Il dibattimento – indice:
- Gli atti preliminari
- La costituzione delle parti
- Le questioni preliminari
- I caratteri
- L’apertura
- L’esame dei testimoni
- L’esame delle parti
- Le letture
- La modifica dell’imputazione
- La discussione finale
- La sentenza
Il dibattimento è la fase centrale e più importante del processo penale. Durante il suo svolgimento si giunge alla formazione delle prove con il confronto in contraddittorio dei vari soggetti processuali. Si tratta di una fase di gran rilievo in quanto le parti del processo possono intervenire a tutela dei propri diritti e delle proprie posizioni in applicazione del principio del contraddittorio.
Il codice di procedura penale vi dedica i primi due titoli del libro settimo che è suddiviso in tre fasi: gli atti preliminari al dibattimento, con i quali si dà seguito ad un’udienza anche chiamata udienza “filtro”, il dibattimento vero e proprio e gli atti successivi allo stesso che danno luogo all’esito del processo con la sentenza. L’imputato può decidere di rinunciare a tale fase processuale se, durante l’udienza preliminare o al termine delle indagini, sceglie di attivare un rito alternativo come il giudizio abbreviato oppure chiedendo l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Può anche non aver luogo il dibattimento laddove la definizione del giudizio avvenga in fase delle indagini per decreto.
Le attività preliminari al dibattimento: gli atti preliminari
Il dibattimento si colloca, nel processo penale, dopo l’udienza preliminare terminata con il decreto del G.U.P. che ha disposto il giudizio oppure, se non è prevista l’udienza preliminare, dopo la conclusione delle indagini preliminari con la citazione diretta a giudizio. Il susseguirsi di questi eventi conduce al vero e proprio processo penale che fino al rinvio a giudizio deve invece definirsi soltanto “procedimento”.
Come accennato nell’introduzione, il dibattimento in senso stretto è preceduto da una serie di atti preliminari in cui si svolgono determinate attività funzionali alla formazione delle prove che avverrà in seguito. Alcune di queste sono necessarie altre eventuali.
In ogni caso, tale fase ha inizio quando il Presidente del Tribunale o della Corte d’Assise riceve il decreto che dispone il giudizio unitamente, ai sensi dell’articolo 432 c.p.p., al fascicolo per il dibattimento il cui contenuto è reso nel dettaglio dalla norma precedente. Tale decreto fissa la data dell’udienza in cui si terrà il dibattimento che può essere modificata dal giudice competente, anticipandola o posticipandola.
In entrambi i casi, ai sensi dell’articolo 465 del codice di procedura penale, il giudice deve comunicare il differimento o l’anticipazione dell’udienza al pubblico ministero, e notificarlo altresì alle altre parti del processo. Se ha deciso per l’anticipo dell’udienza la comunicazione e la notifica devono avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per la stessa. Nelle more del termine per comparire in udienza le parti private possono prendere visione ed estrarre copia del fascicolo dibattimentale nonché accedere ad eventuali cose sequestrate.
Attività necessarie ed eventuali negli atti preliminari
Si accennava ad alcune attività preliminari necessarie ed altre eventuali.
Fra le prime c’è l’onere per le parti di indicare chi desiderano far intervenire durante la fase in cui il pubblico ministero espone al giudice i fatti che si vogliono provare nonché su quali circostanze deve vertere l’esame. Le parti quindi devono formulare una lista dei testimoni, consulenti tecnici e periti nonché di altri soggetti che sono imputati in un processo connesso di cui si chiede l’esame durante il dibattimento. Tale lista dev’essere depositata presso la cancelleria del tribunale almeno 7 giorni prima dell’udienza dibattimentale ai sensi del primo comma dell’articolo 468 c.p.p. Quest’onere è importante per due motivi:
- consente di svelare anticipatamente i mezzi di prova che saranno assunti in dibattimento. Le altre parti del processo infatti possono consultare le liste depositate presso la cancellerie e dunque venire preventivamente a conoscenza delle prove di cui l’altra parte chiede l’ammissione nella fase introduttiva del dibattimento;
- consente di esercitare il diritto all’ammissione alla prova contraria enunciato dal comma 4- bis dell’articolo 468 c.p.p.
La lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici può essere accompagnata da una richiesta di autorizzazione al Presidente dell’organo giudicante di citazione di tali soggetti per assicurarsi la loro presenza durante il dibattimento. Tale autorizzazione è eventuale ben potendo quest’ultimi essere presentati direttamente al dibattimento ai sensi del terzo comma dell’articolo 468 c.p.p.
È inoltre eventuale la richiesta al Presidente di assunzione di prove urgenti quando è possibile fare ricorso all’istituto dell’incidente probatorio (art. 477 c.p.p.) nonché l’emissione di una sentenza di proscioglimento prima del dibattimento quando l’azione penale non dev’essere proseguita o non doveva essere iniziata oppure il reato si è estinto (art. 469 c.p.p.).
La costituzione delle parti
Fra le operazioni preliminari all’inizio del dibattimento inoltre è compreso il controllo da parte del Presidente del Tribunale o della Corte d’assise della regolare costituzione delle parti. Questa è disciplinata dall’articolo 484 c.p.p. ed è l’ultima occasione per l’imputato di costituirsi parte civile nel processo.
L’imputato, tuttavia, può risultare assente e il giudice allora deve valutare il motivo dell’assenza. Il processo infatti può anche continuare in sua assenza con la partecipazione del suo difensore ai sensi del primo comma dell’articolo 420-bis c.p.p. È fatto salvo il caso di cui all’articolo 420-ter c.p.p. in cui l’imputato è assente perché legittimamente impedito. In questo caso il giudice rinvia l’udienza ed ordina il rinnovo della notifica all’imputato.
Se l’imputato assente compare prima che venga emessa l’ordinanza che dichiara la prosecuzione del processo in sua assenza questa viene revocata e l’udienza può essere rinviata dal giudice se l’imputato dimostra che non era venuto a conoscenza della celebrazione del processo o che aveva un legittimo impedimento a presentarsi.
In tutti i casi di assenza dell’imputato diversi da quelli previsti dagli articoli 420-bis e 420- ter c.p.p. il giudice dapprima rinvia l’udienza e rinnova la notificazione all’imputato, dopodiché, in caso di irreperibilità di quest’ultimo, sospende il processo ai sensi dell’articolo 420-quater.
Se la presenza dell’imputato è necessaria all’acquisizione di prove la sua presenza all’udienza viene disposta coattivamente ai sensi dell’articolo 490 c.p.p.
Le questioni preliminari
L’articolo 491 c.p.p, stabilisce che dopo la verifica da parte del giudice della regolare costituzione delle parti queste devono sollevare subito, pena la preclusione, alcune questioni preliminari. Queste concernono le seguenti materie elencate tassativamente dalla norma:
- la competenza del giudice per territorio e per connessione;
- le nullità di alcuni atti processuali;
- la costituzione di parte civile;
- la citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- l’intervento di enti e associazioni posti a tutela degli interessi lesi dal reato;
- il contenuto del fascicolo del dibattimento;
- la riunione o la separazione dei giudizi.
Tale questioni vengono discusse dal Pubblico Ministero unitamente ai difensori di ciascuna parte privata e decise immediatamente dal giudice con ordinanza.
Caratteri dell’udienza dibattimentale
Tutte le attività fin’ora elencate vengono svolte nell’ambito di un’udienza preliminare anche detta udienza “filtro”. Tale udienza, come tutte quelle inerenti il dibattimento, è condotta dal Presidente del Tribunale o della Corte d’Assise o in sua assenza dal Pubblico Ministero. Questi, se necessario, possono anche avvalersi della forza pubblica.
L’udienza dibattimentale, successiva a quella filtro, presenta le seguenti caratteristiche:
- è pubblica a pena di nullità ai sensi dell’articolo 471 c.p.p. Può pertanto assistervi chiunque ad eccezione di minori, persone sottoposte a misure di sicurezza o in evidente stato di alterazione psico-fisica, salvo si tratti di testimoni. In tale ultimo caso questi soggetti vengono fatti partecipare per il tempo necessario al solo intervento e subito allontanati.
- Il sistema di pubblicità del dibattimento può essere inoltre limitato dallo svolgimento a porte chiuse disposto dal giudice su richiesta dell’autorità competente o dell’imputato quanto lo svolgimento a porte aperte può essere nocivo del buon costume, diffondere notizie da mantenere segrete, nuocere al pubblico igiene ovvero turbare le regolari attività o salvaguardare la sicurezza di testimoni e imputati;
- si impernia intorno al principio del contraddittorio, ovvero garantisce la partecipazione al processo di ciascuna delle parti e consente alle stesse di difendersi;
- l’imputato, anche se detenuto, vi partecipa da uomo libero dunque privo di costrizioni fisiche ai sensi dell’articolo 474 c.p.p.;
- segue il principio della concentrazione del processo ovvero, come dispone l’articolo 477 c.p.p. il dibattimento può aver bisogno di essere esperito in più udienze. Se pertanto non si esaurisce in una sola viene proseguito nel giorno seguente non festivo;
- i dettagli dell’udienza relativi alle parti presenti, al luogo e alla data di svolgimento nonché alle attività svolte e ai provvedimenti presi dal P.M., dai difensori e dal giudice vengono cristallizzati in un verbale redatto ai sensi degli articoli 480 e 481 c.p.p. Questo diviene parte del fascicolo per il dibattimento.
Quando si apre il dibattimento
Dopo l’esecuzione degli atti preliminari, la regolare costituzione delle parti e l’esame delle questioni preliminari si apre il dibattimento con la dichiarazione del Presidente del collegio o del giudice ai sensi dell’articolo 492, primo comma, c.p.p.
In primo luogo il giudice ordina la lettura dell’imputazione al suo assistente, momento dall’inizio del quale è preclusa la possibilità di introdurre le questioni preliminari di cui sopra.
In secondo luogo si procede con la materia istruttoria la cui trattazione può essere suddivisa in 4 fasi successive.
La richiesta di ammissione delle prove e l’indicazione dei fatti da provare
La prima fase consiste nella richiesta da parte del Pubblico Ministero, dei difensori delle parti e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria e dell’imputato dell’ammissione delle prove e l’indicazione dei fatti che intendono provare ai sensi dell’articolo 493 c.p.p. All’esito di tale esposizione, l’imputato viene informato dal giudice della facoltà di rendere in ogni momento del dibattimento dichiarazioni spontanee purché rientrino nell’oggetto dell’imputazione ai sensi dell’articolo 494 c.p.p.
L’ammissione delle prove
La seconda fase coincide con l’ammissione delle prove da parte del giudice ai sensi dell’articolo 495 c.p.p. Questo provvede con ordinanza motivata che viene letta all’udienza e resa pubblica e allegata al verbale. È ammessa inoltre la prova contraria dell’imputato e del Pubblico Ministero la cui richiesta dev’essere fatta entro la fase della richiesta delle prove. Prima di procedere con l’ordinanza, se vi sono delle prove documentali da ammettere, il giudice deve concedere alle parti di esaminarle ed eventualmente formulare delle eccezioni. Ciascun documento ammesso entra a far parte del fascicolo dibattimentale. L’ordinanza è in ogni caso modificabile se vengono sollevate eccezioni nella fase successiva.
L’assunzione delle prove
La terza fase corrisponde all’assunzione delle prove che dà inizio alla fase dell’istruzione dibattimentale. Le prove vengono assunte secondo l’ordine previsto dall’articolo 496 c.p.p. ovvero prima quelle richieste dal p.m. e poi quelle richieste dalle parti ovvero con un ordine diverso su richiesta. Terminata l’assunzione delle prove, se il giudice lo ritiene necessario può disporre d’ufficio l’assunzione di altri mezzi di prova, anche relativamente agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. In tal caso il giudice può sospendere il dibattimento e fissare una nuova udienza facendo passare il tempo necessario all’acquisizione delle nuove prove. La fase di assunzione delle prove viene riportata in un verbale ai sensi dell’articolo 510 c.p.p.
La discussione finale
La discussione finale, disciplinata all’articolo 523 c.p.p., in cui traggono le proprie conclusioni il pubblico ministero e i difensori delle part. Tali valutazioni contribuiscono alla decisione finale del giudice.
L’esame dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici
Se fra le prove da assumere c’è l’esame di testimoni, in base al principio dell’ordine di assunzione delle prove, questi andranno esaminati l’uno di seguito all’altro nell’ordine richiesto dalle parti che li ha indicati ai sensi dell’articolo 497 c.p.p. L’esame avviene in modo incrociato e si sviluppa in tre fasi ovvero l’esame diretto, il controesame e il riesame. La legge prevede regole specifiche sia per la proposizione delle domande che per le risposte rispettivamente agli articoli 499 e 198, 200, 201 e 202 c.p.p. I soggetti che effettuano le domande sono il Pubblico Ministero, il difensore che ha chiesto l’esame del testimone nonché anche le parti che non hanno richiesto l’esame.
Il codice di procedura penale detta delle specifiche regole di esame dei testimoni in particolare per quanto riguarda le domande e le risposte. Le stesse regole, ai sensi dell’articolo 501 c.p.p., si applicano per quanto possibile ai periti e ai consulenti tecnici.
Le regole sulle domande e sulle risposte
Ai sensi dell’articolo 499 c.p.p. sono ammesse le domande su fatti specifici mentre sono vietate quelle che minano la sincerità del testimone nel dare le risposte o quelle che ledono il rispetto della persona.
Il testimone invece nel dare le risposte deve seguire quanto determinato dagli articoli 198 e seguenti del codice di procedura penale e in particolare:
- non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale (art. 198 c.p.p.) né su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione (art. 200 c.p.p.);
- può astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del suo ufficio che devono rimanere segrete (art. 201 c.p.p.) o su fatti coperti dal segreto di Stato (art. 202 c.p.p.).
Tutte queste figure possono essere esaminate anche presso il proprio domicilio se per un legittimo impedimento non possono comparire all’udienza. A stabilirlo è l’articolo 502 c.p.p.
L’esame delle parti private
L’articolo 503 c.p.p. regola l’esame delle parti che avviene nel seguente ordine:
- parte civile;
- responsabile civile;
- persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- imputato.
Le modalità di svolgimento dell’esame sono le stesse di quelle previste per i testimoni. Si tratta di un mezzo di prova eventuale in quanto le parti hanno facoltà di sottrarsi all’esame stesso. Ai sensi dell’articolo 208 c.p.p. infatti “Nel dibattimento, l’imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono“.
Se a sottrarsi all’esame è l’imputato che ha già reso dichiarazioni al Pubblico Ministero o alla polizia giudiziaria il giudice dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare ai sensi del primo comma dell’articolo 513 c.p.p.
La funzione delle letture degli atti del fascicolo per il dibattimento
Allo scopo di utilizzare le dichiarazione rese prima del dibattimento, contenute in parte nel fascicolo funzionale allo stesso e in parte in quello del P.M., nel codice di procedura penale si succedono una serie di articoli che regolano l’avvenimento di alcune letture durante l’udienza dibattimentale. Si tratta degli articoli dal 511 al 514.
L’articolo 511 stabilisce che “Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento”. Fra questi atti le norme indicano:
- i verbali di dichiarazioni, anche quelli di prove di altri procedimenti ai sensi dell’articolo 511-bis, possono essere letti solo dopo che la persona che le ha rilasciate è stata esaminata, salvo l’esame non si sia tenuto;
- la relazione del perito deve essere letta dopo l’avvenuto esame dello stesso;
- i verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza. La loro lettura avviene solo per accertare che vi siano le condizioni affinché il p.m. abbia proceduto all’azione penale.
Tali atti per poter essere utilizzati dal giudice nella decisione devono essere letti ai sensi del quinto comma dell’articolo 511.
Gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., in base al principio del contraddittorio, non sono utilizzabili ad eccezione dell’ipotesi di cui all’articolo 512. Questo ammette la lettura, e dunque l’utilizzo, di quegli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal Pubblico Ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare che non sono più ripetibili.
Ai sensi dell’articolo 513 c.p.p. possono essere letti e dunque assunti come prova i verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al P.M. o alla polizia giudiziaria o al giudice nel corso delle indagini o dell’udienza preliminare anche se è assente all’udienza o non ha voluto sottoporsi all’esame.
Può essere modificata l’imputazione nel corso del dibattimento?
L’articolo 516 c.p.p. attribuisce al Pubblico Ministero la possibilità di modificare l’imputazione se nel corso dell’istruzione dibattimentale emergono dei fatti nuovi rispetto a quelli descritti nel decreto dispositivo del giudizio che egli contesta.
La contestazione può avvenire ai sensi dell’articolo 518 c.p.p. se il nuovo fatto è procedibile d’ufficio nelle forme ordinarie oppure nella stessa udienza dibattimentale se ciò non inficia la celerità del procedimento. Il P.M. può eseguire la contestazione anche se l’imputato è assente purché inserisca la contestazione nel verbale del dibattimento e lo notifichi all’imputato.
L’imputato al quale vengono contestati i nuovi fatti ha diritto a difendersi. Il Presidente dell’organo giudicante o il giudice lo informa che ha un termine per farlo. Può inoltre chiedere al giudice che sospenda il dibattimento per almeno 20 giorni ma non più di 40 e chiedere l’ammissione di nuove prove ai sensi dell’articolo 519 c.p.p.
La modifica dell’imputazione può portare il giudice a dare nella sentenza di decisione una definizione giuridica del fatto diversa a due condizioni:
- il reato non ecceda la sua competenza;
- non risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.
Se, tuttavia, il giudice accerta che il P.M. ha effettuato una contestazione che non rientra nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 c.p.p. oppure che il fatto storico non coincide con la descrizione fatta nel decreto che dispone il giudizio o nella contestazione rimette gli atti al pubblico ministero.
L’inosservanza da parte del giudice di tali disposizioni comporta la nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 522 c.p.p. Secondo la dottrina si tratta di nullità intermedia. La norma afferma infatti che la sentenza è nulla soltanto “nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante”.
La discussione finale e il termine del dibattimento
Il dibattimento si conclude con una discussione finale in cui il P.M. e i difensori delle parti private illustrano le proprie conclusioni. Tale discussione si avvia al termine dell’espletamento della fase istruttoria fin’ora descritta ed è diretta dal Presidente dell’organo giudicante. L’ordine di presentazione delle conclusioni è, per importanza, il seguente:
- pubblico ministero;
- difensore della parte civile;
- quello del responsabile civile;
- difensore della persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria;
- e infine il difensore dell’imputato.
Tali conclusioni sono presentate oralmente tranne quelle della parte civile per cui il secondo comma dell’articolo 523 c.p.p. prevede la forma scritta.
Il Pubblico Ministero e i difensori delle parti private possono replicare. La replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari. La discussione infatti non può essere interrotta, come afferma il sesto comma della norma, se non in caso di assoluta necessità.
L’ultima parola in tale discussione comunque spetta all’imputato e al suo difensore se lo richiedono.
Il dibattimento si chiude al termine della discussione con la dichiarazione di chiusura da parte del Presidente ai sensi dell’articolo 524 c.p.p.
La fase successiva al dibattimento
Esaurito lo svolgimento del dibattimento si ha l’esito del processo penale con la sentenza del giudice. Il codice di procedura penale regola questa fase nel titolo terzo del libro settimo che suddivide la disciplina secondo il procedimento di deliberazione del giudice e le caratteristiche strutturali che deve avere la sentenza.
La deliberazione avviene immediatamente dopo la chiusura del dibattimento e la decisione può avere ad oggetto una sentenza di proscioglimento o di condanna. La sentenza, corrispondendo alla decisione del giudice, per essere valida deve avere determinati requisiti formali e sostanziali. Conclusa la deliberazione il presidente redige il dispositivo della sentenza e lo sottoscrive. La sentenza successivamente viene resa pubblica in udienza mediante la lettura del dispositivo.