori di ristrutturazione, omettendo ogni cautela necessaria, viola le norme di cui al d. lgs.</strong> 81/2008 e può dunque macchiarsi di un reato penalmente perseguibile, anche se al giudice di merito spetterà il compito di poter valutare la non punibilità per particolare tenuità del fatto, tenendo in considerazione l’effettiva entità del danno o del pericolo, e ancora la sussistenza o meno di un concreto rischio di mettere a repentaglio l&#8217;igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>
<h2 id="reato" style="text-align: justify;">Il reato per la troppa polvere alzata durante i lavori di ristrutturazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, l’imputata lamentava l’errata interpretazione dell’art. 153 d.lgs. 81/2008, che prescrive la riduzione del sollevamento della polvere nel corso dei lavori di demolizione, e non la sua completa eliminazione, non essendo stata accertata l’entità del sollevamento delle polveri contestato, e non potendo le demolizioni in questione, limitate pur ai soli intonaci, essere ricondotte alla fattispecie incriminatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il ricorso dell’imputata viene accolto solamente in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all&#8217;art. 131-bis del codice penale, considerato che le altre doglianze relative all’insussistenza del fatto (e principalmente individuabili nella presunta modesta entità delle polveri sollevate nell&#8217;ambito di un un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-appalto/"><strong>contratto di appalto</strong></a>), all’eccessività della pena e alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale, sarebbero inammissibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale ha infatti ritenuto comunque integrata (dopo la lettura del verbale ispettivo redatto dai funzionari AUSL) la violazione di cui all’art. 153 del d.lgs. 81/2008, essendo emerso che<strong> nei lavori edili non era impedito il sollevamento della polvere, tanto che era prescritto ai dipendenti dell&#8217;impresa amministrata dalla ricorrente di irrorare con acqua detto materiale</strong>. Pertanto, la responsabilità della ricorrente sarebbe corretta, poiché non occorre per la configurabilità della violazione un rilevante sollevamento di polveri, ma solo che lo stesso non sia impedito, omettendo così l’adozione di ogni cautela. La norma non fa infatti riferimento all’entità del sollevamento della polvere proveniente dalle demolizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione di quanto ricordato, pertanto, i rilievi della ricorrente sulla modesta quantità di polveri sollevate e all’oggetto delle demolizioni sono privi di concludenza, a fronte dell’accertamento della omissione, non essendo peraltro affatto necessario che le demolizioni riguardino opere murarie (la disposizione si riferisce, più genericamente, ai materiali di risulta).</p>
<h2 id="tenue">L&#8217;accertamento del giudice di merito sulla particolare tenuità del fatto</h2>
<p style="text-align: justify;">Nonostante quanto sopra ricordato, la sentenza deve comunque essere oggetto di annullamento con rinvio. <strong>Spetterà al giudice di merito accertare la sussistenza o meno delle condizioni che escludano la punibilità</strong> per particolare tenuità del fatto.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 131-bis del codice penale</h3>
<blockquote><p>Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l&#8217;esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell&#8217;articolo 133, primo comma, l&#8217;offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.</p>
<p>L&#8217;offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l&#8217;autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all&#8217;età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.</p>
<p>Il comportamento è abituale nel caso in cui l&#8217;autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.</p>
<p>Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest&#8217;ultimo caso ai fini dell&#8217;applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all&#8217;articolo 69.</p>
<p>La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.</p></blockquote>
<h2 id="cassazione">Quando la particolare tenuità del fatto per la Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, la Corte ricorda come dalla sentenza impugnata non sia possibile rilevare elementi che permettano di escludere immediatamente l’esistenza di condizioni che a loro volta escludano la punibilità di cui ex art 131 bis c.p., avendo infatti il Tribunale ritenuto non grave il fatto, con la conseguenza che sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo in questione, rammentano i giudici nelle motivazioni della sentenza, “prende in considerazione reati rispetto ai quali non difetti alcuno degli elementi costitutivi, ritenuti non punibili perché irrilevanti in base ai principi di proporzione ed economia processuale, e si riferisce anche ai reati di pericolo, senza distinguere tra pericolo astratto o pericolo concreto, sicché non si pone un problema di inoffensività del fatto ma di irrilevanza dello stesso. La esiguità del danno o (come nel caso di specie) del pericolo è valutata sulla base di elementi oggettivamente apprezzabili, dai quali ricavare la minima entità delle conseguenze o del pericolo e, dunque, la loro irrilevanza in sede penale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Un tale accertamento non potrà dunque che essere compito del giudice di merito, che dovrà provvedere alla verifica del pericolo che consegue all’omissione della ricorrente.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Bellato &#8211; diritto penale</em></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dire “te la farò pagare” e il reato di minaccia</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/dire-te-la-faro-pagare-e-reato-di-minaccia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 18:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il reato di minaccia: lo &#232; dire &#8220;te la far&#242; pagare&#8221; &#8211; indice: La frase incriminata La Cassazione La tutela Nei momenti di rabbia, dire &#8220;te la far&#242; pagare&#8221; o &#8220;ti sistemo io&#8221;, potrebbe costarvi molto caro. Ad affermarlo &#232; la recentissima sentenza della Corte di Cassazione, n. 1690/2017, secondo cui le affermazioni di cui [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il reato di minaccia: lo è dire &#8220;te la farò pagare&#8221; &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#frase"><strong>La frase incriminata</strong></a></li>
<li><a href="#cassazione"><strong>La Cassazione</strong></a></li>
<li><a href="#tutela"><strong>La tutela</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nei momenti di rabbia, <strong>dire “te la farò pagare” o “ti sistemo io”, potrebbe costarvi molto caro</strong>. Ad affermarlo è la recentissima sentenza della Corte di Cassazione, n. 1690/2017, secondo cui le affermazioni di cui sopra sarebbero in grado di configurare un reato: i giudici della Suprema Corte hanno pertanto confermato la condanna a carico di un uomo che si è lasciato andare ad uno sfogo verbale in strada evidentemente troppo impetuoso, rivolgendosi a un altro soggetto, in compagnia del proprio figlio, con le parole “vi sistemo io, ve la farò pagare”.</p>
<h2 id="frase" style="text-align: justify;">Una &#8220;promessa&#8221; che è una minaccia</h2>
<p style="text-align: justify;">Per gli ermellini, un comportamento quale quello di cui sopra sarebbe in grado di configurare il reato di cui all’art. 612 del Codice Penale, rubricato “Minaccia”, secondo cui “<em><strong>chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032</strong></em>”. Al secondo comma lo stesso articolo aggiunge poi che “se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell&#8217;articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d&#8217;ufficio”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne i modi indicati nell’art. 339, rubricato “Circostanze aggravanti”, si riepilogano come tali le ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contenuti-illeciti-facebook-rimozione/"><strong>Contenuti illeciti, Facebook tenuto alla rimozione su segnalazione dell’utenza</strong></a></p>
<h2 id="cassazione" style="text-align: justify;">La decisione della Corte in ordine al reato di minaccia</h2>
<p style="text-align: justify;">Ricostruiamo ora, attraverso le principali affermazioni contenute in sentenza, quel che è accaduto. La Cassazione si è infatti espressa sul ricorso proposto dal reo contro la sentenza del giudice di pace, che lo aveva condannato alla pena di 200 euro di multa per il reato di minaccia. Il ricorrente denunciava il travisamento della prova e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia, sostenendo in particolar modo che le frasi da lui pronunciate (“Vi sistemo io a tutti e due, ve la farò pagare”) costituirebbero “una legittima reazione ad una condotta di violenza privata posta in essere dalla persona offesa”.</p>
<p style="text-align: justify;">Esaminato il caso, la Cassazione annulla la sentenza solo limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando invece le altre deduzioni, e precisando che i motivi dedotti dal ricorrente sono infondati. “Invero, il giudice di pace ha correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di minaccia. Dalla ricostruzione dei fatti, desumibile nella sentenza impugnata, emerge che l&#8217;imputato ha pronunziato la frase indicata nel capo di imputazione dopo aver discusso con O. V. e il figlio minorenne di costui; il motivo del litigio era il risentimento nutrito dal L. nei confronti del minore, avendo costui riferito alla polizia di aver acquistato droga da lui. E&#8217; allora <strong>evidente la portata minacciosa, sebbene espressa in termini generici, della frase &#8220;vi sistemo io&#8230;., ve la farò pagare&#8221;</strong>”.</p>
<h2 id="tutela">Il bene giuridico tutelato nel reato di minaccia</h2>
<p style="text-align: justify;">In tal proposito, i giudici ribadiscono come nel reato di minaccia costituisca elemento essenziale la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall&#8217;autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest&#8217;ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l&#8217;indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave di cui al già ricordato art. 612 c.p., rileverebbe l’entità del turbamento psichico che l’atto intimidatorio è in grado di determinare sul soggetto passivo, “mentre che sia necessario che la minaccia sia circostanziata, potendo benissimo, ancorché pronunciata in modo generico, produrre un grave turbamento psichico, avuto riguardo alle personalità dei soggetti (attivo e passivo) del reato”. Ancora, prosegue la Corte, <em><strong>“sotto altro profilo va anche ricordato che l&#8217;elemento soggettivo del reato di minaccia si caratterizza per il dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira”</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriormente, la Suprema Corte rileva di ufficio l’illegalità della pena inflitta, poiché il fatto risulterebbe essere comunque commesso prima dell’entrata in vigore della legge 119/2013, che ha aumentato sino a Euro 1032 di multa il limite edittale della pena prevista dal primo comma dell&#8217;art. 612 cod. pen. “E&#8217; evidente allora che il Giudice di pace sia incorso in una violazione di legge, alla quale si può porre rimedio in questa sede con l&#8217;annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, con rideterminazione della stessa in Euro 50 di multa ovvero nel limite edittale massimo previsto dall&#8217;art. 612 primo comma cod. pen. all&#8217;epoca della commissione del fatto per cui si è proceduto”.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Bellato &#8211; diritto penale</em></a></p>
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		<title>Vilipendio alla nazione: condannato 71 enne</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/vilipendio-nazione-condannato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 13:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il reato di vilipendio alla nazione: quando si configura &#8211; indice: La norma del codice penale A chi devono essere rivolte le parole Gli insulti alla nazione, secondo un recente orientamento giurisprudenziale meglio precisato nel prosieguo di questo articolo, anche se vengano rivolti per il solo motivo di sfogarsi, sono punibili per vilipendio, secondo quanto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il reato di vilipendio alla nazione: quando si configura &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#norma"><strong>La norma del codice penale</strong></a></li>
<li><a href="#parole"><strong>A chi devono essere rivolte le parole</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Gli <strong>insulti alla nazione</strong>, secondo un recente orientamento giurisprudenziale meglio precisato nel prosieguo di questo articolo, anche se vengano rivolti per il solo motivo di sfogarsi, sono <strong>punibili per vilipendio</strong>, secondo quanto comminato dal codice penale italiano. Il caso della<strong> Sentenza della Cassazione n° 28730/2013</strong> che ha visto la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">condanna</a> di un 71enne per aver apostrofato in modo non certo lusinghiero, il Paese in un momento di sfogo o di rabbia.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa circostanza a nulla sono valsi i rilievi che la difesa ha portato all&#8217;attenzione del giudice, con riferimento alla circostanza che l&#8217;articolo 291 del Codice Penale sia incostituzionale in quanto in contrasto con l&#8217;articolo 21 della Costituzione, inerente alla libertà di manifestare il proprio pensiero. La Suprema Corte, ha invece ritenuto in diritto che non si profilasse alcun elemento di incostituzionalità del suindicato articolo, in considerazione della circostanza che il vilipendio alla Nazione non possa considerarsi come espressivo del proprio pensiero ove si tratti di espressioni brutalmente offensive nei riguardi della stessa Nazione, e prive di qualsivoglia argomentazione critica obiettiva.</p>
<h2 id="norma">Il reato previsto dal codice penale e la libera manifestazione di pensiero</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2013/08/vilipendio_carabinieri1.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-137 alignleft" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2013/08/vilipendio_carabinieri1.jpg" alt="vilipendio_carabinieri1" width="290" height="232" /></a>Il Vilipendio alla Nazione è il reato di cui all&#8217;</strong><strong>articolo 291 del Codice Penale.</strong> Chiunque pubblicamente offenda (villpenda) la nazione è punito con una multa da 1.000 a 5.000 euro, si tratta dunque di un delitto e non di una semplice contravvenzione, e la pena infatti è quella della multa e non quella dell&#8217;ammenda.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore ha valutato come particolarmente grave dunque questo tipo di reato. Per la Corte di Cassazione l&#8217;uomo, i cui fatti sono risalenti al 2005, fermato per un normale controllo da parte dell&#8217;arma dei Carabinieri, si è reso colpevole di villipendio consigliando in maniera colorita alle forze dell&#8217;ordine di occuparsi di altri problemi senza soffermarsi su un faro non funzionante della propria auto.</p>
<p style="text-align: justify;">Apostrofando l&#8217;Italia con un paese di M. l&#8217;uomo è stato condannato con sentenza che ha bocciato la tesi tenuta dall&#8217;avvocato dell&#8217;uomo, secondo il quale si trattava solo di un sfogo, rivendicando <strong>il diritto alla libera manifestazione di pensiero.</strong></p>
<h2 id="parole" style="text-align: justify;">A chi devono essere rivolte le parole oltraggiose alla nazione per aversi vilipendio</h2>
<p>La Suprema Corte è inoltre entrata nel dettaglio del reato in commento, interpretando la norma nel senso che non sia necessario, per parlarsi di vilipendio alla nazione, che le parole oltraggiose siano rivolte a soggetti od istituzioni specifiche, mentre sia da considerarsi invece sufficiente che le parole offensive nei riguardi, in generale della Nazione italiana, siano lesive dell&#8217;onore o del prestigio della Nazione stessa. La Suprema Corte entra nel merito della qualificazione giuridica del reato in essere.</p>
<p>L&#8217;elemento soggettivo dello stesso è di dolo generico e non specifico. È di per sé sufficiente che l&#8217;agente pronunci parole in presenza di una o più persone, e che tali parole siano lesive della dignità, dell&#8217;onore o del decoro della Nazione italiana. Non ha rilievo la circostanza che tali parole oltraggiose siano pronunciate con finalità di sfogo e senza il fine specifico di offendere la Nazione o i cittadini dello stesso: di qui la fondamentale rilevanza della distinzione fra dolo generico e specifico con riferimento al caso sottoposto al vaglio della Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">Per approfondire quali sono le fattispecie a rilevanza penale, visita la sezione della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-penale/">consulenza legale di diritto penale</a>.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Bellato &#8211; diritto penale</em></a></p>
<p style="text-align: justify;">
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