Danno ambientale, significatività e misurabilità – indice
- Cos’è il reato di inquinamento ambientale
- Cos’è il danno significativo
- Il piano temporale
- Il piano qualitativo
- Cos’è il danno misurabile
Nei nostri approfondimenti sul reato di inquinamento ambientale, abbiamo più volte fatto riferimento alla necessità che i danni da compromissione o deterioramento debbano essere significativi e misurabili.
Ma che cosa ha voluto intendere il legislatore con questo riferimento?
Cos’è il reato di inquinamento ambientale
Prima di comprenderlo giova rammentare ove il legislatore abbia indicato tali aggettivi nel dispositivo dell’art. 452 bis c.p. che, di fatti, sancisce che
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Da quanto sopra riassunto, appare abbastanza evidente che gli aggettivi che qualificano l’evento del reato, quali significativi e misurabili, tendano ad escludere dall’ipotesi di delitto i fatti meno gravi.
La conferma ci è data da diverse pronunce giurisprudenziali.
Cos’è il danno significativo
In una delle prime pronunce sul tema (sentenza Cass. pen. Sez. III, n. 46170/2016), la Suprema Corte ha di fatti confermato che il termine significativo equivale a connotare un danno incisivo e rilevante. Proprio per questo motivo, è possibile che il requisito della significatività, nella mente del legislatore, possa avere avuto l’effetto di identificare quegli eventi di inquinamenti che siano seri e che interessano porzioni non esigue di terra, di acqua o di aria.
Non tutti sono tuttavia concordi con questa valutazione. Parte della dottrina sottolinea ad esempio come il legislatore avrebbe fugato già ogni dubbio utilizzando, nel dispositivo, i termini di deterioramento e di compromissione, che già di per sé implicano un’alterazione grave dell’ambiente. Dunque, in realtà gli aggettivi qualificativi di significativo e misurabile non avrebbero comportato una particolare evidenza.
Il piano temporale
Alcuni studiosi hanno dunque cercato di valutare quali potrebbero essere gli elementi aggiuntivi apportati da tali aggettivi qualificativi.
In tal senso, un primo spunto sembra essere quello della valutazione sul fronte temporale.
In questo proposito, sarebbero dunque di rilievo tutte le condotte inquinanti che non siano fugaci, bensì siano in grado di protrarsi a lungo. Sono pur ammesse anche le condotte inquinanti di breve durata, ma a patto che producano dei danni persistenti.
In questo scenario interpretativo, sono identicamente in grado di configurare il delitto sia la perdita marginale di uno scarico che, protratta per anni, abbia indotto un danno ambientale significativo. Sia la perdita consistente – ma di breve termine – dello stesso scarico, che ha magari privato di ossigeno un bacino, determinando la moria dei pesci.
Il piano qualitativo
Un secondo piano di interpretazione su cui è possibile soffermarsi è quello qualitativo.
Secondo la dottrina, il piano qualitativo sarebbe individuabile nell’intensità e nell’estensione dell’evento inquinante. Per esempio, tornando allo scenario dello scarico di sostanze nocive in acqua, la compromissione della fauna sarà significativa, considerato che pur non essendo irreversibili, gli effetti sui pesci sono comunque stati seri.
Ne deriva, da quanto sopra brevemente riassunto, che l’aggettivo “significativo” dovrebbe combinare le deduzioni effettuate sul piano temporale e su quello qualitativo.
E per quanto concerne invece la misurabilità?
Cos’è il danno misurabile
Con la sentenza già citata nelle scorse righe, la Corte di Cassazione ha precisato che il parametro della misurabilità deve essere inteso in ciò che è quantitativamente apprezzabile o oggettivamente rilevabile.
Dunque, per quanto questa considerazione potrebbe sembrare priva di particolari valori aggiunti, la compromissione o il deterioramento deve poter essere quantificabile. Di conseguenza, non ricadono nelle ipotesi di reato quelle condotte che determinano compromissioni o deterioramenti che non sono percettibili, o quelli che non sono commensurabili.
Si tenga conto che il carattere di misurabilità deve essere inteso anche nei termini di superamento delle soglie che sono spesso previste dalla legge (si pensi a quelle legate all’inquinamento dell’acqua). E si tenga altresì conto come quanto sopra condiviso in termini di carattere di misurabilità, non “stona” con quello della significatività.
In altre parole, è difficile che l’inquinamento sia significativo se il superamento del parametro è stato lieve. Così come è difficile che l’inquinamento sia significativo se il parametro è stato superato in maniera sporadica nel corso di un lungo arco temporale.
Dunque, traendo le debite conclusioni, è possibile affermare che significatività e misurabilità sono due aggettivi che propongono all’organo giudicante un’ampia discrezionalità. Il giudice viene così lasciato in buona parte libero di valutare il perimetro del reato in questione, avendo come principali riferimenti la sola significatività (non esiguità del danno) e misurabilità (consistenza del danno) della condotta.