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Home » Penale » Responsabilità » Si possono usare i video privati come prova in giudizio?

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Si possono usare i video privati come prova in giudizio?

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Si possono usare i video privati come prova in giudizio?
videosorveglianza
Avv. Beatrice Bellato

La prova a mezzo di ripresa video – indice:

  • Valutazione della prova
  • Le riprese legittime

È possibile usare i video privati, registrati con telecamere esterne installate sulla propria proprietà, in sede di giudizio? La risposta è positiva, almeno ad analizzare quanto espresso dai giudici della Suprema Corte con sentenza n. 39293/2018, che hanno dichiarato la legittimità e l’utilizzabilità delle videoriprese effettuate da un privato mediante degli impianti esterni in grado di captare ciò che accadeva nell’ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terze persone.

Con tale pronuncia da parte della Sez. IV Penale di Cassazione, viene dunque accolto il ricorso del Procuratore Generale, contro sentenza che aveva assolto un imputato per non aver commesso il fatto.

Valutazione della prova video

Il Procuratore generale di Lecce, accogliendo l’istanza di impugnazione avanzata dalla parte civile, ha proposto ricorso per Cassazione contro sentenza del Giudice di pace, che aveva assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dai reati di cui agli artt. 590, commi 1 e 3, cod. pen. e 140,141,158, 191 del Codice stradale, l’imputato per non aver commesso il fatto.

L’imputato aveva negato di essersi trovato a Muro Leccese, ove è stato commesso il reato, sostenendo invece di trovarsi a Gallipoli, dove era rimasto in panne con il suo furgone. Nel corso del processo veniva tuttavia mostrato un video che immortalava la presenza dell’imputato alla guida del furgone proprio in località Muro Leccese nella mattinata del giorno in cui è stato commesso il reato.

Il ricorrente aveva però rilevato come, nonostante l’efficacia probatoria del video, che dimostra la falsità di quanto da lui sostenuto, il Giudice di pace avesse assolto l’imputato sulla base della sola deposizione di un testimone, che aveva escluso che il veicolo si trovasse a Muro Leccese. Il Giudice di pace ha reputato il testimone attendibile, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che sottolineava la manifesta contraddittorietà ravvisabile tra le sue dichiarazioni e quelle dell’altro teste a discarico.

L’impugnazione si basa così sulla valutazione secondo cui la motivazione della sentenza sarebbe “insuperabilmente contrastata dalle riprese-video e dei fermo-immagine, del tutto legittime e pienamente utilizzabili” e dal fatto che “il Giudice di pace ne ha negato valenza probatoria sostenendo che «non sussiste alcuna certezza in ordine alla data in cui gli stessi sono stati scattati» giungendo persino ad ipotizzare che la data potrebbe essere stata appositamente apposta”.

Il ricorrente lamenta dunque che non sia stata disposta una consulenza tecnica per accertare l’autenticità di tali riprese.

Riprese video legittime e utilizzabili in giudizio

La vicenda giunge così sulle scrivanie della Corte di Cassazione, dove il ricorso viene ritenuto fondato e meritevole di accoglimento.

“La motivazione della impugnata sentenza si appalesa meramente’ apparente, illogica, e viziata da travisamento delle risultanze probatorie. Del tutto apodittici, e quindi sostanzialmente integranti carenza di motivazione, gli assunti in ordine alla valenza probatoria delle videoriprese, con i relativi fotogrammi, acquisite in sede dibattimentale. L’asserita mancanza di certezza in ordine alla data in cui le stesse sono state effettuate, con l’allusione ad una data fittiziamente apposta (…)costituiscono affermazioni del tutto avulse da alcun accertamento – che pure era stato richiesto ed offerto – e pertanto apodittiche, oltre che sganciate dalle risultanze processuali” – affermano i giudici della sezione penale.

Peraltro, nelle motivazioni della pronuncia penale, i giudici sostengono come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, in più occasioni, di puntualizzare come, in tema di prova atipica,

siano legittime e pienamente utilizzabili, senza alcuna necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, le videoriprese eseguite da privati mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell’ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall’esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti.

Sempre secondo le motivazioni della sentenza, sarebbe pienamente fondata anche la doglianza sul rigetto della richiesta di acquisizione delle sentenze che avrebbero potuto inficiare il giudizio di piena attendibilità del testimone, sulle cui dichiarazioni è sostanzialmente fondata la sentenza impugnata. Non vi sarebbe infatti dubbio che tali pronunce integrino il concetto di “prova decisiva” così come inteso dalla Suprema Corte.

Avv. Filippo Martini – diritto penale

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