Il processo penale – indice:
- Le parti di un processo
- Pubblico Ministero
- Difensore
- Parte civile
- Persona offesa
- Civilmente obbligato per la pena pecuniaria
- Responsabile civile
Quando si parla di soggetti di un processo penale, o di parti di un processo penale, il rischio di generare confusione è abbastanza elevato. Ma chi sono le parti di un processo penale? E quali sono le parti necessarie e quelle eventuali?
Le parti di un processo
Iniziamo con il ricordare che le parti processuali, o parti del processo penale, sono distinguibili in due principali categorie:
- le parti necessarie, da intendersi come quelle senza le quali il processo non potrebbe esistere;
- le parti eventuali, che invece potrebbero anche non esser presenti all’interno del processo.
In sintesi, sono parti necessarie il Pubblico Ministero (che rappresenta l’accusa) e l’imputato, ovvero l’accusato, che si costituisce mediante il difensore.
Di contro, sono parti eventuali, e dunque non necessarie, la parte civile, la persona offesa, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e il responsabile civile.
Vediamo in maggior dettaglio, pur in brevità, le caratteristiche di ciascuno di tali soggetti.
Pubblico Ministero
Come abbiamo già anticipato, il Pubblico Ministero è colui che rappresenta l’accusa. Il che non significa, tuttavia, che nel suo ruolo non sia comunque legato al rispetto dell’imparzialità e dell’obbligo della lealtà processuale.
In altre parole, al P.M. spetterà di valutare le accuse mosse contro l’imputato, agendo però anche nell’interesse di costui, e fornendo tutti gli elementi di prova favorevoli all’indagato, se sussistono.
Difensore
Anche il difensore viene ritenuto un soggetto fondamentale ed essenziale del processo. Il perché è piuttosto semplice da comprendere: se non ci fosse il difensore, non ci sarebbe nessuno per “fronteggiare” la parte tecnica rappresentata dal P.M. e, dunque, verrebbe meno il principio del contraddittorio.
Contrariamente al P.M., inoltre, il difensore non ha alcun dovere di imparzialità. Anzi, a lui spetta il compito di fare tutto ciò che è in suo potere per poter difendere l’imputato, tranne – ovviamente – alterare le prove.
Stando a quanto sancito dal legislatore, il difensore ha il potere di svolgere investigazioni difensive, ricercando fonti e prove in favore dell’imputato, che potrebbe anche non presentare dinanzi al giudice nel caso in cui ritenga che siano sfavorevoli al proprio difeso.
Parte civile
Nel processo penale la parte civile è colui che è stato danneggiato dal reato, e che nel procedimento decide di esercitare un’azione civile che tende a ottenere il risarcimento del danno.
L’azione civile è facoltativa e soggetta a disponibilità. In altri termini, in qualsiasi momento del processo penale, il danneggiato potrebbe revocare la costituzione della parte civile, senza per questo nuocere all’esistenza del processo stesso, che andrebbe comunque avanti con le parti necessarie.
Persona offesa
La persona offesa è colui che è titolare del bene protetto dalla norma penale che è stata violata attraverso la commissione del fatto.
Stando a quanto previsto dalla legge, la persona offesa può esercitare i propri diritti anche mediante la presentazione di memorie, in qualsiasi stadio del procedimento.
Attenzione, peraltro, a non confondere la persona offesa con il danneggiato dal reato. Quest’ultimo è infatti colui che ha subito un danno patrimoniale, morale e non solo.
Calando l’esempio nell’ambito dell’omicidio, la persona offesa sarà la vittima del reato, i danneggiati saranno i suoi familiari.
Civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è colui che è obbligato a pagare una somma di denaro pari alla multa o all’ammenda che è stata inflitta al colpevole del reato, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia solvibile. Tale figura è dunque una persona che ha l’autorità o la direzione o la vigilanza sul colpevole.
Responsabile civile
Il responsabile civile è colui che per legge viene ritenuto – appunto – responsabile del risarcimento dei danni causato dal colpevole del reato.
La sua riconduzione all’interno del processo può essere determinata attraverso una citazione ordinata dal giudice con decreto su richiesta della parte civile o del Pubblico Ministero, o ancora mediante un intervento volontario liberamente deciso dallo stesso responsabile civile.